Nuova pagina 1
Cass. civ. Sez. II, 31-01-2008, n. 2304
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio
dell'avvocato che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro
tempore; SERIT oggi GESTLINE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n.
12381/03 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 25/02/03;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/07 dal
Consigliere D
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Doche ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.
--------------------------------------------------------------------------------
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
Con ricorso depositato il 10.12.02 P.C. proponeva opposizione
alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa dalla SE.RI.T di Napoli,
a seguito di tre verbali di infrazione al C.d.S., accertate dai VV.U.
di Napoli ((OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), asserendo di non aver
ricevuto le relative contestazioni nè la notifica dei relativi verbali.
Il Comune impositore, costituitosi, depositava tre avvisi di
ricevimento di notifica a mezzo posta, recanti, il primo, la firma di
ricezione " A." e gli altri due la firma di ricezione " A. A.
portiere".
Il Giudice di pace di Napoli con sentenza n. 12381 - 03
rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite, rilevando che
non emergeva dagli atti l'illegittimità della relativa pretesa
sanzionatoria, bensì la legittimità della stessa, sulla scorta della
documentazione prodotta dall'Amministrazione.
Per la cassazione della
decisione ricorre la predetta P. esponendo un solo motivo:violazione
della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., e L. n. 890 del 1982, art. 7,
comma 3, e art. 139 c.p.c., comma 3, deducendo che la notifica,
effettuata nelle mani del portiere è affetta da nullità "là dove non
risulti certificata la previa, vana ricerca delle altre persone
abilitate alla consegna in assenza del destinatario".
Il ricorso è
fondato. Ben vero, la notifica al portiere è disciplinata dall'art. 139
c.p.c., per ciò che attiene alla notificazione da effettuarsi a mani
del destinatario, persona fisica, e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7,
per quanto riguarda la notifica a mezzo posta.
L'art. 160 c.p.c.,
dispone che la notificazione è nulla se non sono osservate le
disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la
copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla
data.
La successione preferenziale delle persone alle quali, in virtù
dell'art. 139 c.p.c., commi 2 e 3, può essere consegnata in caso di
assenza del destinatario la copia dell'atto da notificare, è tassativa
e da tale principio deriva la nullità della notificazione se nella
relata di notifica non è specificamente indicata la ragione per la
quale l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad
alcuna delle persone che nell'ordine tassativo precedono quella che
viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.
La
notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario è
nulla qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della
precaria assenza del destinatario senza certificare l'avvenuta ricerca
delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto salvo che le parole
usate dall'incaricato alla notifica lascino intendere il mancato
rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona abilitata a
ricevere l'atto in luogo del destinatario.
Tale principio
ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità è stato
confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione anche per la
notificazione a mezzo di servizio postale (Cass. Sez. Un. n, 1097/2000;
Sez. Un. 6214/2005).
Orbene, nel caso in esame, il difetto di
certificazione, nella relata di notifica, delle dovute ricerche di
altre persone abilitate a ricevere l'atto, in assenza del destinatario,
risulta avidente dall'esame dei relativi avvisi di ricevimento, in
quanto due di essi recano la sola annotazione " A.A., portiere" e
l'altra solo " A.".
L'assenza dell'intimato esime dell'obbligo di
statuizione sulle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;nulla spese.
Così
deciso in Roma il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31
gennaio 2008
Nessun commento:
Posta un commento