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giovedì 30 aprile 2015

N. 42 ORDINANZA 25 febbraio - 17 marzo 2015 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Mancata, tardiva o non veritiera registrazione - Sostituzione sanzionatoria della disciplina convenzionalmente stabilita' dalle parti. - Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), art. 3, comma 8. - (GU n.12 del 25-3-2015 )



  N. 42 ORDINANZA 25 febbraio - 17 marzo 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Locazione - Contratti di locazione di immobili  ad  uso  abitativo  -
  Mancata, tardiva  o  non  veritiera  registrazione  -  Sostituzione
  sanzionatoria della disciplina convenzionalmente  stabilita'  dalle
  parti. 
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
  di federalismo Fiscale Municipale), art. 3, comma 8. 
-   
(GU n.12 del 25-3-2015 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), promosso dal Tribunale  ordinario
di  Tivoli  -  Ufficio  periferico  di  Castelnuovo  di  Porto,   nel
procedimento vertente tra A.M. e P.A. con ordinanza  del  18  ottobre
2013, iscritta al n. 184 del registro  ordinanze  2014  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  45,  prima   serie
speciale, dell'anno 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 18 ottobre 2013 (r.o. n. 184  del
2014), il Tribunale ordinario  di  Tivoli  -  Ufficio  periferico  di
Castelnuovo di Porto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,  42,
70 e 76 della Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale); 
    che il giudice rimettente premette di essere stato  investito  da
un atto di intimazione di sfratto per morosita' al  quale  l'intimato
si e' opposto deducendo, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  finanziaria  2005),  la
nullita' del contratto non registrato e  chiedendo,  ai  sensi  della
disposizione denunciata, l'accertamento della decorrenza del rapporto
dalla data dell'avvenuta registrazione e  l'applicazione  del  canone
pari al triplo della rendita catastale; 
    che la disposizione oggetto di censura - diretta  a  incidere  su
aspetti  sostanziali  del  rapporto   contrattuale,   attraverso   un
meccanismo di sostituzione d'imperio della volonta' negoziale  -  non
troverebbe rispondenza in nessuna delle  disposizioni  dettate  dalla
legge di delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione),
in violazione degli artt. 70 e 76 Cost.; 
    che la disciplina apparirebbe, addirittura, in contrasto  con  le
finalita' della delega, dal momento che la  sostituzione  del  canone
convenzionale  con  quello  determinato  ex  lege  finirebbe  con  il
danneggiare  gli  stessi  enti  impositori,  riducendo   il   gettito
dell'imposta di registro e di quelle sul reddito; 
    che, per altro verso, la disposizione censurata  si  porrebbe  in
contrasto sia con l'art. 10 (comma 3) della legge 27 luglio 2000,  n.
212  (Disposizioni  in   materia   di   statuto   dei   diritti   del
contribuente), secondo  cui  le  violazioni  tributarie  non  possono
essere causa di nullita' del contratto, sia con l'art.  6  (comma  2)
della  stessa  legge,  che  pone  a  carico   della   amministrazione
finanziaria l'obbligo di informare il contribuente dei fatti  da  cui
possa  derivare  il  mancato   riconoscimento   di   un   credito   o
l'applicazione di una sanzione; 
    che dette ultime disposizioni, costituendo principi generali, non
potrebbero essere derogate da leggi speciali; 
    che sarebbe, inoltre, violato l'art. 42 Cost., dal momento che il
proprietario  sarebbe  costretto  a  sopportare  per  un  periodo  di
quattro/otto anni, in luogo di quello convenzionalmente stabilito, il
percepimento di un canone di locazione  di  gran  lunga  inferiore  a
quello di mercato; 
    che si prospetterebbe, infine, la violazione  anche  dell'art.  3
Cost.,  attesa  l'inapplicabilita'  della  disciplina  denunciata  ai
contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione,  senza
che sia possibile rinvenire in  alcuna  disposizione  l'esigenza  che
giustifichi tale «palese disparita' di trattamento». 
    Considerato che  il  Tribunale  ordinario  di  Tivoli  -  Ufficio
periferico di Castelnuovo di Porto, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 42, 70 e 76 della Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo
2011,  n.  23  (Disposizioni  in  materia  di   federalismo   Fiscale
Municipale); 
    che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha
dichiarato,  con  la  sentenza  n.  50  del  2014,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011; 
    che, dopo quest'ultima pronuncia,  l'art.  5,  comma  1-ter,  del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure  urgenti  per  l'emergenza
abitativa, per  il  mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo  2015),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  23
maggio 2014, n. 80, ha disposto «Sono fatti salvi, fino alla data del
31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla  base  dei  contratti  di   locazione   registrati   ai   sensi
dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23»; 
    che, alla luce di tale nuova disciplina, evidentemente  destinata
a regolare, in via  transitoria,  situazioni  giuridiche  connesse  a
contratti  di  locazione  registrati  ai  sensi  delle   disposizioni
dichiarate costituzionalmente illegittime,  occorre  che  il  giudice
rimettente valuti se e in quali  termini  il  prospettato  dubbio  di
legittimita' costituzionale presenti attuale rilevanza ai fini  della
definizione del giudizio. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione  degli  atti  al  Tribunale  ordinario  di
Tivoli - Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI 
 

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