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martedì 12 settembre 2017

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DECRETO 8 giugno 2017 Fondo di sostegno alla natalita'. (17A06277) (GU n.213 del 12-9-2017)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
DECRETO 8 giugno 2017
Fondo di sostegno alla natalita'. (17A06277)
(GU n.213 del 12-9-2017)

                             IL MINISTRO
                      PER GLI AFFARI REGIONALI
                           E LE AUTONOMIE
         con delega in materia di politiche per la famiglia

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, comma 348, della legge 232  dell'11  dicembre  2016
(Legge di Bilancio per l'anno 2017), il quale , al fine di  sostenere
le famiglie e di  incentivare  la  natalita',  istituisce  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  un  apposito  fondo  rotativo,
denominato «Fondo di  sostegno  alla  natalita'»,  volto  a  favorire
l'accesso al credito delle famiglie con uno  o  piu'  figli,  nati  o
adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017,  mediante  il  rilascio  di
garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari
finanziari;
  Visto l'art. 1, comma 349,  della  citata  legge  di  Bilancio  per
l'anno 2017, il quale prevede che la dotazione del Fondo di  sostegno
alla natalita' e' pari a 14 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  24
milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno  2019,
13 milioni di euro per l'anno 2020  e  6  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021;
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  il
quale stabilisce  che  «le  amministrazioni  dello  Stato,  cui  sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne
direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  su
cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo  analogo  a
quello esercitato  su  propri  servizi  e  che  svolgono  la  propria
attivita' quasi  esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione
dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento  degli
interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse  finanziarie
dei fondi stessi»;
  Visti gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n.  50,  concernente   l'attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture;
  Considerato che il  citato  art.  1,  comma  349,  della  legge  di
Bilancio per l'anno 2017, dispone che con decreto  del  Ministro  con
delega in materia di politiche per la famiglia, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di organizzazione e di  funzionamento  del  Fondo,  nonche'
quelli di rilascio e di operativita' delle garanzie;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
26 gennaio 2017 con il quale all'On. Avv. Enrico Costa, Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie, e' stata conferita la delega  di
funzioni in materia di politiche per la famiglia;
  Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad  attuare
le misure di cui al predetto art. 1, commi 348  e  349,  non  essendo
dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai  sensi
del citato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009 di  una
societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla
stessa l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo;

                              Decreta:

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
    a) Per «Fondo»: il  Fondo  di  sostegno  alla  natalita'  di  cui
all'art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  volto  a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno  o  piu'  figli,
nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio
di  garanzie  dirette,  anche  fideiussorie,  alle  banche   e   agli
intermediari finanziari;
    b) Per «Dipartimento»: il Dipartimento  per  le  politiche  della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    c) Per «Gestore»: una societa' a capitale  interamente  pubblico,
di cui il Dipartimento si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo.
                               Art. 2

             Attuazione e gestione del Fondo di garanzia

  1. Il Fondo  istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e'  destinato
alle finalita' di cui all'art. 3.
  2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato.
  3.  Il  Dipartimento  e'   l'amministrazione   responsabile   degli
interventi di cui al presente decreto e, per le  operazioni  relative
alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale, nel rispetto delle
previsioni di cui agli articoli 5 e 192 del  decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50,  nonche'  delle  indicazioni  contenute  nelle
relative linee guida dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione  (ANAC),
del Gestore  affidandogli  direttamente  l'esecuzione,  tra  l'altro,
delle seguenti attivita':
    a)  istruttoria  della  documentazione  trasmessa  dai   soggetti
finanziatori;
    b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in  caso
di intervento della garanzia del Fondo;
    c) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 8;
    d) verifica del rispetto dell'obbligo  di  rimborso  delle  somme
corrisposte a  seguito  della  revoca  delle  agevolazioni  ai  sensi
dell'art. 9, ed eventuale esercizio dell'azione di recupero.
  4.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  3   il
Dipartimento emana un apposito disciplinare,  da  sottoscriversi  per
accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita'
di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici,  nonche'
le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare:
    a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore  poteri  di
indirizzo, impartendo direttive  ed  istruzioni  anche  di  carattere
tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni ed  operare  verifiche  a
campione  sulla  documentazione,  anche  al  fine  di  verificare  il
corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
    b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati  e
le  informazioni  concernenti  la  regolarita',   la   tempestivita',
l'efficienza  e  l'efficacia  del  servizio,  con   la   periodicita'
richiesta dal Dipartimento.
  5.   Alla    copertura    degli    oneri    finanziari    derivanti
dall'applicazione del predetto disciplinare  si  provvede,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  a
valere sulle risorse del Fondo.
                               Art. 3

           Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

  1. Sono ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo  le  operazioni  di
finanziamento a favore  dei  soggetti  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale di bambini nati o adottati a  decorrere  dal  1°  gennaio
2017 fino al compimento del terzo anno di  eta'  del  bambino  ovvero
entro tre anni dall'adozione, che abbiano presentato  nei  termini  e
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Protocollo  d'intesa  di  cui
all'art. 4, comma  2,  la  certificazione  attestante  la  nascita  o
l'adozione del proprio figlio. Nel caso di responsabilita'  o  affido
condiviso e' ammesso un solo prestito.
  2. I soggetti beneficiari dei  finanziamenti  di  cui  al  comma  1
devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:
    a. Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro  dell'Unione
europea oppure, in caso di cittadino  extracomunitario,  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9  del
decreto  legislativo  25   luglio   1998,   n.   286   e   successive
modificazioni;
    b. Residenza in Italia.
  3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del  Fondo  hanno  una
durata non superiore a sette anni e sono di ammontare non superiore a
diecimila euro e a tasso  fisso  non  superiore  al  Tasso  Effettivo
Globale   medio   (TEGM)   sui    prestiti    personali    pubblicato
trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai  sensi
della legge del 7 marzo 1996, n. 108.
  4.  I  soggetti  finanziatori  di  cui  all'art.  4   non   possono
richiedere, a coloro che  presentano  la  domanda  di  finanziamento,
garanzie aggiuntive oltre alla garanzia del Fondo.
                               Art. 4

                        Soggetti finanziatori

  1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite  dal
Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»):
    a) le banche iscritte all'albo di cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    b)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
  2.  Il  Dipartimento  e  l'Associazione  Bancaria  Italiana   (ABI)
stipulano un Protocollo d'Intesa con il quale vengono disciplinati:
    a.  le  modalita'   di   adesione   dei   soggetti   finanziatori
all'iniziativa del Fondo;
    b. gli impegni degli aderenti volti a favorire la  conoscenza  da
parte dei soggetti che presentano la domanda di  finanziamento  della
misura di garanzia disciplinata dal presente decreto;
    c. l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole
di gestione del Fondo previste dal presente decreto.
                               Art. 5

                   Natura e misura della garanzia

  1. La garanzia del Fondo e' concessa  nella  misura  del  cinquanta
 per cento del finanziamento ed e' a prima richiesta, incondizionata,
irrevocabile, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3,
permane per l'intera durata del finanziamento.
  2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento  del
Fondo viene accantonato, a titolo  di  coefficiente  di  rischio,  un
importo non inferiore al dieci per cento dell'importo  garantito  del
finanziamento stesso.
  3. La garanzia del Fondo opera nella misura del cinquanta per cento
dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato  per  la  quota
capitale, tempo per tempo in essere,  nei  limiti  del  finanziamento
concedibile e per i  relativi  interessi  contrattuali  calcolati  in
misura non superiore al tasso legale, con esclusione degli  interessi
di mora.
                               Art. 6

                      Ammissione alla garanzia

  1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del
Fondo avviene esclusivamente per  via  telematica,  con  le  seguenti
modalita':
    a) il finanziatore,  raccolta  la  documentazione  attestante  il
possesso da parte del beneficiario dei requisiti di cui  all'art.  3,
commi 1 e 2, per ottenere il finanziamento, trasmette al  Gestore  la
richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per  i  finanziamenti
previsti   dall'art.   3,   unitamente   a   copia   della   predetta
documentazione;
     b) il Gestore assegna alla  richiesta  un  numero  di  posizione
progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di
arrivo della richiesta, valuta il possesso dei requisiti da parte dei
beneficiari, verifica la  disponibilita'  del  Fondo  e  comunica  al
finanziatore l'esito dell'istruttoria e l'eventuale  ammissione  alla
garanzia del Fondo;
     c) il finanziatore, a  pena  di  decadenza  della  garanzia  del
Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione
di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro
sessanta giorni lavorativi dalla richiesta  di  cui  alla  precedente
lettera a).
  2. Nel caso in cui le disponibilita' del Fondo risultino totalmente
impegnate o l'istruttoria non  dia  esito  positivo  e  venga  quindi
negata l'ammissione  alla  garanzia,  il  Gestore  ne  da'  immediata
comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore.
  3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via  automatica
e  senza  ulteriori  formalita',  dalla  data   di   erogazione   del
finanziamento.
  4.  I  finanziatori  comunicano  l'eventuale  avvenuta   estinzione
anticipata del finanziamento per via telematica entro trenta giorni.
                               Art. 7

                      Intervento della garanzia

  1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento,  il
finanziatore, decorsi novanta giorni dalla  data  di  scadenza  della
prima  rata  rimasta,   anche   parzialmente   insoluta,   invia   al
beneficiario medesimo formale intimazione al pagamento dell'ammontare
dell'esposizione per rate  insolute,  capitale  residuo  e  interessi
contrattuali, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero altro mezzo equivalente.
  2. L'intimazione  di  pagamento  e'  inviata,  per  conoscenza,  al
Gestore.
  3.  Trascorsi  infruttuosamente  sessanta  giorni  dalla  data   di
ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione di  pagamento,
il finanziatore puo' chiedere,  entro  i  successivi novanta  giorni,
l'intervento della garanzia del  Fondo,  mediante  posta  elettronica
certificata    o    altra    modalita'    prevista     dal     Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD), inviata al Gestore, e  avvia,  a
proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e
degli accessori non garantita dal  Fondo.  Il  mancato  rispetto  del
termine di novanta giorni di cui al precedente periodo  e'  causa  di
decadenza dalla garanzia.
  4.  Alla  richiesta  di  attivazione  della  garanzia  deve  essere
allegata la seguente documentazione:
    a) dichiarazione del finanziatore che attesti:
      l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalita'  di
cui al comma 1;
      la data dell'eventuale avvio delle procedure  di  recupero  del
credito  con  l'indicazione  degli  atti  intrapresi  e  delle  somme
recuperate;
      l'ammontare  dell'esposizione  rilevato  con   riferimento   al
sessantesimo  giorno  successivo  alla   data   dell'intimazione   di
pagamento di cui al comma 1;
    b) copia del contratto di finanziamento  con  relativo  piano  di
rimborso e scadenze.
  5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento  della  richiesta,
completa della documentazione di cui al comma 4, il Gestore,  secondo
l'ordine cronologico  di  ricevimento  delle  richieste,  dispone  il
pagamento al finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'art.
5, comma 3.
  6. Nel caso in cui  si  renda  necessario  il  compimento  di  atti
istruttori per il completamento della documentazione, il  termine  di
cui al comma  5  si  sospende  fino  alla  data  di  ricezione  della
documentazione mancante o dei documenti richiesti.  Le  richieste  di
intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la  documentazione
integrativa non pervenga al  Gestore  entro  il  termine  di  novanta
giorni dalla data della richiesta.
  7. Nel caso in cui successivamente  all'intervento  del  Fondo,  il
beneficiario  del  finanziamento  provveda  al  pagamento  totale   o
parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a  riversare  al
Fondo le somme riscosse nella  misura  eccedente  la  quota  indicata
all'art. 5, comma 3.
                               Art. 8

                         Surrogazione legale

  1. A seguito della corresponsione degli importi a garanzia  di  cui
all'art.  7,  il  Dipartimento   e'   surrogato   nei   diritti   del
finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice  civile  e  provvede
tramite il Gestore, al recupero della somma pagata,  degli  interessi
al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del  pagamento  fino
alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche
mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a  ruolo,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
e del decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46  e  successive
modificazioni. Tali somme sono versate al Fondo.
  2. Il soggetto finanziatore, all'esito delle eventuali procedure di
recupero, una volta soddisfatto il credito di propria pertinenza,  e'
tenuto a rimborsare al Fondo le eventuali, ulteriori somme.
                               Art. 9

                      Revoca delle agevolazioni

  1.  Il  Gestore  provvede  ad  operare,  direttamente   ovvero   su
indicazione del Dipartimento,  verifiche,  anche  a  campione,  sulla
documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari.
   2. Nel caso in cui risulti che la concessione  delle  agevolazioni
e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o  false  attestazioni,
anche documentali, effettuate dal beneficiario o  da  altro  soggetto
competente a rilasciare la documentazione di cui all'art. 3, commi  1
e 2, il Gestore, previa contestazione dell'addebito  nelle  forme  di
legge, provvede  alla  revoca  delle  agevolazioni  medesime  e  alla
trasmissione dei relativi atti all'Autorita' giudiziaria.
   3.  La  revoca  dell'agevolazione  comporta  per  il  beneficiario
l'obbligo di  rimborsare  al  Fondo,  entro  i  termini  fissati  dal
provvedimento di revoca, la  somma  che  sia  stata  corrisposta  dal
Gestore al finanziatore,  rivalutata  secondo  gli  indici  ufficiali
ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati» oltre agli interessi corrispettivi  al  tasso
legale.
   4. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il
Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso  dovuta  con
le modalita' di cui all'art. 8.
                               Art. 10

                    Risorse finanziarie del Fondo

  1. Le risorse finanziarie del Fondo, come determinate dall'art.  1,
comma 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  (Legge  di  Bilancio
per  l'anno  2017),  affluiscono  in  un  apposito   conto   corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato,  intestato  al
Gestore e dallo stesso utilizzato per le finalita' di cui al presente
decreto  secondo  le  modalita'  indicate  nel  disciplinare  di  cui
all'art. 2, comma 4.
  2. Il titolare del conto corrente infruttifero e' tenuto alla  resa
del conto ai sensi degli articoli 23 e 24  della  legge  23  dicembre
1993, n. 559.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 8 giugno 2017

                                 Il Ministro per gli affari regionali
                                            e le autonomie          
                                                 Costa              
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
          Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1644 

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