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sabato 30 settembre 2023

Commissione Reg. (CE) 04/07/2023, n. 2023/2048/UE REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d'aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 26 settembre 2023, n. L 236.

  Reg. (CE) 4 luglio 2023, n. 2023/2048/UE (1).


REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d'aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE).


(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 26 settembre 2023, n. L 236.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (2), in particolare l'articolo 16,


considerando quanto segue:


(1) I regolamenti delegati (UE) n. 626/2011 (3), (UE) 2019/2015 (4), (UE) 2019/2016 (5) e (UE) 2019/2018 (6) della Commissione hanno stabilito disposizioni sull'etichettatura energetica, rispettivamente, dei condizionatori d'aria, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.


(2) La definizione di cui all'allegato I, punto 47), del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene un errore relativo all'unità di misura del consumo energetico dei condizionatori d'aria a doppio condotto.


(3) Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 indica erroneamente in diversi punti dell'allegato III che le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell'etichetta energetica dei condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto devono essere arrotondate per eccesso alla prima cifra intera.


(4) Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene errori in diversi punti dell'allegato III per quanto riguarda la regola di arrotondamento delle capacità di riscaldamento e raffreddamento e dei parametri di efficienza energetica SEER, SCOP, EER e COP.


(5) E' opportuno rettificare l'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2015 per aggiungervi il termine «a tensione di rete».


(6) E' opportuno rettificare l'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 in quanto l'intervallo [0-100] dovrebbe riferirsi al solo IRC.


(7) L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 contiene un errore relativo al parametro termodinamico (rc) per il tipo di scomparto «sezione a due stelle».


(8) L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 contiene un errore in quanto è stato omesso il riferimento alla tabella 4, necessario per esplicitare il fatto che non è ammessa alcuna tolleranza per la temperatura.


(9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


(2) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.


(3) Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).


(4) Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).


(5) Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).


(6) Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315del 5.12.2019, pag. 155).



Articolo 1 Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 626/2011

In vigore dal 30 settembre 2023


Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 sono rettificati conformemente all'allegato 1 del presente regolamento.



Articolo 2 Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015

In vigore dal 30 settembre 2023


Gli allegati VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 sono rettificati conformemente all'allegato 2 del presente regolamento.



Articolo 3 Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016

In vigore dal 30 settembre 2023


L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 è rettificato conformemente all'allegato 3 del presente regolamento.



Articolo 4 Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018

In vigore dal 30 settembre 2023


L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 è rettificato conformemente all'allegato 4 del presente regolamento.



Articolo 5 Entrata in vigore

In vigore dal 30 settembre 2023


Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente



Allegato 1

In vigore dal 30 settembre 2023


Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione sono così modificati:


1) all'allegato I, nella definizione di cui al punto 47), il termine «kWh/a» è sostituito da «kWh/h»;


2) all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:


- al punto 1.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 1.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 1.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 1.1, lettera a), punto VIII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 1.1, lettera a), punto IX, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 1.5, punto iv), numero 10, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;


- al punto 2.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituito da «arrotondato»;


- al punto 2.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 2.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 2.5, punto iv), numero 10, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 3.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 3.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 3.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 3.5, punto iv), numero 9, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;


- al punto 4.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;


- al punto 4.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;


- al punto 4.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 4.2, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;


- al punto 4.3, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;


- al punto 4.3, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 4.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 4.4, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 4.5, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;


- al punto 4.5, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 4.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 4.6, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 5.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;


- al punto 5.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;


- al punto 5.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 5.2, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;


- al punto 5.3, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;


- al punto 5.3, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 5.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 5.4, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 5.5, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;


- al punto 5.5, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 5.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


- al punto 5.6, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;


3) all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:


- al punto 4.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;


- al punto 4.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;


- al punto 4.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;


- al punto 5.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituito da «al primo decimale»;


- al punto 5.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;


- al punto 5.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;


4) all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:


- al punto 4.2, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;


- al punto 4.4, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;


- al punto 4.6, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;


- al punto 5.2, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;


- al punto 5.4, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;


- al punto 5.6, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y».


5) all'allegato III, è opportuno modificare le immagini come segue:


1) sostituire l'immagine della sezione 4.1 con l'immagine seguente:


2) sostituire l'immagine della sezione 4.2 con l'immagine seguente:


3) sostituire l'immagine della sezione 4.3 con l'immagine seguente:


4) sostituire l'immagine della sezione 4.4 con l'immagine seguente:


5) sostituire l'immagine della sezione 4.5 con l'immagine seguente:


6) sostituire l'immagine della sezione 4.6 con l'immagine seguente:


7) sostituire l'immagine della sezione 5.1 con l'immagine seguente:


8) sostituire l'immagine della sezione 5.2 con l'immagine seguente:


9) sostituire l'immagine della sezione 5.3 con l'immagine seguente:


10) sostituire l'immagine della sezione 5.4 con l'immagine seguente:


11) sostituire l'immagine della sezione 5.5 con l'immagine seguente:


12) sostituire l'immagine della sezione 5.6 con l'immagine seguente:



Allegato 2

In vigore dal 30 settembre 2023


Gli allegati VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione sono così modificati:


1) all'allegato VI, il termine «sorgenti luminose LED e OLED» è sostituito dal termine «sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete» nei punti seguenti:


- punto 1, lettera e), punto 11);


- punto 1, lettera e), punto 12);


2) all'allegato IX, tabella 9, il riferimento «IRC e R9 [0-100]» è sostituito da «IRC [0-100] e R9».



Allegato 3

In vigore dal 30 settembre 2023


L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione è così modificato:


al punto 1, tabella 7, il parametro termodinamico (rc) «2,10» per il tipo di scomparto «sezione a due stelle» è sostituito da «1,80».



Allegato 4

In vigore dal 30 settembre 2023


L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione è così modificato:


all'allegato IV, punto 2, lettera b), il testo:


«- Edaily è il consumo di energia dell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nell'arco di 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale.»


è sostituito da


«- Edaily è il consumo di energia dell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nell'arco di 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale, misurato secondo le condizioni di temperatura della tabella 4 per la classe di temperatura pertinente.». 

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