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giovedì 23 giugno 2016

Consiglio di Stato Pubblico impiego: in caso di trasferimento ad Amministrazione di altro comparto non è automatica la conservazione del trattamento economico più favorevole in godimento



Pubblico impiego: in caso di trasferimento ad Amministrazione di altro comparto non è automatica la conservazione del trattamento economico più favorevole in godimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello numero di registro generale 2131 del 2005, proposto da:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Centro Servizi Amministrativi di Alessandria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
 
contro
@@@@@@@ @@@@@@@;
 


 
sul ricorso in appello numero di registro generale 2141 del 2005, proposto da:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Centro Servizi Amministrativi di Alessandria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
 
contro
@@@@@@@ @@@@@@@;
 
per la riforma
quanto al ricorso n. 2131 del 2005:
della sentenza del Tribunale Amministrativo del Piemonte, Sezione I, n. 02503/2004 begin_of_the_skype_highlighting              02503/2004      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO DIRITTO A PERCEPIRE ASSEGNO AD PERSONAM ART.3, COMMA 57, L.24/12/93 N.537;
quanto al ricorso n. 2141 del 2005:
della sentenza del Tribunale Amministrativo del Piemonte, Sezione I, n. 02502/2004 begin_of_the_skype_highlighting              02502/2004      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO DIRITTO A PERCEPIRE ASSEGNO AD PERSONAM ART.3 COMMA 57 L.537 24/12/93.


 
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010 il Cons. Manfredo Atzeni e udito l’avvocato dello Stato Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 
FATTO
Con distinti ricorsi al Tribunale Amministrativo del Piemonte i sigg.ri @@@@@@@ @@@@@@@ e @@@@@@@ @@@@@@@ insegnanti di ruolo presso l’istituto per odontotecnici di Alessandria dal 1/1/1987, chiedevano ciascuno un assegno pari l’accertamento del proprio diritto a percepire l’assegno “ad personam” di cui all’art. 37, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e la conseguente condanna del Provveditorato agli Studi di Alessandria e del Ministero della pubblica istruzione a corrispondere un assegno pari alla differenza tra la prima retribuzione percepita nei ruoli statali e lo stipendio dell’agosto 1996 corrisposto dall’Amministrazione provinciale nonché ad adeguare gli scatti retributivi sulla base della retribuzione risultante a seguito della suddetta corresponsione, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; chiedevano inoltre l’accertamento della continuità del rapporto di lavoro ed il conseguente riconoscimento che l’anzianità spettante decorre dal 1° gennaio 1987 e del diritto ad essere inquadrati nella conseguente posizione stipendiale ed a percepire la giusta retribuzione, oltre interessi e rivalutazione dalle singo-le scadenze al saldo.
Sostenevano che il diritto all’assegno ad personam di cui all’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di importo pari alla differenza tra la prima retribuzione percepita nella nuova posizione e lo stipendio di precedente godimento spetta anche a coloro che provengono da Amministrazioni non statali in tutti i casi in cui, come in quello di specie, il rapporto non abbia subito soluzioni di continuità.
Congiuntamente, sostenevano inoltre di aver diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio decorrente dalla data della immissione nei ruoli provinciali e non già da quella (successiva) del pareggiamento dell’Istituto presso cui prestano servizio.
Con le sentenze in epigrafe il Tribunale Amministrativo del Piemonte dichiarava inammissibile i ricorsi nella parte relativa alla riconoscibilità di un’anzianità anteriore alla data di pareggiamento dell’istituto per la mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti con i quali è stato disposto il loro inquadramento nei ruoli dello Stato.
Il TAR ha poi accolto i ricorsi limitatamente alla domanda di accertamento del diritto all’assegno personale di cui all’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l’effetto condannando il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro in carica, a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti gli assegni mensili personali di importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione da loro percepita alle dipendenze della Provincia di Alessandria e quella corrisposta all’atto della immissione nei ruoli statali, limitatamente al periodo compreso tra il 1° settembre 1996 ed il 30 giugno 1998; somme da aumentarsi del maggior importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalle date di maturazione dei singoli crediti mensili fino a quelle di emissione dei relativi mandati di pagamento.
Avverso le predette sentenze insorgono il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in persona del Ministro in carica ed il Centro servizi amministrativi di Alessandria contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la loro riforma ed il rigetto dei ricorsi di primo grado.
Gli appelli sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza del 27 aprile 2010.
DIRITTO
Gli appelli in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica decisione in quanto riguardano due dipendenti di una stessa Amministrazione, che deducono pretese identiche, fondate sulle stesse argomentazioni.
La controversia riguarda il diritto degli appellati, assunti in servizio presso la Provincia di Alessandria in qualità di docenti presso l’Istituto per odontotecnici, gestito dalla medesima Provincia, a conservare il trattamento economico in godimento dopo l’inquadramento nei ruoli dello Stato a seguito del pareggiamento e successivo trasferimento allo Stato del predetto Istituto.
I primi giudici hanno riconosciuto il diritto affermato dagli odierni appellati a beneficiare del suddetto trattamento, sotto forma di assegno personale, affermando che mentre l’art. 202 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, limitava la misura al personale statale, trasferito ad altra Amministrazione statale, l’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non conterrebbe analoga limitazione.
La tesi è stata recepita da Cons. St. VI, 7 aprile 2010, n. 1950, le cui conclusioni non sono, peraltro, condivise dal Collegio.
La tesi, infatti, ad avviso del Collegio non è sorretta dall’enunciato della norma invocata.
Il richiamato art. 3, comma 57, non esprime affatto la volontà di innovare, sotto il profilo che ora interessa, alla normativa previgente.
La norma ha il seguente contenuto: “Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.”
Il legislatore quindi manifesta la volontà di applicare la nuova normativa al personale che si trova nella condizione del trasferimento da una carriera ad un’altra descritta dall’art. 202, più volte citato, e ad altro personale che si trova nella stessa situazione, ma non esprime affatto la volontà di estendere il meccanismo dell’art. 202 ai passaggi fra amministrazioni appartenenti a comparti diversi.
Al riguardo, appare insufficiente l’argomento, ritenuto decisivo dai primi giudici, del richiamo alle “altre analoghe disposizioni” per il contenuto assolutamente indeterminato dell’inciso.
Ritiene, quindi, il Collegio, che la norma risponda all’esigenza, enunciata da Cons. St., sez. V, 7 settembre 2001, n. 4681, secondo la quale il meccanismo dell’art. 202 deve trovare applicazione anche in ambiti diversi dall’impiego statale, ma per passaggi di carriera nell’ambito dello stesso comparto, se non dello stesso ente.
Invero, l’applicabilità dell’art. 202 ai soli passaggi di carriera nell’ambito dell’impiego statale è stata affermata da Cass., sez. lav., 21 luglio 2009, n. 17645, e da Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2008, n. 1481; Cons. St., sez. VI, 7 dicembre 2007, n. 6295, ha ribadito il principio anche con espresso riferimento all’art. 3, comma 57.
Osserva, quindi, il Collegio che nell’attuale situazione di ancora imperfetta parificazione fra i trattamenti economici e giuridici del personale delle varie categorie dell’impiego pubblico consentire al dipendente, trasferito ad Amministrazione di altro comparto, di conservare il trattamento economico più favorevole in godimento provocherebbe irragionevoli disparità di trattamento con i dipendenti dell’Amministrazione presso la quale è destinato.
Di conseguenza, l’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, potrebbe essere inteso nel senso fatto proprio dai primi giudici solo in presenza di un enunciato assolutamente univoco in tal senso.
Atteso che la norma, come appena sottolineato, non è affatto univoca in tal senso il contrario orientamento giurisprudenziale sopra riassunto deve essere condiviso.
Giova inoltre osservare come il caso che ora occupa non appare perfettamente identico a quello affrontato da Cons. St., Sez. VI, 7 aprile 2010, n. 1950, sopra richiamata.
Nella presente controversia, infatti, la difesa erariale, oltre a svolgere le argomentazioni prima discusse, afferma che la Provincia di Alessandria a suo tempo ha errato nel riconoscere i servizi prestati dagli odierni appellati prima dell’inquadramento in ruolo, conseguentemente affermando che il suo errore non può condizionare l’Amministrazione dello Stato.
Anche tale argomentazione, peraltro non contestata, deve essere condivisa.
L’Amministrazione ha infatti constato che la Provincia di Alessandria all’atto dell’inquadramento in ruolo degli odierni appellati ha riconosciuto il periodo di servizio prestato fuori ruolo, in tal modo violando gli artt. 1 e 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 27 luglio 1970, n. 576, ai sensi dei quali è consentito il riconoscimento dei soli servizi prestati presso le scuole statali e pareggiate, escludendo quindi quello prestato, come in questo caso, presso istituto non ancora pareggiato (Cons. St., VI, 21 maggio 1994, n. 831) e l’art. 102 del R.D. 6 giugno 1925, n. 1084, il quale dispone che “i professori ordinari (degli istituti pareggiati) conservano titolo di ordinario e, agli effetti dello stipendio, l’anzianità acquisita in servizio di ruolo negli istituti pareggiati”.
Gli odierni appellati, quindi, pretendono di conservare presso lo Stato un trattamento economico superiore a quello cui avevano diritto presso l’Amministrazione Provinciale.
L’osservazione ulteriormente dimostra l’infondatezza della pretesa degli appellanti, che pretendono la conservazione di un trattamento economico conseguito in via di mero fatto, e rafforza quanto in precedenza affermato circa l’interpretazione dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in quanto ulteriormente dimostra l’irragionevolezza del trascinamento del trattamento economico conseguito in un determinato comparto del pubblico impiego a seguito del trasferimento ad altro comparto.
Gli appelli in epigrafe devono, in conclusione, essere accolti e, in riforma delle sentenze gravate, respinti i ricorsi di primo grado.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, riunisce ed accoglie gli appelli in epigrafe e, in riforma delle sentenze gravate, respinge i ricorsi di primo grado.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite in relazione ad entrambi i gradi di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:


Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore




   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

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