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lunedì 10 febbraio 2025

Tar 2024-“ I due provvedimenti avversati con il presente atto di gravame cumulano, ai fini della praticata decurtazione stipendiale, tutti i periodi di assenza per malattia verificatosi nei tre anni precedenti, non tenendo conto: (i) di quanto previsto dall’art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui “L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi (…). Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà, di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia (…). Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da -OMISSIS-o, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario”; (ii) e della specifica distinzione tra “assenza per malattia non dipendente da -OMISSIS-o” e “malattia riconosciuta dipendente da -OMISSIS-o” espressamente prevista dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. del 7.05.2008.

 



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