I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 6 dicembre 2023, n. 54 (1)
Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rapporto assicurativo.
Al
Direttore generale vicario
Ai
Responsabili di tutte le strutture centrali e territoriali
e, p.c.:
A:
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali
Quadro normativo
- Legge 20 febbraio 1958, n. 93: "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive." Articolo 8 [1].
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni.
- Legge 10 maggio 1982, n. 251: "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 5.
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)". Articolo 20, commi 3, 4 e 6.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11 [2].
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1, comma 287.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2019, n. 94, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale a favore dei medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
- Circolare 8 novembre 2019, n. 30 dell'Inail: "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019".
- Delibera 26 settembre 2023, n. 68, del Commissario straordinario Inail: "Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 ottobre 2023, n. 132, concernente la determinazione della retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023.
[1] Come sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
[2] Come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Premessa
L'articolo 8, comma 1, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, stabilisce che alle rendite per inabilità permanente e per morte dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive, nonché agli assegni una volta tanto in caso di morte, sono applicabili le disposizioni contenute nel Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
In particolare, il terzo comma del predetto articolo, nel testo modificato dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, prevede, a partire dal 1° luglio 1983, la rivalutazione della retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite (retribuzione convenzionale) [3] con cadenza annuale e indica come parametro di riferimento le variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali dei medici radiologi ospedalieri, comprensive dell'indennità integrativa speciale.
L'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nel confermare il meccanismo di rivalutazione annuale della suddetta retribuzione convenzionale, ha disposto che la rivalutazione possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita con il medesimo meccanismo.
In mancanza del suddetto presupposto previsto per la rivalutazione ex articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche, ha previsto che - con effetto dall'anno 2000, e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno - la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat intervenuta rispetto all'anno precedente (nel seguito, Indice Foi Istat).
Lo stesso articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha stabilito che gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
L'ultima variazione della retribuzione effettuata ai sensi del suddetto articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 risale al decreto ministeriale del 4 gennaio 2007 che, con decorrenza 1° gennaio 2005, ha fissato tale retribuzione in euro 50.280,11.
A partire dal 1° luglio 2006 e fino al 1° luglio 2019 [4], la rivalutazione annuale è stata disposta sulla base dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 con applicazione dell'Indice Foi Istat, in quanto i rinnovi contrattuali del personale della dirigenza medico/veterinaria del servizio sanitario nazionale (quadriennio normativo 2006-2009) per il biennio economico 2006-2007 e per il biennio economico 2008-2009 hanno determinato una variazione delle retribuzioni inferiore al 10%, soglia minima prevista dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per effetto degli incrementi annuali legati all'Indice Foi Istat, l'importo della retribuzione convenzionale sulla base della quale è stata operata l'ultima rivalutazione applicata al settore, con decorrenza 1° luglio 2019, è pari a euro 61.385,80.
[3] Sono prese in considerazione le retribuzioni contrattuali su base nazionale dei medici radiologi ospedalieri, e in particolare quelle spettanti alla qualifica "Dirigente medico neo assunto", cioè con anzianità di servizio inferiore a cinque anni.
[4] Cfr decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 gennaio 2007; decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 13 luglio 2007; decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 12 giugno 2009; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2010; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 giugno 2011; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2012; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2016; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017; decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2019, n. 94.
Rinnovo contrattuale del 2019
In data 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area Sanità - Triennio 2016 - 2018 che ha comportato, nell'anno 2018, una variazione della retribuzione contrattuale pari al 13,07% rispetto a quella dell'anno 2004, presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2019, la retribuzione da prendere a base per il calcolo delle prestazioni e per la rivalutazione delle rendite sarebbe stata pari a euro 56.851,72.
La nuova retribuzione convenzionale di euro 56.851,72 avrebbe dovuto peraltro assorbire, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le rivalutazioni annuali applicate dal 2006 al 2019 sulla base dell'Indice Foi Istat.
Tenuto conto, però, che l'ultima retribuzione convenzionale stabilita, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dal decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 94, era pari ad euro 61.385,80, importo già superiore rispetto alla retribuzione convenzionale determinata a seguito del rinnovo contrattuale (euro 56.851,72), in analogia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [5], è stato mantenuto invariato l'importo di euro 61.385,80, risultante dagli incrementi applicati negli anni precedenti (dal 2004 al 2019), in attesa che, per effetto delle future rivalutazioni periodiche annuali, la nuova retribuzione convenzionale scaturita dal rinnovo contrattuale superasse il predetto importo di euro 61.385,80.
