Reg. (CE) 4 luglio 2023, n. 2023/2048/UE (1).
REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d'aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE).
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 26 settembre 2023, n. L 236.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (2), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) I regolamenti delegati (UE) n. 626/2011 (3), (UE) 2019/2015 (4), (UE) 2019/2016 (5) e (UE) 2019/2018 (6) della Commissione hanno stabilito disposizioni sull'etichettatura energetica, rispettivamente, dei condizionatori d'aria, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
(2) La definizione di cui all'allegato I, punto 47), del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene un errore relativo all'unità di misura del consumo energetico dei condizionatori d'aria a doppio condotto.
(3) Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 indica erroneamente in diversi punti dell'allegato III che le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell'etichetta energetica dei condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto devono essere arrotondate per eccesso alla prima cifra intera.
(4) Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene errori in diversi punti dell'allegato III per quanto riguarda la regola di arrotondamento delle capacità di riscaldamento e raffreddamento e dei parametri di efficienza energetica SEER, SCOP, EER e COP.
(5) E' opportuno rettificare l'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2015 per aggiungervi il termine «a tensione di rete».
(6) E' opportuno rettificare l'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 in quanto l'intervallo [0-100] dovrebbe riferirsi al solo IRC.
(7) L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 contiene un errore relativo al parametro termodinamico (rc) per il tipo di scomparto «sezione a due stelle».
(8) L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 contiene un errore in quanto è stato omesso il riferimento alla tabella 4, necessario per esplicitare il fatto che non è ammessa alcuna tolleranza per la temperatura.
(9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(2) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
(3) Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).
(5) Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).
(6) Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315del 5.12.2019, pag. 155).
Articolo 1 Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 626/2011
In vigore dal 30 settembre 2023
Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 sono rettificati conformemente all'allegato 1 del presente regolamento.
Articolo 2 Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015
In vigore dal 30 settembre 2023
Gli allegati VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 sono rettificati conformemente all'allegato 2 del presente regolamento.
Articolo 3 Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016
In vigore dal 30 settembre 2023
L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 è rettificato conformemente all'allegato 3 del presente regolamento.
Articolo 4 Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018
In vigore dal 30 settembre 2023
L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 è rettificato conformemente all'allegato 4 del presente regolamento.
Articolo 5 Entrata in vigore
In vigore dal 30 settembre 2023
Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Allegato 1
In vigore dal 30 settembre 2023
Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione sono così modificati:
1) all'allegato I, nella definizione di cui al punto 47), il termine «kWh/a» è sostituito da «kWh/h»;
2) all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:
- al punto 1.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 1.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 1.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 1.1, lettera a), punto VIII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 1.1, lettera a), punto IX, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 1.5, punto iv), numero 10, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;
- al punto 2.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituito da «arrotondato»;
- al punto 2.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 2.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 2.5, punto iv), numero 10, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 3.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 3.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 3.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 3.5, punto iv), numero 9, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;
- al punto 4.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;
- al punto 4.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;
- al punto 4.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 4.2, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;
- al punto 4.3, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;
- al punto 4.3, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 4.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 4.4, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 4.5, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;
- al punto 4.5, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 4.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 4.6, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 5.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;
- al punto 5.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;
- al punto 5.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 5.2, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;
- al punto 5.3, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;
- al punto 5.3, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 5.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 5.4, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 5.5, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;
- al punto 5.5, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 5.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
- al punto 5.6, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;
3) all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:
- al punto 4.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;
- al punto 4.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;
- al punto 4.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;
- al punto 5.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituito da «al primo decimale»;
- al punto 5.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;
- al punto 5.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;
4) all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:
- al punto 4.2, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;
- al punto 4.4, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;
- al punto 4.6, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;
- al punto 5.2, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;
- al punto 5.4, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;
- al punto 5.6, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y».
5) all'allegato III, è opportuno modificare le immagini come segue:
1) sostituire l'immagine della sezione 4.1 con l'immagine seguente:
2) sostituire l'immagine della sezione 4.2 con l'immagine seguente:
3) sostituire l'immagine della sezione 4.3 con l'immagine seguente:
4) sostituire l'immagine della sezione 4.4 con l'immagine seguente:
5) sostituire l'immagine della sezione 4.5 con l'immagine seguente:
6) sostituire l'immagine della sezione 4.6 con l'immagine seguente:
7) sostituire l'immagine della sezione 5.1 con l'immagine seguente:
8) sostituire l'immagine della sezione 5.2 con l'immagine seguente:
9) sostituire l'immagine della sezione 5.3 con l'immagine seguente:
10) sostituire l'immagine della sezione 5.4 con l'immagine seguente:
11) sostituire l'immagine della sezione 5.5 con l'immagine seguente:
12) sostituire l'immagine della sezione 5.6 con l'immagine seguente:
Allegato 2
In vigore dal 30 settembre 2023
Gli allegati VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione sono così modificati:
1) all'allegato VI, il termine «sorgenti luminose LED e OLED» è sostituito dal termine «sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete» nei punti seguenti:
- punto 1, lettera e), punto 11);
- punto 1, lettera e), punto 12);
2) all'allegato IX, tabella 9, il riferimento «IRC e R9 [0-100]» è sostituito da «IRC [0-100] e R9».
Allegato 3
In vigore dal 30 settembre 2023
L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione è così modificato:
al punto 1, tabella 7, il parametro termodinamico (rc) «2,10» per il tipo di scomparto «sezione a due stelle» è sostituito da «1,80».
Allegato 4
In vigore dal 30 settembre 2023
L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione è così modificato:
all'allegato IV, punto 2, lettera b), il testo:
«- Edaily è il consumo di energia dell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nell'arco di 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale.»
è sostituito da
«- Edaily è il consumo di energia dell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nell'arco di 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale, misurato secondo le condizioni di temperatura della tabella 4 per la classe di temperatura pertinente.».
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