N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2014
Ordinanza del 27 novembre 2014 del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna sul ricorso proposto da (Lpd) (Lpd) contro Presidenza del Consiglio dei ministri. Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Trattenimento in servizio gia' disposto con formale provvedimento - Riduzione fino al 31 ottobre 2014 - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza ed incidenza sul legittimo affidamento - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per inattuabilita' del preteso ricambio generazionale attesi i tempi tecnici per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di nuovi Avvocati dello Stato - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria. - Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, primo comma, in relazione agli artt. 1, 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000.(GU n.16 del 22-4-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sezione Prima Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 849 del 2014, proposto da: (Lpd) (Lpd), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Fata, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Cavour n. 2; Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri, Avvocatura Generale dello Stato, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni n. 4; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Semplificazione Amministrativa e della P.A.; Nei confronti di Francesco Menarini; Per l'annullamento: del provvedimento di pensionamento anticipato, preannunciato dall'Avvocatura dello Stato con nota prot. 357144P del. 04.09.14, nonche' della nota prot. 372758P del 15.09.14, di invito del ricorrente a presentare all'INPS istanza ai fini della liquidazione della pensione; della nota prot. 359336P del 05.09.14 di richiesta al MEF di chiusura a decorrere dal 01.11.14 del ruolo di spesa fissa dello stipendio del ricorrente; della comunicazione inviata dal Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato contenente richiesta a tutti gli avvocati dello Stato di conoscere la loro disponibilita' ad assumere l'incarico di Avvocato distrettuale di Bologna; dell'accertamento del diritto del ricorrente a permanere in servizio sino al compimento del 75 anni d'eta' riconosciuto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24.12.12; di tutti gli atti connessi, presupposti e o antecedenti fra cui l'eventuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di collocamento a riposo del ricorrente che si ignora sia stato emesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Avvocatura Generale dello Stato; Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Il ricorrente e' un avvocato dello Stato, il quale attualmente presta servizio nell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con funzioni di avvocato distrettuale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2012, n. 8433, veniva disposta la sua permanenza in servizio fino al 21 aprile 2018, data di compimento del 75° anno di eta', in forza dell'articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo n. 503/1992 come modificato dall'articolo 27, comma 7°, della legge n. 133/2008. Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, mentre era in corso il periodo di permanenza in servizio, disponeva il trattenimento in servizio degli Avvocati dello Stato fino al 31 dicembre 2015. Successivamente, pero', la legge 11 agosto 2014, n. 114, convertendo in legge il predetto decreto-legge riduceva il trattenimento in servizio, facendo salvi gli effetti del decreto-legge, soltanto fino al 31 ottobre 2014. 2. In applicazione della suddetta normativa il segretario generale dell'avvocatura dello Stato richiedeva alla presidenza del Consiglio dei ministri l'adozione del provvedimento di collocamento a riposo invitando il ricorrente a presentare all'INPS l'istanza ai fini della liquidazione della pensione e richiedeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze la chiusura del ruolo di spesa fissa dello stipendio del ricorrente. 3. L'interessato impugnava il provvedimento di collocamento a riposo anticipato deducendone l'illegittimita' sotto piu' profili evidenziando, tra l'altro, varie ragioni di incostituzionalita' oltre alla violazione degli articoli 1,2 e 6, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2000/78/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 6 novembre 2011 nella causa c-286/12. All'odierna camera di consiglio la tutela cautelare e' stata concessa con ordinanza n. 527/2014 fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, sollevando nel contempo la questione di legittimita' costituzionale della normativa applicata con il provvedimento impugnato. 