Cons. Stato Sez.
III, Sent., (ud. 08/06/2023) 02-08-2023, n. 7478
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4667 del 2017,
proposto da Ministero dell'Interno, Utg Prefettura di Modena, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario
Marchiò, domiciliato presso la Segreteria Iii Sezione Consiglio Di Stato in
Roma
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il
Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni come da verbale di udienza;
Svolgimento del processo
1. Con distinti provvedimenti emessi il 3 giugno 2015 e
notificati il giorno successivo, la Prefettura di Modena ha vietato all'odierna
appellata - assunta presso un istituto di vigilanza con mansioni di guardia
giurata - la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi
dell'art. 39, R.D. n. 773 del 1931, revocandole, altresì, la licenza di porto
di pistola, sulla scorta della nota pervenuta il 18 maggio 2015 dall'A. locale,
con la quale erano stati segnalati a suo carico "seri dubbi sull'utilizzo
delle armi in condizioni di sicurezza".
In particolare, il Collegio Medico del Dipartimento di
Sanità Pubblica dell'A.D.M., con giudizio del precedente 8 maggio, aveva
accertato l'inidoneità assoluta e temporanea dell'interessata, per un periodo
di tre mesi, all'uso delle armi, alla guida di veicoli ed al lavoro notturno, a
causa dei problemi al visus -OMISSIS-.
2. Con ricorso -OMISSIS- del 2015, la signora -OMISSIS- ha
avversato detti provvedimenti dinanzi al Tar Emilia Romagna, deducendo plurime
violazioni di legge e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e
travisamento dei fatti ed impugnando, inoltre, il decreto della Prefettura di
Reggio Emilia - successivamente ritirato - che le aveva revocato
l'autorizzazione all'esercizio della professione di guardia giurata.
3. Con sentenza -OMISSIS- 13 gennaio 2017, il Tar Emilia
Romagna, sez. I, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla
revoca da ultimo citata, ha annullato i provvedimenti resi dalla Prefettura di
Modena, posto che dalla temporanea inabilità all'uso delle armi, in assenza di
ulteriori elementi sintomatici di inaffidabilità, sarebbe dovuta discendere la
mera sospensione, in luogo del ritiro, della licenza e che il divieto di
detenzione sarebbe ingiustificato, poiché la momentanea patologia della vista
non avrebbe pregiudicato la capacità della ricorrente di custodire l'arma
presso la propria abitazione.
4. Con appello notificato in data 13 giugno 2017 e
depositato il successivo 26 giugno, il Ministero dell'Interno e la Prefettura
di Modena hanno impugnato la citata sentenza -OMISSIS- 2017, eccependo: a) la
ragionevolezza del provvedimento di revoca del porto d'armi e del divieto di
detenzione, stante il contenuto della segnalazione proveniente dall'A.D.M., con
la quale era stata comunicata all'Amministrazione - senza alcuna specificazione
circa il carattere temporaneo della patologia - l'insussistenza in capo
all'appellata dei necessari requisiti psico-fisici, richiesti a presidio
dell'incolumità pubblica e privata; b) l'erronea interpretazione, da parte del
giudice di prime cure, del principio di proporzionalità e degli artt. 10, 11,
38, 39, 43 e 138, R.D. n. 773 del 1931.
5. Si è costituita in giudizio la parte appellata,
depositando memoria in data 11 giugno 2022.
6. Con l'ordinanza interlocutoria -OMISSIS- del 5 ottobre
2022, rilevato che, al termine del periodo di inidoneità di tre mesi ed
all'esito della programmata visita di controllo, la parte appellata era stata
ritenuta non idonea all'uso delle armi per ulteriori sei mesi, con valutazione
del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.D.M. - espressa il giorno 11 agosto
2015 - il Collegio ha disposto una verificazione al fine di accertare: a) se la
patologia dell'apparato visivo avesse avuto decorso favorevole;
b) se fossero state compromesse le funzionalità del visus
ovvero se l'eventuale decorso favorevole si fosse accompagnato al pieno
recupero delle capacità visive.
