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sabato 30 settembre 2023

Comunicato CE 26 settembre 2023 (1) (2). Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108 del 23 aprile 2016).

  Comunicato CE 26 settembre 2023 (1) (2).


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108 del 23 aprile 2016).


(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 26 settembre 2023, n. L 236.


(2) Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



[Testo del comunicato]


Pagina 3, allegato, punto 2), punto 5.2 della parte III.3 aggiunta al capo III dell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000,


anziché: «5.2. Soluzione di indicatore misto:

pesare 0,1 g di carminio d'indaco e 0,1 g di rosso fenolo;

sciogliere in 40 ml di acqua e portare a 100 g con etanolo.»,

leggasi: «5.2. Soluzione di indicatore misto:

pesare 0,1 g di carminio d'indaco e 0,1 g di rosso fenolo;

sciogliere in 40 ml di acqua e portare a 100 ml con etanolo.».


Pagina 4, allegato, punto 2), punto 8.1.3 della parte III.3 aggiunta al capo III dell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000,


anziché: «8.1.3. Calcolo

L'acidità totale (AT), espressa in milliequivalenti per litro di bevanda spiritosa è pari a 0,4 × n1.

L'acidità totale (AT′), espressa in mg di acido acetico per litro di bevanda spiritosa è pari a: 24 × n1.»,

leggasi: «8.1.3. Calcolo

L'acidità totale (TA), espressa in milliequivalenti per litro di bevanda spiritosa è pari a 0,4 × n1.

L'acidità totale (TA′), espressa in mg di acido acetico per litro di bevanda spiritosa è pari a: 24 × n1.».


Pagina 5, allegato, punto 2), punto 9.2 della parte III.3 aggiunta al capo III dell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000,


anziché: «9.2. Espressione in mg di acido acetico per L:

sia

TA' = l'acidità totale in mg di acido acetico per L

FA' = l'acidità totale in mg di acido acetico per L

L'acidità volatile, VA, in mg di acido acetico per litro è:

TA' - FA'»,

leggasi: «9.2. Espressione in mg di acido acetico per L:

sia

TA′ = l'acidità totale in mg di acido acetico per L

FA′ = l'acidità fissa in mg di acido acetico per L

L'acidità volatile, VA, in mg di acido acetico per litro è:

TA′ - FA′». 

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