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giovedì 30 aprile 2015

N. 27 SENTENZA 11 febbraio - 3 marzo 2015 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Indennita' di imbarco spettante al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia - Mancata estensione al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco operante su unita' navali. - Legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare), art. 4. - (GU n.10 del 11-3-2015 )



  N. 27 SENTENZA 11 febbraio - 3 marzo 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Indennita' di imbarco spettante al personale delle
  Forze Armate e delle Forze  di  Polizia  -  Mancata  estensione  al
  personale appartenente al Corpo dei Vigili del  Fuoco  operante  su
  unita' navali. 
- Legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5  maggio  1976,
  n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare),
  art. 4. 
-   
(GU n.10 del 11-3-2015 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della
legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976,  n.
187, relativa alle  indennita'  operative  del  personale  militare),
promosso dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria, nel  procedimento  vertente  tra
M.A. ed altri e il Ministero dell'interno con ordinanza del 29 maggio
2014, iscritta al n. 157 del registro  ordinanze  2014  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41,  prima   serie
speciale, dell'anno 2014. 
    Visti l'atto di costituzione di M.A.  ed  altri,  fuori  termine,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2015 il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Calabria,
sezione staccata  di  Reggio  Calabria,  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n.
78 (Aggiornamento della L. 5  maggio  1976,  n.  187,  relativa  alle
indennita' operative del personale  militare),  in  riferimento  agli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui  non  prevede
l'attribuzione  dell'indennita'  d'imbarco  anche  al  personale  dei
vigili del fuoco operante su unita' navali. 
    1.1.-  Il  rimettente  premette,  in  punto  di  fatto,   che   i
ricorrenti,  tutti  appartenenti  al  Corpo  dei  vigili  del  fuoco,
operativi presso la Direzione  regionale  per  la  Calabria,  sezione
navale di Gioia Tauro, hanno impugnato  il  silenzio  della  pubblica
amministrazione  sulle   loro   istanze   volte   al   riconoscimento
dell'indennita' in parola e delle relative  maggiorazioni,  chiedendo
altresi'  accertarsi  l'ingiustificata  disparita'   di   trattamento
rispetto al personale imbarcato dei Corpi militari e di polizia. 
    Riferisce poi il  rimettente  che  l'amministrazione  resistente,
costituitasi in  giudizio,  ha  depositato  una  nota  del  Ministero
dell'interno, prot. n.  6216  del  16  aprile  2013,  indirizzata  al
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Calabria, con  cui
si afferma la non fondatezza della richiesta degli istanti. 
    1.2.- In punto di rilevanza, il TAR Calabria osserva che la  nota
e' indirizzata al comando da cui i ricorrenti dipendono e non risulta
ad essi notificata,  il  che  imporrebbe  di  escludere  che  si  sia
verificata una sopravvenuta carenza d'interesse  alla  pronuncia  sul
ricorso. 
    Il giudizio, inoltre, anche  se  introdotto  nella  forma  di  un
ricorso avverso il silenzio-rifiuto, introdurrebbe, in  realta',  una
domanda  di  accertamento  del  diritto  all'indennita'  di  imbarco,
sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
    1.3.- In punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
afferma che la pretesa dedotta in giudizio dai  ricorrenti  si  fonda
sull'identita' dell'attivita' esercitata a bordo  delle  imbarcazioni
rispetto a quella svolta dal personale imbarcato delle Forze armate e
di polizia, e che tale  identita',  oltre  a  non  essere  contestata
dall'amministrazione resistente, dovrebbe ritenersi provata anche  in
ragione di  «altre  disposizioni,  aventi  un  significativo  rilievo
sistematico». 
    In primo luogo rileverebbe il d.P.R. 28  novembre  2005,  n.  300
(Regolamento concernente le modalita' di istituzione  e  di  gestione
del registro delle navi e dei galleggianti  in  servizio  governativo
non  commerciale  delle   amministrazioni   dello   Stato,   previsto
dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003,  n.  321),  il
quale avrebbe previsto che - non dissimilmente  dalle  unita'  navali
delle Forze armate e di polizia - anche quelle dei vigili  del  fuoco
siano iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti in servizio
governativo non  commerciale  (NAVARM),  presso  il  Ministero  della
difesa, con la  conseguente  acquisizione  delle  immunita'  e  delle
prerogative attribuite dagli artt. 32, 96 e 236 della Convenzione sul
diritto del mare, firmata  a  Montego  Bay  il  10  dicembre  1982  e
recepita in Italia con legge 2 dicembre 1994,  n.  689  (Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione delle  Nazioni  Unite  sul  diritto  del
mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10  dicembre
1982, nonche' dell'accordo  di  applicazione  della  parte  XI  della
convenzione stessa, con allegati, fatto  a  New  York  il  29  luglio
1994). 
