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mercoledì 24 luglio 2019

N. 193 ORDINANZA 3 - 19 luglio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Tutela della salute - Disposizioni varie in materia funeraria e di polizia mortuaria. - Legge della Regione Calabria 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria), artt. 1, comma 4; 2, comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere b) e c); 10, commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da 1 a 6; 26; 27; 28; 29 e 30. - (GU n.30 del 24-7-2019 )



N. 193 ORDINANZA 3 - 19 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Tutela della salute - Disposizioni varie in materia  funeraria  e  di
  polizia mortuaria.
- Legge della Regione Calabria 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in
  materia funeraria e di polizia mortuaria), artt.  1,  comma  4;  2,
  comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere b) e  c);  10,
  commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da 1 a 6;  26;
  27; 28; 29 e 30.

(GU n.30 del 24-7-2019 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
4; 2, comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere b)  e  c);
10, commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da  1  a  6;
26; 27; 28; 29 e 30 della legge  della  Regione  Calabria  26  giugno
2018,  n.  22  (Disposizioni  in  materia  funeraria  e  di   polizia
mortuaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  con
ricorso notificato il 21-30 agosto 2018, depositato in cancelleria il
24 agosto 2018, iscritto  al  n.  54  del  registro  ricorsi  2018  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  39,  prima
serie speciale, dell'anno 2018.
    Udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2019  il  Giudice
relatore Luca Antonini.
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  21-30  agosto  2018  e
depositato il  24  agosto  2018,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso - in riferimento, nel complesso, agli artt.  25  e
117, commi secondo,  lettere  e),  g),  l)  ed  m),  e  terzo,  della
Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale  degli  artt.
1, comma 4; 2, comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma  1,  lettere
b) e c); 10, commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi  da
1 a 6; 26; 27; 28; 29 e 30 della  legge  della  Regione  Calabria  26
giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria  e  di  polizia
mortuaria);
    che l'art. 1,  comma  4,  della  legge  regionale  citata  -  nel
disporre che «[l]a  costruzione  e  la  gestione  dei  cimiteri  sono
considerate  attivita'  di  rilevanza  pubblica  e   come   tali   da
assoggettare al regime demaniale di cui all'articolo 824  del  codice
civile» e che «[i] cimiteri sono  assoggettati  al  regime  dei  beni
demaniali e costituiscono  memoria  storica  della  collettivita'  di
riferimento anche al  fine  di  assolvere  alla  loro  funzione,  nei
riguardi delle comunita' locali, secondo i diversi  usi  funerari»  -
violerebbe, ad avviso del  ricorrente,  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., in relazione alla  materia  «ordinamento  civile»,
dal momento  che  assoggetterebbe  i  cimiteri  al  regime  dei  beni
demaniali, riproducendo il contenuto della previsione di cui all'art.
824, secondo comma, del codice civile;
    che  l'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  regionale
impugnata - a mente del quale il «cadavere» puo'  essere  considerato
«resto mortale» dopo il  decorso  di  dieci  anni,  tra  l'altro,  di
«tumulazione aerata» - e il successivo art. 23 - che detta, nei commi
da l a 6, disposizioni in merito alla  «tumulazione  aerata»  nonche'
alle caratteristiche dei feretri a  essa  destinati  e  dei  relativi
loculi -, lederebbero l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  in  relazione
alla materia «tutela della salute», dal momento che si porrebbero  in
contrasto con il principio fondamentale - desumibile dagli artt. 76 e
77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,  n.
285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) - del divieto
di detto tipo di tumulazione;
    che l'art. 7, comma 5, l'art. 9, comma 1,  lettere  b)  e  c),  e
l'art. 10, comma  2,  della  legge  reg.  Calabria  n.  22  del  2018
violerebbero l'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  nella
parte in cui riserva  alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato la materia «tutela della concorrenza»,  in  quanto:  l'art.  7,
comma  5,  vietando  l'intermediazione  dell'attivita'   funebre   ai
titolari  delle  imprese  esercenti  l'attivita'  stessa  nonche'  al
personale da esse dipendente o  a  esse  collegato  o  riconducibile,
impedirebbe  agli  imprenditori  funebri   l'ingresso   nel   settore
dell'intermediazione; l'art. 9, comma 1, lettere b) e  c),  imponendo
alle  imprese  funebri  l'obbligo  di   assumere   «stabilmente»   un
responsabile   «abilitato    alla    trattazione    delle    pratiche
amministrative e degli affari» nonche' un operatore  «abilitato  alla
trattazione delle pratiche amministrative», introdurrebbe un  vincolo
organizzativo eccessivamente rigido e,  come  tale,  suscettibile  di
