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mercoledì 24 luglio 2019

N. 191 SENTENZA 4 - 19 luglio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' amministrativa - Risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione in conseguenza di reati commessi da pubblici dipendenti - Presupposti per l'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero contabile. - Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), Allegato 1, art. 51, commi 6 e 7. - (GU n.30 del 24-7-2019 )



N. 191 SENTENZA 4 - 19 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Responsabilita' amministrativa - Risarcimento del danno  all'immagine
  della pubblica amministrazione in conseguenza di reati commessi  da
  pubblici dipendenti - Presupposti per  l'esercizio  dell'azione  da
  parte del pubblico ministero contabile.
- Decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  174  (Codice  di  giustizia
  contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7  agosto
  2015, n. 124), Allegato 1, art. 51, commi 6 e 7.

(GU n.30 del 24-7-2019 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS,   Franco   MODUGNO,   Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 51, commi 6
e 7, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto  2016,  n.  174
(Codice di giustizia contabile, adottato ai  sensi  dell'articolo  20
della legge 7 agosto 2015, n. 124), promosso dalla Corte  dei  conti,
sezione giurisdizionale per  la  Regione  Liguria,  nel  procedimento
vertente tra il Procuratore regionale della Corte dei  conti  per  la
Liguria e V. C., con ordinanza del 29 maggio 2018, iscritta al n. 165
del registro ordinanze 2018 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2018.
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio del 22  maggio  2019  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ordinanza depositata il 29 maggio 2018 (reg. ord. n.  165
del 2018), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Liguria,  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 51, commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al decreto legislativo  26
agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato
ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124» (da  ora
in poi, anche: cod. giust. contabile), in riferimento agli  artt.  3,
76, 97  e  103  della  Costituzione,  «nella  parte  in  cui  esclude
l'esercizio dell'azione del PM  contabile  per  il  risarcimento  del
danno all'immagine conseguente a reati dolosi  commessi  da  pubblici
dipendenti  a  danno  delle  pubbliche  amministrazioni,   dichiarati
prescritti con sentenza passata in giudicato  pienamente  accertativa
della responsabilita' dei fatti ai fini della condanna  dell'imputato
al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite».
    2.- Il  rimettente  ha  osservato  in  premessa  che  la  Procura
contabile aveva citato in giudizio  un  ufficiale  della  Polizia  di
Stato,  per  sentirlo  condannare  al  risarcimento,  in  favore  del
Ministero  dell'interno,  del  danno   patrimoniale   e   del   danno
all'immagine;  il  convenuto,  in  particolare,  era  stato  ritenuto
responsabile dal Tribunale di Genova del reato continuato di violenza
privata aggravata ai sensi dell'art. 61 numero 9 del  codice  penale,
perche' - durante una manifestazione svoltasi a Genova nel luglio del
2001, in occasione del  vertice  dei  Capi  di  Stato  e  di  Governo
denominato "G8" - quale comandante del VII Nucleo antisommossa del  I
Reparto mobile, mediante violenza  consistita  nell'utilizzazione  di
una  bomboletta  di  gas  urticante,  in  dotazione  quale  armamento
personale  di  servizio,  aveva  costretto  alcuni  manifestanti   ad
allontanarsi dal luogo ove sostavano.
    Successivamente, la Corte d'appello di  Genova  aveva  dichiarato
non doversi procedere nei confronti dell'imputato in quanto il  reato
si era estinto per prescrizione, condannando tuttavia il medesimo, in
solido con il Ministero dell'interno, al risarcimento dei danni ed al
pagamento delle spese in favore delle parti civili costituite;  detta
sentenza era poi  divenuta  definitiva  a  seguito  del  rigetto  del
ricorso per cassazione proposto dall'imputato.
    3.- Con riferimento  al  danno  all'immagine,  il  rimettente  ha
rilevato  anzitutto  che  la  sussistenza  dei  presupposti  per   la
proponibilita' della  relativa  domanda  risarcitoria  doveva  essere
verificata sulla base di quanto disposto dal decreto  legislativo  n.