[5] Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero.
Retribuzione convenzionale e rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2023
Per l'anno 2023 si è registrato una variazione percentuale dell'8,1% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022.
A seguito della predetta variazione dell'Indice Foi Istat, l'applicazione degli indici intervenuti dal 2019 al 2023 alla retribuzione convenzionale determinata a seguito del rinnovo contrattuale, pari ad euro 56.851,72, ha determinato, con decorrenza 1° luglio 2023, un valore pari ad euro 62.937,51, superiore rispetto a quella vigente di euro 61.385,80, facendo venir meno le ragioni che avevano portato a mantenere invariata la retribuzione convenzionale dal 2019.
Sulla base della nuova situazione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 ottobre 2023, n. 132 (Allegato 1), su proposta del Commissario straordinario Inail [6], con decorrenza 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale annua in argomento è stata determinata nella misura di euro 62.937,51.
La nuova retribuzione convenzionale comporta, con la suddetta decorrenza, una rivalutazione delle prestazioni economiche da erogare alla categoria di lavoratori in oggetto pari al 2,53%.
Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, anche l'importo dell'assegno una tantum per i familiari superstiti dei medici radiologi è ora rapportato alla predetta retribuzione secondo le seguenti percentuali:
- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi.
[6] Cfr delibera del Commissario straordinario Inail del 26 settembre 2023, n. 68.
Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento. indagine anagrafica
Gli importi relativi alla rivalutazione delle prestazioni economiche dovuti ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 2023, n. 132, saranno liquidati d'ufficio sulla base della retribuzione sopra riportata e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di febbraio 2024.
La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.
Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
Il Direttore generale
Andrea Tardiola
Allegato
VISTA la legge 20 febbraio 1958, n. 93, recante "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" e, in particolare, l'articolo 8, concernente la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri, come sostituito dall'articolo 5, della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 20 che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale dispone peraltro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e, in particolare, l'articolo 11, rubricato "Rivalutazione delle rendite" secondo cui "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";
VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e in particolare, l'articolo 1, comma 287, che dispone "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero";
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante: "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e, in particolare, l'articolo 1 rubricato "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2019, n. 94, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale in favore dei medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2023, di nomina a Commissario straordinario dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'istituto ai sensi della disciplina vigente;
VISTA la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL del 2 agosto 2023, concernente la "Rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti", allegata alla sotto riportata deliberazione del Commissario straordinario, secondo la quale "al 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale che si ottiene applicando i coefficienti di rivalutazione al valore convenzionale della retribuzione derivante dal rinnovo contrattuale del 2019 (56.851,72 euro), raggiungerebbe l'importo di euro 62.937,51, superiore del 2,53% rispetto all'ultima retribuzione convenzionale vigente (61.385,80 al 1° luglio 2019)";
VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 18 settembre 2023, avente ad oggetto la "determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023", laddove è precisato che per effetto della variazione dell'indice Foi Istat del 2022 rispetto al 2021 (+ 8,1 per cento), il valore della retribuzione convenzionale ottenuto attraverso l'applicazione degli indici in questione, intervenuti dal 2019 al 2023, al valore convenzionale della retribuzione derivante dal rinnovo contrattuale del 2019, con il 1° luglio 2023 risulta superiore (euro 62.937,51) rispetto a quella finora vigente (euro 61.385,80);
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario dell'INAIL n. 68 del 26 settembre 2023 con la quale è stata approvata la relazione del Direttore generale sopra richiamata e, per l'effetto, anche la determinazione delle retribuzioni convenzionali da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023;
VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze-RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. 243137 del 14 ottobre 2023, con il quale, con riferimento alla citata deliberazione n. 68 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell'INAIL, alla relazione e alla nota tecnica fornita dall'INAIL, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;
VISTA la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 24 ottobre 2023 nella quale è stato reso il parere di competenza del Ministero della salute sulla citata delibera del Commissario straordinario dell'INAIL n. 68 del 26 settembre 2023 e, contestualmente, è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e dello stesso Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;
TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare la retribuzione convenzionale e rivalutare le prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, così come previsto nella deliberazione n. 68 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell'INAIL
Decreta
Articolo 1
(Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive)
1. La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023, è stabilita nella misura di euro 62.937,51.
2. La rivalutazione delle prestazioni economiche di cui al primo comma del presente articolo, con decorrenza 1° luglio 2023, è fissata nella misura del 2,53 per cento.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".
Roma, 31 OTT 2023
Marina Elvira Calderone
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