Translate

mercoledì 24 luglio 2019

N. 186 SENTENZA 5 giugno - 18 luglio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Istruzione - Scuole dell'infanzia e servizi educativi per l'infanzia - Divieto di iscrizione di minori non in regola con gli obblighi vaccinali - Accesso alle strutture scolastiche subordinato, in via transitoria, all'aver avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. - Legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di eta'), artt. 1, commi 3 e 4, e 2. - (GU n.30 del 24-7-2019 )



N. 186 SENTENZA 5 giugno - 18 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Istruzione - Scuole dell'infanzia e servizi educativi per  l'infanzia
  - Divieto di iscrizione di minori non in regola  con  gli  obblighi
  vaccinali - Accesso alle strutture scolastiche subordinato, in  via
  transitoria, all'aver avviato il percorso per l'assolvimento  degli
  obblighi vaccinali entro tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
  legge.
- Legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in
  merito alle vaccinazioni per i minori di eta'), artt. 1, commi 3  e
  4, e 2.

(GU n.30 del 24-7-2019 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise 12 settembre 2018,  n.  8
(Disposizioni in merito alle vaccinazioni  per  i  minori  di  eta'),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 12-14 novembre 2018, depositato in  cancelleria  il  13
novembre 2018,  iscritto  al  n.  76  del  registro  ricorsi  2018  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  49,  prima
serie speciale, dell'anno 2018.
    Udito nella  udienza  pubblica  del  4  giugno  2019  il  Giudice
relatore Marta Cartabia;
    udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ricorso spedito per la notifica il  12  novembre  2018  e
depositato il successivo 13 novembre (reg. ric. n. 76 del  2018),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  impugnato  la  legge  della
Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in  merito  alle
vaccinazioni  per  i  minori  di  eta'),  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Molise del 12 settembre 2018, n. 52, edizione
straordinaria, con riguardo agli artt. 1, commi 3 e 4, e 2.
    2.- Il ricorrente riassume le finalita' della legge  reg.  Molise
n. 8 del  2018  e  il  contenuto  delle  disposizioni  censurate.  In
particolare, il ricorso riferisce che  la  legge  regionale  contiene
disposizioni, relative all'adempimento degli  obblighi  vaccinali  ai
fini  dell'iscrizione  e  dell'accesso   dei   minori   alle   scuole
dell'infanzia  e  ai   servizi   educativi   per   l'infanzia,   che,
intervenendo in maniera distonica rispetto alle norme statali vigenti
in materia, si pongono in contrasto con gli artt. 117, commi secondo,
lettere n) e q), e terzo, e 3 della Costituzione. E' infatti opinione
del  ricorrente  che  sia  rimesso  alla  competenza  esclusiva   del
legislatore  statale   «il   potere   di   dettare   norme   generali
sull'istruzione e in materia di profilassi internazionale nonche'  di
determinare i  principi  fondamentali  in  materia  di  tutela  della
salute» e comunque imposto al  legislatore  regionale  di  osservare,
nell'esercizio del proprio potere di normazione primaria,  il  canone
generale di eguaglianza.
    3.- L'Avvocatura generale dello Stato premette che  gli  obblighi
connessi alla prevenzione vaccinale sono  stati  tutti  compiutamente
disciplinati dal decreto-legge 7 giugno  2017,  n.  73  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale)   convertito,   con
modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 119, il  quale  prevede
anche una disciplina transitoria per l'iscrizione all'anno scolastico
2017-2018.
    3.1.- In particolare, la difesa statale illustra  il  complessivo
assetto normativo, siccome risultante  dalle  novita'  introdotte  in
sede di conversione del d.l. n. 73  del  2017  e  dalle  precisazioni
contenute nelle circolari congiunte del 27 febbraio 2018, n. 2166 e 6
luglio 2018, n. 20546, emanate dal Ministero della salute e da quello
dell'istruzione, universita' e ricerca, che  regolano  i  termini  in
relazione agli anni scolastici e ai  calendari  annuali  2017-2018  e
2018-2019  per  la  presentazione  della  documentazione  comprovante
l'effettuazione (o l'esonero, l'omissione o  il  differimento)  delle
vaccinazioni obbligatorie o  anche  la  presentazione  della  formale
richiesta di vaccinazione per l'accesso  ai  servizi  scolastici.  In
relazione all'anno scolastico e al calendario  annuale  2019-2020  ha
poi precisato che i genitori sono esonerati,  in  prima  battuta,  da
qualsiasi incombenza  documentale,  cui  si  supplisce  mediante  uno
scambio   di   informazioni   fra   le   aziende   sanitarie   locali
territorialmente competenti e le  scuole  ove  i  minori  sono  stati
iscritti, restando salvo che, in caso di inadempimento, il diniego di
accesso ai  servizi  educativi  per  l'infanzia  e  alle  scuole  per
l'infanzia non si tramuta in un divieto di iscrizione dell'alunno, di
modo che sia sempre possibile la successiva ammissione ai servizi una
volta che sia stata presentata la documentazione richiesta.