174   del   2016,   in   quanto   disciplina   vigente   al   momento
dell'instaurazione del giudizio principale.
    3.1.-  Tale  decreto,  all'art.   4,   comma   1,   lettera   h),
dell'Allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni), pur abrogandone il
primo  periodo,  non  aveva  inciso,  quanto  all'individuazione  dei
presupposti  sostanziali,  sulla  previgente  disciplina,   contenuta
nell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,
con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera c),  numero  1),  del  decreto-legge  3
agosto  2009,  n.  103  (Disposizioni  correttive  del  decreto-legge
anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, nella legge
3 ottobre 2009, n. 141.
    Detta norma, in particolare, prevede  che  le  procure  regionali
della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento
del danno all'immagine soltanto quando sia intervenuta  una  sentenza
irrevocabile di condanna del pubblico dipendente per uno dei  delitti
di cui all'art. 7 della  legge  27  marzo  2001,  n.  97  (Norme  sul
rapporto tra  procedimento  penale  e  procedimento  disciplinare  ed
effetti del giudicato  penale  nei  confronti  dei  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche), vale a dire per uno dei delitti contro la
pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del  Libro
II del codice penale.
    Quest'ultima disposizione, tuttavia, era stata abrogata dall'art.
4, lettera g), dell'Allegato 3 al cod.  giust.  contabile.  Per  tale
ragione, onde integrare il contenuto della  disposizione  previgente,
occorreva aver riguardo a quanto previsto dal comma  2  del  medesimo
articolo, a mente del quale «[q]uando disposizioni vigenti richiamano
disposizioni abrogate dal  comma  1,  il  riferimento  agli  istituti
previsti da  queste  ultime  si  intende  operato  ai  corrispondenti
istituti   disciplinati   nel presente    codice»;    e    l'istituto
corrispondente a quello previsto dalla disposizione  abrogata  andava
rinvenuto nel combinato disposto dell'art. 51, comma 6, del  predetto
codice - che fa espresso riferimento al danno all'immagine  -  e  del
comma  7,  secondo  cui  «la  sentenza   irrevocabile   di   condanna
pronunciata   nei   confronti   dei   dipendenti   delle    pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli  organismi  e  degli
enti da esse controllati,  per  i  delitti  commessi  a  danno  delle
stesse, e' comunicata al competente procuratore regionale della Corte
dei   conti   affinche'    promuova l'eventuale    procedimento    di
responsabilita' per danno erariale nei confronti del condannato».
    3.2.- In conclusione, ad avviso  del  rimettente,  nella  vigenza
della  nuova  disciplina  la  domanda  di  risarcimento   del   danno
all'immagine della pubblica amministrazione (PA) sarebbe  proponibile
per tutti i delitti commessi a danno della stessa che siano accertati
con sentenza penale definitiva.
    In cio' la  fattispecie  si  differenziava  da  quella  posta  ad
oggetto di due  ordinanze  antecedenti,  con  le  quali  il  medesimo
giudice a quo aveva  sollevato,  innanzi  a  questa  Corte,  analoghe
questioni  di  legittimita'  riferite  alla  disciplina   previgente,
contenuta nell'17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 (poi  decise
con le ordinanze n. 167 e n. 168 del 2019).
    4.-  Cio'  posto,  venendo  ad  illustrare  la  rilevanza   della
questione, il rimettente osserva che nel caso di specie sussisterebbe
il presupposto sostanziale, poiche' il fatto accertato a  carico  del
convenuto nel giudizio  principale,  in  quanto  commesso  da  questo
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  non  aveva  leso  soltanto
«l'integrita'  fisica  dei  pacifici  astanti»,  ma  aveva   altresi'
«inferto alla reputazione pubblica dell'Amministrazione della Polizia
di Stato un grave pregiudizio di immagine».
