Domiciliari, anche uscire mezz'ora prima dell'orario stabilito è evasione |
Una tale condotta è idonea e rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 385 del Codice penale ("Evasione"). Per integrare l'elemento soggettivo, poi, è sufficiente il dolo generico |
(Sezione sesta, sentenza n. 17224/10; depositata il 6 maggio) |
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 22-01-2010) 06-05-2010, n. 17224
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza del 19 dicembre 2007 n. 300 il Tribunale di Perugia/Assisi dichiarava D.R.A. colpevole a) del reato previsto dall'art. 385 c.p., commi 1 e 3, commesso in (OMISSIS) allontanandosi dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari;
b) del reato previsto dalla L. n. 56 del 1423, art. 9, comma 2, commesso in (OMISSIS) omettendo di presentarsi ai Carabinieri e contravvenendo agli obblighi relativi alla misura di prevenzione della P.S. con obbligo di soggiorno; e la condannava con la continuazione alla pena di un anno e un mese di reclusione.
Avverso la predetta sentenza l'imputata proponeva appello, chiedendo di essere assolta, e, in subordine, la riduzione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante dell'art. 385 c.p., u.c..
Con sentenza del 10 marzo 2009 n. 168 la Corte d'appello di Perugia, in parziale accoglimento del gravame, proscioglieva l'imputata dalla contravvenzione contestata al capo b) dell'imputazione perchè estinta per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 385 c.p., comma 4 e artt. 125 e 597 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)) perchè la Corte d'appello ha omesso di valutare il terzo motivo dell'impugnazione, concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante specifica della costituzione dell'evaso prima della condanna;
2. violazione dell'art. 385 c.p., commi 1 e 3 e art. 13 Cost. perchè la D.R. è stata condannata per essersi allontanata dalla propria abitazione con soli trenta minuti di anticipo rispetto all'orario a lei consentito, in relazione a una condotta tipica, ma ictu oculi inoffensiva, inidonea a realizzare una seria ed apprezzabile offesa al bene dell'amministrazione della giustizia;
3. violazione dell'art. 385 c.p., commi 1 e 3 e art. 27 Cost. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in ordine alla sussistenza del dolo dell'imputata in presenza di una violazione non apprezzabile e, come tale, indicativa della piena consapevolezza e volontarietà del comportamento illecito;
4. violazione dell'art. 62 bis c.p. e art. 27 Cost. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perchè la Corte d'appello ha negato le attenuanti generiche con riferimento esclusivo alla storia criminale dell'imputata, tralasciando le circostanze oggettive della particolare tenuità del fatto e delle condizioni di salute della D.R..
L'impugnazione è inammissibile.
Nella sentenza impugnata si è rilevato che l'imputata è stata sorpresa dai Carabinieri alle ore 8,30 del mattino in una frazione del comune di (OMISSIS) diversa e lontana da quella in cui aveva la propria abitazione, sede degli arresti domiciliari, dalla quale si era evidentemente allontanata parecchio tempo prima.
Fatta questa precisazione, la condotta della D.R. è stata coerentemente ritenuta tipica e rilevante ai fini della commissione del reato, considerando che quella domiciliare è una forma di detenzione a tutti gli effetti, sicchè l'allontanamento non autorizzato del detenuto costituisce di per sè una caso di evasione, rispetto al quale la consapevolezza dell'infrazione e quindi il dolo del reato, generico, è rivelato dalla situazione da lui determinata.
Pertanto il secondo e il terzo motivo di ricorso appaiono manifestamente privi di fondamento. Quanto al primo motivo si osserva che nel reato di evasione dalla sede degli arresti domiciliari la scriminante della costituzione in carcere dell'evaso è incompatibile con la sorpresa dello stesso in flagrante reità, non essendo individuabile nella permanenza della condotta la sua volontà di costituirsi.
Di conseguenza la pretesa della ricorrente e i vizi da lei dedotti col motivo predetto si rivelano palesemente insussistenti. Lo stesso è a dirsi per il quarto motivo.
La sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto che l'anamnesi personale della D.N. con i suoi numerosi precedenti fosse indicativa della sua proclività a delinquere ed escludesse pertanto la possibilità di riconoscerle le attenuanti generiche.
La contraria valutazione dell'imputata, peraltro smentita in ordine alla presunta lieve entità del fatto, che le attenuanti generiche dovessero esserle riconosciute anche in ordine alle sue condizioni di salute, che tuttavia non le hanno impedito di porre in essere la condotta incriminata a dispetto del permesso ottenuto proprio per ragioni di cura, non può evidentemente dar luogo ai vizi dedotti.
Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. L'inammissibilità dell'impugnazione non consente le rilevazione della scadenza del termine di prescrizione perchè rende il ricorso inidoneo a introdurre il giudizio di cassazione e, quindi, a instaurare la fase procedurale nell'ambito della quale può essere emessa la relativa sentenza, sicchè non v'è luogo a una pronunzia diversa dalla dichiarazione stessa d'inammissibilità. In tale ipotesi l'inidoneità funzionale del ricorso determina l'insorgenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, che preclude alla Corte di cassazione anche la decisione delle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, indicate dagli artt. 609 e 129 c.p.p., comprese le cause estintive e, perciò, la prescrizione del reato. La natura dichiarativa del provvedimento giurisdizionale che rileva l'inammissibilità implica che l'effetto di essa retroagisca alla data della verificazione della causa che l'ha determinata, in quanto questa impedisce l'ingresso alla fase di impugnazione e, per conseguenza, determina il passaggio hi giudicato della sentenza impugnata dalla data di scadenza del termine per impugnare (Cass., Sez. U., 27 giugno 2001 n. 33542, ric. Cavalera;
Sez. U., 22 novembre 2000 n. 32, ric. De Luca; Sez. U., 11 febbraio 1995 n. 21, ric. Cresci; v. anche Cass., Sez. 1, L. 13 luglio 1999 n. 11855, ric. Vema; 14,22 marzo 2000 n. 1268, ric. Onofti).
Nel caso in esame, per effetto dell'inammissibilità del ricorso il passaggio in giudicato della sentenza spugnata è conciso con la scadenza del termine per impugnarla, per cui la scadenza del termine di presente, peraltro successiva alla pronuncia della sentenza d'appello (20 aprile 2009) rimane priva d'effetto (Cass., Sez. U., 27 giugno 2001 n. 33542, ric. Cavalera; Sez. 3, 22 giugno 2001 n. 35896, ric. Vellone e altro; Sez. 6, 9 aprile 2002 n. 30222, Sartori E. e altro) (Cass Sez 6, 1 ottobre 2003 n. 49539, ric. Cauteruccio; Sez. 6, 12 maggio 2004, ric. Pulito M.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010
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