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giovedì 30 aprile 2015

N. 43 SENTENZA 25 febbraio - 19 marzo 2015 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensione privilegiata - Termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata - Decorrenza dalla data di cessazione del servizio, anziche' dal momento della manifestazione della malattia. - Legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), art. 14, comma 1. - (GU n.12 del 25-3-2015 )



  N. 43 SENTENZA 25 febbraio - 19 marzo 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Pensione  privilegiata  -  Termine  quinquennale  di  decadenza   per
  l'inoltro della domanda di pensione privilegiata - Decorrenza dalla
  data  di  cessazione  del  servizio,  anziche'  dal  momento  della
  manifestazione della malattia. 
- Legge 8 agosto 1991,  n.  274  (Acceleramento  delle  procedure  di
  liquidazione delle pensioni e delle  ricongiunzioni,  modifiche  ed
  integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli  istituti
  di  previdenza,  riordinamento  strutturale  e   funzionale   della
  Direzione generale degli istituti stessi), art. 14, comma 1. 
-   
(GU n.12 del 25-3-2015 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  14,  comma
1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento  delle  procedure
di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni,  modifiche  ed
integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, riordinamento strutturale e  funzionale  della  Direzione
generale degli istituti stessi),  promosso  dalla  Corte  dei  conti,
terza sezione giurisdizionale centrale  d'appello,  nel  procedimento
vertente tra C.L. e l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS) quale successore ex lege dell'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con ordinanza
del 10 dicembre 2013, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2014 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  25,  prima
serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  C.L.  e  dell'INPS  quale
successore ex lege dell'INPDAP; 
    udito nell'udienza pubblica  del  24  febbraio  2015  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
    uditi gli  avvocati  Ettore  Maria  Cerasa  per  C.L.  e  Filippo
Mangiapane per l'INPS quale successore ex lege dell'INPDAP. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 10 dicembre 2013, la Corte dei conti, terza
sezione  giurisdizionale  centrale  d'appello,   ha   sollevato,   in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e  38,  secondo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  14,
comma 1, della legge 8  agosto  1991,  n.  274  (Acceleramento  delle
procedure di liquidazione  delle  pensioni  e  delle  ricongiunzioni,
modifiche ed integrazioni  degli  ordinamenti  delle  Casse  pensioni
degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e  funzionale
della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte  in  cui
fa decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della  domanda  di
pensione privilegiata, per malattie contratte per causa di  servizio,
da parte degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli  istituti
di previdenza (poi confluiti nell'Istituto  nazionale  di  previdenza
per  i  dipendenti  dell'amministrazione  pubblica   (INPDAP),   oggi
nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),  dalla  data
di cessazione dal servizio, anziche' dal momento della manifestazione
della malattia. 
    1.1.- La Corte rimettente  premette  di  essere  stata  adita  in
appello per la riforma della sentenza del 26 febbraio  2009  n.  246,
con la quale la Corte  dei  conti,  sezione  giurisdizionale  per  la
Regione Lazio, aveva respinto  la  domanda  -  presentata  da  un  ex
direttore   sanitario   primario   ospedaliero   -   di   trattamento
pensionistico  di  privilegio  con  riferimento  ad  una   infermita'
neoplastica, accertata come  dipendente  da  causa  di  servizio.  Il
Comitato di verifica per le cause di servizio (adunanza  n.  138  del
2002) si era espresso in tal senso  con  un  parere,  poi  confermato
dalla perizia tecnica resa dal Collegio medico legale  del  Ministero
della difesa (parere del 19 dicembre  2012).  La  domanda  era  stata
ritenuta tardiva, in quanto proposta oltre il termine quinquennale di
decadenza previsto appunto dall'art. 14, comma 1, della legge n.  274
del 1991. La Corte rimettente sottolinea che all'appellante era stato
riconosciuto il predetto  trattamento  di  pensione  privilegiata  in
riferimento ad altra  patologia  (artrosi)  di  cui  pure  era  stata
accertata la dipendenza da causa di servizio,  dopo  aver  presentato
domanda entro il termine prescritto dall'art. 14. La Corte rimettente
precisa, inoltre, che l'appellante chiede di  dichiarare  il  proprio
diritto  al  trattamento   pensionistico   privilegiato   anche   per
l'infermita' neoplastica in quanto interdipendente  con  l'infermita'
artrosica, benche' palesatasi successivamente, nonche'  di  sollevare
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, della
legge n. 274 del 1991, per violazione degli artt. 3, primo  comma,  e
38, secondo comma, Cost. 
    Il giudice rimettente, ritenendo rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  14,
comma 1, della legge n. 274 del 1991, prospettata dall'appellante, la
solleva nei suddetti termini. 
