Polizia di Stato - Rivalutazione monetaria per "autonoma maggiorazione stipendiale"
IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, 07-05-2010, n. 2670
Cons. Stato Sez. VI, 07-05-2010, n. 2670
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Liguria la signora @@@@@@@, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, chiedeva l'accertamento del suo diritto a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme spettanti a titolo di "autonoma maggiorazione stipendiale" ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.L. 341/1996, ed a percepire il risarcimento per i danni patiti, sostenendo il tardivo pagamento delle somme di cui si tratta e chiedendo la condanna dell'Amministrazione al loro pagamento.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Liguria, Sezione II, accoglieva in parte il ricorso, respingendo la domanda risarcitoria.
Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero dell'interno chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio la signora @@@@@@@ chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2010 la causa è stata assunta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è da accogliere nella parte in cui denuncia il vizio di ultapetizione della sentenza di primo grado.
Quest'ultima afferma il diritto della ricorrente a godere, in aggiunta alla "autonoma maggiorazione stipendiale" di cui all'art. 2, primo comma, del D.L. 29 giugno 1996, n. 341, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 427, degli scatti aggiuntivi attribuiti ai funzionari di Polizia ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150.
Osserva il Collegio che, come giustamente affermato dall'appellante, il ricorso di primo grado non contiene alcun riferimento ai suddetti scatti.
La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata nella parte in cui fa riferimento agli scatti aggiuntivi di cui all'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150.
Peraltro l'appellante neanche in questa fase del giudizio ha dimostrato di avere corrisposto tempestivamente quanto dovuto a titolo di "autonoma maggiorazione stipendiale".
Invero, il diritto a percepire la suddetta voce retributiva è sorto nell'anno 1996; è rimasta priva di adeguata contestazione l'affermazione dell'appellata, secondo la quale le somme relative alla suddetta voce sono state pagate solo nell'anno 2002, e solo dopo la notifica di atto di diffida.
L'Amministrazione ha infatti dimostrato di avere liquidato le competenze dell'appellata prima di tale anno, ma non ha affatto dimostrato di avere contestualmente provveduto al pagamento.
La sentenza di primo grado deve quindi essere confermata nella parte in cui condanna il Ministero dell'interno a corrispondere all'odierna appellata la maggior somma fra rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma tardivamente corrisposta a titolo di "autonoma maggiorazione stipendiale ".
Le spese del presente grado del giudizio devono essere integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
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