    Verrebbe in rilievo, poi, l'art. 244 del decreto  legislativo  15
marzo 2010,  n.  66  (Codice  dell'ordinamento  militare),  il  quale
avrebbe chiarito quali sono  i  requisiti  che  un'imbarcazione  deve
possedere affinche' possa essere considerata in servizio governativo:
essi ricorrerebbero anche per quelle a disposizione  dei  vigili  del
fuoco. 
    Rileverebbe, infine, l'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre
2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di  lavori  usuranti,  di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), che avrebbe riconosciuto anche
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - analogamente  a  quanto
gia' accaduto per le Forze armate e di polizia - la specificita'  del
ruolo del personale imbarcato,  in  ragione  della  peculiarita'  dei
compiti  di  tutela  delle  istituzioni  democratiche  e  di   difesa
dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna. 
    Data l'equiparazione normativa tra l'attivita' navale svolta  dal
personale dei vigili del fuoco e quella compiuta dal personale  delle
Forze armate e di polizia, appare al TAR  Calabria  irragionevole  la
mancata  attribuzione  al  primo  dell'indennita'   riconosciuta   al
secondo. 
    Essa violerebbe il principio di eguaglianza, perche',  «a  fronte
di  attivita'  lavorative  sostanzialmente  corrispondenti  anche  in
ordine  ai  relativi  rischi,  responsabilita',  mansioni  e   disagi
(inclusa la peculiare incidenza sui rapporti  familiari)»,  i  vigili
del fuoco sarebbero gli unici a non godere del beneficio in esame. 
    Sarebbe violato anche l'art. 36 Cost., perche', «una volta che il
legislatore ha ritenuto equo uno specifico compenso per  quasi  tutti
coloro che svolgano l'attivita' lavorativa quali "imbarcati" [...] la
mancanza di tale compenso [...] rende non  adeguata  la  retribuzione
complessivamente percepita dal personale della categoria esclusa». 
    Infine sarebbe  violato  l'art.  97  Cost.,  poiche'  la  mancata
attribuzione dell'indennita' di imbarco  inciderebbe  sulla  qualita'
dell'attivita'  lavorativa  e  dunque  sulla  qualita'  del  servizio
prestato. 
    2.- Con memoria depositata il 21 ottobre 2014 e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilita'  e
comunque l'infondatezza della questione sollevata. 
    2.1.- Pur nella considerazione che il Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco costituisce oggi una delle componenti operative del sistema
sicurezza in  quanto  svolgente  attivita'  di  preminente  interesse
pubblico, di tutela della vita umana e di incolumita' delle  persone,
dei beni e dell'ambiente, assicurati in modo uniforme sul  territorio
nazionale attraverso  funzioni  di  prevenzione  incendi  e  soccorso
tecnico urgente, vi sarebbe una «radicale  differenza  strutturale  e
ordinamentale   di   tale    componente    rispetto    al    comparto
sicurezza-difesa», tale da non consentire  di  affermare  la  parita'
funzionale tra le mansioni svolte, ne' il diritto al godimento di  un
medesimo trattamento economico. 
    Il Corpo in  parola,  infatti,  svolgerebbe  compiti  diversi  da
quelli attinenti alla  prevenzione  e  repressione  dei  reati,  alla
sicurezza delle  istituzioni,  alla  difesa  militare,  propri  degli
organismi inclusi nel comparto sicurezza e difesa. 
    La Corte costituzionale con l'ordinanza n. 342 del  2000  avrebbe
gia' sottolineato la differente natura degli ordinamenti  considerati
e chiarito che, attesa «la diversita'  esistente,  sotto  il  profilo
strutturale e funzionale, tra le  categorie  di  dipendenti  messe  a
confronto, risulta  improponibile  e  ingiustificata  la  pretesa  di
estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al
Corpo dei vigili del fuoco la attribuzione di una singola  componente
retributiva   prevista   dalle   specifiche   norme   relative   agli
appartenenti alle forze di polizia». 
    La «delegificazione» della disciplina del rapporto di impiego dei
vigili del fuoco avrebbe, poi, rimesso la definizione  degli  aspetti
economici ad un apposito procedimento  negoziale,  intercorrente  tra
una  delegazione  di  parte  pubblica  e  una  delle   organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale, che  si  conclude  con
l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 
    Ne' il  rimettente  avrebbe  addotto  alcun  argomento  idoneo  a
mettere in dubbio l'idoneita' delle norme legislative  in  vigore  ad
assicurare ai vigili del fuoco, attraverso  i  previsti  procedimenti
contrattuali, un trattamento  economico  correlato  alla  qualita'  e
quantita' del lavoro svolto. 