    1.2.- In particolare, il rimettente ritiene che la  citata  norma
si ponga in contrasto, anzitutto, con l'art. 3,  primo  comma,  Cost.
Essa, infatti, creerebbe un'ingiustificata disparita' di  trattamento
tra lavoratori dipendenti che  hanno  contratto  malattie  a  normale
decorso e lavoratori dipendenti che hanno contratto patologie a lunga
latenza. Questi ultimi sarebbero per cio' stesso  impossibilitati  ad
ottenere il trattamento di pensione privilegiata. La norma  in  esame
violerebbe, altresi', l'art. 38,  secondo  comma,  Cost.,  in  quanto
comprimerebbe   ingiustificatamente   il   diritto   alla    pensione
privilegiata  dei  lavoratori  per   i   quali   l'insorgenza   della
manifestazione morbosa,  di  cui  sia  accertata  la  dipendenza  dal
servizio, sia successiva al decorso del termine di cinque anni  dalla
cessazione dal servizio. 
    L'art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991,  ad  avviso  del
rimettente,  presenterebbe  i   medesimi   vizi   di   illegittimita'
costituzionale che inficiavano l'art. 169 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092  (Approvazione  del  testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e  militari  dello   Stato).   Quest'ultimo   e'   stato   dichiarato
costituzionalmente illegittimo  con  la  sentenza  n  323  del  2008,
poiche', fissando il dies a quo del termine quinquennale di decadenza
per la  presentazione  della  domanda  di  pensione  privilegiata  al
momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle  modalita'
concrete di  manifestazione  della  malattia,  comprimeva  del  tutto
ingiustificatamente  il  diritto  alla  pensione   privilegiata   dei
lavoratori (ex dipendenti civili e militari dello Stato) per i  quali
l'insorgenza  della  manifestazione  morbosa,  di  cui  fosse   stata
accertata la dipendenza dal servizio, fosse successiva al decorso  di
detto  termine.  Cio'  determinava  un'ingiustificata  disparita'  di
trattamento tra lavoratori dipendenti che avevano contratto  malattie
a normale decorso e  lavoratori  dipendenti  con  patologia  a  lunga
latenza. 
    Ad avviso del giudice rimettente le affermazioni rese dalla Corte
costituzionale nella citata sentenza, con riguardo all'art.  169  del
d.P.R. n. 1092 del 1973, si adatterebbero  perfettamente  alla  norma
"gemella" di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 274  del  1991.
Anche in tal caso, si tratterebbe  di  un  termine  di  decadenza  da
applicare  ai  pensionati  delle  allora  Casse  degli  istituti   di
previdenza poi transitati nell'INPDAP,  che  non  terrebbe  conto  di
quelle patologie a lunga latenza per  le  quali  sarebbe  escluso  il
trattamento pensionistico privilegiato, pur se dipendenti da causa di
servizio,   allorquando   si   manifestino   dopo   il    quinquennio
decadenziale. 
    2.- Si  e'  costituito  in  giudizio  l'appellante  nel  giudizio
principale,   il   quale   chiede   che   questa    Corte    dichiari
l'illegittimita' costituzionale del citato art. 14,  comma  1,  della
legge n. 274 del 1991, nella parte in cui non prevede che,  allorche'
la malattia sia a lunga evoluzione ed  insorga  dopo  i  cinque  anni
dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale  di  decadenza
per inoltrare la domanda di accertamento della dipendenza da causa di
servizio decorra dalla manifestazione della malattia stessa. 
    In  particolare,  la  difesa  dell'appellante  evidenzia  che  le
censure di illegittimita' costituzionale proposte nei  confronti  del
citato art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, sono state gia'
esaminate ed accolte in riferimento alla norma di  cui  all'art.  169
del d.P.R. n. 1092  del  1973,  norma  dichiarata  costituzionalmente
illegittima con sentenza n. 323 del 2008. La difesa rileva  come  non
sussista  alcun  motivo  che   possa   giustificare   il   differente
trattamento  recato  dalle  due  disposizioni  di  legge  richiamate,
considerato che l'unica differenza e'  costituita  dalla  circostanza
che la norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 169
del d.P.R. n. 1092 del 1973) si applica agli ex dipendenti  civili  e
militari dello Stato, mentre la norma ora all'esame (art.  14,  comma
1, legge n. 274 del 1991) riguarda  gli  ex  dipendenti  delle  Casse
pensioni degli istituti di previdenza. 
    3.- Si e' costituito in giudizio anche l'INPS, chiedendo  che  la
questione sollevata sia  dichiarata  inammissibile  o  infondata  nel
merito. 
