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giovedì 23 giugno 2016

Dal cellulare al casco, Cassazione chiarisce quando alla multa non cè scampo



Roma, 15 mag. (Adnkronos/Ign) - Quando i multati non hanno scampo. Ci sono multe, di fronte alle quali, dice la Cassazione, non c'è che da rassegnarsi. Anche se il vigile non ha fatto la contestazione immediata vanno pagate e basta. Se si parla al cellulare, ad esempio, non c'è bisogno che l'agente fermi il traffico per procedere alla contestazione lì per lì. In proposito, infatti, la Suprema Corte spiega che "la prova del possibile errore di percezione da parte dell'agente non può essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla distanza" del vigile. Stesso discorso vale per chi viene sorpreso alla guida di un motociclo senza casco protettivo. A nulla può servire difendersi dicendo che il vigile può avere visto male. "E' infatti ben possibile - spiegano gli 'ermellini' nella sentenza 11656 della Seconda sezione civile - che agenti verbalizzanti impegnati nelle formalità di altra contestazione riescano a individuare un motociclista senza casco ed annotare la targa del veicolo senza riuscire a intercettarlo tempestivamente per contestargli l'infrazione nell'immediatezza del fatto". Nessuno scampo nemmeno se la multa viene inflitta senza contestazione immediata dall'autovelox. Anche se il tratto di strada non è ricompreso tra quelli individuati da un'ordinanza del Prefetto e la violazione non è contestata immediatamente, spiega la Cassazione, è valido il verbale di accertamento di un'infrazione rilevata mediante autovelox se l'apparecchiatura in uso consente la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo ed è gestita direttamente dagli agenti verbalizzanti. Può anche capitare che il vigile, a furia di multare, finisca i fogli del verbale o li dimentichi altrove. L'automobilista colto in flagrante ha poco da gioire. Basta la voce del vigile per convalidare la multa. "La contestazione - non lascia margini la Cassazione - deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni". Ma una multa senza verbale non lede il diritto di difesa? Ha provato ad obiettare qualcuno. Nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa da parte dell'automobilista, hanno spiegato i supremi giudici, deriva "dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione". Il verbale può anche essere notificato all'interessato/a con l'espressa precisazione che gli agenti accertatori non avevano potuto redigere apposito verbale al momento della contestazione delle infrazioni "per mancanza di formulario a seguito". L'unica 'consolazione' che sembra rimanere all'automobilista è di poter rispondere, anche in malo modo, al vigile severo. L'insulto, però, avverte la Cassazione, è ammesso solo nel caso in cui "la multa sia stata fatta ad un automobilista che abbia contingenze prioritarie che prevalgano su ogni altra esigenza".



CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 13-05-2010, n. 11656
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice di pace di Cosenza con sentenza del 29 novembre 2005 respingeva l'opposizione proposta da N.A. avverso il Ministero dell'Interno - Prefetto di Cosenza per l'annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) della Polstrada di Cosenza, relativo a guida di un motociclo senza casco protettivo. L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 gennaio 2007, articolato su due motivi. L'amministrazione è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S.. L'opponente espone che aveva lamentato la omessa contestazione immediata dell'infrazione, giustificata dal verbale soltanto con l'affermazione che gli agenti erano entrambi impegnati in altra contestazione. Il secondo motivo lamenta vizi di motivazione con riguardo alla medesima omissione, che avrebbe comportato l'impossibilità per gli agenti di constatare che il veicolo non apparteneva al N. e che egli non era il conducente. Il ricorso è manifestamente infondato. in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l'art. 200 del codice medesimo prevede che la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore "quando possibile", e cioè - secondo quanto chiarito dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384 - non nei casi di materiale impossibilità di contestazione immediata, (19902/09) che lo stesso art. 384 riporta.
L'elencazione, contenuta nell'art. 384 del reg. esec. C.d.S., dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi esaustiva, ma èr come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare - con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua - se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza (7415/09). Nel caso di specie la giustificazione dell'omissione riportata nel verbale e di cui si da atto in ricorso era pienamente sufficiente allo scopo, come ritenuto dal giudice di pace. E' infatti ben possibile che agenti verbalizzanti impegnati nelle formalità di altra contestazione riescano a individuare un motociclista senza casco ed annotare la targa del veicolo senza riuscire a intercettarlo tempestivamente per contestargli l'infrazione nell'immediatezza del fatto.
Inoltre l'attestazione contenuta nel verbale circa l'individuazione del veicolo deve essere contestata mediante querela di falso, rimanendo altrimenti intangibile, nei limiti esplicitati dalle Sezioni Unite (Sez. Un 17355/09).
Da ultimo va rilevato che il ricorso, in un frammento finale del secondo motivo, espone che la nullità del verbale era stata eccepita anche "per omessa notifica del provvedimento di fermo del veicolo", senza che il giudicante avesse motivato il rigetto.
Trattasi di profilo di ricorso inammissibile per duplice ordine di ragioni. In primo luogo il ricorrente doveva lamentare non il difetto di motivazione, ma l'omessa pronuncia su un motivo di opposizione. In secondo luogo va rilevato che affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività. (SU 15781/05).
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, al quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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