N. 60
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 gennaio 2015
Ordinanza del 5 gennaio 2015 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da S. A. ed altri contro INPS. Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPS - Calcolo delle pensioni ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni d'eta' - Attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti d'eta' pensionabile in vigore - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevole riduzione dell'entita' del trattamento pensionistico ai superstiti - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 14. - Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.(GU n.16 del 22-4-2015 )
IL TRIBUNALE
DI UDINE
In funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
ordinanza - art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 14,
della legge 8 agosto 1995 n. 335 per contrasto con gli artt. 3 e 38,
comma 2, Cost.
Si premette, in fatto, quanto segue.
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 29 maggio 2014,
S. A., premesso che era contitolare, insieme ai figli minori S. V.
nata il , S. N. nato il e S. L. nato il di pensione ai
superstiti a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti con
decorrenza dal settembre 2013, esponeva che in data 21 ottobre 2013
la sede INPS di San Daniele del Friuli (UD) aveva comunicato
l'importo della pensione in seguito a riliquidazione per
trasformazione da provvisoria a definitiva nella misura di euro
125,27 per dodici mensilita', oltre ad euro 41,75 a titolo di
tredicesima.
L'Istituto aveva applicato, sul montante contributivo, il
coefficiente di trasformazione del 4,3040%, assumendo a riferimento
un'eta' anagrafica pari a 57 anni, in applicazione dell'art. 1, comma
14, della legge 8 agosto 1995 n. 335 in virtu' della quale, per il
calcolo della pensione ai superstiti, nel caso di soggetto assicurato
deceduto prima del compimento del 57° anno d'eta', si' fa comunque
riferimento al coefficiente di trasformazione previsto per tale eta'.
Cio' esposto, la parte ricorrente lamentava che l'importo
liquidato non risultava adeguato rispetto alle tutele garantite ai
cittadini dall'art. 38, comma 2, della Costituzione, attesa la
mancata applicazione delle disposizioni sull'integrazione ai minimo
alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo e
considerata inoltre l'assenza di attualizzazione del predetto
coefficiente di trasformazione, malgrado gli innalzamenti dell'eta'
pensionabile successivamente intervenuti. Pertanto, aveva proposto,
nel merito, nei confronti dell'INPS, le seguenti domande
«....accertare, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
l'illegittimita' del provvedimento di liquidazione della pensione n.
20070911 Cat. SO emesso dalla sede INPS di San Daniele del Frizzli in
data 21 ottobre 2013, e per l'effetto riconoscersi il diritto del
sig. S. A. e dei suoi tre figli minori S. V. S. N. e S. L. ad
ottenere la riliquidazione della pensione ai superstiti in godimento,
con l'applicazione al montante contributivo del coefficiente di
trasformazione riferito ad assicurato di eta' pari a 69 anni e 3 mesi
(6,283%), e comunque per i minori in misura non inferiore al cd
«minimo vitale» (assegno sociale), onerando conseguentemente
l'Istituto resistente alla predisposizione dei relativi conteggi».
La domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico era
stata fondata sull'asserita violazione, da parte dell'art. 1, comma
16, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dell'art. 1, comma 14, della
legge 8 agosto 1995 n. 335 dei parametri di cui agli artt. 3 e 38
Cost., nella parte in cui le stesse non prevedevano, rispettivamente,
l'applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo per le
pensioni di reversibilita' liquidate interamente con il sistema
contributivo e l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione
ai nuovi limiti d'eta' pensionabile attualmente vigenti.
Si era costituito in giudizio l'INPS deducendo che l'importo
annuo della pensione indiretta era stato calcolato con il metodo
interamente contributivo, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto
1995 n. 335, atteso che la dante causa dei beneficiari era stata
iscritta all'Assicurazione Generale Obbligatoria in data successiva
al 1° gennaio 1996 e che anche il ricorso amministrativo era stato
rigettato anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale.
Cio' Premesso, l'Istituto aveva chiesto la reiezione delle
domande proposte, deducendo che la pensione era stata correttamente
calcolata sul montante dei contributi versati, rivalutati e
convertiti sulla base del coefficiente di trasformazione relativo
all'eta' figurativa di 57 anni, secondo le previsioni contenute nella
tabella A allegata alla legge n. 335/95, aggiornate
dall'allegato 1 del Decreto Ministeriale 15 maggio 2012 in G.U.
24 maggio 2012 n. 120.
L'Istituto aveva inoltre contestato la rilevanza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art. I, comma 16, della legge 8
agosto 1995 n. 335, deducendo che la parte ricorrente aveva
argomentato le proprie ragioni con riferimento a un mero pericolo,
non attuale, di disagio economico, ovvero al pericolo di perdere il
posto di lavoro o di trovarsi impossibilitato a svolgerlo, senza
nulla argomentare in ordine alle concrete condizioni patrimoniali del
nucleo familiare.
Quanto alla legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 14,
della legge 8 agosto 1995 n. 335, richiamava il carattere sovrano del
principio di discrezionalita' legislativa con riferimento al sistema
pensionistico delineato dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, interamente
ispirata al principio di:stretta proporzionalita' tra contribuzione
versata e prestazioni previdenziali.
