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mercoledì 24 luglio 2019
N. 193 ORDINANZA 3 - 19 luglio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Tutela della salute - Disposizioni varie in materia funeraria e di polizia mortuaria. - Legge della Regione Calabria 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria), artt. 1, comma 4; 2, comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere b) e c); 10, commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da 1 a 6; 26; 27; 28; 29 e 30. - (GU n.30 del 24-7-2019 )
N. 193 ORDINANZA 3 - 19 luglio 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Tutela della salute - Disposizioni varie in materia funeraria e di
polizia mortuaria.
- Legge della Regione Calabria 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in
materia funeraria e di polizia mortuaria), artt. 1, comma 4; 2,
comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere b) e c); 10,
commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da 1 a 6; 26;
27; 28; 29 e 30.
-
(GU n.30 del 24-7-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma
4; 2, comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere b) e c);
10, commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da 1 a 6;
26; 27; 28; 29 e 30 della legge della Regione Calabria 26 giugno
2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia
mortuaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso notificato il 21-30 agosto 2018, depositato in cancelleria il
24 agosto 2018, iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2018 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 2018.
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 il Giudice
relatore Luca Antonini.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 21-30 agosto 2018 e
depositato il 24 agosto 2018, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso - in riferimento, nel complesso, agli artt. 25 e
117, commi secondo, lettere e), g), l) ed m), e terzo, della
Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale degli artt.
1, comma 4; 2, comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere
b) e c); 10, commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da
1 a 6; 26; 27; 28; 29 e 30 della legge della Regione Calabria 26
giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia
mortuaria);
che l'art. 1, comma 4, della legge regionale citata - nel
disporre che «[l]a costruzione e la gestione dei cimiteri sono
considerate attivita' di rilevanza pubblica e come tali da
assoggettare al regime demaniale di cui all'articolo 824 del codice
civile» e che «[i] cimiteri sono assoggettati al regime dei beni
demaniali e costituiscono memoria storica della collettivita' di
riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei
riguardi delle comunita' locali, secondo i diversi usi funerari» -
violerebbe, ad avviso del ricorrente, l'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., in relazione alla materia «ordinamento civile»,
dal momento che assoggetterebbe i cimiteri al regime dei beni
demaniali, riproducendo il contenuto della previsione di cui all'art.
824, secondo comma, del codice civile;
che l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale
impugnata - a mente del quale il «cadavere» puo' essere considerato
«resto mortale» dopo il decorso di dieci anni, tra l'altro, di
«tumulazione aerata» - e il successivo art. 23 - che detta, nei commi
da l a 6, disposizioni in merito alla «tumulazione aerata» nonche'
alle caratteristiche dei feretri a essa destinati e dei relativi
loculi -, lederebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione
alla materia «tutela della salute», dal momento che si porrebbero in
contrasto con il principio fondamentale - desumibile dagli artt. 76 e
77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.