    3.- Con memoria depositata nella  cancelleria  della  Corte  l'11
novembre 2014 si sono costituite le  parti  private,  ricorrenti  nel
giudizio  a  quo,  le  quali  hanno  riproposto   e   sviluppato   le
argomentazioni spese dal TAR Calabria nell'ordinanza di rimessione. 
    In  particolare,  hanno   sottolineato   l'irragionevolezza   del
disposto normativo censurato, che, pure a  fronte  di  una  attivita'
identica a quella delle Forze armate  e  di  polizia,  esclude  dalla
percezione dell'indennita' d'imbarco gli appartenenti  al  Corpo  dei
vigili del fuoco. 
    Se e' vero che tra i Corpi in questione permane  una  «diversita'
funzionale e strutturale», essa non rileverebbe ai fini del  presente
giudizio di costituzionalita': «le differenze ontologiche»  esistenti
tra le categorie in comparazione non varrebbero  a  differenziare  la
posizione del personale specialista nautico dei vigili del fuoco. 
    In favore dei quest'ultimo la legge  27  dicembre  2002,  n.  289
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2003) avrebbe  riconosciuto  speciali
risorse  finanziarie.  Il  percorso   «finalizzato   al   progressivo
allineamento retributivo» alle Forze di  polizia  sarebbe  proseguito
con l'art. 3, comma  156,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2004). 
    L'art. 23, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro,
comparto delle amministrazioni autonome dello  Stato  ad  ordinamento
autonomo  2002-2005,  poi,  avrebbe  previsto  un'indennita'  per  il
personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge le  mansioni
di  padrone  di  barca,  motorista  navale  e  comandante   d'altura,
demandando alla  contrattazione  integrativa  la  sua  determinazione
concreta. 
    Il conseguente accordo integrativo nazionale del 22 novembre 2004
avrebbe fissato tale indennita' in euro 116,55 lordi mensili,  quindi
in misura non completamente «sovrapponibile» a quella percepita dalle
altre Forze armate e di polizia. 
    Tale differenza  determinerebbe,  in  presenza  di  una  identica
attivita' lavorativa, una violazione  dei  principi  di  eguaglianza,
adeguatezza della retribuzione e buon andamento e imparzialita' della
pubblica amministrazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Calabria,
sezione staccata  di  Reggio  Calabria,  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n.
78 (Aggiornamento della L. 5  maggio  1976,  n.  187,  relativa  alle
indennita' operative del personale  militare),  in  riferimento  agli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui  non  prevede
l'attribuzione  dell'indennita'  d'imbarco  anche  al  personale  dei
vigili del fuoco operante su unita' navali. 
    La  norma  censurata,  secondo  il  rimettente,   violerebbe   il
principio di eguaglianza perche' riconosce alle  Forze  armate  e  di
polizia ma non ai vigili del fuoco il beneficio in questione, pure  a
fronte di attivita' lavorative sostanzialmente  corrispondenti  anche
in ordine a rischi, disagi, responsabilita' e mansioni. 
    Sarebbero violati anche gli artt. 36 e  97  Cost.,  perche',  una
volta ritenuto equo uno specifico compenso per  coloro  che  svolgono
l'attivita'   lavorativa   quali   imbarcati,    il    suo    mancato
riconoscimento,   rispettivamente,   renderebbe   non   adeguata   la
retribuzione complessiva  percepita  dal  personale  della  categoria
esclusa e inciderebbe sulla qualita' del servizio prestato. 
    2.- Va dichiarata, in via preliminare,  l'inammissibilita'  della
costituzione delle parti  private,  avvenuta  l'11  novembre  2014  e
quindi  oltre  il  termine  di  venti  giorni   dalla   pubblicazione
dell'ordinanza  di  rimessione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica, prima serie speciale, n. 41 del 1° ottobre 2014,  fissato
in via perentoria dall'art. 3 delle norme integrative per  i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale  (sentenza  n.  364  del   2010;
ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008). 
    3.-  La  questione  sollevata  e'  inammissibile  per  incompleta
ricostruzione,  e  conseguente  mancata  ponderazione,   del   quadro
normativo di riferimento (sentenze n. 251, n. 165 e n. 17  del  2014,
n. 114 del 2013, n. 356 del 2010, n. 16 del 2008;  ordinanze  n.  194
del 2014, n. 276 del 2013, n. 307 del 2011 e n. 434 del 2005). 
