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venerdì 8 dicembre 2023

Consiglio di Stato 2023-"In particolare, il Collegio Medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.D.M., con giudizio del precedente 8 maggio, aveva accertato l'inidoneità assoluta e temporanea dell'interessata, per un periodo di tre mesi, all'uso delle armi, alla guida di veicoli ed al lavoro notturno, a causa dei problemi al visus"

 


 

Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 08/06/2023) 02-08-2023, n. 7478

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4667 del 2017, proposto da Ministero dell'Interno, Utg Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Marchiò, domiciliato presso la Segreteria Iii Sezione Consiglio Di Stato in Roma

 

per la riforma

 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni come da verbale di udienza;

Svolgimento del processo

 

1. Con distinti provvedimenti emessi il 3 giugno 2015 e notificati il giorno successivo, la Prefettura di Modena ha vietato all'odierna appellata - assunta presso un istituto di vigilanza con mansioni di guardia giurata - la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell'art. 39, R.D. n. 773 del 1931, revocandole, altresì, la licenza di porto di pistola, sulla scorta della nota pervenuta il 18 maggio 2015 dall'A. locale, con la quale erano stati segnalati a suo carico "seri dubbi sull'utilizzo delle armi in condizioni di sicurezza".

 

In particolare, il Collegio Medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.D.M., con giudizio del precedente 8 maggio, aveva accertato l'inidoneità assoluta e temporanea dell'interessata, per un periodo di tre mesi, all'uso delle armi, alla guida di veicoli ed al lavoro notturno, a causa dei problemi al visus -OMISSIS-.

 

2. Con ricorso -OMISSIS- del 2015, la signora -OMISSIS- ha avversato detti provvedimenti dinanzi al Tar Emilia Romagna, deducendo plurime violazioni di legge e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ed impugnando, inoltre, il decreto della Prefettura di Reggio Emilia - successivamente ritirato - che le aveva revocato l'autorizzazione all'esercizio della professione di guardia giurata.

 

3. Con sentenza -OMISSIS- 13 gennaio 2017, il Tar Emilia Romagna, sez. I, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla revoca da ultimo citata, ha annullato i provvedimenti resi dalla Prefettura di Modena, posto che dalla temporanea inabilità all'uso delle armi, in assenza di ulteriori elementi sintomatici di inaffidabilità, sarebbe dovuta discendere la mera sospensione, in luogo del ritiro, della licenza e che il divieto di detenzione sarebbe ingiustificato, poiché la momentanea patologia della vista non avrebbe pregiudicato la capacità della ricorrente di custodire l'arma presso la propria abitazione.

 

4. Con appello notificato in data 13 giugno 2017 e depositato il successivo 26 giugno, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Modena hanno impugnato la citata sentenza -OMISSIS- 2017, eccependo: a) la ragionevolezza del provvedimento di revoca del porto d'armi e del divieto di detenzione, stante il contenuto della segnalazione proveniente dall'A.D.M., con la quale era stata comunicata all'Amministrazione - senza alcuna specificazione circa il carattere temporaneo della patologia - l'insussistenza in capo all'appellata dei necessari requisiti psico-fisici, richiesti a presidio dell'incolumità pubblica e privata; b) l'erronea interpretazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di proporzionalità e degli artt. 10, 11, 38, 39, 43 e 138, R.D. n. 773 del 1931.

 

5. Si è costituita in giudizio la parte appellata, depositando memoria in data 11 giugno 2022.

 

6. Con l'ordinanza interlocutoria -OMISSIS- del 5 ottobre 2022, rilevato che, al termine del periodo di inidoneità di tre mesi ed all'esito della programmata visita di controllo, la parte appellata era stata ritenuta non idonea all'uso delle armi per ulteriori sei mesi, con valutazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.D.M. - espressa il giorno 11 agosto 2015 - il Collegio ha disposto una verificazione al fine di accertare: a) se la patologia dell'apparato visivo avesse avuto decorso favorevole;

 

b) se fossero state compromesse le funzionalità del visus ovvero se l'eventuale decorso favorevole si fosse accompagnato al pieno recupero delle capacità visive.