    Difetterebbe, pertanto, il solo requisito della  condanna  penale
irrevocabile,  in  presenza  di  una  sentenza   dichiarativa   della
prescrizione del reato; detta sentenza, rileva infatti il rimettente,
pur avendo «pienamente accertato  la  responsabilita'  dei  fatti  di
reato   ascritti   al   funzionario   di   Polizia»,   non   consente
l'esperibilita' dell'azione da parte della Procura contabile,  stante
il chiaro tenore della norma impugnata, che richiede una condanna  in
sede penale come «limite legislativo invalicabile  e  imprescindibile
per l'interprete» e non  rivela  alcun  intento  del  legislatore  di
prendere in considerazione un «surrogato normativo».
    Di qui la rilevanza della  questione,  in  quanto  l'applicazione
delle disposizioni censurate determinerebbe l'improponibilita'  della
domanda di  risarcimento  del  danno  all'immagine  per  carenza  del
presupposto della condanna penale irrevocabile.
    5.- In ordine alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
assume anzitutto che le norme censurate violerebbero l'art.  3  Cost.
Esse  sarebbero   infatti   intrinsecamente   irragionevoli   laddove
escludono  l'esercizio  dell'azione  risarcitoria  quando  il   danno
consegue  a  reati  dolosi   dichiarati   prescritti   con   sentenza
irrevocabile che ha comunque accertato la responsabilita'  dei  fatti
ai fini della condanna dell'imputato al risarcimento dei  danni  alle
parti civili.
    Tale scelta del  legislatore  pare  al  rimettente  contraria  al
«canone di conformita' dell'ordinamento  a  valori  di  giustizia  ed
equita'  [...]  ed  a  criteri  di  coerenza  logica,  teleologica  e
storico-cronologica», poiche' consente che  la  tutela  dell'immagine
dell'amministrazione  venga  accordata  o  meno  non  gia'  in   base
all'accertata sussistenza di fatti lesivi,  bensi'  in  forza  di  un
diverso fattore, estraneo a tali profili.
    5.1.-  Sempre  in  relazione  all'art.  3  Cost.,  il  rimettente
denunzia  inoltre  la  violazione  del   principio   di   eguaglianza
sostanziale con riferimento al diverso trattamento - per  i  medesimi
fatti storici - riservato ai privati cittadini  lesi  nell'integrita'
fisica, rispetto al diritto  alla  reputazione  dell'amministrazione,
atteso che i primi possono ottenere il risarcimento di tutti i  danni
patiti anche a fronte di una sentenza dichiarativa della prescrizione
del reato.
    5.2.- Ad avviso del  rimettente,  inoltre,  dall'irragionevolezza
delle norme impugnate deriverebbe una  violazione  del  principio  di
buon andamento ed imparzialita' dell'azione  amministrativa,  di  cui
all'art. 97 Cost.
    Al  riguardo,  l'ordinanza  osserva  che  il  pur   condivisibile
obiettivo,  gia'  affermato  in  proposito  da   questa   Corte,   di
circoscrivere il perimetro della responsabilita'  amministrativa  dei
pubblici dipendenti, onde consentire «un esercizio dell'attivita'  di
amministrazione della cosa pubblica, oltre che piu' efficace  e  piu'
efficiente, il piu' possibile scevro da appesantimenti» (sentenza  n.
355  del  2010),  non  puo'  essere  ottenuto  precludendo   l'azione
risarcitoria per fatti di reato commessi da  un  pubblico  dipendente
«sottrattosi alla sanzione penale solo per intervenuta prescrizione»;
in tal senso, la restrizione dei confini della responsabilita' per  i
danni causati  all'amministrazione  entro  il  dato  formale  di  una
condanna   penale   irrevocabile,   con    esclusione    dell'obbligo
risarcitorio  perche'  quest'ultima  «non  e'  stata  raggiunta   per
intervenuta prescrizione, dopo condanna  nel  merito»,  costituirebbe
una «misura eccessiva ed esuberante rispetto allo scopo e,  pertanto,
secondo il parametro dell'art. 97, intrinsecamente irrazionale».
    5.3.- Infine, il rimettente  deduce  che  il  combinato  disposto
delle norme censurate, nel ridurre l'area della proponibilita'  della
domanda  risarcitoria,  arrecherebbe  un  vulnus  al   principio   di
effettivita'  della  tutela  in  sede  giudiziaria,  con  conseguente
violazione degli artt. 103, secondo comma, e 76 Cost., atteso che  la
delega affidata al Governo  con  la  legge  7  agosto  2015,  n.  124
(Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche), prodromica all'emanazione del cod. giust.
contabile, prescriveva, all'art. 20, comma 2, lettera b),  l'adozione
di  norme  idonee  a  garantire   il   rispetto   dei   principi   di
concentrazione ed effettivita' della tutela.
    6.- Con memoria depositata l'11 dicembre 2018 e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il  quale  ha  anzitutto
eccepito    l'inammissibilita'    delle    questioni    per    omessa
interpretazione delle norme in senso conforme a Costituzione da parte
del giudice a quo.
    La difesa erariale ha infatti sostenuto che l'art. 51 cod. giust.
contabile non si riferisce in via generale al danno all'immagine, cui
e' specificamente dedicato il  solo  comma  6,  peraltro  irrilevante
nell'ottica   del    giudizio    di    legittimita',    ma    attiene
all'individuazione  degli  obblighi  di  trasmissione   di   sentenze
irrevocabili per l'eventuale promovimento di  azione  di  ogni  danno
patito dall'erario. Il richiamo alla sentenza irrevocabile  contenuto
nel comma 7 sarebbe  pertanto  riconducibile  all'acquisizione  della
notizia di  danno,  e  non  alle  condizioni  per  la  promovibilita'
dell'azione di risarcimento del danno all'immagine.
    6.1.-  Nel  merito,   la   difesa   erariale   ha   poi   dedotto
l'infondatezza delle questioni, richiamandosi ai precedenti di questa
Corte (sono richiamate la sentenza n. 355 del 2010 e le ordinanze  n.
219, n. 220, n. 221 e n. 286 del 2011) che hanno ricondotto i  limiti
all'esercizio  dell'azione  risarcitoria  da   parte   del   pubblico
ministero contabile ad una scelta discrezionale del legislatore,  non
sindacabile se  non  per  arbitrarieta'  od  irragionevolezza,  nella
specie non sussistenti.
    Al riguardo, il Presidente del Consiglio ha evidenziato che,  nel
valutare i profili attinenti alla responsabilita' amministrativa,  il
legislatore  deve  necessariamente  contemperare  l'esigenza  di  una
tutela risarcitoria con quella  del  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione,  che   potrebbe   vedersi   gravemente   incisa   da
un'estensione dell'area della responsabilita' dei suoi dipendenti.
    In tale ottica, ha peraltro sottolineato che non appare  illogico
e discriminatorio, rispetto ad altre fattispecie di danno,  prevedere
come  necessario  un  giudicato  penale,  al  fine  di  circoscrivere
obiettivamente i casi nei  quali  si  e'  in  presenza  di  un  danno
all'immagine risarcibile e distinguere fra i vari soggetti autori del
comportamento,   selezionandone   alcuni,   onde   sottoporli    alla
giurisdizione contabile. Quest'ultima, d'altro canto,  non  perde  la
propria efficacia, che nei casi diversi dalle materie di contabilita'
pubblica e' limitata agli specifici casi previsti dalla legge.