    Il giudice rimettente si e' limitato a censurare la  disposizione
impugnata, che attribuirebbe l'indennita'  di  imbarco  al  personale
delle Forze armate e di polizia ma non ai vigili del fuoco. 
    In realta', in primo luogo, i destinatari della  norma  censurata
sono solo gli appartenenti alle Forze armate, mentre l'estensione  al
personale  delle  Forze  di  polizia  e'   avvenuta   con   ulteriori
disposizioni di legge, che  fissano  peculiari  equiparazioni  tra  i
gradi o rimandano a specifiche tabelle, come l'art. 3, commi 18-bis e
18-quater, del decreto-legge 21 settembre  1987,  n.  387  (Copertura
finanziaria  del  d.P.R.  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione
dell'accordo  contrattuale  triennale  relativo  al  personale  della
Polizia  di  Stato  ed  estensione  agli  altri  Corpi  di   polizia)
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  20
novembre 1987, n. 472, e l'art. 11 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395,
recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  del  20  luglio  1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e  Corpo  forestale
dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio  1995
riguardante le Forze di polizia ad  ordinamento  militare  (Arma  dei
carabinieri e Corpo della Guardia di finanza)», in seguito modificato
dall'art.  13  del  d.P.R.  18  giugno  2002,  n.  164   (Recepimento
dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento  civile
e  dello  schema  di  concertazione  per  le  Forze  di  polizia   ad
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo  2002-2005  ed
al biennio economico 2002-2003). 
    L'art.  4  censurato,  poi,  per   la   concreta   determinazione
dell'indennita' d'imbarco agli ufficiali e sottoufficiali, rimanda in
termini percentuali variabili a quella di impiego operativo  prevista
dal primo comma dell'art. 2 della  medesima  legge,  e  alla  tabella
allegata, che diversifica la misura a seconda del grado del  militare
e che e' stata piu' volte modificata con i decreti di recepimento dei
contratti collettivi succedutisi nel tempo, quali l'art. 5 del d.P.R.
31  luglio  1995,  n.   394   (Recepimento   del   provvedimento   di
concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze
armate - Esercito, Marina e Aeronautica), l'art. 5  e  la  Tabella  1
allegata al d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento  dello  schema
di  concertazione  per  le  Forze  armate  relativo  al   quadriennio
normativo 2002-2005 ed al  biennio  economico  2002-2003),  e  ancora
l'art.  9  del  d.P.R.  16  aprile  2009,  n.  52  (Recepimento   del
provvedimento di concertazione per le Forze armate,  integrativo  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,  n.  171,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e  al  biennio  economico
2006-2007). 
    Non solo il rimettente ha completamente omesso  l'esame  di  tali
disposizioni, ma non ha neanche preso in  considerazione  quelle,  di
fonte  legale  e  negoziale,  relative  allo  specifico   trattamento
economico accessorio riconosciuto al personale nautico dei vigili del
fuoco. 
    In particolare, il rimettente non ha considerato  gli  artt.  33,
comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2003), e 3, comma 156, della legge 24 dicembre  2003,  n.
350  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2004),   che,   nel
dichiarato  obiettivo  di  progressivo  allineamento  al  trattamento
stipendiale delle  Forze  di  polizia,  da  realizzarsi  in  sede  di
contrattazione collettiva, hanno istituito per  i  vigili  del  fuoco
un'indennita' per le attivita'  svolte  a  bordo  delle  imbarcazioni
funzionalmente analoga a quella prevista dalla norma censurata per le
Forze militari ed estesa, da altre disposizioni, a quelle di polizia. 
    Infine non sono state prese in esame le  pertinenti  disposizioni
della  contrattazione  collettiva,  cui  rinviano  tanto   le   norme
richiamate per la fissazione della misura dell'indennita' in  parola,
quanto gli artt. da 34 a 38 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252)
per la determinazione dell'intero trattamento  economico  dei  vigili
del fuoco. 
    Le gravi lacune dell'ordinanza di rimessione minano l'iter logico
argomentativo posto a fondamento della valutazione di  non  manifesta
infondatezza dell'odierna questione di legittimita' costituzionale  e
determinano, pertanto, la sua inammissibilita'. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  4  della  legge  23  marzo  1983,  n.   78
(Aggiornamento  della  L.  5  maggio  1976,  n.  187,  relativa  alle
indennita'  operative  del   personale   militare),   sollevata,   in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,  dal  Tribunale
amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di  Reggio
Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI 
 

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