285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) - del divieto
di detto tipo di tumulazione;
che l'art. 7, comma 5, l'art. 9, comma 1, lettere b) e c), e
l'art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 22 del 2018
violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella
parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato la materia «tutela della concorrenza», in quanto: l'art. 7,
comma 5, vietando l'intermediazione dell'attivita' funebre ai
titolari delle imprese esercenti l'attivita' stessa nonche' al
personale da esse dipendente o a esse collegato o riconducibile,
impedirebbe agli imprenditori funebri l'ingresso nel settore
dell'intermediazione; l'art. 9, comma 1, lettere b) e c), imponendo
alle imprese funebri l'obbligo di assumere «stabilmente» un
responsabile «abilitato alla trattazione delle pratiche
amministrative e degli affari» nonche' un operatore «abilitato alla
trattazione delle pratiche amministrative», introdurrebbe un vincolo
organizzativo eccessivamente rigido e, come tale, suscettibile di
ostacolare l'accesso al mercato; l'art. 10, comma 2, prevedendo che,
«[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i corsi obbligatori abilitanti il personale alla professione, sono
erogati da soggetti accreditati direttamente dalla Regione»,
produrrebbe un effetto del pari restrittivo della concorrenza,
limitando «il novero dei soggetti deputati a conferire i titoli
abilitanti all'esercizio di una prestazione lavorativa» e riservando
«alla sola Regione [...] l'accreditamento degli enti istruttori»;
che l'art. 10, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2018
- ammettendo l'assimilabilita' del personale addetto che svolge
attivita' funebre alle categorie degli operatori addobbatori o
apparatori per cerimonie civili o religiose se, nei singoli casi,
l'Ispettorato del lavoro riconosce il carattere discontinuo del
lavoro da essi prestato - riguarderebbe la «tipologia dei contratti
di lavoro» di tale personale e inciderebbe sulla disciplina dei
relativi rapporti, cosi' invadendo la competenza legislativa statale
nella materia «ordinamento civile»;
che le norme di cui agli artt. 14, comma 1, e 22, comma 1, della
legge regionale impugnata - la prima rimettendo a un decreto del
Ministro della salute la definizione delle caratteristiche e delle
modalita' di confezionamento dei cofani funebri e la seconda
subordinando l'autorizzazione regionale alla sepoltura «in localita'
diverse dal cimitero» a una preventiva autorizzazione del Ministero
della salute - recherebbero un vulnus all'art. 117, secondo comma,
lettera g), Cost. perche' attribuirebbero «nuovi compiti ad organismi
dello Stato» e sarebbero, pertanto, ascrivibili alla materia
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali»;
che gli artt. 26, 27, 28 e 30 - il primo spingendosi finanche a
prevedere, al comma 1, che le decisioni relative alla volonta' di
essere cremati e alla dispersione delle ceneri «attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale in
condizioni di parita' di trattamento»; il secondo disciplinando «i
modi e i tempi della manifestazione della volonta' del defunto e
della sua attuazione da parte dei soggetti onerati al suo rispetto»;
il terzo regolando l'affidamento, la custodia e la dispersione delle
ceneri; il quarto, infine, dettando prescrizioni in merito alle
«modalita' della cremazione e [al]le relative garanzie esecutive» -
sarebbero lesivi della competenza esclusiva statale nelle materie
«ordinamento civile» (art. 117, lettera l, Cost.) e «determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale» (art. 117, lettera m, Cost.);
che il censurato art. 18 sarebbe viziato da «illegittimita'
costituzionale derivata», introducendo previsioni sanzionatorie
amministrative connesse alla violazione dei precetti normativi,
dianzi indicati, posti dalla Regione in difetto di competenza
legislativa; il suo comma 6, inoltre, prevedendo anche la pena
detentiva della reclusione, violerebbe gli artt. 25, secondo comma, e
117, secondo comma, lettera l), Cost.;
che il ricorrente impugna, infine, l'art. 29, il quale,
prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
nei confronti di coloro che disperdono le ceneri con modalita'
diverse da quelle consentite dalle disposizioni di cui al precedente
art. 28, si «sovrappo[rrebbe]» al disposto dell'art. 411, quarto
comma, del codice penale, conseguentemente invadendo la competenza
legislativa statale nella materia «ordinamento penale» e violando,
pertanto, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
che la Regione Calabria non si e' costituita;
che, nel corso del giudizio, la legge reg. Calabria n. 22 del
2018 e' stata integralmente abrogata dall'art. 1, comma 1, della
legge della Regione Calabria 30 aprile 2019, n. 7, recante
«Abrogazione della legge regionale 26 giugno 2018, n. 22
(Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)»;
che, sul presupposto dell'intervenuta abrogazione e in
conformita' alla delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella
seduta del 19 giugno 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri,
con atto depositato il 26 giugno 2019, ha dichiarato di rinunciare al
ricorso.
Considerato che vi e' stata rinuncia da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio
dei ministri;
che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in
mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione
del processo (ex plurimis, ordinanze n. 156, n. 152, n. 61 e n. 4 del
2019).
Visto l' art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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