N. 42
ORDINANZA
25 febbraio - 17 marzo 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Mancata, tardiva o non veritiera registrazione - Sostituzione sanzionatoria della disciplina convenzionalmente stabilita' dalle parti. - Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), art. 3, comma 8. -(GU n.12 del 25-3-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Alessandro CRISCUOLO;
Giudici :Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), promosso dal Tribunale ordinario
di Tivoli - Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto, nel
procedimento vertente tra A.M. e P.A. con ordinanza del 18 ottobre
2013, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2014 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie
speciale, dell'anno 2014.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 il Giudice
relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, con ordinanza del 18 ottobre 2013 (r.o. n. 184 del
2014), il Tribunale ordinario di Tivoli - Ufficio periferico di
Castelnuovo di Porto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42,
70 e 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);
che il giudice rimettente premette di essere stato investito da
un atto di intimazione di sfratto per morosita' al quale l'intimato
si e' opposto deducendo, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la
nullita' del contratto non registrato e chiedendo, ai sensi della
disposizione denunciata, l'accertamento della decorrenza del rapporto
dalla data dell'avvenuta registrazione e l'applicazione del canone
pari al triplo della rendita catastale;
che la disposizione oggetto di censura - diretta a incidere su
aspetti sostanziali del rapporto contrattuale, attraverso un
meccanismo di sostituzione d'imperio della volonta' negoziale - non
troverebbe rispondenza in nessuna delle disposizioni dettate dalla
legge di delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione),
in violazione degli artt. 70 e 76 Cost.;
che la disciplina apparirebbe, addirittura, in contrasto con le
finalita' della delega, dal momento che la sostituzione del canone
convenzionale con quello determinato ex lege finirebbe con il
danneggiare gli stessi enti impositori, riducendo il gettito
dell'imposta di registro e di quelle sul reddito;
che, per altro verso, la disposizione censurata si porrebbe in
contrasto sia con l'art. 10 (comma 3) della legge 27 luglio 2000, n.
212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente), secondo cui le violazioni tributarie non possono
essere causa di nullita' del contratto, sia con l'art. 6 (comma 2)
della stessa legge, che pone a carico della amministrazione
finanziaria l'obbligo di informare il contribuente dei fatti da cui
possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o
l'applicazione di una sanzione;
che dette ultime disposizioni, costituendo principi generali, non
potrebbero essere derogate da leggi speciali;
che sarebbe, inoltre, violato l'art. 42 Cost., dal momento che il
proprietario sarebbe costretto a sopportare per un periodo di
quattro/otto anni, in luogo di quello convenzionalmente stabilito, il
percepimento di un canone di locazione di gran lunga inferiore a
quello di mercato;
che si prospetterebbe, infine, la violazione anche dell'art. 3
Cost., attesa l'inapplicabilita' della disciplina denunciata ai
contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, senza
che sia possibile rinvenire in alcuna disposizione l'esigenza che
giustifichi tale «palese disparita' di trattamento».
Considerato che il Tribunale ordinario di Tivoli - Ufficio
periferico di Castelnuovo di Porto, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 42, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale);
che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha
dichiarato, con la sentenza n. 50 del 2014, l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011;
che, dopo quest'ultima pronuncia, l'art. 5, comma 1-ter, del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23
maggio 2014, n. 80, ha disposto «Sono fatti salvi, fino alla data del
31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi
dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23»;
che, alla luce di tale nuova disciplina, evidentemente destinata
a regolare, in via transitoria, situazioni giuridiche connesse a
contratti di locazione registrati ai sensi delle disposizioni
dichiarate costituzionalmente illegittime, occorre che il giudice
rimettente valuti se e in quali termini il prospettato dubbio di
legittimita' costituzionale presenti attuale rilevanza ai fini della
definizione del giudizio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di
Tivoli - Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
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