                       Considerato in diritto

    1.- Con ordinanza depositata il 29 maggio 2018 (reg. ord. n.  165
del 2018), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Liguria,  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 51, commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al decreto legislativo  26
agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato
ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124» (da  ora
in poi anche: cod. giust. contabile),  nella  parte  in  cui  esclude
l'esercizio dell'azione del pubblico ministero (PM) contabile per  il
risarcimento del danno all'immagine conseguente a delitti commessi da
pubblici  dipendenti  a  danno   delle   pubbliche   amministrazioni,
dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato ma pienamente
accertativa della responsabilita' dei fatti, ai fini  della  condanna
dell'imputato al risarcimento dei danni  patiti  dalle  parti  civili
costituite.
    1.1.- Secondo il rimettente, tale disposizione violerebbe  l'art.
3 della Costituzione, in quanto escluderebbe  in  modo  irragionevole
l'esercizio dell'azione  risarcitoria,  pur  a  fronte  di  un  danno
conseguente a condotte delittuose accertate in giudizio ed in base ad
un fattore, il mero decorso del tempo,  completamente  estraneo  alla
loro efficacia lesiva.
    L'art. 3  Cost.  sarebbe  violato  anche  sotto  il  profilo  del
principio di eguaglianza sostanziale, poiche', in  forza  dei  limiti
imposti  alla  tutela  risarcitoria,  l'amministrazione   riceve   un
trattamento diverso rispetto a quello riservato ai privati cittadini,
i quali - in relazione ai medesimi fatti storici -  possono  ottenere
il risarcimento di tutti  i  danni  patiti  anche  a  fronte  di  una
declaratoria di prescrizione del reato.
    1.2.- I profili di irrazionalita'  della  norma  determinerebbero
inoltre un contrasto con il principio di efficacia e  buon  andamento
dell'azione  amministrativa  di  cui  all'art.  97  Cost.;  una  tale
restrizione  del  perimetro  della   responsabilita'   dei   pubblici
dipendenti, infatti, trascenderebbe i confini del pur legittimo scopo
di non appesantire le conseguenze della loro attivita',  e  finirebbe
per lasciare senza conseguenze la loro scelta di  approfittare  delle
funzioni svolte per delinquere,  a  detrimento  dell'imparzialita'  e
dell'obiettivita' dell'azione amministrativa.
    1.3.-  Infine,  la   norma   impugnata,   impedendo   l'esercizio
dell'azione risarcitoria pur a fronte di accertate  condotte  lesive,
sarebbe  contraria  al  principio  di   effettivita'   della   tutela
giudiziaria in sede contabile, con conseguente  violazione  dell'art.
103, secondo comma, Cost.; ne risulterebbe altresi' violato l'art. 76
Cost., atteso che la legge delega prodromica all'emanazione del  cod.
giust. contabile prescriveva l'adozione di norme idonee  a  garantire
il rispetto dei principi  di  concentrazione  ed  effettivita'  della
tutela.
    2.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  intervenuto  in
giudizio,  ha  preliminarmente  eccepito   l'inammissibilita'   delle
questioni per omessa interpretazione delle norme in senso conforme  a
Costituzione da parte del rimettente e  ha  dedotto,  in  ogni  caso,
l'infondatezza delle questioni nel merito.
    3.- Le questioni, ad avviso di questa Corte,  sono  inammissibili
per inadeguata rappresentazione del quadro normativo entro  il  quale
la  disposizione  impugnata   e'   ricompresa,   restando   assorbita
l'ulteriore eccezione di inammissibilita' dedotta in causa.
    3.1.- Conviene,  in  tal  senso,  riassumere  l'evoluzione  della
disciplina dell'esercizio, da parte delle  procure  della  Corte  dei
conti, dell'azione  di  risarcimento  del  danno  all'immagine  della
pubblica amministrazione (PA) come  componente  ulteriore  del  danno
erariale.
    3.1.1.- Il  risarcimento  del  danno  all'immagine  della  PA  ha
origine pretoria. Tale  forma  di  lesione  fu  infatti  inizialmente
riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che  ritenne
proponibile la relativa domanda risarcitoria da parte  del  PM  senza
alcun limite, ne' in ordine al fatto generatore  di  responsabilita',
ne', tantomeno, con riguardo alla necessita' che tale  fatto  venisse
preventivamente accertato in sede penale.
