I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 14 novembre 2023, n. 49 (1)
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative istituito dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Decreto interministeriale 25 settembre 2023. Requisiti, modalità di accesso e quantificazione del sostegno economico.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rapporto assicurativo.
Al
Direttore generale vicario
Ai
Responsabili di tutte le strutture centrali e territoriali
e, p.c.:
A:
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali
Quadro normativo
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Articolo 17, commi da 1 a 3: "Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, 25 settembre 2023: "Definizione dei requisiti e delle modalità d'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato".
Premessa
L'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Allegato 1), ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
Come specificato dalla norma, il predetto Fondo è stato istituito al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.
Il comma 2 del citato articolo 17 ha demandato a un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, di stabilire I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
In attuazione della suddetta disposizione, nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto interministeriale 25 settembre 2023 (Allegato 2), che ha affidato all'Inail la gestione delle domande nonché l'erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo in argomento.
Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [1], si forniscono le relative istruzioni operative.
[1] Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0011115. 10-11-2023.
A. Ambito di operatività del fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative
Al Fondo in argomento hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative [2].
L'ambito di operatività del Fondo riguarda gli infortuni:
1. avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;
2. mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;
3. accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico-sportive (giochi della gioventù).
Sono esclusi gli infortuni in itinere.
Sono compresi nell'operatività del Fondo tutti gli studenti vittime di infortuni:
a) delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati;
b) delle strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) di cui all'articolo 1, comma 784 [3], della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) delle università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il decesso deve essere riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative suddette.
Al fine di verificare le cause e circostanze dell'infortunio è prevista una specifica procedura di accertamento, che è effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all'esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all'INAIL.
[2] Articolo 1, comma 1, primo periodo, decreto interministeriale 25 settembre 2023.
[3] Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Articolo 1, commi 784, 785 e 786:
784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
786. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.
B. Destinatari del fondo
L'articolo 3 del decreto interministeriale 25 settembre 2023 stabilisce che i familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell'evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono:
1. il coniuge [4] superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione e
2. i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.
Per espressa previsione normativa, al coniuge e ai figli il sostegno spetta con parità di diritto, cioè in parti uguali.
In mancanza di coniuge e figli, hanno diritto ai benefici:
3. i genitori, anche adottanti e
4. i fratelli e le sorelle.
In mancanza di genitori, fratelli e sorelle, hanno diritto ai benefici:
5. gli ascendenti di secondo grado.
In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali [5].
[4] Articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
[5] Articolo 3, comma 4, decreto interministeriale 25 settembre 2023.
C. Dotazione del fondo e importo del sostegno economico
Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024 [6] e il sostegno economico è determinato in relazione alle risorse disponibili. [7]
Per espressa previsione normativa [8], l'importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.
Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto a tal fine la relativa copertura finanziaria nel bilancio dello Stato.
[6] Articolo 1, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
[7] Articolo 1, comma 2, decreto interministeriale 25 settembre 2023.
[8] Articolo 1, comma 3, decreto interministeriale 25 settembre 2023.
D. Regime del sostegno economico
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto interministeriale 25 settembre 2023, La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente. [9]
Con riguardo al regime fiscale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 [10], l'articolo 1, comma 4, del citato decreto interministeriale stabilisce che il sostegno economico a carico del Fondo non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione.
Si applica, pertanto, lo stesso regime già previsto per i benefici erogati a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [11].
Il predetto decreto interministeriale [12] precisa, inoltre, che il sostegno economico in argomento è cumulabile con l'assegno una tantum in caso di morte corrisposto dall'Inail ai superstiti degli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 [13].
La precisazione è legata alla circostanza che l'assegno suddetto è in genere l'unica prestazione erogata dall'Inail in caso di infortuni mortali occorsi a studenti, in quanto per queste vittime non ricorrono di solito i requisiti previsti per la costituzione della rendita ai superstiti di cui al predetto articolo 85, comma 1.
Resta fermo che, se ne ricorrono i requisiti, agli aventi diritto spetta anche la rendita ai superstiti.
[9] La disposizione riprende quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 concernente Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 febbraio 2009, n. 26.
[10] Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 Disciplina delle agevolazioni tributarie, articolo 34 Altre agevolazioni, comma 3:
I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.
[11] Articolo 1, comma 6, decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 febbraio 2009, n. 26.
[12] Articolo 2, comma 1, decreto interministeriale 25 settembre 2023.
[13] Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, articolo 85, comma 3:
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Come specificato al paragrafo 1.2 della circolare 12 settembre 2023, n. 40, dell'Inail , dal 1° luglio 2023 l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di 11.612,92 euro.
