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giovedì 23 giugno 2016

Consiglio di Stato: illegittimo il procedimento per omessa contestazione delle norme di servizio oggetto della contestazione



illegittimo il procedimento per omessa contestazione delle norme di servizio oggetto della contestazione

IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, 10-05-2010, n. 2812
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado è stato impugnato il provvedimento, emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Bologna, di applicazione della sanzione disciplinare della deplorazione con contestuale ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o dell'attribuzione della classe superiore a decorrere dalla data di rilevazione della mancanza.
Nel ricorso si è contestata la legittimità del provvedimento per violazione di legge, eccesso di potere per carenza istruttoria o di motivazione illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia.
La sentenza impugnata ha ritenuto regolare il procedimento disciplinare, circostanziate le contestazioni, insussistenti le carenze istruttorie e motivazionali, in definitiva, si è respinto il ricorso.
Il ricorrente appella ritenendo la sentenza sbrigativa, illegittimo il procedimento per omessa contestazione delle norme di servizio oggetto della contestazione, carente l'istruttoria per mancata valutazione delle difese del ricorrente, assolto dal procedimento penale perché il fatto non sussiste, sproporzionata la sanzione irrogata dal Questore, pur a fronte di una proposta, avanzata dalla Commissione Consultiva, di applicazione della più lieve sanzione della pena pecuniaria.
Resiste l'amministrazione.

Motivi della decisione

Le censure sono infondate e l'appello è da respingere.
Va rilevato, sul primo profilo dell'appello, quello relativo alla omessa menzione delle norme poste a base della sanzione che in realtà l'amministrazione ha puntualmente fatto applicazione dell'art. 5 comma 1 n. 7 del d.p.r. n. 737 del 1981.
La predetta norma disciplina la deplorazione prevedendo testualmente quanto segue:
"La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite:
1) le abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri;
2) le persistenti trasgressioni già punite con sanzioni di minore gravità;
3) le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno;
4) le mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni;
5) gli atti diretti ad impedire o limitare lo esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia di Stato;
6) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;
7) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o dell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.
Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata.
La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità della mancanza e alla personalità del responsabile.
La deplorazione è inflitta dagli stessi organi di cui all'art. 4."
Ne deriva, in presenza di tale chiaro disposto normativo, peraltro espressamente citato dal Questore nel provvedimento impugnato, che non sussiste in alcun modo l'illegittimità denunciata dall'appellante che ha avuto precisa cognizione di quanto contestatogli con la notifica dell'atto di contestazione degli addebiti e dopo aver ottenuto l'integrale visione degli atti istruttori (comprensivi della relazione ispettiva).
Egli inoltre ha presentato le proprie giustificazioni scritte ed è stato sentito dalla Commissione consultiva di cui all'art.15 del d.p.r. n. 737 del 1981.
I fatti contestatigli sono stati accertati nel corso di un'ispezione presso il nucleo artificieri di Bologna della Polizia di Stato di cui l'appellante è responsabile.
La mancanza consiste nell'aver progettato ed utilizzato un luogo di deposito per materiali esplosivi senza le prescritte norme di sicurezza anche dopo che apposita commissione ne accertava l'inidoneità allo scopo; nell'aver trasportato e custodito residuati bellici all'interno della citata struttura senza attivare idonee procedure presso i competenti uffici dell'esercito; nell'aver ideato e tenuto un registro di carico e scarico degli esplosivi, non corrispondente alle finalità anzi fortemente fuorviante, da ritenersi un brogliaccio; nel non essersi attenuto alla circolare ministeriale che istituiva e prevedeva l'invio giornaliero di un mattinale; nell'aver attivato un sistema di conservazione e trattazione delle pratiche d'ufficio confuso ed approssimativo.
A fronte di tali specifiche contestazioni e delle risultanze ispettive, che avevano evidenziato uno stato di grande confusione del nucleo di cui l'appellante era responsabile(pur evidenziando la delicatezza e la difficoltà dei compiti di servizio degli artificieri esposti costantemente al pericolo per garantire la pubblica incolumità) non appare illegittima, in quanto non inattendibile, la valutazione del Questore che ha disatteso il giudizio della Commissione Consultiva che aveva ritenuto sussistente nei fatti una grave negligenza in servizio (art. 4 n. 10 del d.p.r. n. 737 del 1981).
Il punto decisivo è il fatto della creazione di una "riservetta" di esplosivi in struttura non protetta, senza segnaletica di area, delimitazione o recinzione, mantenuta in vita nonostante una valutazione della Commissione tecnico provinciale per le materie esplodenti che aveva dichiarato l'inidoneità allo scopo della struttura creata dall'ispettore C. F. (verbale del 27 ottobre 2000).
Il responsabile del nucleo, nonostante tale giudizio, non procedeva allo svuotamento ed alla chiusura del deposito inidoneo (relazione ispettiva pag. 12) ma si limitava a chiedere un ulteriore parere sulla possibilità di adeguare provvisoriamente la struttura.
Su tale comportamento non può in alcun modo influire l'assoluzione intervenuta in sede penale perché il fatto non sussiste, essendo essa relativa al diverso fatto del possesso di nr. O2 kg di sostanze esplosive non in dotazione alla Polizia di Stato che non è stato fatto oggetto di contestazione in sede disciplinare (vedasi sul punto nota di avvio del procedimento disciplinare del 11 dicembre 2003).
Né può farsi questione di mancanza di proporzione della sanzione a fronte del chiaro disposto normativo prima citato.
In definitiva il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimo.
Sussistono cionondimeno giusti ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese processuali, attesa la particolare valenza sociale e la costante esposizione a pericolo, tipiche della professione dell'artificiere nonché l'intento che ha mosso l'appellante ispirato alla volontà di dare una collocazione ai reperti man mano rinvenuti nel corso dell'attività di servizio, pur senza tuttavia attenersi ai canoni di elementare prudenza imposti anche dagli organi tecnici competenti.
Tali circostanze ben debbono essere considerate nella valutazione della peculiare vicenda e conducono alla compensazione delle spese processuali anche di questo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sul ricorso in epigrafe specificato, così provvede:
Respinge l'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere

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