N. 12
ORDINANZA
9 - 11 febbraio 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Impiego di lavoratori irregolari - Sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile dall'Agenzia delle entrate - Quantificazione. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73 - art. 3, comma 3. -(GU n.6 del 11-2-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Alessandro CRISCUOLO; Giudici :Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Padova nel procedimento vertente tra la Due Mondi srl e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova 2, con ordinanza del 1° marzo 2005, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che - nel corso di un giudizio di impugnazione dell'atto di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, adottato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova 2 a carico di una societa' e del suo rappresentante legale, autore della accertata violazione, consistita nell'avere impiegato lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria - la Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza emessa il 1° marzo 2005 [pervenuta alla Corte solo in data 1° agosto 2014], ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73; che la norma censurata stabilisce che «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione»; che la Commissione rimettente ritiene che essa contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perche' determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento fra i datori di lavoro di lavoratori irregolari, come tali accertati all'inizio, ovvero alla fine, dell'anno solare; e perche' la quantificazione in modo automatico dell'ammontare della sanzione (con lesione anche del principio di proporzionalita' della sanzione rispetto alla entita' e gravita' della violazione commessa) verrebbe fatta dipendere esclusivamente dalla data di constatazione della violazione stessa, a prescindere del tutto dall'effettiva durata del comportamento antigiuridico del trasgressore; che, infine, la rimettente afferma la rilevanza della questione, giacche' le ricorrenti nel giudizio a quo hanno dedotto che, a fronte della violazione accertata il 6 dicembre 2002, le due lavoratrici di cui trattasi erano state effettivamente assunte rispettivamente il 4 ed il 26 novembre 2002; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilita' della questione, poiche' (da un lato) sollevata da un giudice carente di giurisdizione (come affermato, proprio con riferimento alle violazioni de quibus, dalla sentenza n. 130 del 2008); e (dall'altro lato) poiche' gia' risolta, nel merito, dalla sentenza n. 144 del 2005, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma in esame, «nella parte in cui non ammette la possibilita' di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui e' stata constatata la violazione». Considerato che, immediatamente dopo la proposizione dell'odierno giudizio di costituzionalita', con ordinanza emessa il 1° marzo 2005 [pervenuta solo in data 1° agosto 2014], con sentenza n. 144 del (4-12 aprile) 2005 questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73, «nella parte in cui non ammette la possibilita' di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui e' stata constatata la violazione»; che, a seguito di tale decisione, che «ha sostanzialmente modificato la disciplina del citato art. 3, comma 3», questa Corte (attesa l'esigenza di valutare la portata additiva della declaratoria di incostituzionalita' negli altri processi principali in cui erano state sollevate analoghe questioni) ha ritenuto conseguentemente necessario un nuovo esame dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza nei giudizi a quibus, ordinando pertanto la restituzione degli atti alle diverse Commissioni tributarie rimettenti (ordinanze n. 427 e n. 34 del 2006; n. 315 del 2005); che, peraltro, medio tempore - oltre che per la menzionata declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma in parte qua -, il quadro normativo ha subito altri radicali mutamenti; che, innanzitutto, il legislatore ha modificato il contenuto precettivo della norma oggetto di censura nel presente giudizio di costituzionalita'; che, dapprima, l'art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, ha sostituito il testo originario del censurato comma 3 dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 con la seguente disposizione: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata»; che, successivamente, l'art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) - sostituendo nuovamente l'impugnato art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, come gia' modificato dall'art. 36-bis del d.l. n. 223 del 2006 - ha previsto quanto segue: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento»; che, di recente, un ulteriore mutamento del quadro normativo e' derivato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del citato art. 36-bis, comma 7, lettera a), del d.l. n. 223 del 2006 (che, come detto, aveva sostituito l'originario testo della norma censurata) nella parte in cui stabiliva che «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata» (sentenza n. 254 del 2014); che, infine, sotto diverso profilo, nelle more e' intervenuta anche la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche la' dove esse (come, appunto, specificamente quelle concernenti l'irrogazione della sanzione per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria previste dalla stessa norma censurata) conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria (sentenza n. 130 del 2008); che, in conseguenza di tutto cio', va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, perche' questi (valutata anche la propria giurisdizione a conoscere della controversia principale) proceda ad un nuovo esame circa la sussistenza degli altri presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza della sollevata questione.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Padova. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI
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