N. 12
ORDINANZA
9 - 11 febbraio 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Impiego di lavoratori irregolari - Sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile dall'Agenzia delle entrate - Quantificazione. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73 - art. 3, comma 3. -(GU n.6 del 11-2-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Alessandro CRISCUOLO;
Giudici :Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,
Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana
SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n.
73 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare),
promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Padova nel
procedimento vertente tra la Due Mondi srl e l'Agenzia delle entrate
- Ufficio di Padova 2, con ordinanza del 1° marzo 2005, iscritta al
n. 155 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
2014.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice
relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio di impugnazione dell'atto
di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, adottato
dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova 2 a carico di una
societa' e del suo rappresentante legale, autore della accertata
violazione, consistita nell'avere impiegato lavoratori dipendenti non
risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria - la
Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza emessa il
1° marzo 2005 [pervenuta alla Corte solo in data 1° agosto 2014], ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma
3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti
per il completamento delle operazioni di emersione di attivita'
detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n.
73;
che la norma censurata stabilisce che «Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori
dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione
obbligatorie, e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal
200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare,
del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti
collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno
e la data di constatazione della violazione»;
che la Commissione rimettente ritiene che essa contrasti con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, perche' determinerebbe una
ingiustificata disparita' di trattamento fra i datori di lavoro di
lavoratori irregolari, come tali accertati all'inizio, ovvero alla
fine, dell'anno solare; e perche' la quantificazione in modo
automatico dell'ammontare della sanzione (con lesione anche del
principio di proporzionalita' della sanzione rispetto alla entita' e
gravita' della violazione commessa) verrebbe fatta dipendere
esclusivamente dalla data di constatazione della violazione stessa, a
prescindere del tutto dall'effettiva durata del comportamento
antigiuridico del trasgressore;
che, infine, la rimettente afferma la rilevanza della questione,
giacche' le ricorrenti nel giudizio a quo hanno dedotto che, a fronte
della violazione accertata il 6 dicembre 2002, le due lavoratrici di
cui trattasi erano state effettivamente assunte rispettivamente il 4
ed il 26 novembre 2002;
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta inammissibilita' della questione, poiche'
(da un lato) sollevata da un giudice carente di giurisdizione (come
affermato, proprio con riferimento alle violazioni de quibus, dalla
sentenza n. 130 del 2008); e (dall'altro lato) poiche' gia' risolta,
nel merito, dalla sentenza n. 144 del 2005, con la quale e' stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma in esame,
«nella parte in cui non ammette la possibilita' di provare che il
rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al
primo gennaio dell'anno in cui e' stata constatata la violazione».
Considerato che, immediatamente dopo la proposizione dell'odierno
giudizio di costituzionalita', con ordinanza emessa il 1° marzo 2005
[pervenuta solo in data 1° agosto 2014], con sentenza n. 144 del
(4-12 aprile) 2005 questa Corte ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle
operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73, «nella parte in cui non
ammette la possibilita' di provare che il rapporto di lavoro
irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno
in cui e' stata constatata la violazione»;
che, a seguito di tale decisione, che «ha sostanzialmente
modificato la disciplina del citato art. 3, comma 3», questa Corte
(attesa l'esigenza di valutare la portata additiva della declaratoria
di incostituzionalita' negli altri processi principali in cui erano
state sollevate analoghe questioni) ha ritenuto conseguentemente
necessario un nuovo esame dei termini delle questioni e della loro
perdurante rilevanza nei giudizi a quibus, ordinando pertanto la
restituzione degli atti alle diverse Commissioni tributarie
rimettenti (ordinanze n. 427 e n. 34 del 2006; n. 315 del 2005);
che, peraltro, medio tempore - oltre che per la menzionata
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma in parte
qua -, il quadro normativo ha subito altri radicali mutamenti;
che, innanzitutto, il legislatore ha modificato il contenuto
precettivo della norma oggetto di censura nel presente giudizio di
costituzionalita';
che, dapprima, l'art. 36-bis, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n.
248, ha sostituito il testo originario del censurato comma 3
dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 con la seguente disposizione:
«Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla
normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito
con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per
ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di
cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
accertata»;
che, successivamente, l'art. 4 della legge 4 novembre 2010, n.
183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro) - sostituendo nuovamente
l'impugnato art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, come gia'
modificato dall'art. 36-bis del d.l. n. 223 del 2006 - ha previsto
quanto segue: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata
di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro
8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi
e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai
periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento»;
che, di recente, un ulteriore mutamento del quadro normativo e'
derivato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del
citato art. 36-bis, comma 7, lettera a), del d.l. n. 223 del 2006
(che, come detto, aveva sostituito l'originario testo della norma
censurata) nella parte in cui stabiliva che «L'importo delle sanzioni
civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti
a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere
inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della
prestazione lavorativa accertata» (sentenza n. 254 del 2014);
che, infine, sotto diverso profilo, nelle more e' intervenuta
anche la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in
cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie
relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche
la' dove esse (come, appunto, specificamente quelle concernenti
l'irrogazione della sanzione per l'impiego di lavoratori dipendenti
non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria
previste dalla stessa norma censurata) conseguano alla violazione di
disposizioni non aventi natura tributaria (sentenza n. 130 del 2008);
che, in conseguenza di tutto cio', va ordinata la restituzione
degli atti al giudice rimettente, perche' questi (valutata anche la
propria giurisdizione a conoscere della controversia principale)
proceda ad un nuovo esame circa la sussistenza degli altri
presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza della
sollevata questione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria
provinciale di Padova.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
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