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giovedì 30 aprile 2015

N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 2015 Ordinanza del 5 gennaio 2015 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da S. A. ed altri contro INPS. Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPS - Calcolo delle pensioni ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni d'eta' - Attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti d'eta' pensionabile in vigore - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevole riduzione dell'entita' del trattamento pensionistico ai superstiti - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 14. - Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo. (GU n.16 del 22-4-2015 )



  N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 2015
Ordinanza del 5 gennaio 2015 del Tribunale di Udine nel  procedimento
civile promosso da S. A. ed altri contro  INPS. 
 
Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPS - Calcolo delle  pensioni
  ai superstiti di  assicurati  deceduti  anteriormente  ai  57  anni
  d'eta' - Attualizzazione  del  coefficiente  di  trasformazione  ai
  nuovi limiti d'eta' pensionabile in vigore - Mancata  previsione  -
  Violazione del principio di uguaglianza per irragionevole riduzione
  dell'entita'  del  trattamento  pensionistico   ai   superstiti   -
  Incidenza sulla garanzia previdenziale. 
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 14. 
- Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo. 
(GU n.16 del 22-4-2015 )

 
                            IL TRIBUNALE 
                              DI UDINE 
 
    In funzione di giudice del lavoro,  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza - art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  14,
della legge 8 agosto 1995 n. 335 per contrasto con gli artt. 3 e  38,
comma 2, Cost. 
    Si premette, in fatto, quanto segue. 
    Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 29 maggio 2014,
S. A., premesso che era contitolare, insieme ai figli  minori  S.  V.
nata il , S. N.  nato  il     e  S.  L.  nato  il    di  pensione  ai
superstiti a carico del  Fondo  Pensioni  Lavoratori  Dipendenti  con
decorrenza dal settembre 2013, esponeva che in data 21  ottobre  2013
la sede  INPS  di  San  Daniele  del  Friuli  (UD)  aveva  comunicato
l'importo  della   pensione   in   seguito   a   riliquidazione   per
trasformazione da provvisoria  a  definitiva  nella  misura  di  euro
125,27 per dodici  mensilita',  oltre  ad  euro  41,75  a  titolo  di
tredicesima. 
    L'Istituto  aveva  applicato,  sul  montante   contributivo,   il
coefficiente di trasformazione del 4,3040%, assumendo  a  riferimento
un'eta' anagrafica pari a 57 anni, in applicazione dell'art. 1, comma
14, della legge 8 agosto 1995 n. 335 in virtu' della  quale,  per  il
calcolo della pensione ai superstiti, nel caso di soggetto assicurato
deceduto prima del compimento del 57° anno d'eta',  si'  fa  comunque
riferimento al coefficiente di trasformazione previsto per tale eta'. 
    Cio'  esposto,  la  parte  ricorrente  lamentava  che   l'importo
liquidato non risultava adeguato rispetto alle  tutele  garantite  ai
cittadini dall'art.  38,  comma  2,  della  Costituzione,  attesa  la
mancata applicazione delle disposizioni sull'integrazione  ai  minimo
alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo  e
considerata  inoltre  l'assenza  di  attualizzazione   del   predetto
coefficiente di trasformazione, malgrado gli  innalzamenti  dell'eta'
pensionabile successivamente intervenuti. Pertanto,  aveva  proposto,
nel  merito,   nei   confronti   dell'INPS,   le   seguenti   domande
«....accertare,  per  tutte  le   ragioni   esposte   in   narrativa,
l'illegittimita' del provvedimento di liquidazione della pensione  n.
20070911 Cat. SO emesso dalla sede INPS di San Daniele del Frizzli in
data 21 ottobre 2013, e per l'effetto  riconoscersi  il  diritto  del
sig. S. A. e dei suoi tre figli minori  S.  V.  S.  N.  e  S.  L.  ad
ottenere la riliquidazione della pensione ai superstiti in godimento,
con l'applicazione  al  montante  contributivo  del  coefficiente  di
trasformazione riferito ad assicurato di eta' pari a 69 anni e 3 mesi
(6,283%), e comunque per i minori  in  misura  non  inferiore  al  cd
«minimo  vitale»   (assegno   sociale),   onerando   conseguentemente
l'Istituto resistente alla predisposizione dei relativi conteggi». 
    La domanda di riliquidazione del  trattamento  pensionistico  era
stata fondata sull'asserita violazione, da parte dell'art.  1,  comma
16, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dell'art. 1, comma  14,  della
legge 8 agosto 1995 n. 335 dei parametri di cui agli  artt.  3  e  38
Cost., nella parte in cui le stesse non prevedevano, rispettivamente,
l'applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo per  le
pensioni di  reversibilita'  liquidate  interamente  con  il  sistema
contributivo e l'attualizzazione del coefficiente  di  trasformazione
ai nuovi limiti d'eta' pensionabile attualmente vigenti. 
    Si era costituito in  giudizio  l'INPS  deducendo  che  l'importo
annuo della pensione indiretta era  stato  calcolato  con  il  metodo
interamente contributivo, ai sensi dell'art. 1 della legge  8  agosto
1995 n. 335, atteso che la dante  causa  dei  beneficiari  era  stata
iscritta all'Assicurazione Generale Obbligatoria in  data  successiva
al 1° gennaio 1996 e che anche il ricorso  amministrativo  era  stato
rigettato anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale. 
    Cio'  Premesso,  l'Istituto  aveva  chiesto  la  reiezione  delle
domande proposte, deducendo che la pensione era  stata  correttamente
calcolata  sul  montante  dei  contributi   versati,   rivalutati   e
convertiti sulla base del  coefficiente  di  trasformazione  relativo
all'eta' figurativa di 57 anni, secondo le previsioni contenute nella
tabella A allegata alla legge n. 335/95, aggiornate 
    dall'allegato 1 del Decreto Ministeriale 15 maggio 2012  in  G.U.
24 maggio 2012 n. 120. 
    L'Istituto aveva inoltre contestato la rilevanza della  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. I, comma 16, della  legge  8
agosto  1995  n.  335,  deducendo  che  la  parte  ricorrente   aveva
argomentato le proprie ragioni con riferimento a  un  mero  pericolo,
non attuale, di disagio economico, ovvero al pericolo di  perdere  il
posto di lavoro o di  trovarsi  impossibilitato  a  svolgerlo,  senza
nulla argomentare in ordine alle concrete condizioni patrimoniali del
nucleo familiare. 
    Quanto alla legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  14,
della legge 8 agosto 1995 n. 335, richiamava il carattere sovrano del
principio di discrezionalita' legislativa con riferimento al  sistema
pensionistico delineato dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, interamente
ispirata al principio di:stretta proporzionalita'  tra  contribuzione
versata e prestazioni previdenziali. 
    Sulla rilevanza nel giudizio a quo. 
    La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
16, della legge 8 agosto 1995 n. 335 non  puo'  ritenersi  rilevante,
essendo stata sollevata con  riferimento  alla  mancata  applicazione
delle  disposizioni  sull'integrazione  al   minimo   alle   pensioni
liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, senza  tuttavia
allegare e dimostrare la sussistenza di  una  attuale  situazione  di
bisogno dei soggetti  beneficiari  del  trattamento  pensionistico  e
senza  nulla  allegare  in  ordine  alla  situazione   reddituale   e
patrimoniale del nucleo familiare. 
    Diversamente e' a dirsi quanto  alla  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 8  agosto  1995  n.
335,  atteso  che  la  stessa  deve  ritenersi   non   manifestamente
infondata, con riferimento ad entrambi i parametri denunciati di  cui
agli arti. 3 e 38, comma 2, Cost., per  le  ragioni  che  di  seguito
verranno esposte, ed atteso che il giudizio in corso non puo'  essere
definito indipendentemente dalla soluzione della  predetta  questione
di legittimita' costituzionale. 
    E' infatti  incontestato  che  l'INPS  avesse  nella  fattispecie
determinato  l'importo  della  pensione  -  ai   superstiti   facendo
applicazione  della  normativa  vigente,  senza   che   siano   stati
denunciate difformita' od errori materiali. Pertanto,  applicando  le
norme impugnate la domanda dovrebbe essere certamente rigettata. 
    Sulla non manifesta infondatezza. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  collima
14, della legge 8  agosto  1995  n.  335  non  appare  manifestamente
infondata, avuto riguardo ad entrambi i parametri denunciati  di  cui
agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost., per le seguenti ragioni: 
    Com'e' noto, il sistema delineato dalla legge 8  agosto  1995  n.
335 prevede che il calcolo della pensione sia  essenzialmente  basato
sull'insieme dei contributi versati ed accreditati  durante  l'intera
vita lavorativa, sommati e rivalutati per costituire il cd.  montante
individuale, e moltiplicati per  un  coefficiente  di  trasformazione
stabilito dalla legge in base all'eta' del lavoratore. 
    In tale prospettiva, l'art. 1, comma 14,  della  legge  8  agosto
1995 n. 335 stabilisce che «nel caso di decesso ad un'eta'  inferiore
ai 57 anni» per il calcolo della pensione ai superstiti  debba  farsi
pur   sempre   riferimento   al   coefficiente   di    trasformazione
corrispondente a tale eta' figurativa di 57 anni. 
    Non  prevede,  tuttavia,  alcun  adeguamento   del   valore   del
coefficiente corrispondente a tale eta'  secondo  un  meccanismo  che
tenga  conto  delle  variazioni  dell'eta'  pensionabile,  ne'  delle
modifiche introdotte dal precedente art. l comma II, stessa legge, ai
sensi del quale ogni tre  anni  deve  procedersi,  sulla  base  delle
rilevazioni demografiche e delle variazioni del PIL di lungo  periodo
rispetto  alle  dinamiche  dei  redditi  soggetti   a   contribuzione
previdenziale,   alla   rideterminazione    dei    coefficienti    di
trasformazione. 
    Cio' posto,  tale  mancato  coordinamento  appare  irragionevole,
atteso che, rispetto alla data di entrata in  vigore  della  legge  8
agosto 1995 n. 335, il  valore  del  coefficiente  di  trasformazione
applicato al montante contributivo nella liquidazione delle  pensioni
ai superstiti di assicurati - come nel  caso  di  specie  -  deceduti
anteriormente  ai  57  anni   e'   progressivamente   diminuito,   in
corrispondenza con il progressivo innalzamento dell'eta' pensionabile
(da ultimo, per effetto della legge 28 giugno 2012 n. 92)  e  con  le
variazioni dei coefficienti di  trasformazione  effettuate  ai  sensi
dell'art. 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995 n. 335. 
    Nel mentre, la legge 8 agosto 1995 n.  335  aveva  previsto,  nel
caso  del  decesso  di  assicurati  d'eta'  inferiore  ai  57   anni,
l'applicazione del coefficiente di trasformazione  relativo  all'eta'
anagrafica di 57 anni, proprio in virtu' del  fatto  che,  al  tempo,
pensionamento di vecchiaia nel sistema di calcolo  contributivo,  era
fissato al compimento del 57° anno d'eta'. 
    La  mancata  previsione  di  un  adeguamento   del   valore   del
coefficiente di trasformazione previsto nel caso di specie  dall'art.
l, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo un  meccanismo
che tenga conto delle diminuzioni dei valori  percentuali  introdotte
in corrispondenza di tale eta' figurativa, induce pertanto a ritenere
violato il parametro  di  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione, non  consentendo  di  mantenere,  secondo  l'originaria
intenzione del legislatore, il valore del coefficiente ancorato  alla
nuova - piu' elevata - eta' pensionabile. 
    Al  tempo  stesso,  implicando  la  mancata  previsione   di   un
aggiornamento del coefficiente  di  trasformazione  alla  nuova  eta'
pensionabile   una   ingiustificata   riduzione   dell'entita'    del
trattamento pensionistico nella fattispecie liquidato ai  superstiti,
in ragione dell'irragionevolezza  di  tale  riduzione  non  puo'  non
dubitarsi anche del contrasto rispetto al  principio  di  adeguatezza
alle esigenze di vita dettato dall'art. 38 comma 2, Cost. 
    Sulla questione sollevata non risultano precedenti pronunce della
Corte costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  14,  della  legge  8
agosto 1995 n. 335, in relazione agli art. 3 e 38,  comma  2,  Cost.,
nella parte in cui non prevede, per  il  calcolo  della  pensione  ai
superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai  57  anni  d'eta',
l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi  limiti
d'eta' pensionabile in vigore. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende in parte qua il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
 
        Cosi' deciso in Udine, in data 5 gennaio 2015 
 
            Il giudice del lavoro: dott. Giuliano Berardi 
 

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