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giovedì 24 ottobre 2013

Cassazione: Legittimo il licenziamento per chi accusa ingiustamente il datore di lavoro




Corte di Cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 23 gennaio 2008, n. 1431


 
Presidente Senese – Relatore Nobile Pm Matera – conforme – Ricorrente XYXYXY – Controricorrente .... ed altro
Svolgimento del processo
Con ricorso del 7-11-1997 XYXYXY XYXYXY esponeva: di aver svolto, alle dipendenze della P. ,,,,s.p.a., mansioni di sovrintendenza all'intero progetto per la sperimentazione della ..... nell'ambito della divisione E. ; di avere segnalato al suo diretto superiore, ... XYXYXY , alcune irregolarità in ordine ai contratti in essere tra la società e la ..... ; di aver ricevuto, per contro, dal XYXYXY la richiesta di lunghi chiarimenti scritti, rivolti ad intimidirla; di essere stata, al rientro dalle ferie, prima tenuta del tutto inattiva e poi assegnata a mansioni sostanzialmente fittizie; di aver ricevuto contestazione disciplinare in data 6-10-1997 attinente alla sua attività di informazione dell'azienda ed a colloqui avuti al riguardo con il dott. B. , superiore funzionale del Direttore della E. ; di essere stata, dopo aver fornito le proprie repliche alla società, licenziata con effetto immediato con nota del 20-10-1997.
Ciò premesso la XYXYXY impugnava il licenziamento intimatole chiedendo la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni e la condanna del XYXYXY al risarcimento di tutti i danni materiali e morali per le vessazioni e le prevaricazioni alle quali era stata sottoposta. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i resistenti, contestando il fondamento della domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento della XYXYXY .
Il Pretore di Roma, con sentenza in data 26-10-1998, dichiarava la illegittimità del licenziamento, ordinava la immediata reintegrazione nel posto di lavoro, condannava la società al risarcimento del danno da liquidare in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegra e rigettava le ulteriori domande risarcitorie.
Avverso tale decisione proponevano appello sia la società che la lavoratrice. Instauratosi il contraddittorio, ciascuna di tali parti si costituiva, resistendo al gravame proposto nei propri confronti; il XYXYXY si costituiva nel solo gravame proposto dalla XYXYXY .
Riuniti gli appelli, il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 18-3-2004, in parziale riforma della impugnata sentenza, rigettava le domande proposte in primo grado dalla XYXYXY e condannava quest'ultima a restituire alla società la somma di Euro 18.264,29, oltre interessi dai pagamenti al saldo, nonché a rimborsare alla società le spese del doppio grado e al XYXYXY quelle di appello.
In sostanza il Tribunale, dopo aver ricostruito i fatti emersi, osservava che la lavoratrice non si era limitata ad informare la società di presunte irregolarità commesse, ma era andata "ben oltre....".
Valutata, quindi, la gravità del comportamento della lavoratrice sotto vari aspetti e nelle varie ripercussioni, anche a prescindere dalla effettiva sussistenza delle irregolarità dalla stessa denunciate, il Tribunale affermava che in tale situazione non era senz'altro possibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, essendo venuto meno il vincolo di fiducia necessario.
Il Tribunale, inoltre, rigettava le domande risarcitorie proposte dalla XYXYXY (quella nei confronti della società in conseguenza del rigetto della domanda sulla illegittimità del licenziamento e quella nei confronti del XYXYXY perché del tutto generica).
Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso la XYXYXY con quattro motivi. La ....r.l. e il XYXYXY hanno resistito ciascuno con proprio controricorso. La società ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 53 del c.c.n.l.", in sostanza lamenta la tardività della contestazione del 6-10-1997, in quanto riferita a "tre distinte ed autonome pretese mancanze disciplinari, avvenute la prima in data 20-1-1997, la seconda in data 29-4-1997 e la terza in data 14-8-1997". In particolare la XYXYXY deduce di aver eccepito la mancata tempestività della contestazione sia nel ricorso introduttivo del giudizio sia nelle note autorizzate in primo grado.
Il motivo è inammissibile. Della questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, né la ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in grado di appello. In tema questa Corte ha ripetutamente affermato che "nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello" (v. Cass. 27-8-2003 n. 12571, Cass. 5-7-2002 n. 9812, Cass. 9-12-1999 n. 13819). Nel contempo è stato anche precisato che "nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (v. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336). Peraltro per superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza ex art. 346 c.p.c., è necessario che "la parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi" manifesti "in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda o le eccezioni respinte" (v. fra le altre Cass. 17-12-1999 n. 14267, Cass. sez. I 20-7-2004 n. 13401). Orbene nel caso in esame la XYXYXY lamenta in questa sede la mancata tempestività della contestazione, richiamando semplicemente un generico accenno della narrativa del ricorso di primo grado ("non si possono avanzare contestazioni per fatti avvenuti svariati mesi prima") e le note autorizzate (dove si invocava espressamente il principio di immediatezza della contestazione), ma nulla specifica in ordine ad una chiara e precisa riproposizione della relativa questione in appello.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando formalmente un "travisamento dei fatti", in sostanza lamenta che la impugnata decisione sarebbe stata fondata su insussistenti elementi probatori ed in specie sulla nota della ("coinvolta") XYXYXY (che "avrebbe dovuto essere, tutt'al più, oggetto di prova orale" - sulla cui richiesta istruttoria, però, nulla viene specificato -) nonché sui "non utilizzabili" "affidavit" a firma dei dirigenti inglesi (di cui al terzo motivo). La ricorrente riportandosi, poi, alla propria ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo, lamenta che la stessa sarebbe stata "ignorata" dai giudici di appello e ribadisce la propria tesi circa una "lunga serie di vessazioni e di prevaricazioni" subite, fonte di "pregiudizio in re ipsa".
