N. 43
SENTENZA
25 febbraio - 19 marzo 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensione privilegiata - Termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata - Decorrenza dalla data di cessazione del servizio, anziche' dal momento della manifestazione della malattia. - Legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), art. 14, comma 1. -(GU n.12 del 25-3-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Alessandro CRISCUOLO;
Giudici :Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma
1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure
di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed
integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione
generale degli istituti stessi), promosso dalla Corte dei conti,
terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, nel procedimento
vertente tra C.L. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) quale successore ex lege dell'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con ordinanza
del 10 dicembre 2013, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2014 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 2014.
Visti gli atti di costituzione di C.L. e dell'INPS quale
successore ex lege dell'INPDAP;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice
relatore Silvana Sciarra.
uditi gli avvocati Ettore Maria Cerasa per C.L. e Filippo
Mangiapane per l'INPS quale successore ex lege dell'INPDAP.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 10 dicembre 2013, la Corte dei conti, terza
sezione giurisdizionale centrale d'appello, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle
procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni,
modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni
degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale
della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui
fa decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di
pensione privilegiata, per malattie contratte per causa di servizio,
da parte degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti
di previdenza (poi confluiti nell'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), oggi
nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dalla data
di cessazione dal servizio, anziche' dal momento della manifestazione
della malattia.
1.1.- La Corte rimettente premette di essere stata adita in
appello per la riforma della sentenza del 26 febbraio 2009 n. 246,
con la quale la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, aveva respinto la domanda - presentata da un ex
direttore sanitario primario ospedaliero - di trattamento
pensionistico di privilegio con riferimento ad una infermita'
neoplastica, accertata come dipendente da causa di servizio. Il
Comitato di verifica per le cause di servizio (adunanza n. 138 del
2002) si era espresso in tal senso con un parere, poi confermato
dalla perizia tecnica resa dal Collegio medico legale del Ministero
della difesa (parere del 19 dicembre 2012). La domanda era stata
ritenuta tardiva, in quanto proposta oltre il termine quinquennale di
decadenza previsto appunto dall'art. 14, comma 1, della legge n. 274
del 1991. La Corte rimettente sottolinea che all'appellante era stato
riconosciuto il predetto trattamento di pensione privilegiata in
riferimento ad altra patologia (artrosi) di cui pure era stata
accertata la dipendenza da causa di servizio, dopo aver presentato
domanda entro il termine prescritto dall'art. 14. La Corte rimettente
precisa, inoltre, che l'appellante chiede di dichiarare il proprio
diritto al trattamento pensionistico privilegiato anche per
l'infermita' neoplastica in quanto interdipendente con l'infermita'
artrosica, benche' palesatasi successivamente, nonche' di sollevare
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, della
legge n. 274 del 1991, per violazione degli artt. 3, primo comma, e
38, secondo comma, Cost.
Il giudice rimettente, ritenendo rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma 1, della legge n. 274 del 1991, prospettata dall'appellante, la
solleva nei suddetti termini.
1.2.- In particolare, il rimettente ritiene che la citata norma
si ponga in contrasto, anzitutto, con l'art. 3, primo comma, Cost.
Essa, infatti, creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento
tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale
decorso e lavoratori dipendenti che hanno contratto patologie a lunga
latenza. Questi ultimi sarebbero per cio' stesso impossibilitati ad
ottenere il trattamento di pensione privilegiata. La norma in esame
violerebbe, altresi', l'art. 38, secondo comma, Cost., in quanto
comprimerebbe ingiustificatamente il diritto alla pensione
privilegiata dei lavoratori per i quali l'insorgenza della
manifestazione morbosa, di cui sia accertata la dipendenza dal
servizio, sia successiva al decorso del termine di cinque anni dalla
cessazione dal servizio.
L'art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, ad avviso del
rimettente, presenterebbe i medesimi vizi di illegittimita'
costituzionale che inficiavano l'art. 169 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato). Quest'ultimo e' stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la sentenza n 323 del 2008,
poiche', fissando il dies a quo del termine quinquennale di decadenza
per la presentazione della domanda di pensione privilegiata al
momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle modalita'
concrete di manifestazione della malattia, comprimeva del tutto
ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei
lavoratori (ex dipendenti civili e militari dello Stato) per i quali
l'insorgenza della manifestazione morbosa, di cui fosse stata
accertata la dipendenza dal servizio, fosse successiva al decorso di
detto termine. Cio' determinava un'ingiustificata disparita' di
trattamento tra lavoratori dipendenti che avevano contratto malattie
a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga
latenza.
Ad avviso del giudice rimettente le affermazioni rese dalla Corte
costituzionale nella citata sentenza, con riguardo all'art. 169 del
d.P.R. n. 1092 del 1973, si adatterebbero perfettamente alla norma
"gemella" di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991.
Anche in tal caso, si tratterebbe di un termine di decadenza da
applicare ai pensionati delle allora Casse degli istituti di
previdenza poi transitati nell'INPDAP, che non terrebbe conto di
quelle patologie a lunga latenza per le quali sarebbe escluso il
trattamento pensionistico privilegiato, pur se dipendenti da causa di
servizio, allorquando si manifestino dopo il quinquennio
decadenziale.
2.- Si e' costituito in giudizio l'appellante nel giudizio
principale, il quale chiede che questa Corte dichiari
l'illegittimita' costituzionale del citato art. 14, comma 1, della
legge n. 274 del 1991, nella parte in cui non prevede che, allorche'
la malattia sia a lunga evoluzione ed insorga dopo i cinque anni
dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza
per inoltrare la domanda di accertamento della dipendenza da causa di
servizio decorra dalla manifestazione della malattia stessa.
In particolare, la difesa dell'appellante evidenzia che le
censure di illegittimita' costituzionale proposte nei confronti del
citato art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, sono state gia'
esaminate ed accolte in riferimento alla norma di cui all'art. 169
del d.P.R. n. 1092 del 1973, norma dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza n. 323 del 2008. La difesa rileva come non
sussista alcun motivo che possa giustificare il differente
trattamento recato dalle due disposizioni di legge richiamate,
considerato che l'unica differenza e' costituita dalla circostanza
che la norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 169
del d.P.R. n. 1092 del 1973) si applica agli ex dipendenti civili e
militari dello Stato, mentre la norma ora all'esame (art. 14, comma
1, legge n. 274 del 1991) riguarda gli ex dipendenti delle Casse
pensioni degli istituti di previdenza.
3.- Si e' costituito in giudizio anche l'INPS, chiedendo che la
questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata nel
merito.
In particolare, nella memoria, depositata nell'imminenza
dell'udienza pubblica, l'INPS ritiene che la questione proposta - in
specie in riferimento all'art. 3 Cost. - sia manifestamente
infondata, posto che l'identita' di ratio e di presupposti tra la
norma ora all'esame della Corte e quella gia' oggetto dell'intervento
manipolativo di cui alla sentenza n. 323 del 2008 (l'art. 169 del
d.P.R. n. 1092 del 1973) sarebbe soltanto apparente.
La censura di violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., ad
avviso della difesa dell'INPS, sarebbe, invece, inammissibile, dato
che il rimettente non avrebbe precisato nulla in ordine alle ragioni
della dedotta violazione, eccettuato il richiamo alla sentenza n. 323
del 2008.
4.- All'udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio hanno
insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese
scritte.
Considerato in diritto
1.- La Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale
d'appello, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle
procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni,
modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni
degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale
della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui
fa decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di
pensione privilegiata, per malattie contratte per causa di servizio,
da parte degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti
di previdenza (poi dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP, oggi Istituto
nazionale della previdenza sociale - INPS), dalla data di cessazione
dal servizio, anziche' dal momento della manifestazione della
malattia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo
comma, della Costituzione.
A suo avviso tale norma determinerebbe un'ingiustificata
disparita' di trattamento tra lavoratori dipendenti che, per causa di
servizio, abbiano contratto malattie a normale decorso e lavoratori
dipendenti che abbiano contratto, sempre per causa di servizio,
patologie a lunga latenza, palesatesi dopo i cinque anni dalla
cessazione dal servizio, con conseguente ingiustificata compressione
del diritto alla pensione privilegiata di questi ultimi.
2.- Preliminarmente, occorre rilevare che, prima del deposito
dell'ordinanza di rimessione, l'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
disposto, fra l'altro, l'abrogazione dell'istituto della pensione
privilegiata. Tuttavia, per espressa indicazione di detta norma, tale
abrogazione non opera in riferimento «ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai
procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto
il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti
instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data».
E' incontrovertibile che alla fattispecie oggetto del giudizio a
quo si applichino le norme antecedenti alla novella legislativa
intervenuta prima del deposito dell'ordinanza di rimessione e che,
pertanto, non si pone alcun profilo di inammissibilita' della
questione sollevata con quest'ultima (sentenza n. 140 del 2012).
3.- Ancora in via preliminare, va osservato che l'INPS ha
eccepito l'inammissibilita' della questione sollevata in riferimento
all'art. 38, secondo comma Cost., in quanto il rimettente si sarebbe
limitato a richiamare la sentenza n. 323 del 2008, senza fornire
argomenti a sostegno della dedotta violazione, con riguardo alla
fattispecie esaminata.
L'eccezione non e' fondata.
Nella specie, il giudice rimettente, nel richiamare la sentenza
n. 323 del 2008 di questa Corte e le argomentazioni ivi svolte, ha
riprodotto ampi brani tratti dalla motivazione. Alla stregua di
quella decisione, egli ha individuato sinteticamente, ma in maniera
chiara e adeguata, le ragioni che lo inducono a dubitare della
legittimita' costituzionale della norma oggetto del presente
giudizio. Tale motivazione deve ritenersi, pertanto, idonea a
circoscrivere in modo appropriato ed autosufficiente l'oggetto dello
scrutinio di costituzionalita' demandato a questa Corte (in questo
senso, fra le altre, sentenze n. 328 e n. 234 del 2011, ordinanze n.
224 e n. 42 del 2011).
4.- Nel merito, la questione e' fondata.
Come ricordato dal giudice rimettente, questa Corte, con la
sentenza n. 323 del 2008, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 169 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), nella parte in cui, facendo decorrere il
termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di
pensione privilegiata, da parte degli ex dipendenti civili e militari
dello Stato, dalla data di cessazione dal servizio, anziche' dal
momento della manifestazione della malattia, comprimeva «del tutto
ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei
lavoratori per i quali l'insorgenza della manifestazione morbosa,
della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva
al decorso di detto termine», in «palese violazione sia dell'art. 38,
secondo comma, sia dell'art. 3 Cost.».
Si era gia' allora rilevato che «[l]e attuali conoscenze mediche
[...] hanno messo in luce l'esistenza di malattie in cui, fra la
causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un
lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna
specifica sintomatologia». Pertanto, in tali casi, era palesemente
irragionevole esigere, da parte del legislatore, che la domanda di
accertamento della dipendenza della infermita' dal servizio svolto
fosse inoltrata entro un termine in cui ancora difettava il
presupposto oggettivo (l'infermita') della richiesta medesima.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo all'art.
14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 ora all'esame. Tale norma,
infatti, ha un contenuto normativo sostanzialmente identico a quello
dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la citata sentenza n. 323 del
2008, in quanto - al pari della predetta norma - fa decorrere il
termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione
privilegiata per infermita', dipendenti da causa di servizio, dalla
data di cessazione dello stesso, anziche' dal momento della
manifestazione della malattia, anche nel caso di patologie a lunga
latenza. L'unica differenza e', infatti, riscontrabile nella diversa
platea dei destinatari delle due norme, che, in un caso (l'art. 169
del d.P.R. n. 1092 del 1973, oggetto della declaratoria di
illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 323 del 2008)
erano gli ex dipendenti civili e militari dello Stato, nell'altro
(l'art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 ora censurato) sono
gli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di
previdenza (poi passati alla gestione INPDAP e successivamente
confluiti nella gestione INPS). Tale differenza, tuttavia, non
costituisce un ragionevole motivo di differenziazione delle
discipline e non giustifica la compressione del diritto alla pensione
privilegiata degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli
istituti di previdenza, per i quali l'insorgenza della manifestazione
morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia
successiva al decorso del termine di cinque anni dalla sua
cessazione. Per entrambe le categorie di soggetti il trattamento di
pensione privilegiata costituisce, infatti, una sorta di
"riparazione" conseguente al danno alla persona riportato per
infermita' contratte in relazione al servizio prestato.
Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, nella parte in
cui non prevede che, se la malattia, contratta per causa di servizio,
insorga allorche' siano gia' decorsi cinque anni dalla cessazione dal
servizio stesso, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro
della domanda di accertamento della dipendenza delle infermita' o
delle lesioni contratte - ai fini dell'ammissibilita' della domanda
di trattamento privilegiato - decorra dalla manifestazione della
malattia stessa.
Occorre ribadire, al riguardo, che, per ottenere il
riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, l'infermita'
deve in ogni caso trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di
una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1,
della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di
liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed
integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione
generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che,
allorche' la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo
i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale
di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della
dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte, ai fini
dell'ammissibilita' della domanda di trattamento privilegiato,
decorra dalla manifestazione della malattia stessa.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2015.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
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