    3.2.- Il ricorso richiama la giurisprudenza di questa  Corte  che
ascrive  la  disciplina  degli  obblighi  vaccinali  alla  competenza
esclusiva della legislazione statale. Segnatamente,  si  assume  che,
secondo la sentenza n. 5 del 2018,  le  disposizioni  in  materia  di
iscrizione e  adempimenti  scolastici  disciplinati  dagli  artt.  3,
3-bis, 4 e 5 del citato d.l. n.  73  del  2017  si  configurano  come
«norme generali sull'istruzione» di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettera n), Cost., in quanto «mirano a  garantire  che  la  frequenza
scolastica  avvenga  in  condizioni  sicure  per  ciascun  alunno,  o
addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per  l'infanzia)
non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione».  Del
pari, con  riferimento  ai  parametri  di  cui  all'art.  117,  commi
secondo, lettera q), e terzo, Cost., la Corte avrebbe  affermato  che
il diritto della persona di essere curata efficacemente e  di  essere
rispettata nella propria integrita' fisica  e  psichica  deve  essere
garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese per mezzo di
una legislazione statale  «basata  sugli  indirizzi  condivisi  dalla
comunita' scientifica nazionale e  internazionale»  (sono  citate  le
sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n.  282  del  2002).  Dal
che,  anche  in  considerazione  del  fatto  che  la   determinazione
dell'ammissibilita' o meno delle terapie sanitarie investe i principi
fondamentali della materia «tutela della salute», trae la conseguenza
per cui non puo' che «essere riservato alla legislazione statale,  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il  compito  di
qualificare come obbligatorio un determinato  trattamento  sanitario,
sulla  base  dei  dati   e   delle   conoscenze   medico-scientifiche
disponibili» (e' citata la sentenza n. 5 del 2018, anche ove richiama
la sentenza n. 169 del 2017). Tale conclusione sarebbe confermata dal
rilievo per cui la profilassi per  la  prevenzione  della  diffusione
delle malattie richiede necessariamente l'adozione di misure omogenee
sul territorio nazionale. Pertanto, a giudizio della difesa  statale,
il  legislatore,   nello   svolgimento   della   propria   competenza
legislativa  esclusiva,  ha  operato   un   ragionevole   e   attento
bilanciamento dei molteplici valori costituzionali coinvolti al  fine
di  «assicurare  un'efficace  prevenzione  della   diffusione   delle
malattie infettive».
    4.-  In  questa  cornice  giurisprudenziale,  la  difesa  statale
deduce, in primo luogo, l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,
comma 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2018, nella  parte  in  cui
dispone che i responsabili delle scuole dell'infanzia e  dei  servizi
educativi per l'infanzia non procedono all'iscrizione dei  minori  di
eta' non in regola con gli obblighi vaccinali, «perche' contrasta con
gli artt. 3, comma 3, e 3-bis, comma 5, del d.l. n. 73 del  2017  dal
cui combinato disposto emerge chiaramente che i minori che  non  sono
in regola con gli obblighi di vaccinazione possono senz'altro  essere
iscritti a tali strutture scolastiche, pur non potendo essere ammessi
alla frequenza».
    4.1.- Sul punto la difesa statale sostiene  che  dal  complessivo
assetto normativo statale si ricava che i minori non  in  regola  con
gli obblighi di vaccinazione  sono  e  restano  iscritti  ai  servizi
educativi per l'infanzia e alla scuola dell'infanzia,  cosi'  potendo
accedere e frequentare l'istituzione scolastica non appena i genitori
abbiano comprovato l'avvenuta regolarizzazione della  loro  posizione
vaccinale. A conferma, la parte ricorrente  richiama  l'art.  3  bis,
comma 5, del d.l. n. 73  del  2017  secondo  cui,  solo  a  decorrere
dall'anno  scolastico  2019-2020,  la  mancata  presentazione   della
documentazione   nei   termini   previsti   comporta   la   decadenza
dall'iscrizione - che si presuppone comunque avvenuta  -  ai  servizi
educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.
