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sabato 30 settembre 2023

Agenzia delle Entrate Risp. 29/09/2023, n. 441 Definizione agevolata delle controversie tributarie - Liti pendenti in Cassazione aventi ad oggetto sanzioni collegate al tributo - Articolo 1, commi da 186 a 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, Direzione centrale piccole e medie imprese (Risposta a istanza di interpello).

 


Agenzia delle Entrate


Risp. 29 settembre 2023, n. 441 (1)


Definizione agevolata delle controversie tributarie - Liti pendenti in Cassazione aventi ad oggetto sanzioni collegate al tributo - Articolo 1, commi da 186 a 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.


(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, Direzione centrale piccole e medie imprese (Risposta a istanza di interpello).




Quesito


Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente



Quesito



[ALFA] (di seguito istante), pone un quesito, di seguito sinteticamente riportato, in merito alla definizione delle liti pendenti di cui all'articolo 1, commi 186 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.


In particolare, l'istante riferisce che - a seguito del controllo automatizzato effettuato, ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione dei redditi Modello Unico 2011, relativa al periodo d'imposta 2010 - in data [...] 2012 le veniva notificata la comunicazione di irregolarità n. [...]. La società presentava istanza di rateazione, che le veniva accordata per un numero di 20 rate mensili, dell'importo di [...] euro cadauna, oltre agli interessi per la rateazione. Successivamente, le veniva notificata la cartella di pagamento n. [...], recante il ruolo n. [...], con cui si intimava il pagamento dell'ultima rata - il cui pagamento risultava omesso - con i relativi interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30% e degli interessi calcolati sull'intero debito tributario originario, detratto quanto versato.


L'istante impugnava la cartella, chiedendo alla Commissione di "voler annullare l'iscrizione a ruolo limitatamente alle sanzioni e agli interessi iscritti calcolati sull'intero; in via successivamente subordinata, dichiarare che comunque non sono dovute le sanzioni e che vanno sottratti dal dovuto tutti gli importi versati, compresi quelli per la rateazione e quelli per il ravvedimento".


Secondo quanto rappresentato dall'istante, nel ricorso nulla veniva eccepito in ordine all'imposta; veniva invece contestata la decadenza dalla rateazione, nel presupposto che "l'omesso pagamento dell'ultima rata della rateazione non comportava alcuna decadenza".


In attesa degli esiti del ricorso, l'istante dichiara di aver versato l'imposta, con i relativi interessi e sanzioni.


La Commissione Tributaria Provinciale di [...], con sentenza n. [...] del [...] 2020, così decideva: "in parziale accoglimento del ricorso e con riferimento all'ires dovuta per l'anno d'imposta 2010, riduce l'importo da iscrivere a ruolo, da rideterminare sulla base della rata non pagata a titolo di imposta, delle sanzioni in misura del 30% da commisurarsi a detta ultima rata e dei relativi interessi legali; annulla per l'effetto la cartella impugnata limitatamente all'importo eccedente; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio".


La Commissione Tributaria Regionale di [...], con sentenza n. [...], rigettava l'appello dell'Agenzia e confermava la decisione di 1° grado.


In data [...] 2022 l'Agenzia delle Entrate notificava il ricorso per Cassazione.


Tutto ciò premesso, l'istante intende definire la lite pendente in Cassazione e, a tal fine, chiede "se la controversia possa essere considerata come controversia definibile in cassazione o come controversia avente ad oggetto le sanzioni collegate al tributo".




Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente


In sintesi, con riguardo alla prima ipotesi - liti definibili in Cassazione - l'istante osserva che, "La definizione delle liti pendenti in cassazione richiede che l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso la lite è definibile col pagamento del 5% del valore della controversia. Nel caso di specie, [ALFA] può considerarsi vittoriosa in entrambi i giudizi di 1° e 2° grado. Infatti la società aveva richiesto di annullarsi la cartella limitatamente alle sanzioni e interessi calcolati sull'intero. La CTP ha accolto questo motivo e ha stabilito che le sanzioni e gli interessi andassero calcolati sulla base della rata non pagata. La CTR ha confermato".


Quanto alla seconda questione, l'istante ritiene che la controversia in esame rientri tra le liti aventi ad oggetto le sanzioni collegate al tributo e che di conseguenza, ai sensi dell'art. 1 comma 191, della legge n. 197 del 2022, "Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito".


Avendo già provveduto al pagamento dell'imposta, la controversia dovrebbe, quindi, ritenersi definita.




Parere dell'agenzia delle entrate


L'art. 1, commi da 186 a 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare, il comma 186 dispone che "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".


Al riguardo, specifici chiarimenti di prassi sono stati forniti con le circolari n. 2/E del 27 gennaio 2023 e n. 6/E del 20 marzo 2023. In particolare, la circolare 2/E del 2023, ha precisato che il comma 186 citato non contiene "specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi".


Con specifico riferimento alla definizione agevolata delle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni, il comma 191 dispone che "Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata".


In tale ultima ipotesi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il termine stabilito.


Con riguardo alla distinzione tra sanzioni collegate e sanzioni non collegate al tributo, la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019 ha chiarito che di "norma, le sanzioni non collegate al tributo corrispondono a quelle stabilite per le violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo. Per converso, le sanzioni collegate al tributo sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo [...]" (così le note nn. 5 e 6 del documento di prassi).


Ciò detto, nel caso di specie, l'istante ha impugnato, limitatamente alle sanzioni ed interessi, una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo per decadenza dal beneficio della rateazione a causa dell'omesso/carente versamento dell'imposta dovuta.


La controversia ha dunque ad oggetto sanzioni derivanti dall'omesso/carente versamento di imposte che, come tali, sono collegate al tributo.


Tanto chiarito, con riguardo al quesito posto dall'istante, ossia se la controversia in esame possa essere considerata come definibile in cassazione, ai sensi del comma 190, oppure come lite avente ad oggetto sanzioni, dunque soggetta alle previsioni del comma 191, si osserva che le liti aventi ad oggetto le sanzioni "collegate ai tributi"come quella di cui si discute - sono definibili ai sensi del comma 191 solo in caso di definizione dell'importo concernente i tributi, diversamente le stesse saranno definibili con le percentuali prevista dai commi da 186 a 190.


Pertanto, come anche chiarito con circolare 6/E del 2019, occorre innanzitutto "verificare se l'importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato". Solo in tale ipotesi, infatti, la lite può essere definita senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione. Diversamente, in caso di mancata definizione dell'importo concernente i tributi, le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono sono definibili sulla base degli importi desumibili dai commi da 186 a 190 (cfr. circ. 2/E del 2023).


Nel presupposto che il tributo sia stato versato (circostanza non verificabile in questa sede), la soluzione proposta dall'istante è, dunque, condivisibile, nel senso che la controversia potrà essere definita, nel rispetto di quanto disposto dal comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 30 settembre 2023, senza versamento di alcun importo.



La Direttrice centrale 

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