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giovedì 24 ottobre 2013

PCDM: Lavoratori turnisti – quesito in merito alle festività lavorate.


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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 15-1-2008 n. 4/08/UPPA
Lavoratori turnisti – quesito in merito alle festività lavorate.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche Amministrazioni, Servizio trattamento del personale.

Nota 15 gennaio 2008, n. 4/08/UPPA

Lavoratori turnisti – quesito in merito alle festività lavorate.

 Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche Amministrazioni, Servizio trattamento del personale.




    

Al
   

Comune di Campagnola Emilia
         

Piazza Roma, 2
         

42012 Campagnola Emilia (RE)
         





Si fa riferimento alla lettera del 19 dicembre 2007 con la quale codesto Comune ha chiesto il parere del Dipartimento della funzione pubblica in merito all’applicazione del recupero della giornata lavorativa effettuata durante le festività infrasettimanali.

In proposito si espongono le seguenti considerazioni.

Il lavoro in turni nel comparto regioni ed autonomie locali è regolato all’art. 22 del CCNL del 14/09/2000  (2) , il quale stabilisce che «gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente». Inoltre, nello stesso articolo è previsto che al personale turnista è corrisposta un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.

L’art. 24 dello stesso contratto disciplina, invece, una situazione completamente diversa, quella del dipendente che per particolari esigenze di servizio eccezionalmente non usufruisce del giorno di riposo settimanale. In questo caso gli dovrà essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Sempre l’art. 24 stabilisce che il dipendente, il quale presta eccezionalmente attività in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a richiesta, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Quest’ultima ipotesi non è quella del turnista che si trova nell’arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale. In tal caso, cioè nell’eventualità di effettuazione della prestazione lavorativa in turno coincidente con il giorno festivo infrasettimanale (e tale si considera anche la festività del santo patrono), al lavoratore spetta solo l’indennità per turno festivo prevista dall’art. 22, comma 5, come si desume dalla formula della clausola che dice “interamente”. Di conseguenza l’art. 24, a parere dello scrivente, ferma restando ogni autonoma valutazione dell’ente datore di lavoro, non si applica nel caso in cui, nell’ambito dell’ordinaria distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, il lavoratore si trova a prestare la propria attività durante un giorno festivo infrasettimanale, mentre risulterà applicabile nel caso in cui il lavoratore si dovesse trovare a prestare eccezionalmente l’attività nel giorno festivo al di fuori dell’articolazione in turni.

L’orientamento espresso dallo scrivente trova conferma anche dall’interpretazione più volte data dall’Aran (pareri: 900-22A1; 900-22H2; 900-24D1 reperibili on line sul sito www.aranagenzia.it).

Si rammenta, inoltre, che ogni comparto ha un’autonomia contrattuale e pertanto non sono possibili estensioni analogiche di clausole o istituti da un comparto ad un altro.


Il Direttore dell’ufficio

Francesco Verbaro

2

 Trattasi dell'Acc. 14 settembre 2000 "Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1° aprile 1999".


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