Ministero dell'interno
Circ. 24-10-2012 n. 333-G/Div.1-Sett.2/aagg
Sentenza Corte Costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012 - Illegittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2, e 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, Servizio T.E.P. e spese varie - Divisione I.
Circ. 24 ottobre 2012, n. 333-G/Div.1-Sett.2/aagg (1).
Sentenza Corte Costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012 - Illegittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2, e 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, Servizio T.E.P. e spese varie - Divisione I.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma
di Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma
di Bolzano
Al
Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
Servizi di Prefettura
Aosta
Ai
Sigg. Questori
Loro sedi
Al
Sig. Dirigente dell'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana
Palermo
Ai
Sigg. Dirigenti dei Compartimenti della Polizia stradale
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti delle zone della Polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia postale
e delle telecomunicazioni
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti i Reparti mobili della Polizia di Stato
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti dei Gabinetti interregionali di Polizia scientifica
Loro sedi
Al
Sig. Dirigente del Reparto a cavallo e cinofili della Polizia di Stato
Ladispoli
Al
Sig. Direttore del Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato
La Spezia
Ai
Sigg. Dirigenti delle zone telecomunicazioni della Polizia di Stato
Loro sedi
Ai
Sigg. Direttori degli Autocentri della Polizia di Stato
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti dei Reparti volo della Polizia di Stato
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti dei Reparti prevenzione crimine
Loro sedi
Ai
Sigg. Direttori dei Servizi tecnico-logistici e patrimoniali
Loro sedi
Al
Sig. Direttore dell'Ufficio per i Servizi tecnico-gestionali
Segreteria del Dipartimento
Sede
Ai
Sigg. Direttori dei Centri di raccolta regionali ed interregionali V.E.C.A.
Loro sedi
Al
Sig. Direttore dello Stabilimento E.C.R.A.
Senigallia
Al
Sig. Direttore del Centro elettronico nazionale
Napoli
Ai
Sigg. Direttori degli Istituti di istruzione, di perfezionamento
e Centri addestramento della Polizia di Stato
Loro sedi
e, p.c.: Al
Sig. Direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza
della Presidenza della Repubblica
Roma
All'
Ufficio per l'Amministrazione generale
del Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio relazioni sindacali
Sede
Si fa seguito alla circolare n. 13/2011 del 19 ottobre 2011, prot. 333-G/Div.1^-4°Sett., e alla circolare n. 333-G/I/2°Sett./04/2012 del 10 aprile 2012.
Com'è noto, nei giorni scorsi la Corte Costituzionale, con la sentenza indicata in oggetto, si è pronunciata in ordine ai provvedimenti normativi citati, dichiarandone l'illegittimità costituzionale.
In particolare, con tale pronuncia, intervenuta in merito a giudizi richiesti su ricorsi presentati da personale appartenente alla Magistratura, la Consulta ha dichiarato:
1) non legittima la riduzione stipendiale del 5% e del 10% prevista dall'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, effettuata ai dipendenti pubblici sui trattamenti economici complessivi superiori ai 90.000 euro lordi annui e ai 150.000 euro lordi annui;
2) l'illegittimità dell'articolo 12, comma 10, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Ciò premesso, si comunica che, per il personale della Polizia di Stato, a decorrere dalla mensilità stipendiale di novembre 2012, il Centro Elettronico provvederà a non operare:
a) la trattenuta prevista dal predetto articolo 9, comma 2;
b) la rivalsa a carico del dipendente, della ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione prevista dall'articolo 37 del D.P.R. n. 1032/1973.
Si evidenzia altresì che sarà cura di questo Servizio fornire a tutti i Reparti ulteriori dettagli circa la restituzione delle somme trattenute fino alla mensilità stipendiale di ottobre 2012, ai dipendenti interessati dalla riduzione stipendiale prevista per i trattamenti economici superiori ai 90.000 euro lordi annui e ai 150.000 euro lordi annui non appena perverranno le necessarie assegnazioni finanziarie ed istruzioni dal competente Ministero dell'economia e delle finanze.
Restano invariate le altre modifiche apportate in materia dalla citata legge n. 266 del 2005.
Quanto sopra anche per ciò che concerne la restituzione dell'importo relativo alla trattenuta cosiddetta "opera di previdenza", pari al 2,50% della base contributiva prevista dall'articolo 38 del D.P.R. n. 1032/1973, per il periodo gennaio 2011-ottobre 2012.
Tutto ciò premesso, si invitano gli Uffici amministrativo-contabili a dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare al personale.
La presente circolare è disponibili nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link: "1^ Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo: //10.119.182.1.