4. La questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 nella parte in cui riduce soltanto fino al 31 ottobre 2014 per gli avvocati dello Stato, il trattenimento in servizio degli stessi gia' disposto con formale provvedimento, e' rilevante nel presente giudizio in quanto costituisce l'unica norma richiamata ed applicata con il provvedimento, oggetto della presente impugnativa. L'eventuale dichiarazione incostituzionalita' della suddetta norma determinerebbe l'illegittimita' del provvedimento impugnato e avrebbe l'effetto di rimuovere l'ostacolo normativo al perdurare degli effetti del gia' disposto trattenimento in servizio. 4.1. La rilevanza della questione non e' certamente esclusa dalla natura cautelare del giudizio nell'ambito del quale la questione di costituzionalita' viene sollevata. Infatti, come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale (vedi tra le tante Corte Costituzionale n. 83/2013) la potestas judicandi del giudice a quo non puo' ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare sia fondata, quanto al fumus bori juris, come nel caso in esame, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in quanto, come ben precisato nell'ordinanza cautelare stessa di questo Tar, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato deve ritenersi di carattere provvisorio e temporaneo, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente d'illegittimita' costituzionale (Corte Cost. n. 236 del 2010; n. 351 e 161 del 2008; n. 25 del 2006). 5. La questione di legittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata in quanto l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 nella parte in cui riduce soltanto fino al 31 ottobre 2014 per gli Avvocati dello Stato, il trattenimento in servizio degli stessi gia' disposti con formale provvedimento, si pone in violazione degli articoli 3, 97 e 117 della costituzione. 6. E' bene precisare preliminarmente che la questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata sotto il profilo della drastica riduzione del periodo di permanenza in servizio, operata soltanto in sede di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, rispetto a quanto disposto dal decreto-legge stesso. 7. Non e' qui in discussione la possibilita' per il legislatore di emanare disposizioni che vengono a modificare in senso sfavorevole per gli interessati la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti ed anche se gli stessi siano gia' stati cristallizzati da provvedimenti amministrativi di applicazione e cio' anche per quanto riguarda la disciplina del collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. 8. La norma presenta profili di incostituzionalita', lo si ribadisce, in quanto, per la categoria degli Avvocati dello Stato, prevede un termine particolarmente drastico, senza preavviso, che sembra trasmodare in un regolamento irrazionale frustrando con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti e provvedimenti gia' emanati ed efficaci, l'affidamento dei dipendenti nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (Corte Cost. 83/2013; 166/2012, 302/2010, 236 e 206 del 2009). 9. Cio' premesso quanto alla violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione va osservato che il drastico termine di riduzione del periodo di trattenimento in servizio gia' disposto con formali provvedimenti per la categoria degli avvocati dello Stato non sembra fornito di idonea ragione giustificatrice. 9.1. Non sembra, in particolare, rappresentare una valida ragione giustificatrice l'avvertita esigenza di garantire un ricambio generazionale. Qui, infatti, non e' in discussione la realizzazione di tale obiettivo che certamente rientra nella discrezionalita' del legislatore ma il palese contrasto fra l'obiettivo dichiarato ed il contenuto della norma, in quanto la drastica riduzione del periodo di permanenza in servizio, fino al 31 ottobre 2014, avvenuto in agosto, e solo in sede di conversione in legge del citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, non consente neppure di avviare la procedura concorsuale di reclutamento dei nuovi avvocati dello Stato, per i tempi tecnici ed amministrativi necessari, che, del resto ad oggi non risulta essere avvenuta. Va, infatti, osservato che per gli avvocati dello Stato la procedura concorsuale e le conseguenti nuove assunzioni sono l'unico strumento che consente la copertura dei posti vacanti, mentre, per quanto riguarda gli altri settori del pubblico impiego la copertura dei posti vacanti ben puo' avvenire, prioritariamente, utilizzando l'istituto della mobilita' attraverso il quale garantire una razionale distribuzione del personale eccedente in alcuni amministrazioni e carente in altre. 9.2. In altre parole la scelta del legislatore appare sbilanciata e sproporzionata perche', senza che sia, possibile effettuare alcun ricambio generazionale per le ragioni sopra esposte, per il limitato periodo di permanenza in servizio salvaguardato, non si fa carico delle negative ripercussioni, che potrebbero derivarne sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost). 