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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE Lavoro
Composta dagli Ill.mi Sigg.
ri Magistrati:
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso
proposto da:
..., elettivamente domiciliato in ROMA , presso lo studio dell'avvocato
rappresentato e difeso dall'avvocato giusta delega in
atti;
- ricorrente -
contro
CREDITO EMILIANO SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
presso lo studio degli avvocati
, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato
giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso
la sentenza n. 763/04 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il
29/10/04 - R.G.N. 942/2002;
udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 19/12/07 dal Consigliere Dott.
Vincenzo;
udito l'Avvocato
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. A, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. B.I. conveniva
dinanzi al Pretore di Catania - sezione distaccata di Paterno - il
Credito Emiliano spa ed esponeva che, nonostante avesse ottenuto
sentenza del Tribunale di Catania la quale gli riconosceva la qualifica
di funzionario, nulla era mutato quanto alle funzioni attribuitegli
(cassiere). Per giunta, nell'anno 1996 gli erano state abbassate le
note di qualifica e pertanto aveva perso il "premio di produzione". 2.
Si costituiva la banca convenuta ed eccepiva che il funzionario poteva
essere adibito anche al servizio cassa; l'organico della filiale non
consentiva peraltro l'inserimento di un ulteriore funzionario; le note
di qualifica erano giustificate dallo scarso rendimento del B.. Il
Pretore adito accoglieva la domanda intesa al conseguimento delle
mansioni di funzionario e respingeva le ulteriori istanze dell'attore.
Proponeva appello il B.; previa costituzione ed opposizione del Credito
Emiliano, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza di
primo grado motivando nel senso che:
- le valutazioni del datore di
lavoro in sede di note di qualifica sono sindacabili dal Giudice;
-
non ha rilievo il fatto che dette note siano state redatte da un
soggetto avente la stessa qualifica del B., anche perchè la qualifica
di funzionario è stata attribuita con sentenza successiva all'anno
1996;
- non è necessario che le note siano redatte da due soggetti
valutatoti anzichè uno;
- i contrasti esistenti tra il B. (tra l'altro
rappresentante sindacale aziendale) e il P., redattore delle note, non
possono di per sè fondare un giudizio di illegittimità delle
valutazioni compiute;
- parimenti irrilevante sì appalesa l'esito del
giudizio penale instaurato a carico del P. su denuncia di P. C., altro
dipendente;
- l'appellante non ha fornito la prova della erroneità
delle valutazioni nè che le spesse siano frutto di mala fede;
il
giudizio complessivo non risulta contraddittorio nè irrazionale:
il B.
risulta avere "superato agevolmente i casi che si sono presentati" ha
commesso "errori tecnici lievi"; ha raggiunto obiettivi costanti senza
picchi straordinari o vistose discontinuità; non ha raggiunto gli
obiettivi di innovazione, di completa conoscenza di tutte le mansioni
esecutive, di vendita di prodotti e servizi.
3. Ha proposto ricorso
per Cassazione B.I., deducendo unico, articolato motivo.
Resiste con
controricorso la spa Credito Emiliano.
Motivi della decisione
4. Con
l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1175,
1375, 2697, 2103, 2094, 2099 c.c., nonchè omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex
art. 360 c.p.c., n. 5: le note di qualifica dei lavoratori non sono
insindacabili, esse debbono rispondere a criteri obiettivi di
valutazione, a buona fede e correttezza.
Le note debbono essere
motivate e non possono rappresentante la risultante di intenti
discriminatori o di ritorsione. La Corte di Appello non ha tenuto conto
della mala fede del datore di lavoro, dovuta al contenzioso in essere
per il riconoscimento della qualifica di funzionario (sentenza in grado
di appello del Tribunale di Catania in data 22.4.1997); le note erano
redatte da un funzionario con minore anzianità rispetto all'attore; sta
di fatto che il B. è stato poi licenziato e che il licenziamento è
stato;
dichiarato illegittimo dalla Corte di Appello di Catania con
sentenza in data 30.9.2004.
Quando al primo processo, la Corte di
Cassazione ha rigettato il ricorso del Credito Emiliano con sentenza n.
3831 del 29.3.2000.
Segue una disamina puntuale delle varie note, in
esito alla quale il ricorrente conclude per la declaratoria di
illegittimità delle stesse.
5. Il ricorso è infondato. Va dato atto al
ricorrente che "le valutazioni del datore di lavoro in ordine al
rendimento ed alla capacità professionale del lavoratore, espresse con
le note di qualifica, sono sindacabili dal Giudice in riferimento a
parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi
contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., e quindi sul datore di lavoro grava l'onere di motivare queste
note, allo scopo di permettere il controllo da parte del giudice
dell'osservanza di siffatti parametri" (Cass. 20.6.2003 n. 9898);
inoltre il controllo giudiziale non è limitato alla mera verifica di
coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo, ma ha per oggetto ance la
verifica della correttezza del procedimento di formazione del medesimo
(ibidem). Nello stesso senso Cass. 9.1.2001 n. 206. Peraltro, la
valutazione giudiziale di correttezza nel procedimento di formazione
delle note di qualifica e di intrinseca rispondenza alla regola di
buona fede costituisce accertamento di fatto, come tale non soggetto a
riesame da parte della Corte di Cassazione ma solo al controllo di
adeguatezza della motivazione.
6. Nella specie, tale adeguatezza
sussiste. Il Giudice di merito ha controllato il procedimento di
formazione delle note e l'ha ritenuto corretto; ha inoltre controllato
il contenuto delle note, tenendo conto anche del contenzioso esistente
tra la banca ed il lavoratore, nonchè tra altri lavoratori, ha
esaminato i vari aspetti delle ripetute note caratteristiche, tra i
quali l'impegno del lavoratore, la capacità, il conseguimento degli
obiettivi ed ha concluso che la valutazione riassuntiva non poteva
dirsi scorretta. Trattasi di valutazione in fatto, risolta dal Giudice
di merito con motivazione esauriente, immune da vizi logici o
contraddizioni, talchè essa si sottrae ad ogni censura in sede di
legittimità. 7. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere
rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente B.I. a rifondere al
controricorrente spa Credito Emiliano le spese del giudizio di
cassazione, che liquida in euro 22,00, oltre Euro duemila per onorari,
più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Così deciso in
Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2007.
Depositato in
Cancelleria il 11 febbraio 2008
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