N. 60
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 gennaio 2015
Ordinanza del 5 gennaio 2015 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da S. A. ed altri contro INPS. Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPS - Calcolo delle pensioni ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni d'eta' - Attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti d'eta' pensionabile in vigore - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevole riduzione dell'entita' del trattamento pensionistico ai superstiti - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 14. - Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.(GU n.16 del 22-4-2015 )
IL TRIBUNALE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente ordinanza - art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. Si premette, in fatto, quanto segue. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 29 maggio 2014, S. A., premesso che era contitolare, insieme ai figli minori S. V. nata il , S. N. nato il e S. L. nato il di pensione ai superstiti a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti con decorrenza dal settembre 2013, esponeva che in data 21 ottobre 2013 la sede INPS di San Daniele del Friuli (UD) aveva comunicato l'importo della pensione in seguito a riliquidazione per trasformazione da provvisoria a definitiva nella misura di euro 125,27 per dodici mensilita', oltre ad euro 41,75 a titolo di tredicesima. L'Istituto aveva applicato, sul montante contributivo, il coefficiente di trasformazione del 4,3040%, assumendo a riferimento un'eta' anagrafica pari a 57 anni, in applicazione dell'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335 in virtu' della quale, per il calcolo della pensione ai superstiti, nel caso di soggetto assicurato deceduto prima del compimento del 57° anno d'eta', si' fa comunque riferimento al coefficiente di trasformazione previsto per tale eta'. Cio' esposto, la parte ricorrente lamentava che l'importo liquidato non risultava adeguato rispetto alle tutele garantite ai cittadini dall'art. 38, comma 2, della Costituzione, attesa la mancata applicazione delle disposizioni sull'integrazione ai minimo alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo e considerata inoltre l'assenza di attualizzazione del predetto coefficiente di trasformazione, malgrado gli innalzamenti dell'eta' pensionabile successivamente intervenuti. Pertanto, aveva proposto, nel merito, nei confronti dell'INPS, le seguenti domande «....accertare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'illegittimita' del provvedimento di liquidazione della pensione n. 20070911 Cat. SO emesso dalla sede INPS di San Daniele del Frizzli in data 21 ottobre 2013, e per l'effetto riconoscersi il diritto del sig. S. A. e dei suoi tre figli minori S. V. S. N. e S. L. ad ottenere la riliquidazione della pensione ai superstiti in godimento, con l'applicazione al montante contributivo del coefficiente di trasformazione riferito ad assicurato di eta' pari a 69 anni e 3 mesi (6,283%), e comunque per i minori in misura non inferiore al cd «minimo vitale» (assegno sociale), onerando conseguentemente l'Istituto resistente alla predisposizione dei relativi conteggi». La domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico era stata fondata sull'asserita violazione, da parte dell'art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dell'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335 dei parametri di cui agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui le stesse non prevedevano, rispettivamente, l'applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo per le pensioni di reversibilita' liquidate interamente con il sistema contributivo e l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti d'eta' pensionabile attualmente vigenti. Si era costituito in giudizio l'INPS deducendo che l'importo annuo della pensione indiretta era stato calcolato con il metodo interamente contributivo, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335, atteso che la dante causa dei beneficiari era stata iscritta all'Assicurazione Generale Obbligatoria in data successiva al 1° gennaio 1996 e che anche il ricorso amministrativo era stato rigettato anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale. Cio' Premesso, l'Istituto aveva chiesto la reiezione delle domande proposte, deducendo che la pensione era stata correttamente calcolata sul montante dei contributi versati, rivalutati e convertiti sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all'eta' figurativa di 57 anni, secondo le previsioni contenute nella tabella A allegata alla legge n. 335/95, aggiornate dall'allegato 1 del Decreto Ministeriale 15 maggio 2012 in G.U. 24 maggio 2012 n. 120. L'Istituto aveva inoltre contestato la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. I, comma 16, della legge 8 agosto 1995 n. 335, deducendo che la parte ricorrente aveva argomentato le proprie ragioni con riferimento a un mero pericolo, non attuale, di disagio economico, ovvero al pericolo di perdere il posto di lavoro o di trovarsi impossibilitato a svolgerlo, senza nulla argomentare in ordine alle concrete condizioni patrimoniali del nucleo familiare. Quanto alla legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335, richiamava il carattere sovrano del principio di discrezionalita' legislativa con riferimento al sistema pensionistico delineato dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, interamente ispirata al principio di:stretta proporzionalita' tra contribuzione versata e prestazioni previdenziali. Sulla rilevanza nel giudizio a quo. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995 n. 335 non puo' ritenersi rilevante, essendo stata sollevata con riferimento alla mancata applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, senza tuttavia allegare e dimostrare la sussistenza di una attuale situazione di bisogno dei soggetti beneficiari del trattamento pensionistico e senza nulla allegare in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Diversamente e' a dirsi quanto alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335, atteso che la stessa deve ritenersi non manifestamente infondata, con riferimento ad entrambi i parametri denunciati di cui agli arti. 3 e 38, comma 2, Cost., per le ragioni che di seguito verranno esposte, ed atteso che il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione della predetta questione di legittimita' costituzionale. E' infatti incontestato che l'INPS avesse nella fattispecie determinato l'importo della pensione - ai superstiti facendo applicazione della normativa vigente, senza che siano stati denunciate difformita' od errori materiali. Pertanto, applicando le norme impugnate la domanda dovrebbe essere certamente rigettata. Sulla non manifesta infondatezza. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, collima 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335 non appare manifestamente infondata, avuto riguardo ad entrambi i parametri denunciati di cui agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost., per le seguenti ragioni: Com'e' noto, il sistema delineato dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 prevede che il calcolo della pensione sia essenzialmente basato sull'insieme dei contributi versati ed accreditati durante l'intera vita lavorativa, sommati e rivalutati per costituire il cd. montante individuale, e moltiplicati per un coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all'eta' del lavoratore. In tale prospettiva, l'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335 stabilisce che «nel caso di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni» per il calcolo della pensione ai superstiti debba farsi pur sempre riferimento al coefficiente di trasformazione corrispondente a tale eta' figurativa di 57 anni. Non prevede, tuttavia, alcun adeguamento del valore del coefficiente corrispondente a tale eta' secondo un meccanismo che tenga conto delle variazioni dell'eta' pensionabile, ne' delle modifiche introdotte dal precedente art. l comma II, stessa legge, ai sensi del quale ogni tre anni deve procedersi, sulla base delle rilevazioni demografiche e delle variazioni del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, alla rideterminazione dei coefficienti di trasformazione. Cio' posto, tale mancato coordinamento appare irragionevole, atteso che, rispetto alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, il valore del coefficiente di trasformazione applicato al montante contributivo nella liquidazione delle pensioni ai superstiti di assicurati - come nel caso di specie - deceduti anteriormente ai 57 anni e' progressivamente diminuito, in corrispondenza con il progressivo innalzamento dell'eta' pensionabile (da ultimo, per effetto della legge 28 giugno 2012 n. 92) e con le variazioni dei coefficienti di trasformazione effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995 n. 335. Nel mentre, la legge 8 agosto 1995 n. 335 aveva previsto, nel caso del decesso di assicurati d'eta' inferiore ai 57 anni, l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica di 57 anni, proprio in virtu' del fatto che, al tempo, pensionamento di vecchiaia nel sistema di calcolo contributivo, era fissato al compimento del 57° anno d'eta'. La mancata previsione di un adeguamento del valore del coefficiente di trasformazione previsto nel caso di specie dall'art. l, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo un meccanismo che tenga conto delle diminuzioni dei valori percentuali introdotte in corrispondenza di tale eta' figurativa, induce pertanto a ritenere violato il parametro di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, non consentendo di mantenere, secondo l'originaria intenzione del legislatore, il valore del coefficiente ancorato alla nuova - piu' elevata - eta' pensionabile. Al tempo stesso, implicando la mancata previsione di un aggiornamento del coefficiente di trasformazione alla nuova eta' pensionabile una ingiustificata riduzione dell'entita' del trattamento pensionistico nella fattispecie liquidato ai superstiti, in ragione dell'irragionevolezza di tale riduzione non puo' non dubitarsi anche del contrasto rispetto al principio di adeguatezza alle esigenze di vita dettato dall'art. 38 comma 2, Cost. Sulla questione sollevata non risultano precedenti pronunce della Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in relazione agli art. 3 e 38, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede, per il calcolo della pensione ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni d'eta', l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti d'eta' pensionabile in vigore. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende in parte qua il giudizio in corso; Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Udine, in data 5 gennaio 2015 Il giudice del lavoro: dott. Giuliano Berardi
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