Translate

giovedì 24 ottobre 2013

Cassazione: Multe: l'ausiliario può rilevare le infrazioni fuori dalle strisce blu? Decideranno le Sezioni unite Sembra dunque avviato a conclusione il contrasto sui poteri da riconoscere ai dipendenti dei gestori dei parcheggi a pagamento: l'orientamento più recente è favorevole alle sanzioni in tutta l'area oggetto della concessione comunale




Nuova pagina 1





Cass.
civ. Sez. II, Ord., 08-01-2008, n. 166


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA
CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE
Antonio - Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott.
SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto il 11 maggio 2004 da:

Comune di Parma - in persona del sindaco dr. U.E. -

rappresentato e
difeso in virtù di delibera G.M. n. 268/21 e procura speciale a margine
del ricorso dall'avv. ROSSI Adriano, presso il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, al viale Mazzini, n. 11;

- ricorrente -

contro

P.M. - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al
controricorso dall'avv. PAGLIARI Giorgio del foro di Parma e dall'avv.
Francesco Braschi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma,
al viale Parioli, n. 180;

- controricorrente -

avverso la sentenza
del Giudice di pace di Parma n. 2169 del 9 gennaio 2004 - non
notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 ottobre 2007 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;

uditi
per il ricorrente l'avv. Adriano Rossi e per il controricorrente l'avv.
Francesco Braschi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Carestia Antonietta, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

visti gli atti e l'istanza del controricorrente per la
rimessione del ricorso alle sezioni unite.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
rilevato che il Giudice di Pace di Parma con sentenza del 9
gennaio 2004, in accoglimento dell'opposizione proposta il 28 maggio
2003 da P.M., ha annullato il verbale di accertamento n. (OMISSIS)
notificato il 5 maggio 2003, con il quale la polizia municipale aveva
contestato all'opponente l'infrazione dell'art. 7 C.d.S., commi 1 e 4,
accertata alle ore (OMISSIS), per avere parcheggiato la propria
autovettura, tg. (OMISSIS), nella locale (OMISSIS), in violazione del
divieto permanente di sosta;

rilevato che il giudice, premesso che la
violazione era stata accertata da una operatrice del consorzio Tep -
concessionario della gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree
pubbliche delle zone a traffico limitato e di particolare rilevanza
urbanistica del Comune di Parma -, che non rivestiva ad personam la
qualità di ausiliario del traffico, ha osservato che al personale
dipendente dal concessionario della gestione dei parcheggi possono
essere conferite dai Comuni, secondo le previsioni della L. n. 127 del
1997, art. 17, comma 132 le funzioni di prevenzione e di accertamento
delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto di
concessione e che dette aree, come desumibile dal potere del
concessionario di esercitare le sole azioni necessarie al recupero
delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti e dai riferimenti ai
proventi della gestione ed alla collocazione dei parcheggi contenuti
nell'art. 7 C.d.S., commi 6 e 7, vanno individuate in quelle
evidenziate da righe blu oltre che da segnaletica verticale, ed in
quelle che, come chiarito dal Ministero degli interni con circolare del
(OMISSIS), costituiscono lo spazio minimo ed indispensabile per
compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione
dell'area di sosta;

rilevato che il Comune di Parma è ricorso per la
cassazione della sentenza con un unico motivo e, denunciando la
violazione degli artt. 7 e 12 C.d.S., della L. 15 maggio 1997, n. 127,
art. 17, comma 132 e segg., come interpretati dall'alt. 68, 1. 23
dicembre 1999, n. 68, e l'omessa, contraddittoria ed insufficiente
motivazione, ha censurato l'erroneità degli assunti che all'operatrice
della Tep non erano state conferite le funzioni di ausiliare del
traffico e che il potere dei dipendenti del concessionario di
accertamento delle violazioni in materia di sosta era limitato alle
violazioni commesse nelle superfici destinate al parcheggio o ad esse
funzionalmente collegate e non nell'intera area oggetto della
concessione;

rilevato che la questione relativa al potere dei
dipendenti del concessionario della gestione dei parcheggi a pagamento
nelle aree comunali di accertare le violazioni delle norme sulla
circolazione stradale oltre che nelle superfici destinate a parcheggio
o ad esse funzionalmente collegate, anche nell'intera zona oggetto
della concessione, è stata difformemente decisa dalle sezioni semplici
di questa Corte, che hanno diversamente interpretato il collegato
dell'art. 7 C.d.S., commi 6, 7 ed 8, L. n. 127 del 1997, art. 17, comma
132, e L. n. 488 del 1999, art. 68, ed inteso il rapporto tra la
concessione della gestione dei parcheggi a pagamento e quella delle
aree nelle quali i parcheggi sono gestiti; rilevato che, in
particolare:

a) le sentenze della 1^ sez., n. 7336 del 7 aprile 2005,
n. 7979 del 18 aprile 2005, n. 8593 del 26 aprile 2005 e, da ultimo, n.
18186 del 18 agosto 2006, hanno affermato che le competenze delegate ai
dipendente delle società concessionarie sono limitate alle violazioni
in materia di sosta dei veicoli (art. 7 C.d.S., comma 1, e art. 157 C.d.
S., commi 5, 6 e 8) commesse nelle aree comunali, urbane ed
extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con
delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla
carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma
di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di
quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di
concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità
de parcheggio;

b) le sentenze della 2^ sez. n 9287 del 20 aprile 2006,
n. 9287, n. 20558 del 28 settembre 2007 e della 1^ sez. n. 4173 del 22
febbraio 2007 hanno ritenuto che il potere dell'ausiliario dipendente
della società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai
comuni ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132,
non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al
parcheggio stesso, ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di
tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della
concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta
deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo
pagamento della tariffa stabilita, essendo la concessionaria
direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al
rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi
violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa
stabilita;

ritenuto che il contrasto delle sezioni semplici sulla
questione e l'attualità di esso impongono l'adesione all'istanza del
controricorrente di trasmissione degli atti al Sig. Primo Presidente
della Corte di cassazione, affinchè valuti l'opportunità di una
pronuncia sul ricorso a sezioni unite.

P.Q.M.
Dispone trasmettersi gli
atti al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione, affinchè
valuti l'opportunità di una pronuncia sul ricorso a sezioni unite.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il
8 gennaio 2008


 

Nessun commento: