I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 14-2-2013 n. 2834
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito settore credito ordinario. Assegno straordinario di sostegno al reddito e riduzione 8% e 11% di cui al D.M. 3 agosto 2012, n. 67329, di modifica del D.M. n. 158/2000.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Msg. 14 febbraio 2013, n. 2834 (1).
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito settore credito ordinario. Assegno straordinario di sostegno al reddito e riduzione 8% e 11% di cui al D.M. 3 agosto 2012, n. 67329, di modifica del D.M. n. 158/2000.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Quadro normativo
L'8 luglio 2011 l'ABI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto un accordo quadro che ha previsto una riduzione percentuale degli assegni straordinari, al ricorrere di particolari condizioni.
Il D.M. 3 agosto 2012, n. 67329 (Gazz. Uff. 21 agosto 2012, n. 194) ha recepito tale previsione nel regolamento del Fondo.
In particolare, l'art. 4, comma 8, del richiamato decreto dispone che, per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo, il valore dell'assegno straordinario - pari all'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione - venga percentualmente ridotto dell'8% ovvero dell'11% in funzione dell'ultima retribuzione annua lorda.
Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011.
Con parere reso il 21 gennaio 2013, la Direzione generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene che le riduzioni dell'assegno straordinario dell'8% e dell'11% trovano applicazione, al ricorrere dei presupposti indicati nel D.M. 3 agosto 2012, n. 67329, sia nei confronti dei lavoratori interessati all'accompagnamento al trattamento pensionistico determinato in applicazione delle regole e dei criteri di cui alla riforma pensionistica ex art. 24 della legge n. 214/2011 sia nei confronti dei lavoratori c.d. salvaguardati interessati all'accompagnamento al trattamento pensionistico determinato sulla base della normativa anteriore alla riforma ex art. 24, comma 14, della legge n. 214/2011.
Calcolo dell'assegno straordinario di sostegno al reddito con le riduzioni 8% e 11%
Poiché le riduzioni si applicano nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, e poiché dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012,
le riduzioni in argomento devono pertanto essere effettuate solo in presenza di assegno con quote A e B, ovvero con quote A, B e D.
Non devono invece essere effettuate nel caso di assegni liquidati con presenza di quota C.
Le riduzioni devono essere effettuate sulle quote A e B, sulla base della percentuale prevista. In particolare, l'importo dell'assegno straordinario è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro.
Ricostituzione centrale
Le aziende del credito hanno provveduto a comunicare le posizioni dei soggetti ai quali applicare le riduzioni, nonché le percentuali di riduzione.
Nel corso del mese di febbraio si è pertanto provveduto ad elaborare a livello centrale le posizioni interessate. Il nuovo importo verrà messo in pagamento a partire dalla mensilità di marzo 2013.
Il recupero delle differenze dovute per il periodo precedente la data di elaborazione verrà effettuato a far tempo dal mese di giugno, ripartito in 24 rate (ovvero nel minor numero qualora l'assegno scada prima di tale termine).
Agli interessati viene inviata apposita comunicazione (allegato 1) a cura della Direzione generale.
La provvista a carico delle aziende verrà quantificata con le modalità ordinarie e decurtata dell'importo recuperato mensilmente.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
Città, data
Al Signor/ra
Nome Cognome
Indirizzo
CAP - CITTÀ
Gentile Signore/a,
La informiamo che a seguito della modifica del Regolamento del Fondo di solidarietà del personale del settore del credito, come stabilito dal comma 8, articolo 4, del decreto n. 67329 del 3 agosto 2012, la quota del suo assegno straordinario calcolata con il sistema retributivo deve essere ridotta del .......%.
Il nuovo importo lordo dell’assegno, pari a euro xxxxxxxxxxxxxxxxx è in pagamento dal mese di marzo 2013.
Inoltre, abbiamo provveduto a ricalcolare il suo assegno dalla decorrenza originaria. Il debito sarà recuperato in 24 rate a partire dalla mensilità di giugno 2013. Nel caso in cui la durata residua dell’assegno sia inferiore a 24 mesi, il debito verrà recuperato dalla rata di giugno 2013 fino alla scadenza dell’assegno stesso.
Distinti saluti
Il Direttore
Cognome nome
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993
Allegato 2
D.M. 3 agosto 2012, n. 67329
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.
