Corte d’Appello 2023- Manutenzione di strade e responsabilità
Corte d'Appello Catanzaro Sez. II, Sent., 03/05/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO - PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO - CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' - CONSIGLIERE REL
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 405/2020 R.G.A.C. (a cu è stata riunita la causa civile n. 490/2020 R.G.A.C.) trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 14 dicembre 2022, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
OMISSISe OMISSIS, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti OMISSIS e OMISSIS, ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, , presso lo Studio dell'Avv. OMISSIS;
APPELLANTI - APPELLATI INCIDENTALI
E
OMISSIS ed altri, in proprio e gli ultimi tre anche in qualità di eredi legittimi di OMISSIS, e di eredi testamentari di OMISSIS, rappresentati e difesi, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, dagli Avv.ti
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
E
PROVINCIA DI CROTONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, dagli Avv.ti
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
x del Foro di Roma, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. x
APPELLATA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
- 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, OMISSIS, in proprio e in qualità di legale rappresentante di suo figlio minore OMISSIS, ha esposto: - che in data 18 ottobre 1993 OMISSIS, marito e padre degli istanti, mentre percorreva, a bordo della sua OMISSIS 1600 tg. (...), la provinciale della loc. OMISSIS verso OMISSIS, usciva fuori strada e decedeva precipitando nel burrone sottostante; - che non erano state rilevate tracce di frenata; - che nel marzo 1995 gli istanti ricevevano una lettera della N., che invitava il N. a recarsi presso la concessionaria N. più vicina per un'ispezione sulla vettura e la sostituzione dei tubi freno, che avrebbero potuto manifestare delle perdite, con specifico riferimento alla serie di P. alla quale apparteneva l'auto del defunto. Tanto premesso, ha chiesto che la OMISSIS fosse condannata al risarcimento del danno subito dai congiunti del defunto, cagionato per difetto di costruzione dell'auto, quantificato in L. 1.500.000.000 o nella somma di giustizia.
Si è costituiva con propria comparsa OMISSIS S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, eccependo il difetto di competenza del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Roma, ove il convenuto aveva la sede legale; nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto generica e specificando che N. aveva deciso, dopo controlli interni, di installare nuovi tubi anche su veicoli già circolanti ma che le condizioni dei veicoli già sul mercato erano comunque tali da assicurare la circolazione in sicurezza. Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di incompetenza territoriale e, nel merito, il rigetto della domanda.
Instaurato il contraddittorio, è stata espletata la prova per testi e svolta una c.t.u., poi rinnovata stante la non esaustività del primo elaborato peritale.
Successivamente, è stata disposta la riunione dei fascicoli R.G. n. 100/125/C/2011 ed R.G. n. 378/C/2011, il primo instaurato dinanzi al Tribunale di Crotone - Sezione distaccata di Strongoli da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, anche in parte in qualità di eredi di OMISSIS, oltre a OMISSIS, P., in proprio e in qualità di erede di OMISSIS, e il secondo da OMISSISe OMISSIS contro l'Amministrazione provinciale di Catanzaro, con chiamata in causa successiva della Provincia di Crotone, per ottenere il risarcimento del danno derivante dal medesimo sinistro.
Sono state espletate due c.t.u.: la prima disposta nell'ambito del giudizio principale e la seconda nell'ambito del giudizio originariamente indicato con il n. R.G. 199/125/C/2011 (al quale era stato riunito il giudizio recante R.G. n. 378/C/2011).
Indi, all'udienza del giorno 8 maggio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1054/2019, resa il 10 settembre 2019 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Crotone, in parziale accogliendo delle domande attrici, ha così provveduto:
a) ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla OMISSIS;
b) sulla scorta dell'istruttoria espletata, il Giudice di primo grado ha accertato e dichiarato il concorso di più cause nella determinazione del sinistro del 18 ottobre 1993, nel quale perse la vita OMISSIS, e precisamente, la condotta colposa della OMISSIS, casa costruttrice dell'autoveicolo OMISSIS 1.60 di proprietà di OMISSIS, per il 40%, la condotta colposa del danneggiato per il 30% e la condotta colposa dell'Ente proprietario della strada per il 30%;
c) ha condannato la OMISSIS S.r.l. a risarcire il danno subito da OMISSISe da OMISSIS, quantificando l'importo del risarcimento in Euro 125.525,76 (già operate le decurtazioni) per OMISSISed Euro 121.603,08 (già operate le decurtazioni) per OMISSIS, oltre interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza e fino all'effettivo pagamento;
d) ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e la Provincia di Crotone, ex art. 111 c.p.c., a risarcire il danno subito da OMISSISe da OMISSIS, quantificando l'importo del risarcimento in Euro 94.144,32 (già operate le decurtazioni) per OMISSISed Euro 91.202,31 (già operate le decurtazioni) per OMISSIS, oltre interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza e fino all'effettivo pagamento;
e) ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e la Provincia di Crotone, ex art. 111 c.p.c., a risarcire il danno cagionato ai congiunti del N. nella misura dell'accertato 30%, quantificando gli importi in favore di OMISSIS di Euro 39.717,13; di OMISSIS (cl. (...)) e per lui, deceduto, in favore dei figli qualificatisi eredi, in comune, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, P., di Euro 38.246,13; di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, P., per ciascuno, di Euro 22.065,07; di OMISSIS di Euro 17.652,06, il tutto oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza e fino all'effettivo pagamento;
f) ha rigettato tutte le altre domande;
g) ha disciplinato le spese di lite e i compensi liquidati in corso di causa ai consulenti tecnici d'ufficio.