9.3. Inoltre, sempre per quanto concerne la drastica riduzione del periodo di servizio per effetto del repentino collocamento a riposo a decorrere dal 31 ottobre 2014, sembra violato il principio del legittimo affidamento, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, in quanto tale affidamento per un congruo termine, gia' consolidatosi con i provvedimenti di permanenza in servizio e garantiti fino al 31 dicembre 2015 anche nell'ambito della nuova disciplina di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e' risultato totalmente frustrato dal collocamento a riposo a decorrere dal 31 ottobre 2014, disposto soltanto in agosto, in sede di conversione del citato d.l. avvenuto con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Corte Cost. 83/2013; 166/2012, 302/2010, 236 e 206 del 2009). 9.4. Sotto altro profilo la violazione dell'articolo 3 della Costituzione per disparita' di trattamento sembra porsi con riferimento all'articolo 1, comma 3°, che, per quanto riguarda i trattenimenti in servizio per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili militari, che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 503 e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, invece, aveva del tutto equiparato la posizione degli avvocati dello Stato a quello dei magistrati, contemplandoli nel citato articolo 1, comma terzo, mentre soltanto il sede di conversione del decreto legge la categoria degli Avvocati dello Stato vi e' stata esclusa, rientrando nella disciplina di cui al comma precedente. Infatti, per i magistrati, la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2015, appare non in contrasto con la finalita' perseguita essendo stati garantiti i tempi tecnici per l'espletamento delle nuove procedure concorsuali di reclutamento, garantendo, nel contempo, la funzionalita' degli uffici. 10. Sotto altro profilo la drastica riduzione dei tempi di permanenza in servizio, con il preavviso di poco piu' di due mesi (dalla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, e la data prevista del 31 ottobre 2014) sembra costituire la violazione di un obbligo comunitario e, quindi, una violazione dell'articolo 117 della Costituzione, per quanto concerne il mancato rispetto degli articoli 1, 2 e 6 paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE come interpretati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 6 novembre 2011 nella causa c-286/12. In tale sentenza, proprio con riferimento alla drastica riduzione dell'eta' per il collocamento a riposo di giudici, procuratori, notai, la Corte ha evidenziato la necessita' del rispetto del principio di proporzionalita' nel caso in cui il legislatore ritenga di abbassare bruscamente e considerevolmente il limite di eta' per la cessazione obbligatoria dell'attivita', dovendosi garantire misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento delle persone interessate. Tale abbassamento del limite di eta' per la cessazione servizio era stato qualificato dalla corte di giustizia come «brusco» e, quindi, lesivo del principio di proporzionalita', perche' disposto con un preavviso oscillante tra i sei mesi e l'anno (punto 69). Conseguentemente, nel caso in esame, il «preavviso» di poco piu' di due mesi, come sopra evidenziato, appare in contrasto con i suddetti principi determinando, quindi, una violazione anche dell'articolo 117 della Costituzione non risultando rispettati i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La situazione presa in considerazione dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e' perfettamente riferibile al caso in esame, in quanto, una volta disposto il trattenimento in servizio, come nel caso in esame, si matura un diritto soggettivo perfetto e la drastica riduzione della permanenza in servizio, con un preavviso di poco piu' di due mesi, si pone anche in questo caso lesiva del principio di proporzionalita' e dell'affidamento che il dipendente ripone nell'efficacia di provvedimenti amministrativi gia' adottati nei suoi confronti. 11. Per quanto sopra esposto appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 nella parte in cui riduce soltanto fino al 31 ottobre 2014 per gli avvocati dello Stato, il trattenimento in servizio degli stessi gia' disposto con formale provvedimento. Vanno, quindi, trasmessi alla Corte Costituzionale gli atti del giudizio sospeso con ordinanza cautelare pronunciato in data odierna.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione prima, pronunciando sul ricorso in epigrafe, visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale di cui in parte motiva. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle patti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: Carlo d'Alessandro, Presidente; Alberto Pasi, Consigliere; Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore. Il Presidente: d'Alessandro L'estensore: Di Benedetto
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