E. Domande di accesso al fondo e termini di presentazione
Per l'accesso al sostegno economico a carico del Fondo, gli aventi diritto devono presentare domanda direttamente alla Sede Inail competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell'infortunio.
In attesa del rilascio del servizio online, in corso di sviluppo, la domanda deve essere presentata con l'apposito modulo (Allegato 3), direttamente alla Sede Inail competente, o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore [14], entro i seguenti termini:
1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024, vale a dire entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (21 ottobre 2023) del decreto interministeriale 25 settembre 2023 [15];
2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo [16].
I termini indicati, per espressa previsione normativa, sono a pena di inammissibilità.
In caso di presentazione o inoltro dell'istanza a una Sede Inail non competente, quest'ultima è tenuta a trametterla alla Sede competente e a darne comunicazione al richiedente.
Il modulo di domanda prevede l'indicazione delle generalità del soggetto richiedente, che può essere direttamente il soggetto beneficiario oppure un soggetto da questi delegato oppure un rappresentante legale dell'avente diritto.
È inoltre sempre ammissibile, secondo le regole generali, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio scelto dal richiedente.
Nella seconda sezione del modulo sono previsti i dati del familiare beneficiario del sostegno economico, da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto beneficiario, nonchè l'indicazione del grado di parentela ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale 25 settembre 2023 con lo studente o la studentessa vittima dell'infortunio.
Devono, inoltre, essere indicati i dati dell'istituto scolastico o dell'università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell'infortunio occorso durante e/o in occasione delle attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
È prevista, infine, l'indicazione delle generalità degli altri familiari aventi diritto in concorso (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentela con il deceduto) nonché la "firma per accettazione del beneficio spettante pro quota e per delega alla riscossione".
In merito alla delega alla riscossione, si precisa che la stessa richiede che la firma sia autenticata, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [17].
L'autenticazione non è soggetta a imposta di bollo [18].
Per agevolare la compilazione delle istanze sono stati predisposti i moduli allegati in formato compilabile Mod. Istanza beneficio familiari studenti deceduti (Allegato 4) e Mod. delega riscossione beneficio familiari studenti deceduti (Allegato 5) aggiuntivi rispetto al modello di istanza già pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 ottobre 2023, n. 247 (Allegato 3).
[14] Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione" amministrativa, articolo 38, comma 3, Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze:
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; (...).
[15] Articolo 4, comma 3, decreto interministeriale 25 settembre 2023: Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, la relativa istanza dovrà essere presentata, con le modalità di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[16] Articolo 4, comma 2, decreto interministeriale 25 settembre 2023: Nelle more della predisposizione da parte dell'INAIL dell'apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, l'istanza deve essere presentata all'INAIL o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo.
[17] Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, articolo 21 Autenticazione delle sottoscrizioni:
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
[18] La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" individua, tra i documenti esenti, all'articolo 8, comma 3, le "Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti".
F. Procedimento di erogazione del beneficio
Il sostegno economico a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative è erogato entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative [19].
Il termine suddetto decorre dalla ricezione, da parte della Sede Inail competente, della relazione degli organi di vigilanza che conclude la procedura di accertamento di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 25 settembre 2023, diretta ad accertare che il decesso sia riconducibile a infortunio mortale verificatosi in occasione o durante le attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [20].
Il procedimento istruttorio non richiede il visto sanitario, né alcuna valutazione medico-legale, in quanto il nesso causale tra l'evento lesivo e le attività indicate dalla norma è accertato nella relazione ispettiva.
Per gli eventi lesivi già trattati ai fini dell'erogazione dell'assegno una tantum in caso di morte di cui all'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la relazione ispettiva è stata acquisita a suo tempo, pertanto non sono necessarie ulteriori indagini.
Sono in corso di sviluppo da parte della Direzione centrale per l'organizzazione digitale le implementazioni nell'apposita applicazione a supporto delle prestazioni per la gestione delle domande (individuate da apposita tipologia documentale) e la conclusione dei conseguenti procedimenti, con emissione del relativo provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso al beneficio.
Qualora risulti, successivamente all'erogazione del beneficio, la mancanza dei requisiti previsti per il suo riconoscimento, l'Inail procede al recupero del sostegno economico indebitamente corrisposto [21], ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, previa revoca del provvedimento di accoglimento della domanda opportunamente motivato.
Contro il provvedimento di diniego dell'ammissione al beneficio emesso dalla Sede Inail è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail competenti per territorio.
Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data della notificazione dell'atto impugnato ed è deciso entro novanta giorni dalla data di presentazione. Ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto, Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
Il recupero delle eventuali somme indebite è affidato alle Avvocature territoriali dell'Istituto.