    In  particolare,   nella   memoria,   depositata   nell'imminenza
dell'udienza pubblica, l'INPS ritiene che la questione proposta -  in
specie  in  riferimento  all'art.  3  Cost.  -   sia   manifestamente
infondata, posto che l'identita' di ratio e  di  presupposti  tra  la
norma ora all'esame della Corte e quella gia' oggetto dell'intervento
manipolativo di cui alla sentenza n. 323 del  2008  (l'art.  169  del
d.P.R. n. 1092 del 1973) sarebbe soltanto apparente. 
    La censura di violazione dell'art. 38, secondo comma,  Cost.,  ad
avviso della difesa dell'INPS, sarebbe, invece,  inammissibile,  dato
che il rimettente non avrebbe precisato nulla in ordine alle  ragioni
della dedotta violazione, eccettuato il richiamo alla sentenza n. 323
del 2008. 
    4.- All'udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio  hanno
insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese
scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Corte dei conti, terza  sezione  giurisdizionale  centrale
d'appello, dubita della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  14,
comma 1, della legge 8  agosto  1991,  n.  274  (Acceleramento  delle
procedure di liquidazione  delle  pensioni  e  delle  ricongiunzioni,
modifiche ed integrazioni  degli  ordinamenti  delle  Casse  pensioni
degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e  funzionale
della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte  in  cui
fa decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della  domanda  di
pensione privilegiata, per malattie contratte per causa di  servizio,
da parte degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli  istituti
di previdenza  (poi  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i
dipendenti dell'amministrazione  pubblica  -  INPDAP,  oggi  Istituto
nazionale della previdenza sociale - INPS), dalla data di  cessazione
dal  servizio,  anziche'  dal  momento  della  manifestazione   della
malattia, in riferimento agli artt. 3, primo  comma,  e  38,  secondo
comma, della Costituzione. 
    A  suo  avviso  tale   norma   determinerebbe   un'ingiustificata
disparita' di trattamento tra lavoratori dipendenti che, per causa di
servizio, abbiano contratto malattie a normale decorso  e  lavoratori
dipendenti che abbiano  contratto,  sempre  per  causa  di  servizio,
patologie a lunga  latenza,  palesatesi  dopo  i  cinque  anni  dalla
cessazione dal servizio, con conseguente ingiustificata  compressione
del diritto alla pensione privilegiata di questi ultimi. 
    2.- Preliminarmente, occorre rilevare  che,  prima  del  deposito
dell'ordinanza di rimessione, l'art. 6 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  ha
disposto, fra l'altro,  l'abrogazione  dell'istituto  della  pensione
privilegiata. Tuttavia, per espressa indicazione di detta norma, tale
abrogazione non opera in riferimento «ai procedimenti in  corso  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   nonche'   ai
procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora  scaduto
il termine di presentazione della domanda,  nonche'  ai  procedimenti
instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data». 
    E' incontrovertibile che alla fattispecie oggetto del giudizio  a
quo si applichino  le  norme  antecedenti  alla  novella  legislativa
intervenuta prima del deposito dell'ordinanza di  rimessione  e  che,
pertanto,  non  si  pone  alcun  profilo  di  inammissibilita'  della
questione sollevata con quest'ultima (sentenza n. 140 del 2012). 
    3.- Ancora  in  via  preliminare,  va  osservato  che  l'INPS  ha
eccepito l'inammissibilita' della questione sollevata in  riferimento
all'art. 38, secondo comma Cost., in quanto il rimettente si  sarebbe
limitato a richiamare la sentenza n.  323  del  2008,  senza  fornire
argomenti a sostegno della  dedotta  violazione,  con  riguardo  alla
fattispecie esaminata. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Nella specie, il giudice rimettente, nel richiamare  la  sentenza
n. 323 del 2008 di questa Corte e le argomentazioni  ivi  svolte,  ha
riprodotto ampi brani  tratti  dalla  motivazione.  Alla  stregua  di
quella decisione, egli ha individuato sinteticamente, ma  in  maniera
chiara e adeguata, le  ragioni  che  lo  inducono  a  dubitare  della
legittimita'  costituzionale  della  norma   oggetto   del   presente
giudizio.  Tale  motivazione  deve  ritenersi,  pertanto,  idonea   a
circoscrivere in modo appropriato ed autosufficiente l'oggetto  dello
scrutinio di costituzionalita' demandato a questa  Corte  (in  questo
senso, fra le altre, sentenze n. 328 e n. 234 del 2011, ordinanze  n.
224 e n. 42 del 2011). 