ostacolare l'accesso al mercato; l'art. 10, comma 2, prevedendo  che,
«[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
i corsi obbligatori abilitanti il personale  alla  professione,  sono
erogati  da  soggetti  accreditati   direttamente   dalla   Regione»,
produrrebbe  un  effetto  del  pari  restrittivo  della  concorrenza,
limitando «il novero dei  soggetti  deputati  a  conferire  i  titoli
abilitanti all'esercizio di una prestazione lavorativa» e  riservando
«alla sola Regione [...] l'accreditamento degli enti istruttori»;
    che l'art. 10, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del  2018
- ammettendo  l'assimilabilita'  del  personale  addetto  che  svolge
attivita'  funebre  alle  categorie  degli  operatori  addobbatori  o
apparatori per cerimonie civili o religiose  se,  nei  singoli  casi,
l'Ispettorato del  lavoro  riconosce  il  carattere  discontinuo  del
lavoro da essi prestato - riguarderebbe la «tipologia  dei  contratti
di lavoro» di tale  personale  e  inciderebbe  sulla  disciplina  dei
relativi rapporti, cosi' invadendo la competenza legislativa  statale
nella materia «ordinamento civile»;
    che le norme di cui agli artt. 14, comma 1, e 22, comma 1,  della
legge regionale impugnata - la prima  rimettendo  a  un  decreto  del
Ministro della salute la definizione delle  caratteristiche  e  delle
modalita'  di  confezionamento  dei  cofani  funebri  e  la   seconda
subordinando l'autorizzazione regionale alla sepoltura «in  localita'
diverse dal cimitero» a una preventiva autorizzazione  del  Ministero
della salute - recherebbero un vulnus all'art.  117,  secondo  comma,
lettera g), Cost. perche' attribuirebbero «nuovi compiti ad organismi
dello  Stato»  e  sarebbero,  pertanto,  ascrivibili   alla   materia
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali»;
    che gli artt. 26, 27, 28 e 30 - il primo spingendosi  finanche  a
prevedere, al comma 1, che le decisioni  relative  alla  volonta'  di
essere cremati e alla dispersione delle ceneri «attengono ai  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti  in  tutto  il  territorio  nazionale  in
condizioni di parita' di trattamento»; il  secondo  disciplinando  «i
modi e i tempi della manifestazione  della  volonta'  del  defunto  e
della sua attuazione da parte dei soggetti onerati al suo  rispetto»;
il terzo regolando l'affidamento, la custodia e la dispersione  delle
ceneri; il quarto,  infine,  dettando  prescrizioni  in  merito  alle
«modalita' della cremazione e [al]le relative garanzie  esecutive»  -
sarebbero lesivi della competenza  esclusiva  statale  nelle  materie
«ordinamento civile» (art. 117, lettera l, Cost.)  e  «determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale» (art. 117, lettera m, Cost.);
    che il censurato  art.  18  sarebbe  viziato  da  «illegittimita'
costituzionale  derivata»,  introducendo   previsioni   sanzionatorie
amministrative  connesse  alla  violazione  dei  precetti  normativi,
dianzi  indicati,  posti  dalla  Regione  in  difetto  di  competenza
legislativa; il suo  comma  6,  inoltre,  prevedendo  anche  la  pena
detentiva della reclusione, violerebbe gli artt. 25, secondo comma, e
117, secondo comma, lettera l), Cost.;
    che  il  ricorrente  impugna,  infine,  l'art.  29,   il   quale,
prevedendo l'irrogazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
nei confronti di  coloro  che  disperdono  le  ceneri  con  modalita'
diverse da quelle consentite dalle disposizioni di cui al  precedente
art. 28, si «sovrappo[rrebbe]»  al  disposto  dell'art.  411,  quarto
comma, del codice penale, conseguentemente  invadendo  la  competenza
legislativa statale nella materia «ordinamento  penale»  e  violando,
pertanto, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
    che la Regione Calabria non si e' costituita;
    che, nel corso del giudizio, la legge reg.  Calabria  n.  22  del
2018 e' stata integralmente abrogata  dall'art.  1,  comma  1,  della
legge  della  Regione  Calabria  30  aprile  2019,  n.   7,   recante
«Abrogazione  della  legge  regionale   26   giugno   2018,   n.   22
(Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)»;
    che,  sul   presupposto   dell'intervenuta   abrogazione   e   in
conformita' alla delibera assunta dal Consiglio  dei  ministri  nella
seduta del 19 giugno 2019, il Presidente del Consiglio dei  ministri,
con atto depositato il 26 giugno 2019, ha dichiarato di rinunciare al
ricorso.
    Considerato che vi e' stata rinuncia da parte del Presidente  del
Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione  del  Consiglio
dei ministri;
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al  ricorso,  in
mancanza della costituzione della resistente,  comporta  l'estinzione
del processo (ex plurimis, ordinanze n. 156, n. 152, n. 61 e n. 4 del
2019).
    Visto l' art. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
87, e gli artt. 9, comma 2,  e  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara estinto il processo.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                      Luca ANTONINI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

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