    3.1.2.- In  siffatto  contesto  intervenne  il  legislatore,  con
l'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  3  agosto  2009,  n.   102,   come
modificato, in pari data, dall'art. 1, comma 1,  lettera  c),  numero
1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni  correttive
del  decreto-legge  anticrisi  n.  78  del  2009),  convertito,   con
modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009,  n.  141  (Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto  2009,  n.  103,
recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del
2009).
    Tale norma, nella parte inerente ai presupposti  per  l'esercizio
dell'azione risarcitoria ad opera del  procuratore  contabile,  cosi'
stabiliva:  «Le  procure  della  Corte  dei  conti  possono  iniziare
l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione  di  danno
erariale a fronte di specifica e concreta  notizia  di  danno,  fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le  procure
della Corte dei conti esercitano l'azione  per  il  risarcimento  del
danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo  7
della legge 27 marzo 2001, n. 97».
    Il legislatore individuo' pertanto i presupposti per  l'esercizio
dell'azione mediante un espresso rinvio all'art.  7  della  legge  27
marzo 2001, n. 97 (Norme  sul  rapporto  tra  procedimento  penale  e
procedimento  disciplinare  ed  effetti  del  giudicato  penale   nei
confronti   dei   dipendenti   delle   amministrazioni    pubbliche);
disposizione che, a sua volta, prevedeva che la sentenza irrevocabile
di condanna pronunciata nei confronti dei pubblici dipendenti  per  i
delitti contro la pubblica amministrazione (previsti dal Capo  I  del
Titolo II del Libro II  del  codice  penale)  venisse  comunicata  al
competente  procuratore  regionale  della  Corte  dei  conti  per  il
successivo avvio, entro trenta giorni, dell'eventuale procedimento di
responsabilita' per danno erariale nei confronti del condannato.
    3.1.3.- Conclusivamente, all'esito  di  questo  primo  intervento
normativo la  risarcibilita'  del  danno  all'immagine  era  limitata
all'ipotesi di condanna irrevocabile del pubblico dipendente per  uno
dei menzionati delitti commessi dai pubblici ufficiali contro  la  PA
(artt. da 314 a 335-bis del codice penale).
    3.1.4.- Tale disciplina ha subito una trasformazione per  effetto
della successiva entrata in vigore del cod. giust. contabile, di  cui
fanno parte le norme censurate.
    Per quanto in questa sede interessa, in particolare, il codice  -
pur abrogando il primo periodo del primo comma  dell'art.  17,  comma
30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 - ha lasciato  invariato  il  secondo
periodo, contenente la limitazione dell'azione  per  il  risarcimento
del danno all'immagine; e tuttavia, con l'art. 4,  comma  1,  lettera
g), dell'Allegato 3 (Norme transitorie e  abrogazioni),  ha  abrogato
l'art. 7 della legge n. 97  del  2001,  cui  tale  previsione  faceva
rinvio nel delimitare  i  casi  nei  quali  il  PM  contabile  poteva
promuovere l'azione risarcitoria.
    3.1.5.- Dopo l'entrata  in  vigore  del  cod.  giust.  contabile,
pertanto,  e'  rimasta  in  vita  la   norma   che   circoscrive   la
proponibilita'  della  domanda  a  casi  specifici;  a  tale   scopo,
tuttavia, detta norma continua a fare rinvio ad una previsione che lo
stesso codice ha contestualmente abrogato.
    3.2.-  Il  frastagliato  quadro  che  emerge  all'esito  di  tale
percorso esige quindi di essere adeguatamente rappresentato, al  fine
di offrire a questa Corte una valutazione adeguata  a  sorreggere  la
motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza  delle
questioni di costituzionalita'.
    E' infatti onere del rimettente confrontarsi  con  ogni  elemento
normativo che incida su tali requisiti di  ammissibilita',  chiarendo
in termini non implausibili il preliminare percorso logico  compiuto,
e   soffermandosi   poi   sulle   ragioni   che   rendono   possibile
l'applicazione della norma impugnata nel giudizio principale.
    3.2.1.- Nel caso di specie, il giudice a quo assume che il  reato
per il quale e' stato condannato il pubblico dipendente, e dal  quale
ha  preso  avvio  l'azione  del  procuratore  contabile  (ovvero  una
violenza privata - art. 610 cod.  pen.  -  aggravata  dall'abuso  del
pubblico potere ai sensi dell'art. 61, numero 9, cod.  pen.),  e'  un
reato «a danno» della pubblica amministrazione, e  consente  percio',
in  base  all'art.  51  cod.  giust.  contabile,  di  agire  per   il
risarcimento del danno all'immagine.
    Sulla base  di  questo  presupposto,  attinente  alla  rilevanza,
vengono formulate le questioni di  legittimita'  costituzionale,  che
investono un diverso profilo del regime della responsabilita', vale a
dire la necessita' che vi sia stata condanna  penale,  quand'anche  i
fatti siano stati accertati ai fini dell'azione spiegata dalla  parte
civile.
    Sennonche',  come  si  vedra',  l'interpretazione  prescelta  dal
rimettente in ordine alla nozione di reato «a  danno»  della  PA  non
considera  numerosi  elementi  normativi,  astrattamente  idonei   ad
incidere su di essa, fino potenzialmente ad inficiarla.
    3.2.2.- Il giudice a quo, infatti, a fronte di  una  disposizione
di dubbia lettura, introdotta attraverso l'esercizio  di  una  delega
legislativa, avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la legge
delegante, e in particolare l'ambito operativo della delega conferita
al Governo, come tracciato dall'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n.
124  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche).
    3.2.3.-   Ed   ancora,   nell'ottica   di   una   pur   possibile
interpretazione restrittiva della nozione di reato  «a  danno»  della
PA, se anche non desumibile dalla legge  delega,  il  rimettente  non
tiene in alcuna considerazione l'art. 17, comma 30-ter, del  d.l.  n.
78 del 2009, citato ad altro proposito,  ma  non  posto  a  base  del
processo ermeneutico qui in discussione, nella parte in  cui  prevede
la risarcibilita' del danno all'immagine  «nei  soli  casi»  previsti
dalla legge.
    3.2.4.- Ne', infine, puo' trascurarsi che, a sua  volta,  sarebbe
stato necessario confrontare la nozione di reato «a danno»  della  PA
con  i  parametri  normativi  offerti  dall'ordinamento  ai  fini  di
definire cosa debba intendersi per delitto «a danno» di taluno.
    Si tratta di profili che assumono un rilievo decisivo nell'ottica
della  preliminare  valutazione  in  ordine  alla  sufficienza  della
motivazione offerta dal rimettente sulla rilevanza delle questioni.
    4.- Le considerazioni svolte dal rimettente sulla rilevanza  sono
incentrate sul rapporto fra sentenza di condanna  e  declaratoria  di
prescrizione del reato pur in presenza dell'accertamento  del  fatto;
alle stesse, tuttavia, l'ordinanza necessariamente premette  che  nel
caso  di  specie  la  condotta  accertata  nel  giudizio  presupposto
consentirebbe al PM contabile di agire per il risarcimento del  danno
all'immagine dell'amministrazione.
    A tanto l'ordinanza perviene muovendo  dall'assunto  secondo  cui
l'intervenuta abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001,  ad
opera dell'art.  4,  lettera  g),  dell'Allegato  3  al  cod.  giust.
contabile, comporterebbe l'impossibilita' di prendere ulteriormente a
riferimento la disposizione abrogata per l'individuazione dei casi in
cui le procure contabili possono esercitare l'azione risarcitoria.