Il contenzioso giudiziario avverso il diniego dell'erogazione del sostegno economico è a carico dell'Inail [22], sempre attraverso le predette Avvocature territoriali.
[19] Articolo 4, comma 1, decreto interministeriale 25 settembre 2023: Il sostegno economico di cui all'art. 1 è erogato, previa istanza, entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
[20] Articolo 5, comma 2, decreto interministeriale 25 settembre 2023.
[21] Articolo 5, comma 3, decreto interministeriale 25 settembre 2023.
[22] Articolo 7, decreto interministeriale 25 settembre 2023.
G. Gestione contabile e rendicontazione
L'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 25 settembre 2023 dispone che il sostegno economico erogato dal Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative è anticipato dall'Inail.
Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione del sostegno economico, l'Inail effettua la rendicontazione delle somme anticipate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede annualmente al rimborso [23].
Per la gestione contabile del beneficio in argomento, d'intesa con la Direzione centrale programmazione, bilancio e controllo sono stati istituiti nel Piano dei conti i seguenti nuovi livelli VI:
U.7.02.03.01.001.27 Prestazione economica a carico del fondo familiari infortuni studenti;
E.9.02.02.01.001.15 Finanziamento dallo Stato per il fondo familiari infortuni studenti;
E.9.02.03.01.001.08 Reincassi della prestazione del fondo familiari infortuni studenti.
[23] Articolo 6, comma 2, decreto interministeriale 25 settembre 2023.
Il Direttore generale
Andrea Tardiola
Allegato 1
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 (G.U. 4-5-2023, n. 103) convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 (G.U. 3-7-2023, n. 153)
Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
Art. 17
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
(testo in vigore dal 4-7-2023)
1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti ((delle scuole o degli istituti)) di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il ((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, ((del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
omissis
Allegato 2
Decreto 25 settembre 2023.
Definizione dei requisiti e delle modalità d'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
Il Ministro dell'istruzione e del merito
e
Il Ministro dell'università e della ricerca
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e, in particolare, l'art. 85;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
Visto l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", che, al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, ha istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di seguito denominato Fondo;
Visto l'art. 17, comma 2, del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, il quale ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca siano definiti i requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'art. 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto altresì l'art. 17, comma 3, del medesimo decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Considerata la dotazione del Fondo pari ad euro 10 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024;
Vista la nota prot. n. 8108 del 28 luglio 2023 con la quale l'INAIL ha trasmesso il contributo "elaborato dalla consulenza statistico attuariale dell'Istituto... relativamente al "sostegno economico" a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni di cui all'articolo 17 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85";
Tenuto conto che occorre provvedere - cosi come previsto dall'art. 17, comma 2, del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 - alla definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione dell'importo delle prestazioni, nonché delle modalità di accesso al Fondo;
Decreta:
Art. 1.
Benefici erogati dal Fondo
1. Il Fondo di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, eroga un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
2. Il sostegno economico di cui al comma I è determinato in relazione alle risorse disponibili.
3. Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018, l'importo del sostegno economico di cui al comma I è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.
4. Il sostegno economico di cui al comma 1 non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Prestazioni cumulabili
1. Il sostegno economico di cui all'art. 1 è cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 3.
Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo
1. Il sostegno economico di cui all'art. 1, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta, con parità di diritto:
a. al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi;
2. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 1, gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo.
3. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 2, gli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell'evento lesivo.
3. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
Art. 4.
Modalità di accesso ai benefici ed erogazioni
1. Il sostegno economico di cui all'art. 1 è erogato, previa istanza, entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
2. Nelle more della predisposizione da parte dell'INAIL dell'apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, l'istanza deve essere presentata all'INAIL o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo.
3. Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, la relativa istanza dovrà essere presentata, con le modalità di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'istanza deve essere formulata, mediante l'allegata modulistica, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 5.
Procedura di accertamento
1. La procedura di accertamento è effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all'esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all'INAIL.
2. All'esito dell'accertamento, dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio mortale verificatosi in occasione o durante le attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'INAIL provvede alla erogazione del sostegno economico di cui all'art. 1.
3. L'INAIL procede al recupero del sostegno economico laddove risulti indebitamente corrisposto, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.
Art. 6.
Modalità di erogazione e rendicontazione
1. Il sostegno economico regolamentato dal presente decreto è anticipato dall'INAIL.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente al rimborso delle somme anticipate dall'INAIL, a seguito della rendicontazione da parte dell'istituto, da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione del sostegno economico.
Art. 7.
Contenzioso giudiziario
1. Il contenzioso giudiziario avverso il diniego dell'erogazione del sostegno economico è posto a carico dell'INAIL.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2023
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'istruzione e del merito
Valditara
Il Ministro dell'università e della ricerca
Bernini
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