Il Direttore centrale
Marangoni
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 37
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 38
Circ. 24-10-2012 n. 333-G/Div.1-Sett.2/aagg
Sentenza Corte Costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012 - Illegittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2, e 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, Servizio T.E.P. e spese varie - Divisione I.
Circ. 24 ottobre 2012, n. 333-G/Div.1-Sett.2/aagg (1).
Sentenza Corte Costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012 - Illegittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2, e 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, Servizio T.E.P. e spese varie - Divisione I.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma
di Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma
di Bolzano
Al
Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
Servizi di Prefettura
Aosta
Ai
Sigg. Questori
Loro sedi
Al
Sig. Dirigente dell'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana
Palermo
Ai
Sigg. Dirigenti dei Compartimenti della Polizia stradale
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti delle zone della Polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia postale
e delle telecomunicazioni
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti i Reparti mobili della Polizia di Stato
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti dei Gabinetti interregionali di Polizia scientifica
Loro sedi
Al
Sig. Dirigente del Reparto a cavallo e cinofili della Polizia di Stato
Ladispoli
Al
Sig. Direttore del Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato
La Spezia
Ai
Sigg. Dirigenti delle zone telecomunicazioni della Polizia di Stato
Loro sedi
Ai
Sigg. Direttori degli Autocentri della Polizia di Stato
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti dei Reparti volo della Polizia di Stato
Loro sedi
Ai
Sigg. Dirigenti dei Reparti prevenzione crimine
Loro sedi
Ai
Sigg. Direttori dei Servizi tecnico-logistici e patrimoniali
Loro sedi
Al
Sig. Direttore dell'Ufficio per i Servizi tecnico-gestionali
Segreteria del Dipartimento
Sede
Ai
Sigg. Direttori dei Centri di raccolta regionali ed interregionali V.E.C.A.
Loro sedi
Al
Sig. Direttore dello Stabilimento E.C.R.A.
Senigallia
Al
Sig. Direttore del Centro elettronico nazionale
Napoli
Ai
Sigg. Direttori degli Istituti di istruzione, di perfezionamento
e Centri addestramento della Polizia di Stato
Loro sedi
e, p.c.: Al
Sig. Direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza
della Presidenza della Repubblica
Roma
All'
Ufficio per l'Amministrazione generale
del Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio relazioni sindacali
Sede
Si fa seguito alla circolare n. 13/2011 del 19 ottobre 2011, prot. 333-G/Div.1^-4°Sett., e alla circolare n. 333-G/I/2°Sett./04/2012 del 10 aprile 2012.
Com'è noto, nei giorni scorsi la Corte Costituzionale, con la sentenza indicata in oggetto, si è pronunciata in ordine ai provvedimenti normativi citati, dichiarandone l'illegittimità costituzionale.
In particolare, con tale pronuncia, intervenuta in merito a giudizi richiesti su ricorsi presentati da personale appartenente alla Magistratura, la Consulta ha dichiarato:
1) non legittima la riduzione stipendiale del 5% e del 10% prevista dall'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, effettuata ai dipendenti pubblici sui trattamenti economici complessivi superiori ai 90.000 euro lordi annui e ai 150.000 euro lordi annui;
2) l'illegittimità dell'articolo 12, comma 10, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Ciò premesso, si comunica che, per il personale della Polizia di Stato, a decorrere dalla mensilità stipendiale di novembre 2012, il Centro Elettronico provvederà a non operare:
a) la trattenuta prevista dal predetto articolo 9, comma 2;
b) la rivalsa a carico del dipendente, della ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione prevista dall'articolo 37 del D.P.R. n. 1032/1973.
Si evidenzia altresì che sarà cura di questo Servizio fornire a tutti i Reparti ulteriori dettagli circa la restituzione delle somme trattenute fino alla mensilità stipendiale di ottobre 2012, ai dipendenti interessati dalla riduzione stipendiale prevista per i trattamenti economici superiori ai 90.000 euro lordi annui e ai 150.000 euro lordi annui non appena perverranno le necessarie assegnazioni finanziarie ed istruzioni dal competente Ministero dell'economia e delle finanze.
Restano invariate le altre modifiche apportate in materia dalla citata legge n. 266 del 2005.
Quanto sopra anche per ciò che concerne la restituzione dell'importo relativo alla trattenuta cosiddetta "opera di previdenza", pari al 2,50% della base contributiva prevista dall'articolo 38 del D.P.R. n. 1032/1973, per il periodo gennaio 2011-ottobre 2012.
Tutto ciò premesso, si invitano gli Uffici amministrativo-contabili a dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare al personale.
La presente circolare è disponibili nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link: "1^ Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo: //10.119.182.1.
Il Direttore centrale
Marangoni
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 37
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 38
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