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giovedì 23 giugno 2016

Consiglio di Stato: Vigili del fuoco: per l'arruolamento occorre essere maggiorenni alla data della domanda


Vigili del fuoco: per l'arruolamento occorre essere maggiorenni alla data della domanda
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 8617 del 2009, proposto da: 
-
contro
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
 
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio – Roma, sez. I-bis, n. 9864/2009, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 814 vigili del fuoco.
 

 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato Barretta (per delega dell’avv. Fierro), e l’avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

 
FATTO e DIRITTO
1. - ha partecipato al concorso per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco indetto con d.m. 6 novembre 2008 n. 5140 (pubblicato in G.U. – IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008).
Superata la prova preselettiva, è stato ammesso alle successive prove di esame.
L’Amministrazione, nell’ambito di una prima verifica dei requisiti di ammissione nei confronti dei candidati che avevano superato la prova preselettiva, con decreto emesso dal Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, 20 luglio 2009 n. 0000122 comunicato con nota prot. 3540 del 28 luglio 2009, spedita a mezzo posta in data 27 agosto 2009, ha disposto l’esclusione di -, ai sensi degli artt. 2 e 3 del bando.
2. Con il ricorso di primo grado -, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore @@@@@@@ @@@@@@@, e lo stesso - hanno proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione, lamentando la violazione di legge e il difetto di istruttoria in quanto:
a) le citate norme del bando prevederebbero l’esclusione per limite massimo di età di 30 anni, ma il ricorrente è minorenne;
b) se si volesse ritenere che i minorenni non possono partecipare al concorso, la tesi sarebbe erronea perché il bando non prevederebbe la maggiore età come condizione di partecipazione al concorso, e comunque la maggiore età viene raggiunta dal ricorrente in data 1 novembre 2009, prima della conclusione della procedura concorsuale e prima della prova orale;
c) se poi si ritenesse che il possesso della maggiore età è implicitamente prescritto tramite la previsione che esige il godimento dei diritti politici, si obietta che tra i diritti politici rientrano, oltre all’elettorato attivo, anche il diritto di petizione, il diritto di organizzazione in partiti politici, il diritto di accesso ai pubblici uffici, e che per questi ultimi tre diritti non ci sono limiti minimi di età.
3. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso ritenendo che:
a) l’esclusione è avvenuta per difetto della maggiore età;
b) la necessità della maggiore età discende dall’art. 2, l. n. 3/1957;
c) la l. n. 127/1997 ha inteso abolire i limiti massimi e non anche quelli minimi per la partecipazione ai concorsi pubblici.
4. Hanno proposto appello gli originari ricorrenti, con cui ripropongono le censure di cui al ricorso di primo grado e inoltre criticano la sentenza lamentando che:
a) il Tar avrebbe inammissibilmente integrato la motivazione dell’atto impugnato;
b) l’art. 3, co. 6, l n. 127/1997 avrebbe inteso eliminare tutti i limiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi, e non solo quello massimo;
c) errerebbe il Tar laddove afferma che se l’art. 3, co. 6, citato venisse letto nel senso preteso dal ricorrente, si consentirebbe la partecipazione ai concorsi pubblici anche ai bambini in tenera età, in quanto comunque soccorrerebbe l’art. 15, l. n. 977/1967 che fissa in 15 anni il limite minimo per l’accesso al lavoro;
d) il Tar errerebbe anche nella lettura dell’art. 2, l. n. 3/1957, in quanto tale norma fissa il limite minimo di 18 anni non per l’ammissione al concorso, ma solo per l’accesso all’impiego pubblico;
e) in ogni caso la disciplina, se letta nel senso che l’età minima per partecipare ai concorsi a pubblico impiego è di 18 anni, sarebbe incostituzionale per disparità di trattamento, posto che per il lavoro privato l’età minima è 15 anni.
5. L’appello è infondato.
5.1. Va anzitutto disatteso il primo motivo di appello con cui si lamenta che il Tar avrebbe integrato la motivazione dell’atto impugnato.
Invero, l’Amministrazione ha proceduto a una verifica dei requisiti di ammissione al concorso nei confronti di tutti coloro che avevano superato le prove preliminari, e ha poi adottato un atto plurimo, con una motivazione unica, in cui sancisce l’esclusione ai sensi degli artt. 2 e 3 del bando.
Tale motivazione può ritenersi sufficiente, nel caso specifico, in quanto si tratta di atto vincolato che ha riscontrato il difetto di requisiti oggettivi che non richiedono accertamenti complessi.
Nel caso del sig. @@@@@@@ è di immediata comprensione che l’esclusione è avvenuta per difetto della maggiore età.
Sicché non vi è stata alcuna integrazione di motivazione in sede di giudizio.
Soccorre in ogni caso l’art. 21-octies, l. n. 241/1990 secondo cui il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti (e il vizio di motivazione rientra in tale novero) non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
5.2. Le altre censure possono essere esaminate congiuntamente.
Una ricostruzione del bando di concorso e dei dati normativi su cui il bando si fonda induce il Collegio a ritenere che, come già affermato dalla sentenza gravata, l’età minima per partecipare al concorso per vigile del fuoco è di diciotto anni, e tale età minima, costituendo uno dei requisiti generali di partecipazione al concorso, deve, al pari degli altri, e come espressamente prescritto dall’art. 3, co.2, del bando, essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5.3. Il bando di concorso pur prevedendo espressamente, tra i requisiti di partecipazione, solo l’età massima e non anche quella minima, non per questo si presta alla pretesa interpretazione secondo cui consentirebbe anche la partecipazione dei minori di età.
Infatti viene richiesto il “godimento dei diritti politici”.
I “diritti politici” sono quelli menzionati nel titolo IV della parte I della Costituzione della Repubblica italiana, e, segnatamente, il diritto di elettorato attivo, il diritto di associazione in partiti, il diritto di petizione alle Camere, il diritto di accesso ai pubblici uffici (rispettivamente artt. 48, 49, 50, 51, Cost.).
Se è vero, come sostiene il ricorrente, che non è espressamente fissato un limite minimo di età per l’associazione in partiti, la petizione alle Camere, l’accesso ai pubblici uffici, è però vero che viene fissato il limite minimo della maggiore età (18 anni) per il diritto di elettorato attivo.
Laddove i bandi di concorso richiedono il “godimento dei diritti politici” intendono fare riferimento al godimento di tutti i diritti politici di cui al titolo IV della parte I della Cost., ivi compreso il diritto di elettorato.
Pertanto, il godimento dei diritti politici implica come condizione essenziale il compimento del 18° anno di età.
5.3. Assumono rilievo dirimente, inoltre, ulteriori considerazioni.
La procedura concorsuale è retta non dal solo bando, ma anche dalle pertinenti norme primarie e secondarie su cui la procedura concorsuale si fonda.
In particolare, l’art. 5, d.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 fissa i requisiti per la partecipazione al concorso per vigili del fuoco, e, oltre a menzionare il godimento dei diritti politici, indica, per quel che qui interessa, “gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi”.
A sua volta il regolamento che fissa i requisiti psico-fisici e attitudinali per l’accesso nei vigili del fuoco (d.m. 11 marzo 2008 n. 78) dispone in via residuale che “per quanto non previsto dal presente regolamento, ai candidati ai concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato” (art. 6, d.m. n. 78/2008).
Vengono in considerazione, pertanto, le fonti normative che disciplinano la partecipazione ai concorsi pubblici negli impieghi civili e, segnatamente, l’art. 2, d.P.R. n. 3/1957 e l’art. 2, d.P.R. n. 487/1994.
L’art. 2, d.P.R. n. 3/1957 fissa l’età minima di 18 anni non già per il solo accesso ai pubblici impieghi, ma a monte per la partecipazione ai relativi concorsi, in quanto dispone che “i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”.
L’art. 2, d.P.R n. 487/1994 fissa i requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi civili nelle amministrazioni dello Stato, e indica l’età minima di 18 anni. Il co. 7 ha cura di precisare che “I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”.
E’ dunque previsto il limite minimo di età di 18 anni non solo per l’accesso ai pubblici impieghi nello Stato, ma anche per la partecipazione al concorso, dovendo tale requisito essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5.4. Tale limite di età è da ritenere vigente e si deve escludere che sia stato abrogato.
Infatti la legge ha abolito solo il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, e non anche quello minimo.
In tal senso va letto l’art. 3, co. 6, l. 15 maggio 1997 n. 127, a tenore del quale “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”.
Il limite di età abolito è da intendere solo come il limite massimo, non anche come il limite minimo.
In tal senso milita sia la storia della norma, introdotta al fine di eliminare i limiti massimi di età, sia la ratio complessiva del sistema, nel quale il lavoro minorile è soggetto a limiti e cautele, sicché non è ragionevole pensare che nell’ambito del lavoro pubblico si sia inteso consentire l’accesso indiscriminato ai minorenni.
Se infatti si leggesse l’art. 3 co. 6, l. n. 127/1997 nel senso che ha inteso abrogare anche il limite minimo di età, oltre che quello massimo, si dovrebbe sostenere coerentemente che possono partecipare ai concorsi pubblici anche i minori di 15 anni.
Infatti, se è vero che esiste un limite generale posto dall’art. 3, l. 17 ottobre 1967 n. 977, a tenore del quale “L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”, tuttavia tale limite riguarda l’accesso al lavoro, non la partecipazione al concorso per l’accesso al lavoro.
Se allora si dovesse ritenere che il limite minimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici non esiste, ed esiste solo il limite minimo di 15 anni per accedere al lavoro pubblico, se ne dovrebbe desumere che, considerato che una procedura concorsuale può durare anche due anni, l’amministrazione dovrebbe ammettere al concorso anche soggetti di 13 anni di età, che potrebbero raggiungere i 15 anni nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale.
5.5. Sul piano sistematico, poi, non constano impieghi pubblici nei quali si consente l’accesso al compimento dei 15 anni di età.
Solo nelle carriere militari, per talune qualifiche iniziali si consente l’accesso al 17° anno di età (d.m. n. 142/1999 per l’arruolamento nella Guardia di Finanza; d.m. 188/1999, limitatamente all’arruolamento nella Marina), ma si tratta di eccezioni alla regola generale dei 18 anni, non già ad una regola generale, mai affermata, dei 15 anni.
Sul piano storico, solo nelle carriere militari si è derogato alla regola dei 18 anni per la partecipazione ai concorsi pubblici, e non nelle carriere non militari.
Pertanto, se si fosse voluto consentire l’accesso generalizzato al pubblico impiego sin dal 15° anno di età, lo si sarebbe fatto con norma espressa, e non con il mezzo surrettizio dell’abolizione del limite di età senza alcuna ulteriore specificazione e norma di cautela.
La regola resta, invece, quella della maggiore età per la partecipazione a tutti i pubblici concorsi, e laddove si è inteso prevedere una età minore dei 18 anni, lo si è fatto espressamente.
5.6. Né si può ritenere illegittima tale disciplina, per asserita disparità di trattamento con il lavoro privato, per il quale l’età minima è di 15 anni, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore fissare i requisiti, anche di età, per l’accesso ai pubblici impieghi. Non è irragionevole fissare, per la partecipazione ai concorsi pubblici, un limite minimo di età coincidente con il raggiungimento della maggiore età, attesi gli impegnativi doveri, anche morali, che derivano dall’assunzione di un pubblico impiego, e il cui adempimento consapevole postula il raggiungimento della piena maturità e imputabilità. In questi termini si è già pronunciata la Corte cost. sia in relazione all’età minima per l’accesso al pubblico impiego, sia in relazione alla previsione legale (art. 2, d.P.R. n. 3/1057) secondo cui l’età minima deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (Corte cost., 30 dicembre 1997 n. 466). Ha infatti statuito la Corte che “rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi e nello stesso tempo fissare la data di riferimento dell’età minima richiesta, purché i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole.
(…) Non può ritenersi irragionevole stabilire il requisito dell’età in coincidenza con il raggiungimento della maggiore età, oltretutto costituente il limite di età più basso nel settore del pubblico impiego, tenuto conto delle responsabilità e della esigenza – valutata discrezionalmente dal legislatore – di una compiuta maturità richiesta per i soggetti cui viene affidato un settore delicato come l’insegnamento nella scuola pubblica. Non arbitrariamente il legislatore, pertanto, ha ritenuto di non ridurre il limite di età al di sotto di quello minimo contemplato nel settore dell’impiego pubblico (per il quale esistono per talune categorie anche limiti minimi di età più elevati).
Ugualmente non può assumere rilievo sul piano costituzionale il fatto che il titolo di studio richiesto (abilitazione magistrale) possa essere legittimamente acquisito in età inferiore, essendo diverse le valutazioni, connesse al conseguimento del titolo di studio (abilitante), rispetto a quelle inerenti ai requisiti di ammissione ad un concorso per l’accesso all’esercizio di funzioni pubbliche.
Né il requisito del limite minimo di età fissato a 18 anni può considerarsi ostativo al diritto al lavoro, potendo questo essere liberamente esercitato nel settore privato o in tutte le forme di lavoro autonomo, mentre nel settore pubblico vi sono esigenze di requisiti minimi di accesso, che la stessa Costituzione prende in considerazione richiedendo l’intervento della legge (riserva relativa).
Allo stesso modo la tutela dei minori prevista dall’art. 37 Cost. è destinata a proteggere nel lavoro la loro posizione, non certo ad assicurare a questi in ogni caso libertà di accesso al pubblico impiego.
Le anzidette considerazioni portano anche all’infondatezza del profilo del riferimento alla data di scadenza dei termini fissati per la domanda di concorso.
Il legislatore si è attenuto – come sopra sottolineato – ad una tecnica procedimentale usuale, dettata dalla concorrente esigenza di attuare una omogeneizzazione del sistema dei requisiti di accesso e di assicurare parità di trattamento per i partecipanti, con contestuale semplificazione dei meccanismi di verifica.”.
6. In conclusione l’appello va respinto.
La complessità delle questioni e la non precipua chiarezza del quadro normativo, del bando e del provvedimento di esclusione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
 
 
Luciano Barra Caracciolo, Presidente FF
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
 
 
 
 
   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

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