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giovedì 30 aprile 2015

N. 12 ORDINANZA 9 - 11 febbraio 2015 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Impiego di lavoratori irregolari - Sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile dall'Agenzia delle entrate - Quantificazione. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73 - art. 3, comma 3. - (GU n.6 del 11-2-2015 )



  N. 12 ORDINANZA 9 - 11 febbraio 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Lavoro e occupazione - Impiego di lavoratori  irregolari  -  Sanzione
  amministrativa pecuniaria irrogabile dall'Agenzia delle  entrate  -
  Quantificazione. 
- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per  il
  completamento delle operazioni di emersione di  attivita'  detenute
  all'estero e di lavoro irregolare) - convertito, con modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73 -  art.  3,
  comma 3. 
-   
(GU n.6 del 11-2-2015 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3,
del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.   12,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile  2002,  n.
73 (Disposizioni urgenti per il  completamento  delle  operazioni  di
emersione di attivita' detenute all'estero e di  lavoro  irregolare),
promosso dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Padova  nel
procedimento vertente tra la Due Mondi srl e l'Agenzia delle  entrate
- Ufficio di Padova 2, con ordinanza del 1° marzo 2005,  iscritta  al
n. 155 del  registro  ordinanze  2014  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2014. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 28 gennaio  2015  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che - nel corso di un giudizio di impugnazione dell'atto
di  irrogazione  di  sanzione  amministrativa  pecuniaria,   adottato
dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova  2  a  carico  di  una
societa' e del suo  rappresentante  legale,  autore  della  accertata
violazione, consistita nell'avere impiegato lavoratori dipendenti non
risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria  -  la
Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza emessa il
1° marzo 2005 [pervenuta alla Corte solo in data 1° agosto 2014],  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma
3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.  12  (Disposizioni  urgenti
per il completamento  delle  operazioni  di  emersione  di  attivita'
detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile  2002,  n.
73; 
    che  la  norma   censurata   stabilisce   che   «Ferma   restando
l'applicazione  delle  sanzioni  previste,  l'impiego  di  lavoratori
dipendenti non risultanti  dalle  scritture  o  altra  documentazione
obbligatorie, e' altresi' punito con la sanzione  amministrativa  dal
200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare,
del costo del lavoro  calcolato  sulla  base  dei  vigenti  contratti
collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio  dell'anno
e la data di constatazione della violazione»; 
    che la Commissione rimettente ritiene che essa contrasti con  gli
artt.  3  e  24  della  Costituzione,  perche'   determinerebbe   una
ingiustificata disparita' di trattamento fra i datori  di  lavoro  di
lavoratori irregolari, come tali accertati  all'inizio,  ovvero  alla
fine,  dell'anno  solare;  e  perche'  la  quantificazione  in   modo
automatico dell'ammontare  della  sanzione  (con  lesione  anche  del
principio di proporzionalita' della sanzione rispetto alla entita'  e
gravita'  della  violazione  commessa)   verrebbe   fatta   dipendere
esclusivamente dalla data di constatazione della violazione stessa, a
prescindere  del  tutto  dall'effettiva  durata   del   comportamento
antigiuridico del trasgressore; 
    che, infine, la rimettente afferma la rilevanza della  questione,
giacche' le ricorrenti nel giudizio a quo hanno dedotto che, a fronte
della violazione accertata il 6 dicembre 2002, le due lavoratrici  di
cui trattasi erano state effettivamente assunte rispettivamente il  4
ed il 26 novembre 2002; 
    che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
concluso per la manifesta inammissibilita' della  questione,  poiche'
(da un lato) sollevata da un giudice carente di  giurisdizione  (come
affermato, proprio con riferimento alle violazioni de  quibus,  dalla
sentenza n. 130 del 2008); e (dall'altro lato) poiche' gia'  risolta,
nel merito, dalla sentenza n. 144 del 2005, con  la  quale  e'  stata
dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  in  esame,
«nella parte in cui non ammette la possibilita'  di  provare  che  il
rapporto di lavoro irregolare  ha  avuto  inizio  successivamente  al
primo gennaio dell'anno in cui e' stata constatata la violazione». 
    Considerato che, immediatamente dopo la proposizione dell'odierno
giudizio di costituzionalita', con ordinanza emessa il 1° marzo  2005
[pervenuta solo in data 1° agosto 2014],  con  sentenza  n.  144  del
(4-12  aprile)  2005  questa  Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 3, del  decreto-legge  22  febbraio
2002,  n.  12  (Disposizioni  urgenti  per  il  completamento   delle
operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di  lavoro
