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venerdì 15 febbraio 2013

Ministero della salute Circ. 7-2-2013 n. DGPRE/3371-P Circolare esplicativa del D.M. 31 luglio 2012 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2012, n. 238 recante «Modifiche al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici». Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, Direzione generale della prevenzione, Ufficio IV ex DGPREV - Qualità degli ambienti di vita.


Ministero della salute
Circ. 7-2-2013 n. DGPRE/3371-P
Circolare esplicativa del D.M. 31 luglio 2012 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2012, n. 238 recante «Modifiche al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici».
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, Direzione generale della prevenzione, Ufficio IV ex DGPREV - Qualità degli ambienti di vita.
Circ. 7 febbraio 2013, n. DGPRE/3371-P (1).
Circolare esplicativa del D.M. 31 luglio 2012 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2012, n. 238 recante «Modifiche al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici».
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, Direzione generale della prevenzione, Ufficio IV ex DGPREV - Qualità degli ambienti di vita.


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Il D.M. 31 luglio 2012 recante «Modifiche al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici», nasce dall'esigenza di apportare correttivi al Regolamento per l'impiego dei gas tossici nell'industria galvanica. Tale provvedimento ha modificato la tabella allegata al Regolamento stesso, alla voce "cianuri", con numero d'ordine 5, introducendo una soglia di esenzione per i cianuri solidi e un'altra per i cianuri in soluzione acquosa con concentrazione non superiore al 30%, quantificabili rispettivamente in 50 kg max. e 100 kg max. di cianuri, che è possibile "custodire e conservare" senza autorizzazione dell'ASL, ma solo per utilizzo nei bagni di trattamento elettro-galvanico.
Tali quantitativi, come si evince dalla nota "[4 bis]" dell'art. 2 del D.M. 31 luglio 2012, devono intendersi come somma delle singole giacenze, rispettivamente dei diversi sali, solidi e in soluzione. Non intervenendo più, per queste soglie di quantità, l'autorizzazione alla "custodia e conservazione", al fornitore di cianuri è richiesto, per ogni partita ceduta, di farne annotazione, oltre naturalmente che sul registro di vendita di cui all'articolo 57 del Regolamento speciale approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, anche sul "certificato di acquisto", da trasmettere in copia, per informazione, all'Autorità di Pubblica Sicurezza o al Sindaco che lo ha rilasciato.
Permangono ovviamente gli altri obblighi del Regolamento speciale, tra cui quelli della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici per il personale addetto alla gestione dei bagni galvanici e la denuncia immediata all'autorità di pubblica sicurezza per sottrazione o distrazione dei cianuri. Inoltre, qualora un'Azienda cessasse le lavorazioni elettro-galvaniche e detenesse ancora cianuri, dovrà darne immediata notizia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Con l'art. 3 del decreto in parola, si è inteso anche procedere alla sostituzione del paragrafo II "Norme concernenti i trasporti" dell'allegato 3 del D.M. 9 maggio 1927 del Ministro dell'interno (Gazz. Uff. 13 maggio 1927, n. 111), come modificato dall'art. 1 del D.M. 4 febbraio 1935 del Ministro dell'interno (Gazz. Uff. 21 febbraio 1935, n. 44), facendo rinvio ai riferimenti normativi aggiornati del trasporto su strada, per ferrovia, per mare e per via aerea delle merci pericolose le cui disposizioni si calano, per le rispettive modalità, nelle seguenti disposizioni: ADR, RID, Codice IMDG e ICAO/IATA.
Tra le altre normative in materia di trasporto, in quanto applicabili, è opportuno ricomprendere anche l'ADN, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, che regolamenta il trasporto delle merci pericolose per via navigabile interna (fiumi e laghi) e, relativamente alle altre disposizioni normative applicabili, con riferimento al trasporto aereo delle merci pericolose, il decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, emanato in attuazione del D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461; rilevante è anche il regolamento ENAC, edizione n. 1 del 31 ottobre 2011, in vigore dal 1° maggio 2012, con cui viene dato formale recepimento della normativa ICAO-TI (International civil aviaton organization-Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air), che comprende anche l'attività di formazione per i diversi soggetti della catena logistica (speditori e imballatori, spedizionieri, vettori aerei e agenti di manipolazione di terra, addetti alla "security"). Per quanto concerne il trasporto su strada, per effetto della riformulazione del paragrafo II dell'allegato 3 del D.M. 9 maggio 1927, le disposizioni relative al "certificato di formazione professionale (CFP)" dell'accordo europeo ADR (patentino ADR) sono l'unico riferimento applicabile; viene meno quindi ogni obbligo di effettuare il trasporto di gas tossici sotto vigilanza di persona abilitata al loro impiego (patentino gas tossici), a norma dell'art. 26 del Regolamento speciale approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.
Premesso che le condizioni di sicurezza del trasporto internazionale di merci pericolose su strada sono da riferirsi alle disposizioni sancite dall'accordo europeo ADR concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche, ratificato dall'Italia con legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve inoltre le prescrizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione della Dir. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose", ne consegue che la "licenza al trasporto", di cui all'art. 23 del Regolamento speciale approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, non è applicabile al vettore straniero che effettua il trasporto per l'impresa, con sede in Italia, destinataria o speditrice del gas tossico.
In particolare, nell'ambito di un trasporto internazionale su strada, l'impresa in Italia, destinataria o speditrice di gas tossici che si avvale di un vettore straniero non avente sede legale o filiale in Italia, comunica, in base all'art. 4 del D.M. 31 luglio 2012, cinque giorni prima del trasporto, per via fax o via telematica, all'Autorità di Pubblica Sicurezza le informazioni richieste dall'allegato II del medesimo decreto, relative al trasporto sul territorio nazionale. Il vettore straniero usufruisce di tale comunicazione dell'impresa in Italia destinataria o speditrice del gas tossico in sostituzione, ove prescritto dal regolamento speciale approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, della "licenza al trasporto" di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.


Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Ruocco


Il Direttore dell'ufficio IV
Dott.ssa Liliana La Sala


Il Dirigente referente
Dott. Pietro Pistolese

D.M. 31 luglio 2012
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35

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