Sulla rilevanza nel giudizio a quo.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
16, della legge 8 agosto 1995 n. 335 non puo' ritenersi rilevante,
essendo stata sollevata con riferimento alla mancata applicazione
delle disposizioni sull'integrazione al minimo alle pensioni
liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, senza tuttavia
allegare e dimostrare la sussistenza di una attuale situazione di
bisogno dei soggetti beneficiari del trattamento pensionistico e
senza nulla allegare in ordine alla situazione reddituale e
patrimoniale del nucleo familiare.
Diversamente e' a dirsi quanto alla questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n.
335, atteso che la stessa deve ritenersi non manifestamente
infondata, con riferimento ad entrambi i parametri denunciati di cui
agli arti. 3 e 38, comma 2, Cost., per le ragioni che di seguito
verranno esposte, ed atteso che il giudizio in corso non puo' essere
definito indipendentemente dalla soluzione della predetta questione
di legittimita' costituzionale.
E' infatti incontestato che l'INPS avesse nella fattispecie
determinato l'importo della pensione - ai superstiti facendo
applicazione della normativa vigente, senza che siano stati
denunciate difformita' od errori materiali. Pertanto, applicando le
norme impugnate la domanda dovrebbe essere certamente rigettata.
Sulla non manifesta infondatezza.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, collima
14, della legge 8 agosto 1995 n. 335 non appare manifestamente
infondata, avuto riguardo ad entrambi i parametri denunciati di cui
agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost., per le seguenti ragioni:
Com'e' noto, il sistema delineato dalla legge 8 agosto 1995 n.
335 prevede che il calcolo della pensione sia essenzialmente basato
sull'insieme dei contributi versati ed accreditati durante l'intera
vita lavorativa, sommati e rivalutati per costituire il cd. montante
individuale, e moltiplicati per un coefficiente di trasformazione
stabilito dalla legge in base all'eta' del lavoratore.
In tale prospettiva, l'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto
1995 n. 335 stabilisce che «nel caso di decesso ad un'eta' inferiore
ai 57 anni» per il calcolo della pensione ai superstiti debba farsi
pur sempre riferimento al coefficiente di trasformazione
corrispondente a tale eta' figurativa di 57 anni.
Non prevede, tuttavia, alcun adeguamento del valore del
coefficiente corrispondente a tale eta' secondo un meccanismo che
tenga conto delle variazioni dell'eta' pensionabile, ne' delle
modifiche introdotte dal precedente art. l comma II, stessa legge, ai
sensi del quale ogni tre anni deve procedersi, sulla base delle
rilevazioni demografiche e delle variazioni del PIL di lungo periodo
rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione
previdenziale, alla rideterminazione dei coefficienti di
trasformazione.
Cio' posto, tale mancato coordinamento appare irragionevole,
atteso che, rispetto alla data di entrata in vigore della legge 8
agosto 1995 n. 335, il valore del coefficiente di trasformazione
applicato al montante contributivo nella liquidazione delle pensioni
ai superstiti di assicurati - come nel caso di specie - deceduti
anteriormente ai 57 anni e' progressivamente diminuito, in
corrispondenza con il progressivo innalzamento dell'eta' pensionabile
(da ultimo, per effetto della legge 28 giugno 2012 n. 92) e con le
variazioni dei coefficienti di trasformazione effettuate ai sensi
dell'art. 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Nel mentre, la legge 8 agosto 1995 n. 335 aveva previsto, nel
caso del decesso di assicurati d'eta' inferiore ai 57 anni,
l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta'
anagrafica di 57 anni, proprio in virtu' del fatto che, al tempo,
pensionamento di vecchiaia nel sistema di calcolo contributivo, era
fissato al compimento del 57° anno d'eta'.
La mancata previsione di un adeguamento del valore del
coefficiente di trasformazione previsto nel caso di specie dall'art.
l, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo un meccanismo
che tenga conto delle diminuzioni dei valori percentuali introdotte
in corrispondenza di tale eta' figurativa, induce pertanto a ritenere
violato il parametro di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione, non consentendo di mantenere, secondo l'originaria
intenzione del legislatore, il valore del coefficiente ancorato alla
nuova - piu' elevata - eta' pensionabile.
Al tempo stesso, implicando la mancata previsione di un
aggiornamento del coefficiente di trasformazione alla nuova eta'
pensionabile una ingiustificata riduzione dell'entita' del
trattamento pensionistico nella fattispecie liquidato ai superstiti,
in ragione dell'irragionevolezza di tale riduzione non puo' non
dubitarsi anche del contrasto rispetto al principio di adeguatezza
alle esigenze di vita dettato dall'art. 38 comma 2, Cost.
Sulla questione sollevata non risultano precedenti pronunce della
Corte costituzionale.
P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 8
agosto 1995 n. 335, in relazione agli art. 3 e 38, comma 2, Cost.,
nella parte in cui non prevede, per il calcolo della pensione ai
superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni d'eta',
l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti
d'eta' pensionabile in vigore.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Sospende in parte qua il giudizio in corso;
Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Cosi' deciso in Udine, in data 5 gennaio 2015
Il giudice del lavoro: dott. Giuliano Berardi
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