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Cass. civ. Sez. II, 21-12-2007, n. 27143
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la
seguente:
sentenza
sul ricorso proposto il 22 aprile 2004 da:
Comune
di Reggio Emilia - in persona del Sindaco pro tempore - rappresentato e
difeso in virtù di Delib. G.M. n. 7998 del 2004, e procura speciale a
margine del ricorso dall'avv. ... ed elettivamente domiciliato
in Roma, al ..., presso il Dott. ...
- ricorrente -
contro
.. - elettivamente domiciliato in
Reggio Emilia, alla via Pansa, n. 1, presso l'avv. .
-
intimato -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia n.
163 del 5 febbraio 2004 - non notificata;
Udita la relazione della
causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2007 dal Consigliere
Dott. .
udito il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ., che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Giudice di pace di Reggio Emilia con sentenza del 5 febbraio 2004, in accoglimento
dell'opposizione proposta il 6 giugno 2003 da . dichiarò la nullità
del verbale di accertamento n. (OMISSIS) del 6 maggio 2003, con il
quale la locale polizia municipale aveva contestato all'opponente la
violazione dell'art. 7 C.d.S., commi 9 e 13, per avere circolato alla
guida di un motociclo in zona a traffico limitato senza autorizzazione.
Osservò il Giudice che il solo rinvenimento del veicolo posteggiato in
zona di traffico limitato in ora di divieto di circolazione non poteva
fare presumere che l'ingresso di esso in detta zona fosse avvenuto in
orario vietato.
Il Comune di Reggio Emilia è ricorso per la cassazione
della sentenza con un motivo e l'intimato F. non ha resistito in
giudizio.
Motivi della decisione
Il ricorrente con l'unico motivo
denuncia, nella parte in cui le censu-re sono pertinenti alla ratio
decidendi, l'omessa, insufficiente, contraddittoria e falsa motivazione
ed il travisamento e/o difetto dei presupposti, poichè la sentenza
impugnata ha escluso che dalla sosta del veicolo nella zona a traffico
limitato nelle ore pomeridiane, nelle quali era vietato l'accesso,
potesse desumersi la violazione anche; del divieto di circolazione
senza esaminare l'argomento decisivo, prospettato dall'amministrazione
comunale nella comparsa di costituzione, che la violazione era stata
accertata in giorno di mercato, nel quale sin dalle ore 7 lo spazio
riservato ai commercianti era stato sgomberato con la rimozione anche
dei veicoli autorizzati, e che nessuna infrazione era stata accertata
in precedenza a carico del motociclo, pur essendo stati controllati e
sanzionati dalle ore 7 e 30 alle 13 e 30 tutti i veicoli in sosta
irregolare nella zona.
Il motivo è fondato.
Nel giudizio di
opposizione al verbale di accertamento di una violazione alle norme
sulla circolazione stradale, l'onere della dimostrazione degli elementi
costitutivi dell'illecito, gravante sull'autorità amministrativa, può
essere soddisfatto, a norma dell'art. 2727 c.c. e segg., anche mediante
presunzioni, le quali valgono a trasferire sull'opponente l'onere della
prova contraria ove i fatti sui quali queste si fondano siano tali da
fare apparire, secondo un criterio di normalità, l'esistenza
dell'infrazione come probabile conseguenza delle circostanze conosciute
(cfr. Cass. civ., sez. 3^, sent. 30 novembre 2005, n. 26081; Cass.
civ., sez. un., 13 novembre 1996, n. 9961).
Trovando l'insindacabilità
in sede di legittimità dell'apprezzamento dei mezzi di prova un limite
nella sussistenza di una motivazione della pronuncia che consenta un
controllo sul procedimento logico posto a fondamento della decisione,
costituiva dunque obbligo del giudice di merito, al quale era stata
prospettata dall'amministrazione comunale la sussistenza di una prova
presuntiva della commissione della violazione da parte dell'opponente,
costituita, oltre che dal verbale fidefacente della sosta del motociclo
in zona a traffico limitato in ora di divieto, da circostanze
specificamente individuate e documentate, che rendevano improbabile che
veicolo potesse essere entrato nella stessa in ora consentita, indicare
le ragioni per le quali detta prova doveva ritenersi insussistente o,
eventualmente, inidonea a dimostrare la violazione contestata quale
verosimile conseguenza dei fatti conosciuti e tale da escludere la
necessità di una prova contraria.
A tale principio non si è attenuto
il Giudice di pace, che ha eluso qualsiasi valutazione in ordine alla
sussistenza della prova presuntiva dedotta dall'opposta ed alla
conseguente fondatezza dell'unico motivo di ricorso segue la cassazione
della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di
legittimità, ad altro Giudice di pace di Reggio Emilia per nuovo
giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con
rinvio, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007
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