    Conseguenza di tale impostazione e' che il  perimetro  dei  reati
che consentono l'azione risarcitoria andrebbe rinvenuto,  secondo  il
rimettente, nello stesso cod. giust. contabile, ed in particolare nel
censurato art. 51, comma 7.
    La nuova disciplina  consentirebbe  dunque  il  risarcimento  del
danno all'immagine della PA in conseguenza di un delitto commesso dal
pubblico impiegato «a danno» della stessa, che  sia  stato  accertato
con sentenza penale definitiva.
    Questa lettura del  contesto  normativo  esaurisce  il  contenuto
dell'ordinanza.
    4.1.- A fronte di cio', osserva questa Corte che il giudice a quo
non ha vagliato la possibilita' che il dato normativo di  riferimento
legittimi un'interpretazione secondo  cui,  nonostante  l'abrogazione
dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001,  che  si  riferisce  ai  soli
delitti dei pubblici ufficiali contro la PA,  non  rimanga  privo  di
effetto il rinvio ad  esso  operato  da  parte  dell'art.  17,  comma
30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, e non si e' chiesto se si tratta  di
rinvio fisso o mobile. L'ordinanza, quindi, trascura di  approfondire
la natura del rinvio, per stabilire se  e'  tuttora  operante  o  se,
essendo venuto meno, la norma  di  riferimento  e'  oggi  interamente
costituita dal censurato art. 51, comma 7.
    4.2.- In ogni caso, anche  a  voler  ritenere  che  l'entrata  in
vigore del cod. giust. contabile abbia esteso il novero dei reati che
legittimano l'esercizio dell'azione risarcitoria,  occorre  stabilire
quali fattispecie delittuose consentono al PM  contabile  l'esercizio
dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine.
    Si tratta, infatti, di un'attivita' indispensabile anche  ove  si
ritenga che, in base alla disciplina vigente, la domanda risarcitoria
non richieda la commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la PA, ma solo la commissione di un delitto  «a  danno»  della
stessa.  Anche  questa  previsione  rivela  infatti   l'intento   del
legislatore di delimitare l'ambito della relativa responsabilita'.
    In proposito, il rimettente qualifica il fatto accertato a carico
del convenuto come «delitto a danno della  pubblica  amministrazione»
sulla sola base del fatto che lo stesso «ha inferto alla  reputazione
pubblica  dell'Amministrazione  della  Polizia  di  Stato  un   grave
pregiudizio di immagine»; ma a supporto di una  simile  ricostruzione
non offre  alcuno  spunto  ermeneutico,  limitandosi  a  compiere  un
ragionamento di tipo tautologico.
    5.- Nei profili  evidenziati,  l'ordinanza  di  rimessione  offre
dunque un'inadeguata rappresentazione della  normativa  donde  trarre
l'indicazione dei  presupposti  per  l'esercizio,  da  parte  del  PM
contabile, dell'azione di risarcimento del danno  all'immagine  della
PA, e, segnatamente, l'indicazione dei reati per i quali debba essere
intervenuta sentenza di condanna.
    Tale carenza, pertanto, non consente  di  ritenere  compiutamente
rappresentato il quadro normativo di  riferimento  in  ordine  ad  un
elemento  della  fattispecie  che   si   configura   come   requisito
indefettibile  per  la  valutazione  di  rilevanza  delle   questioni
sottoposte;  e  tanto  non  puo'  che  condurre  alla   dichiarazione
d'inammissibilita' delle stesse, in applicazione della giurisprudenza
di questa Corte relativa a casi analoghi (sentenze n. 154 del 2019  e
n. 133 del 2017).
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 51, commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice  di  giustizia  contabile,
adottato ai sensi dell'articolo 20 della  legge  7  agosto  2015,  n.
124), sollevate dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Liguria, in relazione agli  artt.  3,  76,  97  e  103  della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

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