 

7. Il 18 gennaio 2023, il Policlinico Militare di Roma "Celio" ha depositato la Relazione Medica relativa alla signora -OMISSIS- unitamente ai referti medici degli accertamenti espletati.

 

8. In data 2 maggio 2023, la parte appellata ha depositato memoria.

 

9. All'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

 

1. L'appello è infondato.

 

2. All'esito della verificazione disposta con ordinanza -OMISSIS- del 2022 è emerso che la patologia dell'apparato visivo diagnosticata alla signora -OMISSIS- - sulla cui base era stata espressa la valutazione di non idoneità alla detenzione ed all'uso delle armi, fondante i decreti della Prefettura di Modena poi annullati dal giudice di prime cure - ha avuto un decorso pienamente favorevole.

 

Infatti, dalla relazione medica sulla paziente si legge che "i test di diplopia sono risultati perfettamente normali ed in linea con quanto stabilito dal decreto per la concessione del porto d'armi, la riferita patologia - da cui scaturì l'inidoneità all'uso delle armi - si è risolta favorevolmente con un completo recupero delle capacità visive".

 

Sicché, accertata la natura meramente temporanea del pregiudizio alla vista che aveva colpito l'appellata, non ricorrendo altri elementi da cui desumerne l'inaffidabilità, deve condividersi quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, che ha ritenuto illegittimi, per violazione del principio di proporzionalità e delle norme in materia di autorizzazioni di polizia, il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e la revoca del porto di pistola.

 

3. In particolare, per meglio calibrare la propria decisione - in aderenza al richiamato principio di proporzionalità e considerata l'attività lavorativa esercitata dall'interessata - l'Amministrazione avrebbe dovuto avvedersi del carattere reversibile della patologia che ne aveva determinato la temporanea inabilità.

 

Sul punto, non colgono nel segno le censure esposte dalle Amministrazioni appellanti attraverso il primo motivo, secondo cui dalla genericità delle informazioni comunicate dall'A.D.M. non avrebbe potuto che desumersi la necessità di provvedere all'emissione del divieto di detenzione ed al conseguente ritiro del porto di pistola.

 

Sarebbe stato opportuno, al contrario, stante l'assoluta mancanza di ulteriori elementi di controindicazione e tenuto conto dell'impossibilità per l'interessata di intervenire

 

nel procedimento, essendone stata omessa la comunicazione di avvio, approfondire le ragioni poste a sostegno della segnalazione dell'A., così da avere piena contezza della condizione di salute e della situazione personale dell'appellata.

 

Invero, i principi di proporzionalità e di ragionevolezza - anche in materia di armi - postulano che l'esercizio del pubblico potere, nel perseguimento dei fini stabiliti dal legislatore, si mantenga nei limiti necessari al raggiungimento dei suoi obiettivi e detto perimetro non può che individuarsi con riferimento alla situazione di fatto sottostante l'esercizio del potere stesso, che la Prefettura non ha adeguatamente vagliato.

 

4. Neppure il secondo motivo di appello merita accoglimento, in quanto sostiene che i provvedimenti impugnati avrebbero correttamente applicato il dato normativo, ove, per contro, non vi erano i presupposti per disporre il divieto di detenzione o il ritiro del porto d'armi a norma dell'art. 35, comma 7, R.D. n. 773 del 1931, non potendo la patologia che era stata diagnosticata all'interessata inficiarne la capacità di intendere e di volere, né erano emersi ulteriori elementi, tali da far dubitare della buona condotta e dell'affidabilità della stessa ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, R.D. n. 773 del 1931.

 

5. Per le suesposte ragioni l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

 

6. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

 

7. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

 

Michele Corradino, Presidente, Estensore

 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

 

Paolo Carpentieri, Consigliere

 

Stefania Santoleri, Consigliere

 

Ezio Fedullo, Consigliere


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