    Cio'  posto,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  osserva  come
l'iscrizione e la permanenza nelle liste degli iscritti si risolva in
un indubbio vantaggio per i minori cui sia stato  precluso  l'accesso
ai servizi educativi per l'infanzia e  alle  scuole  dell'infanzia  a
causa del mancato adempimento agli obblighi vaccinali  da  parte  dei
genitori-tutori-affidatari, ben potendo essi conservare il diritto di
accedere o di essere riammessi non appena sia stata regolarizzata  la
loro posizione vaccinale.
    4.2.- Dal che conseguirebbe,  a  opinione  di  parte  ricorrente,
anche l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 4,  della  legge  reg.
Molise n. 8 del 2018, il  quale  demanda  alla  Giunta  regionale  la
definizione  delle  modalita'  attuative  del  precedente  comma   3,
parimenti impugnato.
    5.- In secondo luogo, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
impugna il successivo art. 2, in quanto prevede che «in sede di prima
applicazione, per i minori di eta' non in  regola  con  gli  obblighi
della presente legge che siano gia' iscritti o che si  iscrivano  per
la prima volta alle  strutture  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  nel
rispetto del calendario vaccinale, e'  sufficiente  aver  avviato  il
percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge». Tale norma  transitoria
presenterebbe, ad avviso del ricorrente, elementi non  conformi  alle
previsioni della normativa statale vigente, che, lungi  dal  ritenere
sufficiente l'aver  avviato  il  percorso  per  l'assolvimento  degli
obblighi vaccinali, subordina «l'accesso alle  strutture  scolastiche
alla  dimostrazione   dell'avvenuto   assolvimento   degli   obblighi
vaccinali ovvero, in alternativa, all'assunzione formale dell'impegno
a farlo».
    5.1.- In particolare, per il ricorrente non  sarebbe  sufficiente
«aver  avviato  il  percorso  per   l'assolvimento   degli   obblighi
vaccinali», ma sarebbe necessario, come stabilito dall'art. 3,  comma
1, del d.l. n. 73 del 2017, «presentare la documentazione comprovante
l'effettuazione,  l'esonero,  l'omissione  o  il  differimento  delle
vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale  prevista  in
relazione all'eta' oppure, per le vaccinazioni non  ancora  eseguite,
la  richiesta  di  vaccinazione  -  e,  quindi,  la  prenotazione   -
all'Azienda  sanitaria  locale  territorialmente  competente;  o,  in
sostituzione, la dichiarazione di cui al d.P.R. n. 445/2000».
    5.2.- Inoltre, per la difesa  statale  l'art.  2  della  medesima
legge reg. Molise n. 8 del 2018 contrasterebbe pure con le previsioni
di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 73 del  2017  e  all'art.  6,
comma 3-quater, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91  (Proroga  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,   con
modificazioni, nella legge 21  settembre  2018,  n.  108,  in  quanto
derogherebbe a tali disposizioni,  stabilendo  che  il  percorso  per
l'assolvimento degli obblighi vaccinali puo' essere avviato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge  stessa  e,  quindi,
entro il 13 dicembre 2018, mentre la legislazione statale prevede che
la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle  vaccinazioni
obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
    6.-  In  conclusione,  il  Governo  assume  che  le  disposizioni
impugnate  dettano  una  disciplina  divergente  rispetto  a   quella
statale: per un verso, piu' rigorosa, ove si sancisce il  divieto  di
iscrizione alle strutture educative, anziche' il semplice divieto  di
frequenza, per i minori che non risultano in regola con gli  obblighi
vaccinali, e, per altro verso, piu' permissiva, allorche' si  prevede
un indefinito avvio del «percorso per l'assolvimento  degli  obblighi
vaccinali» entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
legge, in luogo dei precisi adempimenti  documentali  o  dichiarativi
prescritti dalla legge statale.
    Sicche' il Presidente del Consiglio dei ministri conclude per  la
incostituzionalita' degli artt. 1, commi 3 e  4,  e  2  della  citata
legge regionale, per violazione del principio di eguaglianza  di  cui
all'art. 3 Cost., nonche' per invasione  della  competenza  riservata
alla legislazione statale in  materia  di  principi  fondamentali  in
materia di tutela della salute e profilassi internazionale, oltre che
con riguardo alle norme generali sull'istruzione, ai sensi  dell'art.
117, commi terzo e secondo, lettere q) e n), Cost.

                       Considerato in diritto

    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato  la
legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8  (Disposizioni  in
merito alle vaccinazioni  per  i  minori  di  eta'),  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Molise del 12 settembre  2019,  n.
