PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
DECRETO 8 giugno 2017
Fondo di sostegno alla natalita'. (17A06277)
(GU n.213 del 12-9-2017)
IL MINISTRO
PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
con delega in materia di politiche per la famiglia
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 348, della legge 232 dell'11 dicembre 2016
(Legge di Bilancio per l'anno 2017), il quale , al fine di sostenere
le famiglie e di incentivare la natalita', istituisce presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo di sostegno alla natalita'», volto a favorire
l'accesso al credito delle famiglie con uno o piu' figli, nati o
adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di
garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari
finanziari;
Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge di Bilancio per
l'anno 2017, il quale prevede che la dotazione del Fondo di sostegno
alla natalita' e' pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24
milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019,
13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, su
cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a
quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione
dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli
interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie
dei fondi stessi»;
Visti gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, concernente l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
Considerato che il citato art. 1, comma 349, della legge di
Bilancio per l'anno 2017, dispone che con decreto del Ministro con
delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonche'
quelli di rilascio e di operativita' delle garanzie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
26 gennaio 2017 con il quale all'On. Avv. Enrico Costa, Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, e' stata conferita la delega di
funzioni in materia di politiche per la famiglia;
Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad attuare
le misure di cui al predetto art. 1, commi 348 e 349, non essendo
dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai sensi
del citato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009 di una
societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla
stessa l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
a) Per «Fondo»: il Fondo di sostegno alla natalita' di cui
all'art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 volto a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o piu' figli,
nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio
di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli
intermediari finanziari;
b) Per «Dipartimento»: il Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) Per «Gestore»: una societa' a capitale interamente pubblico,
di cui il Dipartimento si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo.
Art. 2
Attuazione e gestione del Fondo di garanzia
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e' destinato
alle finalita' di cui all'art. 3.
2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato.
3. Il Dipartimento e' l'amministrazione responsabile degli
interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative
alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale, nel rispetto delle
previsioni di cui agli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle indicazioni contenute nelle
relative linee guida dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC),
del Gestore affidandogli direttamente l'esecuzione, tra l'altro,
delle seguenti attivita':
a) istruttoria della documentazione trasmessa dai soggetti
finanziatori;
b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso
di intervento della garanzia del Fondo;
c) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 8;
d) verifica del rispetto dell'obbligo di rimborso delle somme
corrisposte a seguito della revoca delle agevolazioni ai sensi
dell'art. 9, ed eventuale esercizio dell'azione di recupero.
4. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 3 il
Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per
accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita'
di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche'
le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di
indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere
tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni ed operare verifiche a
campione sulla documentazione, anche al fine di verificare il
corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e
le informazioni concernenti la regolarita', la tempestivita',
l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicita'
richiesta dal Dipartimento.
5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede, ai sensi
dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a
valere sulle risorse del Fondo.
Art. 3
Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo
1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di
finanziamento a favore dei soggetti esercenti la responsabilita'
genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio
2017 fino al compimento del terzo anno di eta' del bambino ovvero
entro tre anni dall'adozione, che abbiano presentato nei termini e
secondo le modalita' stabilite dal Protocollo d'intesa di cui
all'art. 4, comma 2, la certificazione attestante la nascita o
l'adozione del proprio figlio. Nel caso di responsabilita' o affido
condiviso e' ammesso un solo prestito.
2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1
devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione
europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni;
b. Residenza in Italia.
3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una
durata non superiore a sette anni e sono di ammontare non superiore a
diecimila euro e a tasso fisso non superiore al Tasso Effettivo
Globale medio (TEGM) sui prestiti personali pubblicato
trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
della legge del 7 marzo 1996, n. 108.
4. I soggetti finanziatori di cui all'art. 4 non possono
richiedere, a coloro che presentano la domanda di finanziamento,
garanzie aggiuntive oltre alla garanzia del Fondo.
Art. 4
Soggetti finanziatori
1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal
Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»):
a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui
all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
2. Il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
stipulano un Protocollo d'Intesa con il quale vengono disciplinati:
a. le modalita' di adesione dei soggetti finanziatori
all'iniziativa del Fondo;
b. gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da
parte dei soggetti che presentano la domanda di finanziamento della
misura di garanzia disciplinata dal presente decreto;
c. l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole
di gestione del Fondo previste dal presente decreto.
Art. 5
Natura e misura della garanzia
1. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura del cinquanta
per cento del finanziamento ed e' a prima richiesta, incondizionata,
irrevocabile, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3,
permane per l'intera durata del finanziamento.
2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del
Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un
importo non inferiore al dieci per cento dell'importo garantito del
finanziamento stesso.
3. La garanzia del Fondo opera nella misura del cinquanta per cento
dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota
capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento
concedibile e per i relativi interessi contrattuali calcolati in
misura non superiore al tasso legale, con esclusione degli interessi
di mora.
Art. 6
Ammissione alla garanzia
1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del
Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti
modalita':
a) il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il
possesso da parte del beneficiario dei requisiti di cui all'art. 3,
commi 1 e 2, per ottenere il finanziamento, trasmette al Gestore la
richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per i finanziamenti
previsti dall'art. 3, unitamente a copia della predetta
documentazione;
b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione
progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di
arrivo della richiesta, valuta il possesso dei requisiti da parte dei
beneficiari, verifica la disponibilita' del Fondo e comunica al
finanziatore l'esito dell'istruttoria e l'eventuale ammissione alla
garanzia del Fondo;
c) il finanziatore, a pena di decadenza della garanzia del
Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione
di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro
sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente
lettera a).
2. Nel caso in cui le disponibilita' del Fondo risultino totalmente
impegnate o l'istruttoria non dia esito positivo e venga quindi
negata l'ammissione alla garanzia, il Gestore ne da' immediata
comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore.
3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica
e senza ulteriori formalita', dalla data di erogazione del
finanziamento.
4. I finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione
anticipata del finanziamento per via telematica entro trenta giorni.
Art. 7
Intervento della garanzia
1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il
finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della
prima rata rimasta, anche parzialmente insoluta, invia al
beneficiario medesimo formale intimazione al pagamento dell'ammontare
dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi
contrattuali, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero altro mezzo equivalente.
2. L'intimazione di pagamento e' inviata, per conoscenza, al
Gestore.
3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di
ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione di pagamento,
il finanziatore puo' chiedere, entro i successivi novanta giorni,
l'intervento della garanzia del Fondo, mediante posta elettronica
certificata o altra modalita' prevista dal Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD), inviata al Gestore, e avvia, a
proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e
degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del
termine di novanta giorni di cui al precedente periodo e' causa di
decadenza dalla garanzia.
4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere
allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione del finanziatore che attesti:
l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalita' di
cui al comma 1;
la data dell'eventuale avvio delle procedure di recupero del
credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle somme
recuperate;
l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al
sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di
pagamento di cui al comma 1;
b) copia del contratto di finanziamento con relativo piano di
rimborso e scadenze.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
completa della documentazione di cui al comma 4, il Gestore, secondo
l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, dispone il
pagamento al finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'art.
5, comma 3.
6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti
istruttori per il completamento della documentazione, il termine di
cui al comma 5 si sospende fino alla data di ricezione della
documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di
intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione
integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di novanta
giorni dalla data della richiesta.
7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo, il
beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o
parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a riversare al
Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata
all'art. 5, comma 3.
Art. 8
Surrogazione legale
1. A seguito della corresponsione degli importi a garanzia di cui
all'art. 7, il Dipartimento e' surrogato nei diritti del
finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede
tramite il Gestore, al recupero della somma pagata, degli interessi
al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino
alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche
mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive
modificazioni. Tali somme sono versate al Fondo.
2. Il soggetto finanziatore, all'esito delle eventuali procedure di
recupero, una volta soddisfatto il credito di propria pertinenza, e'
tenuto a rimborsare al Fondo le eventuali, ulteriori somme.
Art. 9
Revoca delle agevolazioni
1. Il Gestore provvede ad operare, direttamente ovvero su
indicazione del Dipartimento, verifiche, anche a campione, sulla
documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari.
2. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni
e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni,
anche documentali, effettuate dal beneficiario o da altro soggetto
competente a rilasciare la documentazione di cui all'art. 3, commi 1
e 2, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di
legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e alla
trasmissione dei relativi atti all'Autorita' giudiziaria.
3. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario
l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal
provvedimento di revoca, la somma che sia stata corrisposta dal
Gestore al finanziatore, rivalutata secondo gli indici ufficiali
ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati» oltre agli interessi corrispettivi al tasso
legale.
4. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il
Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta con
le modalita' di cui all'art. 8.
Art. 10
Risorse finanziarie del Fondo
1. Le risorse finanziarie del Fondo, come determinate dall'art. 1,
comma 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio
per l'anno 2017), affluiscono in un apposito conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al
Gestore e dallo stesso utilizzato per le finalita' di cui al presente
decreto secondo le modalita' indicate nel disciplinare di cui
all'art. 2, comma 4.
2. Il titolare del conto corrente infruttifero e' tenuto alla resa
del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre
1993, n. 559.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 giugno 2017
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Costa
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1644
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