(Gazz. Uff. 21 agosto 2012, n. 194)
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, inattesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e i settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il Protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto 27 novembre 1997, n. 477 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;
Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;
Visto il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, approvato con D.M. 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato decreto 28 aprile 2000, n. 158;
Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;
Visto il Regolamento concernente modifiche al «Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con D.M. 28 aprile 2006, n. 226 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il Protocollo in tema di «Mercato del lavoro e occupazione», stipulato in data 16 dicembre 2009, tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e del 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale «con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009 - 2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1 del D.M. 27 novembre 1997, n. 477 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Visto il decreto interministeriale concernente modifiche al «Regolamento relativo l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con D.M. 26 aprile 2010, n. 51635 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione della sopra citata norma di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con efficacia fino al 31 dicembre 2010;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in base al quale è stata disposta la proroga, fino al 31 marzo 2011 del termine di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il D.P.C.M. 25 marzo 2011 con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il termine del 31 marzo 2011 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011;
Visto l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 con il quale è stato disposto che la scadenza dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo art. 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012;
Visto l'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale, nel determinare in ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché dal D.M. 1 giugno 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto di accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
Visto l'Accordo Quadro siglato in data 8 luglio 2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 luglio 2011 e l'Accordo Quadro siglato in data 20 luglio 2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2011, con i quali le parti firmatarie dei citati accordi dell'8 luglio 2011 e del 20 luglio 2011 hanno inteso apportare talune modificazioni al Regolamento istitutivo del fondo;
Visti gli Accordi siglati in data 20 ottobre 2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2011 con i quali le parti firmatarie dei citati accordi, hanno inteso apportare talune integrazioni al Regolamento istitutivo del fondo;
Visto il Verbale di accordo interpretativo siglato in data 12 gennaio 2012 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 maggio 2012;
Considerata l'esigenza di adottare disposizioni in deroga al decreto 28 aprile 2000, n. 158, ai sensi dell'art. 1-bis del sopra citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, e successive proroghe
Decreta:
Art. 1
1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», istituito presso l'INPS, è rinominato «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito».
Art. 2
1. In deroga all'art. 5, comma 3, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 3
1. In deroga all'art. 8, comma 1, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del decreto 28 aprile 2000, n. 158, concerne, in relazione alle esigenze tecnico -produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
Art. 4
In deroga all'art. 10 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è stabilito quanto segue:
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1) del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione di orario o sospensione temporanea dell'attività di lavoro, su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il Fondo eroga ai lavoratori interessati l'assegno ordinario per il sostegno del reddito - ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente - calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a Euro 1.984; Euro 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra Euro 1.984 e Euro 3.137 e Euro 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.
Con effetto dal 1° gennaio 2012, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'art. 11-bis, comma 3, introdotto, in deroga al decreto 28 aprile 2000, n. 158, dall'art. 6 del D.M. 26 aprile 2010, n. 51635, sono aumentati con i criteri e nelle misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.
3. Il trattamento di cui al comma 2 è subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporane e dell'attività lavorativa di cui al comma 2 non possono essere superiori complessivamente a 24 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo. Gli accordi aziendali possono prevedere ulteriori periodi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attività di lavoro fino a un massimo complessivo di 36 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo.
5. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ovvero la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
6. Per i lavoratori a tempo parziale gli importi di cui sopra vengono determinati proporzionando gli stessi alla minore durata della prestazione lavorativa.
7. Nei casi di riduzioni stabili dell'orario di lavoro, attuate con la volontarietà dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro.
Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
9. Ai fini della riduzione di cui al comma 8, lettera a), punto 1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo i criteri di cui al comma 5.
10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente l'accesso al trattamento pensionistico; l'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, del decreto 28 aprile 2000, n. 158.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) del decreto 28 aprile 2000, n. 158e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo decreto, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata e per la determinazione della loro misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 5.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ed eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nel caso in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 5
1. In deroga all'art. 12 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, le parole «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito» sono sostituite, ai sensi dell'art. 1, dalle seguenti «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito».
Art. 6
1. In deroga all'art. 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, le parole«Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito» sono sostituite, ai sensi dell'art. 1, dalle seguenti «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito».
Art. 7
1. Il presente decreto lascia impregiudicato quanto disposto dall'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale, nel determinare in ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché al D.M. 1 giugno 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto di accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età.
Art. 8
1. L'efficacia del presente decreto è imitata al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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