Ministero dello sviluppo economico
Ris. 17-1-2013 n. 8135
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande - Associato in partecipazione presso un circolo privato.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 17 gennaio 2013, n. 8135 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande - Associato in partecipazione presso un circolo privato.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Codesto Comune chiede di conoscere se, ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., possa essere riconosciuto valido il possesso del requisito professionale ad un soggetto che ha esercitato in un circolo privato in qualità di "Associato in partecipazione" ai sensi degli artt. 2549 e seguenti del codice civile.
In via preliminare si precisa che, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, è da intendersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande "avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".
Ciò premesso, si evidenzia che la scrivente Direzione ha già avuto modo di ritenere in possesso della qualificazione professionale richiesta il soggetto "associato in partecipazione", qualora le modalità di coinvolgimento dello stesso nella società si siano concretizzate in effettivo apporto lavorativo consistente in mansioni che abbiano avuto una qualche attinenza con la vendita, la somministrazione e la preparazione degli alimenti e che lo stesso risulti a norma con le contribuzioni previdenziali ai sensi della vigente normativa in materia.
Nel caso oggetto del quesito il soggetto, associato in partecipazione, ha esercitato la propria attività lavorativa in un circolo privato.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
In via preliminare si richiama il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 che disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati.
Il citato D.P.R. n. 235/2001 distingue tra le associazioni e i circoli privati aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno e le associazioni e circoli che, invece, non aderiscono a tali enti ed organizzazioni: all'interno delle predette due categorie distingue le associazioni e i circoli in possesso delle caratteristiche richieste dal TUIR e quelli che non ne sono in possesso. Con riferimento alle associazioni e circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali, nel caso in cui essi non intendano uniformarsi alle clausole previste dall'art. 111, comma 4, del TUIR, il citato dettato normativo prevede il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59 del 2010 e s.m.i..; diversamente l'obbligo del possesso di tali requisiti non è necessario. Anche con riferimento alle associazioni e circoli non aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali, qualora essi non presentino le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato all'obbligo del possesso del requisito professionale, in quanto l'attività esercitata si connota come avente carattere commerciale; diversamente tale obbligo non è previsto. Nel caso di ambedue le fattispecie di associazioni e circoli il possesso del requisito professionale è sempre richiesto nel caso in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia data in gestione ad altro soggetto.
Va rilevato, però, che quanto previsto dal citato D.P.R. n. 235/2001 in materia di obbligo del possesso del requisito professionale non è più valido a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in quanto per effetto della soppressione della locuzione "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinate di persone", che prima delle modifiche era presente all'interno dell'alinea del comma 6 dell'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, non è più obbligatorio il possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti.
Al riguardo, la Circ. 12 settembre 2012, n. 3656/C, al punto 2.1.2 ha precisato che la modifica in discorso comporta anche la soppressione dell'obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, determinando l'inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato D.P.R. n. 235/2001 che richiamano l'obbligo del possesso di tali requisiti sia nel caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché infine, nel caso in cui l'attività in discorso sia affidata in gestione a terzi.
Stante quanto sopra e in considerazione del fatto che il circolo privato non rientra nella definizione di impresa di cui al Codice Civile, la scrivente Direzione ritiene che la pratica lavorativa acquisita possa considerarsi valida, ai fini del riconoscimento del requisito professionale di idoneità, solo nel caso in cui il circolo abbia provveduto all'affidamento in gestione a terzi delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; ne consegue, pertanto, che il soggetto richiedente il riconoscimento della qualificazione deve risultare dipendente dell'impresa alla quale il circolo privato ha dato in gestione l'attività in discorso, anche se riservata esclusivamente ai propri soci.
Diversamente, qualora il circolo gestisca direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, tale fattispecie non può dare luogo al riconoscimento del requisito professionale.
Si evidenzia, al riguardo, che la scrivente ha già avuto modo di riconoscere il possesso della qualificazione professionale ad un soggetto in quanto socio di una impresa affidataria in gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso un circolo privato (cfr., Ris. n. 171488 del 15 settembre 2011).
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis
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