Anche tale motivo è inammissibile, non solo per come risulta formulato bensì anche per come si sviluppa in sostanza la censura. Innanzitutto è consolidato il principio secondo cui il (vero e proprio) travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, costituendo un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c, (v. Cass. sez. II 30-1-2003 n. 1512, Cass. sez. III 18-11-2004 n. 21870, Cass. sez. III 29-7-2004 n. 14482, Cass. sez. III 20-7-2004 n. 13452, Cass. sez. III 27-4-2004 n. 7980, Cass. 1-4-2005 n. 6894). Questa Corte ha, poi, ripetutamente chiarito che "il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Qualora, invece, l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c." (v. Cass. sez. III 27-7-2005 n. 15672, Cass. sez. III 18-1-2006 n. 830, Cass. sez. III 2-3-2006 n. 4660, Cass. 25-8-2006 n. 18498, Cass. S.U. 20-6-2006 n. 14100). In ordine al primo vizio, poi, è stato più volte precisato che "il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art 360 n. 5 c.p.c, non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa", (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789). Del resto l'art. 360 n. 5 c.p.c. "non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione " (v. Cass. S.U. 11-6-1998 n. 5802), non incontrando, al riguardo, lo stesso giudice, "alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (v. fra le altre Cass. 7-8-2003 n. 11933). Orbene, nella fattispecie, la impugnata sentenza da un lato non ha affatto ignorato la tesi attorea, dall'altro ha ricostruito i fatti in base al complesso degli elementi emersi (non solo la nota della XYXYXY e gli "affidavit" citati, bensì anche l'esito ultimo degli accertamenti all'uopo disposti dalla società nonché il comportamento complessivo della XYXYXY , culminato nella reiterata mancata collaborazione "al fine di consentire di fare piena luce sulla vicenda" e valutato nella sua gravità, oggettiva e soggettiva, a prescindere finanche dalla eventuale "esistenza effettiva delle irregolarità denunciate" dalla stessa XYXYXY ), il tutto con motivazione congrua e priva di vizi logici, a fronte della quale, nella sostanza, la ricorrente si limita soltanto a contrapporre la propria valutazione delle risultanze di causa.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e seguenti c.c, per quanto riguarda gli "affidavit" citati, deduce che la normativa di cui ai detti articoli del c.c. non consente "di surrogare le prove per testi, assunte - con il rigore di forma previsto - dal magistrato, con dichiarazioni rese aliunde, anche se in forma più o meno solenne "e, per quanto concerne la nota della XYXYXY , afferma che trattandosi di un documento proveniente da una terza parte, della quale si era rilevato l'interesse al giudizio e, comunque, immediatamente contestato, non si vede come, in violazione a qualsivoglia norma sull'assunzione delle prove, il Tribunale di Roma abbia potuto basare su di esso la sua decisione".
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. In primo luogo la ricorrente non specifica se e in che termini avesse chiesto al riguardo, in particolare, una prova testimoniale, che possa essere stata, in sostanza, "surrogata" dal Tribunale. La valutazione, poi, dei detti documenti, è stata inserita dai giudici di appello nel quadro complessivo dell'esame delle risultanze di causa" è ciò del tutto legittimamente. Nell'ordinamento processuale vigente, infatti, "in forza del principio di cui all'art. 116 cod. proc. civ., il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione" (v. Cass. 27-3-2003 n. 4666). In particolare questa Corte (v. Cass. sez. III 26-9-2000 n. 12763, v. anche Cass. 27-3-2003 n. 4666) ha anche precisato che "gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento, specie ove di essi sia stata provata la veridicità formale" (nella fattispecie non contestata).
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente, denunciando un vizio di motivazione, lamenta che la sentenza di appello, a differenza della sentenza di primo grado, avrebbe trascurato di considerare le prescrizioni del regolamento interno che, secondo il primo giudice, legittimavano pienamente il comportamento contestato e posto a base del licenziamento.
La censura è infondata.
La sentenza impugnata, non solo non ha affatto ignorato il citato regolamento interno, ma ha anche motivato congruamente le ragioni del proprio dissenso rispetto alla valutazione fatta dal giudice di primo grado. In particolare, infatti, i giudici di appello hanno osservato che "il lavoratore, dunque, nel caso in esame, non sì è limitato ad informare la società di presunte irregolarità commesse, come prescritto dal manuale aziendale di condotta prodotto in atti. Egli è andato ben oltre, insultando apertamente un superiore mediante comunicazione a dirigenti dell'azienda, insinuando reiteratamente sospetti sul suo operato, rifiutando di collaborare al fine di consentire di fare piena luce sulla vicenda, nonostante la richiesta di messa a disposizione dei documenti in suo possesso e di invio di nota esplicativa sulle irregolarità denunciate; comportamento quest'ultimo tanto più ingiustificato a fronte del comportamento della società, che aveva prontamente avviato i dovuti accertamenti, terminati con il riscontro della insussistenza delle irregolarità denunciate".
Il ricorso va pertanto respinto.
Infine, in considerazione dell'esito alterno dei giudizi di merito, le spese vanno equamente compensate tra le parti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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