7. Il 18 gennaio 2023, il Policlinico Militare di Roma
"Celio" ha depositato la Relazione Medica relativa alla signora
-OMISSIS- unitamente ai referti medici degli accertamenti espletati.
8. In data 2 maggio 2023, la parte appellata ha depositato
memoria.
9. All'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023, la causa è
stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. L'appello è infondato.
2. All'esito della verificazione disposta con ordinanza
-OMISSIS- del 2022 è emerso che la patologia dell'apparato visivo diagnosticata
alla signora -OMISSIS- - sulla cui base era stata espressa la valutazione di
non idoneità alla detenzione ed all'uso delle armi, fondante i decreti della
Prefettura di Modena poi annullati dal giudice di prime cure - ha avuto un
decorso pienamente favorevole.
Infatti, dalla relazione medica sulla paziente si legge che
"i test di diplopia sono risultati perfettamente normali ed in linea con
quanto stabilito dal decreto per la concessione del porto d'armi, la riferita
patologia - da cui scaturì l'inidoneità all'uso delle armi - si è risolta
favorevolmente con un completo recupero delle capacità visive".
Sicché, accertata la natura meramente temporanea del
pregiudizio alla vista che aveva colpito l'appellata, non ricorrendo altri
elementi da cui desumerne l'inaffidabilità, deve condividersi quanto sostenuto
nell'impugnata sentenza, che ha ritenuto illegittimi, per violazione del
principio di proporzionalità e delle norme in materia di autorizzazioni di
polizia, il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e
la revoca del porto di pistola.
3. In particolare, per meglio calibrare la propria decisione
- in aderenza al richiamato principio di proporzionalità e considerata
l'attività lavorativa esercitata dall'interessata - l'Amministrazione avrebbe
dovuto avvedersi del carattere reversibile della patologia che ne aveva
determinato la temporanea inabilità.
Sul punto, non colgono nel segno le censure esposte dalle
Amministrazioni appellanti attraverso il primo motivo, secondo cui dalla
genericità delle informazioni comunicate dall'A.D.M. non avrebbe potuto che
desumersi la necessità di provvedere all'emissione del divieto di detenzione ed
al conseguente ritiro del porto di pistola.
Sarebbe stato opportuno, al contrario, stante l'assoluta
mancanza di ulteriori elementi di controindicazione e tenuto conto
dell'impossibilità per l'interessata di intervenire
nel procedimento, essendone stata omessa la comunicazione di
avvio, approfondire le ragioni poste a sostegno della segnalazione dell'A.,
così da avere piena contezza della condizione di salute e della situazione
personale dell'appellata.
Invero, i principi di proporzionalità e di ragionevolezza -
anche in materia di armi - postulano che l'esercizio del pubblico potere, nel
perseguimento dei fini stabiliti dal legislatore, si mantenga nei limiti
necessari al raggiungimento dei suoi obiettivi e detto perimetro non può che
individuarsi con riferimento alla situazione di fatto sottostante l'esercizio
del potere stesso, che la Prefettura non ha adeguatamente vagliato.
4. Neppure il secondo motivo di appello merita accoglimento,
in quanto sostiene che i provvedimenti impugnati avrebbero correttamente
applicato il dato normativo, ove, per contro, non vi erano i presupposti per
disporre il divieto di detenzione o il ritiro del porto d'armi a norma
dell'art. 35, comma 7, R.D. n. 773 del 1931, non potendo la patologia che era
stata diagnosticata all'interessata inficiarne la capacità di intendere e di
volere, né erano emersi ulteriori elementi, tali da far dubitare della buona
condotta e dell'affidabilità della stessa ai sensi degli artt. 11, 39 e 43,
R.D. n. 773 del 1931.
5. Per le suesposte ragioni l'appello deve essere respinto,
con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
6. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta
alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi
dell'articolo 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
7. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle
spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo
52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8
giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente, Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Paolo Carpentieri, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
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