52, edizione straordinaria, con riguardo agli artt. 1, commi 3 e 4, e
2, per violazione del principio di  eguaglianza  di  cui  all'art.  3
della Costituzione,  della  competenza  riservata  alla  legislazione
statale sia  per  la  determinazione  dei  principi  fondamentali  in
materia di tutela della salute, ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,
Cost., sia in tema  di  «norme  generali  sull'istruzione»  ai  sensi
dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  n),  Cost.,  sia  per   la
disciplina della  profilassi  internazionale  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera q), Cost.
    2.- Per la loro stretta interconnessione, e' opportuno  esaminare
congiuntamente tutte le questioni relative agli artt. 1, commi 3 e 4,
e 2, della legge reg. Molise n. 8 del 2018.
    2.1.- L'art. 1, comma 3, dispone  che  «[n]ella  eventualita'  di
minori  di  eta'  non  in  regola  con  gli  obblighi  vaccinali,   i
responsabili delle strutture:
    a) non procedono all'iscrizione per i casi di cui al comma 1;
    b) comunicano  ai  servizi  territoriali  competenti  il  mancato
assolvimento  degli  obblighi  vaccinali  affinche'  provvedano   nel
rispetto del calendario vaccinale per i casi di cui al comma 2».
    L'art. 1, comma 4, a sua volta, stabilisce che «[e]ntro 60 giorni
dall'entrata in vigore, la  Giunta  regionale  approva,  su  proposta
dell'azienda sanitaria regionale del  Molise  (ASREM),  le  modalita'
attuative della presente legge anche tenendo conto dei casi in cui la
vaccinazione deve essere omessa o differita  per  accertati  pericoli
concreti  per  la  salute  del  minore  in  relazione  a   specifiche
condizioni cliniche».
    Il  successivo  art.  2  introduce  una  disciplina  transitoria,
prevedendo che «[i]n sede di prima applicazione, per i minori di eta'
non in regola con gli obblighi della presente legge  che  siano  gia'
iscritti o che si iscrivano per la prima volta alle strutture di  cui
all'art. 1, comma  1,  nel  rispetto  del  calendario  vaccinale,  e'
sufficiente  aver  avviato  il  percorso  per  l'assolvimento   degli
obblighi vaccinali  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge».
    2.2.- Secondo il ricorrente, le suddette disposizioni dettano una
disciplina in tema di obblighi vaccinali ai  fini  dell'iscrizione  e
dell'accesso dei minori alle scuole d'infanzia e ai servizi educativi
per l'infanzia divergente rispetto a quella  statale:  per  un  verso
piu' rigorosa,  ove  sancisce  che  i  responsabili  delle  strutture
scolastiche non procedono all'iscrizione dei minori di  eta'  non  in
regola con gli obblighi vaccinali (art. 1,  comma  3,  lettera  a)  e
comunicano ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento
degli obblighi stessi (art. 1, comma 3, lettera b), attribuendo  alla
Giunta regionale il compito di apporre le modalita'  attuative  (art.
1, comma 4); per altro verso piu' permissiva, allorche' prevede,  sia
pur  solo  in  via  transitoria,  che  ai  fini  dell'iscrizione   e'
sufficiente  un  non  meglio  definito  avvio   del   «percorso   per
l'assolvimento degli obblighi vaccinali»  (art.  2)  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della legge regionale, in  luogo  dei
precisi adempimenti documentali o dichiarativi prescritti dalla legge
statale.
    3.- Le questioni sono fondate.
    Questa Corte ha di recente affermato che la normativa in  materia
di obblighi  vaccinali  interseca  una  pluralita'  di  materie,  con
prevalenza dei profili ascrivibili alle competenze legislative  dello
Stato in materia di principi fondamentali sulla tutela  della  salute
(art.  117,  terzo  comma,  Cost.);  di  livelli   essenziali   delle
prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera  m,  Cost.);  di  norme
generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.);
di profilassi internazionale (art. 117,  secondo  comma,  lettera  q,
Cost.) (sentenza n. 5 del 2018).
    In particolare, le disposizioni della  legislazione  statale  che
riguardano   l'adempimento   degli   obblighi   vaccinali   ai   fini
dell'iscrizione  e  dell'accesso  ai  servizi  scolastici,  che  sole
rilevano nel presente giudizio, si configurano come  «norme  generali
sull'istruzione» di  competenza  esclusiva  del  legislatore  statale
(art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.), in quanto esse «mirano a
garantire che la frequenza scolastica avvenga  in  condizioni  sicure
per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i
servizi educativi per l'infanzia)  non  avvenga  affatto  in  assenza
della prescritta documentazione» (sentenza n. 5 del 2018).
