MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019 15.00.55
*Dl Sicurezza, Consulta: no al potere sostitutivo dei Prefetti
*Dl Sicurezza, Consulta: no al potere sostitutivo dei Prefetti "E' troppo discrezionale"
Roma, 24 lug. (askanews) - Il potere sostitutivo del prefetto
nelle attività di comuni e province è illegittimo perché lede
l'autonomia degli enti locali e contrasta con il principio di
tipicità e legalità dell'azione amministrativa. È invece
legittima l'estensione ai presídi sanitari del cosiddetto Daspo
urbano (divieto di accedere a taluni luoghi per esigenze di
decoro e sicurezza pubblica) a condizione, però, che il divieto
non si applichi ha chi ha bisogno di cure mediche o di
prestazioni terapeutiche e diagnostiche, poiché il diritto alla
salute prevale sempre sulle altre esigenze.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 195
depositata oggi (relatore Giovanni Amoroso) riguardante due
aspetti del cosiddetto Decreto sicurezza (Decreto legge n. 113
del 2018): il potere sostitutivo dei prefetti, previsto
dall'articolo 28, primo comma, e impugnato dalla Regione Umbria;
l'estensione del Daspo urbano ai presídi sanitari prevista dal
primo comma, lettera a, dell'articolo 2, e censurata dalle
Regioni Emilia Romagna, Toscana e Calabria. Illegittimo il primo;
legittima la seconda purché, però, la disposizione sia
interpretata in modo costituzionalmente orientato.(Segue)
Rus 20190724T150044Z
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019 15.01.01
*Dl Sicurezza, Consulta: no al potere sostitutivo dei Prefetti -2-
*Dl Sicurezza, Consulta: no al potere sostitutivo dei Prefetti -2-
(askanews) - Nella motivazione della sentenza si spiega che il
diritto alla salute prevale sulle esigenze di decoro dei luoghi e
di contrasto alle condotte sanzionate in via amministrativa,
quali lo stato di ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica
decenza, il commercio e il parcheggio abusivo (presupposti del
Daspo urbano). Così interpretata, la norma è legittima: il
diritto alla salute di chi ha bisogno di cure o di accertamenti
sanitari rimane infatti pienamente tutelato e non vi è alcuna
incidenza sul l'organizzazione dei presidi sanitari, sicché non è
violata la competenza regionale concorrente in materia di tutela
della salute.
La Corte ha invece cancellato l'articolo 28, primo comma del Dl
113/2018, che ha inserito nell'articolo 143 del Testo unico degli
enti locali (Tuel) - sullo scioglimento dei consigli comunali e
provinciali per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi degli
amministratori locali - un nuovo sub -procedimento per
l'attivazione dei poteri sostitutivi del prefetto sugli atti
degli enti locali.
In particolare, il decreto prevede(va) che, se dalla relazione
prefettizia non emergono i presupposti per l'esercizio del potere
governativo di scioglimento dei consigli comunali e provinciali
né quelli per l'adozione di provvedimenti correttivi dell'azione
dell'ente o sanzionatori dei dipendenti coinvolti nelle
infiltrazioni mafiose ma emerge comunque una situazione di "mala
gestio" dell'ente, scatta(va)no i nuovi poteri sostitutivi dei
prefetti. E secondo la norma, si ha "mala gestio" in tutte quelle
situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate,
tali da determinare un'alterazione delle procedure e da
compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle
amministrazioni locali nonché il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati. In queste situazioni il prefetto
individua(va) i prioritari interventi di risanamento, indica(va)
gli atti e assegna(va) un termine non superiore a 20 giorni per
la loro adozione, scaduto il quale scatta(va) la sostituzione
all'amministrazione inadempiente, mediante la nomina di un
commissario ad acta.(Segue)
Rus 20190724T150051Z
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