    4.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Come ricordato dal  giudice  rimettente,  questa  Corte,  con  la
sentenza  n.   323   del   2008,   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  169  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  del  testo  unico
delle norme sul trattamento di quiescenza  dei  dipendenti  civili  e
militari dello Stato), nella  parte  in  cui,  facendo  decorrere  il
termine quinquennale di decadenza  per  l'inoltro  della  domanda  di
pensione privilegiata, da parte degli ex dipendenti civili e militari
dello Stato, dalla data di  cessazione  dal  servizio,  anziche'  dal
momento della manifestazione della malattia,  comprimeva  «del  tutto
ingiustificatamente  il  diritto  alla  pensione   privilegiata   dei
lavoratori per i quali  l'insorgenza  della  manifestazione  morbosa,
della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia  successiva
al decorso di detto termine», in «palese violazione sia dell'art. 38,
secondo comma, sia dell'art. 3 Cost.». 
    Si era gia' allora rilevato che «[l]e attuali conoscenze  mediche
[...] hanno messo in luce l'esistenza di  malattie  in  cui,  fra  la
causa della patologia e la  relativa  manifestazione,  intercorre  un
lungo e non preventivabile periodo di latenza in  assenza  di  alcuna
specifica sintomatologia». Pertanto, in tali  casi,  era  palesemente
irragionevole esigere, da parte del legislatore, che  la  domanda  di
accertamento della dipendenza della infermita'  dal  servizio  svolto
fosse  inoltrata  entro  un  termine  in  cui  ancora  difettava   il
presupposto oggettivo (l'infermita') della richiesta medesima. 
    Analoghe considerazioni devono svolgersi  con  riguardo  all'art.
14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 ora all'esame.  Tale  norma,
infatti, ha un contenuto normativo sostanzialmente identico a  quello
dell'art.   169   del   d.P.R.   n.   1092   del   1973,   dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la  citata  sentenza  n.  323  del
2008, in quanto - al pari della predetta  norma  -  fa  decorrere  il
termine  di  decadenza  per  l'inoltro  della  domanda  di   pensione
privilegiata per infermita', dipendenti da causa di  servizio,  dalla
data  di  cessazione  dello  stesso,  anziche'  dal   momento   della
manifestazione della malattia, anche nel caso di  patologie  a  lunga
latenza. L'unica differenza e', infatti, riscontrabile nella  diversa
platea dei destinatari delle due norme, che, in un caso  (l'art.  169
del  d.P.R.  n.  1092  del  1973,  oggetto  della   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 323  del  2008)
erano gli ex dipendenti civili e  militari  dello  Stato,  nell'altro
(l'art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 ora censurato)  sono
gli  ex  dipendenti  delle  Casse  amministrate  dagli  istituti   di
previdenza  (poi  passati  alla  gestione  INPDAP  e  successivamente
confluiti  nella  gestione  INPS).  Tale  differenza,  tuttavia,  non
costituisce  un  ragionevole   motivo   di   differenziazione   delle
discipline e non giustifica la compressione del diritto alla pensione
privilegiata degli  ex  dipendenti  delle  Casse  amministrate  dagli
istituti di previdenza, per i quali l'insorgenza della manifestazione
morbosa, della quale sia accertata la dipendenza  dal  servizio,  sia
successiva  al  decorso  del  termine  di  cinque  anni   dalla   sua
cessazione. Per entrambe le categorie di soggetti il  trattamento  di
pensione   privilegiata   costituisce,   infatti,   una   sorta    di
"riparazione"  conseguente  al  danno  alla  persona  riportato   per
infermita' contratte in relazione al servizio prestato. 
    Deve,  pertanto,  dichiararsi   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991,  nella  parte  in
cui non prevede che, se la malattia, contratta per causa di servizio,
insorga allorche' siano gia' decorsi cinque anni dalla cessazione dal
servizio stesso, il termine quinquennale di decadenza  per  l'inoltro
della domanda di accertamento della  dipendenza  delle  infermita'  o
delle lesioni contratte - ai fini dell'ammissibilita'  della  domanda
di trattamento privilegiato  -  decorra  dalla  manifestazione  della
malattia stessa. 
    Occorre   ribadire,   al   riguardo,   che,   per   ottenere   il
riconoscimento del diritto alla pensione  privilegiata,  l'infermita'
deve in ogni caso trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di
una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14,  comma  1,
della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle  procedure  di
liquidazione delle pensioni  e  delle  ricongiunzioni,  modifiche  ed
integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, riordinamento strutturale e  funzionale  della  Direzione
generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede  che,
allorche' la malattia, contratta per causa di servizio, insorga  dopo
i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine  quinquennale
di decadenza  per  l'inoltro  della  domanda  di  accertamento  della
dipendenza delle  infermita'  o  delle  lesioni  contratte,  ai  fini
dell'ammissibilita'  della  domanda  di   trattamento   privilegiato,
decorra dalla manifestazione della malattia stessa. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2015. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA 
 

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