    A tale  ambito  sono  da  ricondurre  le  disposizioni  regionali
impugnate, che regolano il rapporto fra l'assolvimento degli obblighi
vaccinali e gli adempimenti necessari per  l'iscrizione  ai  nidi  di
infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alla  scuola
dell'infanzia.
    Con la legge  impugnata,  dunque,  il  legislatore  regionale  e'
intervenuto in un settore riservato alla competenza  esclusiva  dello
Stato, qual e' quello delle «norme generali sull'istruzione», di  cui
all'art. 117 secondo  comma,  lettera  n),  Cost.,  determinando  una
interferenza di per se'  stessa  costituzionalmente  illegittima  (ex
multis, sentenze n. 178 e n. 110 del 2018, n. 40 del 2017, n. 195 del
2015, n. 49 del 2014, n. 245 e n. 98 del 2013 e n. 35 del 2011).
    4.- Occorre peraltro osservare che  in  materia  di  obblighi  di
vaccinazioni questa Corte ha altresi' soggiunto che «le Regioni  sono
vincolate a rispettare  ogni  previsione  contenuta  nella  normativa
statale,  incluse  quelle  che,  sebbene  a  contenuto  specifico   e
dettagliato, per la finalita' perseguita, si pongono in  rapporto  di
coessenzialita' e necessaria integrazione con i principi di  settore»
(sentenza n. 5 del 2018).
    Anche sotto questo profilo  le  disposizioni  impugnate  appaiono
viziate da illegittimita'  costituzionale,  per  il  contenuto  delle
stesse.
    Come rilevato dalla difesa statale, le previsioni del legislatore
regionale seguono percorsi divergenti rispetto a quelli fissati dalla
inderogabile disciplina statale.
    Infatti, l'art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2018
prevede una disciplina piu' severa di quella statale, in quanto vieta
l'iscrizione alle strutture educative anziche', come  disposto  dagli
artt. 3, comma 3, e 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno  2017,
n. 73 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale)
convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 119, la
decadenza dall'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e  alle
scuole dell'infanzia per i minori che non risultano in regola con gli
obblighi vaccinali. Inoltre, il riferimento contenuto  nell'impugnato
art. 1, comma 3,  al  precedente  art.  1,  comma  1,  puo'  lasciare
intendere, anche alla luce dei lavori preparatori e, in  particolare,
della relazione illustrativa al disegno di legge, che il  legislatore
regionale reputi necessario aver effettuato non solo le  vaccinazioni
obbligatorie imposte dalla norma statale,  ma  finanche  quelle  solo
raccomandate. Infatti, l'art. 1, comma 1, della legge reg. n.  8  del
2018 stabilisce che «costituisce requisito per l'iscrizione  annuale:
a) ai nidi  d'infanzia;  b)  ai  servizi  integrativi  per  la  prima
infanzia;  c)  alla  scuola  dell'infanzia»,  l'aver  effettuato  gli
obblighi vaccinali, «nonche' le vaccinazioni raccomandate  ai  minori
di eta' dal Piano Nazionale Vaccinale».
    Per altro verso,  la  legge  impugnata,  all'art.  2,  detta  una
disciplina piu' permissiva di quella statale laddove stabilisce,  sia
pur  solo  in  via  transitoria,  che  ai  fini  dell'iscrizione   e'
sufficiente  un  non  meglio  definito  avvio   del   «percorso   per
l'assolvimento degli obblighi vaccinali» entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  legge  regionale  in  luogo  dei  precisi
adempimenti documentali o dichiarativi  prescritti  dalla  disciplina
statale (artt. 3 e 3 bis del d.l. n. 73 del 2017).
    Sotto il profilo contenutistico, dunque, gli artt. 1, comma 3 e 2
della legge regionale impugnata appaiono viziati per incompatibilita'
con la disciplina dettata dal legislatore statale, che  pone  vincoli
inderogabili.
    5.- L'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  3,  della
legge reg. Molise n. 8 del 2018 comporta, come dedotto  dalla  difesa
statale, anche la illegittimita' costituzionale del successivo  comma
4, atteso che quest'ultimo demanda  alla  Giunta  regionale  la  mera
definizione  delle  modalita'   attuative   del   precedente   comma,
costituzionalmente illegittimo.
    6.- Restano  assorbite  le  doglianze  mosse  in  relazione  agli
ulteriori parametri dedotti dalla difesa statale, per le quali non vi
e' necessita' di ulteriore trattazione.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 3 e
4, e 2 della legge della Regione  Molise  12  settembre  2018,  n.  8
(Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di eta').
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                      Marta CARTABIA, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

Nessun commento: