Translate

sabato 30 settembre 2023

Tar 2023-“E' utile premettere che, in ordine al requisito di partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di Finanza costituito dal possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (2, comma 1, lettera b), punto 7) - vale a dire della "condotta incensurabile" prescritta dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 -, l'indirizzo ormai prevalente, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, afferma che il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l'accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale e/o dalla detenzione di droga in età maggiorenne, è congruamente motivato anche in riferimento ad un unico episodio accertato e per droghe non considerate "pesanti", assumendo rilievo decisivo il fatto che "l'utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere" (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 5 aprile 2022, n. 2540).”

Tar 2023-“E' utile premettere che, in ordine al requisito di partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di Finanza costituito dal possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (2, comma 1, lettera b), punto 7) - vale a dire della "condotta incensurabile" prescritta dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 -, l'indirizzo ormai prevalente, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, afferma che il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l'accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale e/o dalla detenzione di droga in età maggiorenne, è congruamente motivato anche in riferimento ad un unico episodio accertato e per droghe non considerate "pesanti", assumendo rilievo decisivo il fatto che "l'utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere" (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 5 aprile 2022, n. 2540).”



T.A.R. Lazio Roma Sez. IV, Sent., (ud. 20/09/2023) 25-09-2023, n. 14187 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 11629 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, -; 

contro 

- Ministero dell'Economia e delle Finanze;- Guardia di Finanza - Comando Generale;in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

- -OMISSIS-, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

previa sospensione 

- del verbale -OMISSIS-, redatto in data 15.06.2023, con il quale la Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del bando di cui Det. n. 343625 del 28 novembre 2022, ha disposto l'esclusione dalla procedura concorsuale del candidato, sig. -OMISSIS-; 

- della Det. n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 28.06.2023, con la quale il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha escluso il sig. -OMISSIS- dalla procedura concorsuale; 

- della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 14.07.2023, del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri - anno 2022 indetto con il bando di cui alla Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 343625 del 28.11.2022. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri - anno 2022, indetto con il bando di cui alla Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 343625 del 28 novembre 2022 e di esservi stato escluso con il Provv. n. -OMISSIS- del 28 giugno 2023, in quanto "non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso". 

A fondamento del ricorso promosso avverso l'anzidetto provvedimento di esclusione il ricorrente ha dedotto i seguenti argomenti di doglianza: 

- "I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 199 del 1995 come modificato dall'art. 33, comma 1.6) del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza di presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifeste". 

Il ricorrente si duole, in sintesi, del fatto che "l'esclusione è stata disposta in considerazione della generica segnalazione della Compagnia dei Carabinieri di Latina, non contenente alcun riferimento all'uso o alla detenzione delle sostanze, e priva di ogni ulteriore riscontro e/o accertamento sulle circostanze riferite, come dimostra peraltro la mancanza di alcuna comunicazione dei fatti oggetto della segnalazione alla Prefettura competente". 

- "II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 199 del 1995 come modificato dall'art. 33, comma 1.6) del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 160 del 2006. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti. Sviamento e arbitrarietà. Manifesta ingiustizia". 

Il ricorrente lamenta che, anche ritenendo che l'episodio in questione sia stato oggetto di uno specifico accertamento, esso non sarebbe comunque tale da giustificare l'avversato giudizio di inidoneità in considerazione della unicità del fatto, del "modestissimo quantitativo di sostanza acquistata pari a 0,2 grammi" e della ignoranza, da parte del ricorrente, "della posizione del terzo poi tratto in arresto". 

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie, conseguentemente invocando la reiezione dell'impugnativa. 

All'udienza pubblica del 20 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. 

La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all'art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia - portata all'odierna camera di consiglio ai fini della delibazione dell'istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta - ai fini di un'immediata definizione nel merito. 

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte e ciò consente, ai sensi degli art. 49, comma 2, c.p.a., di prescindere dalla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati. 

E' utile premettere che, in ordine al requisito di partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di Finanza costituito dal possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (2, comma 1, lettera b), punto 7) - vale a dire della "condotta incensurabile" prescritta dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 -, l'indirizzo ormai prevalente, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, afferma che il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l'accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale e/o dalla detenzione di droga in età maggiorenne, è congruamente motivato anche in riferimento ad un unico episodio accertato e per droghe non considerate "pesanti", assumendo rilievo decisivo il fatto che "l'utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere" (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 5 aprile 2022, n. 2540). 

Il suddetto orientamento risulta ora positivizzato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, all'art. 6, lett. i), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, il quale adesso stabilisce espressamente che "Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti". 

Tanto premesso, con riferimento al fondamento fattuale della avversata determinazione, occorre rilevare che, come risulta dal verbale di sommarie informazioni in atti, redatto dalla Legione Carabinieri Compagnia di Latina in data 15 agosto 2017 e sottoscritto dal ricorrente, quest'ultimo - sentito nell'ambito dell'indagine a carico di un terzo soggetto accusato di detenzione per fini di spaccio di sostanza stupefacente - ha dichiarato: 

- "di essere un assuntore abituale di sostanza stupefacente"; 

- che "nel pomeriggio odierno, contattavo il mio amico O. con il quale concordavo un appuntamento per le ore 16:00 … nella circostanza chiedevo di cedermi il quantitativo di marijuana corrispondente alla somma di euro dieci … Intorno alle ore 16:15, O. giungeva nel luogo dell'appuntamento e, mentre mi consegnava la dose richiesta, venivamo bloccati dai Carabinieri"; 

- che "non è la prima volta che compro stupefacente da O., solitamente me lo fornisce lui". 

Ciò posto, il primo argomento di doglianza - con cui il ricorrente lamenta l'assenza di un compiuto accertamento del fatto addebitato al ricorrente - non risulta fondato poiché lo specifico episodio di acquisto cui si riferisce la motivazione del provvedimento impugnato risulta comprovato dal contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente e riportate nel suddetto verbale (che ha efficacia di prova legale relativamente alla provenienza delle medesime dichiarazioni dal ricorrente medesimo). 

A tale proposito va osservato che la dichiarazione resa dal ricorrente agli organi di polizia giudiziaria - di essere "consumatore abituale" della sostanza stupefacente e di acquistarla regolarmente - costituisce, sul piano processuale, una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo (TAR Valle d'Aosta, sez. unica, 2 novembre 2011, n. 71; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 2482; Cass., sez. VI, 15 marzo 2018, n. 6459), ossia un mezzo di prova sul quale l'Amministrazione ben può fondare, nel corso del procedimento, l'accertamento di un fatto. 

Pertanto, nel caso di specie, non può ritenersi che difetti l'accertamento dell'episodio di acquisto della sostanza stupefacente posto a fondamento della valutazione di inidoneità, né che tale accertamento abbia avuto carattere meramente presuntivo o indiziario. 

Né può assumere rilievo in senso contrario la circostanza relativa alla mancata convocazione davanti al Prefetto o a un suo delegato ai sensi dell'art. 75, comma 4, del D.P.R. n. 309 del 1990. 

Infatti, nel caso in esame, la polizia giudiziaria operante ha mancato di segnalare il ricorrente alla Prefettura di Latina: poiché non è intervenuta, a monte, la segnalazione di cui al comma 3, primo periodo, dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990 (secondo cui "Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia … riferiscono senza ritardo … al prefetto competente"), la mancata convocazione del ricorrente non può ritenersi il risultato di una scelta discrezionale del Prefetto, posto che la suddetta autorità non è stata messa in condizione di compiere alcuna valutazione stante l'omessa segnalazione da parte degli organi di polizia. 

Diverso il caso cui si riferisce il precedente menzionato nel ricorso (Cons. Stato, Sez. II, 4 aprile 2023, n. 3445), nel quale l'autorità prefettizia, dopo aver ricevuto la comunicazione ex art. 75, comma 3, D.P.R. n. 309 del 1990 cit., da parte della polizia giudiziaria, non aveva dato seguito alla segnalazione, in tal modo dimostrando di ritenere infondata la contestazione. 

Privo di fondamento è anche l'argomento con cui la parte ricorrente sottolinea che, venendo in rilievo nel caso in esame la condotta di acquisto dello stupefacente, la fattispecie concreta non sarebbe riconducibile alla previsione normativa, che - al pari del bando di concorso - fa riferimento a "l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti" e non anche all'acquisto. 

E' agevole, infatti, rilevare che l'acquisto dello stupefacente costituisce un comportamento certamente riconducibile al concetto di detenzione, come confermato sul piano normativo dall'art. 75, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 cit., che fa riferimento a "Chiunque importa, esporta, acquista, riceve o comunque detiene sostanze stupefacenti …". 

Si consideri, inoltre, che è proprio la condotta di acquisto della sostanza stupefacente che denota quel contatto con il mondo della criminalità che la giurisprudenza sopra richiamata (ex plurimis, Cons. Stato Sez. II, 05/04/2022, n. 2540) considera inconciliabile con l'habitus comportamentale che deve contraddistinguere gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza. 

Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. 

L'Amministrazione appare, invero, aver fatto corretta applicazione dei principi affermati dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato in quanto, valutando autonomamente le informazioni ricevute, ha fornito una motivazione riferita, per un verso, al tipo di fatto risultato accertato - acquisto di una quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana corrispondente alla somma di € 10 - e, per l'altro, alla maggiore età del soggetto all'epoca dell'avvenimento, condizioni che devono ritenersi sufficienti a sorreggere il provvedimento impugnato, specie considerando che, come risulta dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente (che si è dichiarato assuntore ed acquirente abituale della sostanza), deve escludersi che l'episodio di acquisto avesse carattere saltuario od occasionale (e tantomeno isolato, come prospettato nel ricorso). 

Parimenti, alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente ("non è la prima volta che compro stupefacente da O., solitamente me lo fornisce lui"), risulta smentita l'affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui il medesimo non sarebbe stato "a conoscenza della posizione del terzo poi tratto in arresto". 

In conclusione, la rilevanza assunta dall'episodio di che trattasi ai fini dell'esclusione dalla procedura concorsuale alla quale l'interessato ha preso parte si rivela indenne dalle censure sollevate. 

Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto. 

Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia, possono formare oggetto di compensazione fra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Roberto Politi, Presidente 

Angelo Fanizza, Consigliere 

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore 


Nessun commento: