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mercoledì 24 luglio 2019

*Dl Sicurezza, Consulta: no al potere sostitutivo dei Prefetti

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019 15.00.55


*Dl Sicurezza, Consulta: no al potere sostitutivo dei Prefetti

*Dl Sicurezza, Consulta: no al potere sostitutivo dei Prefetti "E' troppo discrezionale" Roma, 24 lug. (askanews) - Il potere sostitutivo del prefetto nelle attività di comuni e province è illegittimo perché lede l'autonomia degli enti locali e contrasta con il principio di tipicità e legalità dell'azione amministrativa. È invece legittima l'estensione ai presídi sanitari del cosiddetto Daspo urbano (divieto di accedere a taluni luoghi per esigenze di decoro e sicurezza pubblica) a condizione, però, che il divieto non si applichi ha chi ha bisogno di cure mediche o di prestazioni terapeutiche e diagnostiche, poiché il diritto alla salute prevale sempre sulle altre esigenze. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 195 depositata oggi (relatore Giovanni Amoroso) riguardante due aspetti del cosiddetto Decreto sicurezza (Decreto legge n. 113 del 2018): il potere sostitutivo dei prefetti, previsto dall'articolo 28, primo comma, e impugnato dalla Regione Umbria; l'estensione del Daspo urbano ai presídi sanitari prevista dal primo comma, lettera a, dell'articolo 2, e censurata dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Calabria. Illegittimo il primo; legittima la seconda purché, però, la disposizione sia interpretata in modo costituzionalmente orientato.(Segue) Rus 20190724T150044Z
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019 15.01.01

*Dl Sicurezza, Consulta: no al potere sostitutivo dei Prefetti -2-

*Dl Sicurezza, Consulta: no al potere sostitutivo dei Prefetti -2- (askanews) - Nella motivazione della sentenza si spiega che il diritto alla salute prevale sulle esigenze di decoro dei luoghi e di contrasto alle condotte sanzionate in via amministrativa, quali lo stato di ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, il commercio e il parcheggio abusivo (presupposti del Daspo urbano). Così interpretata, la norma è legittima: il diritto alla salute di chi ha bisogno di cure o di accertamenti sanitari rimane infatti pienamente tutelato e non vi è alcuna incidenza sul l'organizzazione dei presidi sanitari, sicché non è violata la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute. La Corte ha invece cancellato l'articolo 28, primo comma del Dl 113/2018, che ha inserito nell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali (Tuel) - sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi degli amministratori locali - un nuovo sub -procedimento per l'attivazione dei poteri sostitutivi del prefetto sugli atti degli enti locali. In particolare, il decreto prevede(va) che, se dalla relazione prefettizia non emergono i presupposti per l'esercizio del potere governativo di scioglimento dei consigli comunali e provinciali né quelli per l'adozione di provvedimenti correttivi dell'azione dell'ente o sanzionatori dei dipendenti coinvolti nelle infiltrazioni mafiose ma emerge comunque una situazione di "mala gestio" dell'ente, scatta(va)no i nuovi poteri sostitutivi dei prefetti. E secondo la norma, si ha "mala gestio" in tutte quelle situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni locali nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. In queste situazioni il prefetto individua(va) i prioritari interventi di risanamento, indica(va) gli atti e assegna(va) un termine non superiore a 20 giorni per la loro adozione, scaduto il quale scatta(va) la sostituzione all'amministrazione inadempiente, mediante la nomina di un commissario ad acta.(Segue) Rus 20190724T150051Z  

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