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giovedì 23 giugno 2016

Cassazione: Parcheggiatore abusivo - Non commette alcun reato se non ottempera al divieto imposto dal Questore



Corte di Cassazione Sez. Prima Pen. - Sent. del 12.12.2011, n. 45935

Ritenuto In fatto

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna nel confronti di G. N. imputato del reato di cui all’art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato al provvedimento del Questore di Salerno emesso in data 21 gennaio 2808 notificatogli il 12 febbraio 2008, che gli vietava di esercitare l’attività di parcheggiatore, abusivo nelle strade del capoluogo campano, con sentenza deliberata il 6 novembre 2010, dichiarava non luogo a procedere nel confronti del predetto imputato, perché il fatto non sussiste.
1.1. Riteneva infatti il giudicante, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale di questa Corte qualificato come «assolutamente consolidato» (tra le molte pronunce richiamate, in primis, Sez. 1, Sentenza n. 43202 del 08/11/20,02, dep. 19/12/2002, Rv. 222945, Imp. R.), che «la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) non è configurabile quando la violazione dell’obbligo del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell’ordinamento», con la conseguenza che, risultando l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine già vietato espressamente dall’art. 7 comma 15 bis cod. strada e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 790,00 a euro 2.850,0.0, s’imponeva una declaratoria di improcedibilità dell’azione penale nei confronti del G., in applicazione del principio di specialità.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno chiedendone l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 650 cod. pen. ed art, 7. comma 15 bis CdS ritenendo il ricorrente del tutto incongruo il riferimento compiuto nel caso in esame al principio di specialità di cui all’art. 9 legge n. 689/1981, che avrebbe dovuto condurre, invece, all’emissione del decreto penale di condanna, posto che è la stessa norma del Codice della Strada a fare salva l’ipotesi che la condotta sanzionata in via amministrativa possa costituire reato e che nel caso in esame il divieto del Questore violato dal G. era diretto a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, piuttosto che il corretto e regolare svolgimento della circolazione stradale nei centri urbani.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno è basata su motivi infondati.
Ed invero nessuna effettiva violazione di legge è fondatamente ravvisabile nella decisione impugnata. Esatti risultano, in particolare, i rilievi del giudicante circa l’inconfigurabilità, nella specie, della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., alla luce del carattere di sussidiarietà di tale ipotesi di reato, tradizionalmente affermato da giurisprudenza e dottrina e richiamato dalla stessa sentenza impugnata, secondo cui non può di essa farsi applicazione ove l’inosservanza dell’obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell’ordinamento, come si verifica, appunto, nel caso di specie, in cui, il divieto a svolgere abusivamente attività di parcheggiatore o guardiamacchine è già contenuto nell’art. 7 comma 15 bis cod. strada, ed il provvedimento del Questore è meramente ripetitivo del precetto già posto dalla predetta norma e non assume - al di là di un riferimento assolutamente generico a motivi di ordine pubblico e di tranquillità sociale - i connotati di provvedimento contingibile ed urgente, posto che esso risulta esteso a tutti i parcheggiatori abusivi operanti nel capoluogo, senza alcuna delimitazione di tipo selettivo o territoriale.
2. Alla stregua delle considerazioni che precedono s’Impone pertanto l’annullamento della sentenza Impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Rigetta Il ricorso.



Depositata in Cancelleria il 12.12.2011

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