irregolare), convertito in legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73, «nella parte in  cui  non
ammette  la  possibilita'  di  provare  che  il  rapporto  di  lavoro
irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno
in cui e' stata constatata la violazione»; 
    che,  a  seguito  di  tale  decisione,  che  «ha  sostanzialmente
modificato la disciplina del citato art. 3, comma  3»,  questa  Corte
(attesa l'esigenza di valutare la portata additiva della declaratoria
di incostituzionalita' negli altri processi principali in  cui  erano
state sollevate  analoghe  questioni)  ha  ritenuto  conseguentemente
necessario un nuovo esame dei termini delle questioni  e  della  loro
perdurante rilevanza nei giudizi  a  quibus,  ordinando  pertanto  la
restituzione  degli  atti   alle   diverse   Commissioni   tributarie
rimettenti (ordinanze n. 427 e n. 34 del 2006; n. 315 del 2005); 
    che, peraltro, medio  tempore  -  oltre  che  per  la  menzionata
declaratoria di illegittimita' costituzionale della  norma  in  parte
qua -, il quadro normativo ha subito altri radicali mutamenti; 
    che, innanzitutto, il  legislatore  ha  modificato  il  contenuto
precettivo della norma oggetto di censura nel  presente  giudizio  di
costituzionalita'; 
    che,  dapprima,  l'art.  36-bis,  comma  7,   lettera   a),   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio  economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4  agosto  2006,  n.
248,  ha  sostituito  il  testo  originario  del  censurato  comma  3
dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002  con  la  seguente  disposizione:
«Ferma restando l'applicazione delle  sanzioni  gia'  previste  dalla
normativa in vigore, l'impiego di  lavoratori  non  risultanti  dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria e'  altresi'  punito
con la sanzione amministrativa  da  euro  1.500  a  euro  12.000  per
ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna  giornata  di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a  ciascun  lavoratore  di
cui al periodo precedente non puo' essere  inferiore  a  euro  3.000,
indipendentemente   dalla   durata   della   prestazione   lavorativa
accertata»; 
    che, successivamente, l'art. 4 della legge 4  novembre  2010,  n.
183  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di   lavori   usuranti,   di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e  di  controversie  di  lavoro)  -  sostituendo  nuovamente
l'impugnato art. 3, comma 3, del d.l.  n.  12  del  2002,  come  gia'
modificato dall'art. 36-bis del d.l. n. 223 del 2006  -  ha  previsto
quanto segue: «Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  gia'
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di  lavoratori
subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa da euro  1.500  a  euro  12.000  per  ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per  ciascuna  giornata
di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro
8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di  euro  30  per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un periodo  lavorativo  successivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei  contributi
e dei premi riferiti  a  ciascun  lavoratore  irregolare  di  cui  ai
periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento»; 
    che, di recente, un ulteriore mutamento del quadro  normativo  e'
derivato dalla dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  del
citato art. 36-bis, comma 7, lettera a), del d.l.  n.  223  del  2006
(che, come detto, aveva sostituito  l'originario  testo  della  norma
censurata) nella parte in cui stabiliva che «L'importo delle sanzioni
civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti
a ciascun lavoratore di cui al periodo  precedente  non  puo'  essere
inferiore  a  euro  3.000,  indipendentemente  dalla   durata   della
prestazione lavorativa accertata» (sentenza n. 254 del 2014); 
    che, infine, sotto diverso profilo,  nelle  more  e'  intervenuta
anche la declaratoria di incostituzionalita' dell'art.  2,  comma  1,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),  nella  parte  in
cui  attribuisce  alla  giurisdizione  tributaria   le   controversie
relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari,  anche
la' dove  esse  (come,  appunto,  specificamente  quelle  concernenti
l'irrogazione della sanzione per l'impiego di  lavoratori  dipendenti
non risultanti dalle scritture o  altra  documentazione  obbligatoria
previste dalla stessa norma censurata) conseguano alla violazione  di
disposizioni non aventi natura tributaria (sentenza n. 130 del 2008); 
    che, in conseguenza di tutto cio', va  ordinata  la  restituzione
degli atti al giudice rimettente, perche' questi (valutata  anche  la
propria giurisdizione  a  conoscere  della  controversia  principale)
proceda  ad  un  nuovo  esame  circa  la  sussistenza   degli   altri
presupposti di  rilevanza  e  di  non  manifesta  infondatezza  della
sollevata questione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione degli  atti  alla  Commissione  tributaria
provinciale di Padova. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI 
 

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