1.2 Avverso la detta sentenza hanno interposto appello OMISSISe OMISSIS, con citazione notificata il 26 febbraio 2020, per i motivi che si esamineranno.
L'appello è stato iscritto al n. 405/2020 R.G.A.C.
Con comparsa trasmessa con modalità telematiche in data 5 giugno 2020, si è costituita la Provincia di Crotone, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, resistendo all'appello e proponendo appello incidentale, che si esaminerà.
Con comparsa trasmessa con modalità telematiche in data 8 giugno 2020 si sono costituiti in giudizio OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, P. e OMISSIS, i quali, premesso di avere proposto autonoma impugnazione avverso la sentenza n. 1054/2019 del Tribunale di Crotone, hanno preliminarmente formulato richiesta di riunione al procedimento civile n. 405/2020 R.G.A.C., del procedimento civile n. 490/2020 R.G.A.C., quindi hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni in epigrafe pedissequamente riprodotte e trascritte.
Con autonome comparse con appello incidentale si sono costituite in giudizio la OMISSIS S.r.l. e la Provincia di Crotone, instando per il rigetto degli appelli ex adverso proposti e per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe integralmente riprodotte e trascritte
Si è costituita l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed ha chiesto la reiezione dei gravami.
Con ordinanza del giorno 8 luglio 2020 la Corte ha disposto la riunione della causa civile iscritta al n. 490/2020 R.G.A.C. alla causa civile iscritta al n. 405/2020 R.G.A.C.
Con successiva ordinanza di data 9 luglio 2020 è stata accolta la richiesta di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 dicembre 2022, poi sostituita, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con il deposito telematico di note scritte ai sensi della legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia.
La Corte - viste le note di trattazione - ha assegnato la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tutte le parti, ad eccezione dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, hanno depositato comparsa conclusionale. La Provincia di Crotone e la Società OMISSIS S.r.l. hanno depositato le memorie di replica.
- 2. L'appello principale proposto da OMISSISe OMISSIS e l'appello incidentale proposto da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, P. e OMISSIS
I due gravami si articolano in plurimi motivi in parte perfettamente sovrapponibili, il che ne consiglia la trattazione congiunta.
2.1 Con il primo motivo di appello principale deducendo "Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza del 30% di responsabilità del conducente defunto OMISSIS", e con il primo motivo di appello incidentale deducendo "Error in iudicando - Errata, ingiusta ed illegittima dichiarazione della concorrente responsabilità del conducente OMISSIS nella causazione del sinistro oggetto di causa e dello svolgimento del processo - Errata valutazione delle prove e delle risultanze delle CTU - Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione - violazione di legge in riferimento agli artt. 2043, 2051 e 1227 OMISSIS e dei principi giurisprudenziali in materia", i signori L. - N. - C. si dolgono del ritenuto concorso di colpa del danneggiato, OMISSIS, stimato dal Tribunale nella misura del 30%.
Adducono che erronea, contraddittoria e carente è la motivazione del Tribunale, laddove fonda la sua decisione sulla informativa della Polizia Stradale del 1993 e si discosta senza nessuna motivazione apparente dalle deduzioni tecniche di ben due CTU, dell'ing. P. e dell'ing. A., i quali hanno escluso categoricamente l'incidenza della velocità nel verificarsi dell'incidente. La sentenza non tiene in conto alcuno della prova per testi che ha confermato che il dott. N. guidava sempre ad andatura tranquilla e che, comunque la strada tortuosa e scoscesa non consentiva velocità alcuna.
Adducono poi che, sicuramente, le risultanze della informativa sarebbero state diverse, con esclusione di qualsiasi riferimento ad una ipotetica velocità inadeguata o disattenzione alla guida da parte del conducente, qualora gli agenti verbalizzanti fossero stati a conoscenza della prima, in ordine di tempo, causa concorrente del sinistro accertata all'esito del primo grado del presente giudizio, o anche l'avessero soltanto ipotizzata, vale a dire il difettoso funzionamento dell'impianto frenante dell'autovettura, che, unitamente, con tutta probabilità, al dislivello presente sul manto stradale, ha determinato la perdita del controllo da parte del conducente e la fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo, poi precipitato nel sottostante burrone a causa della mancata manutenzione del muretto (ormai praticamente inesistente) posto a margine della sede stradale nel punto di fuoriuscita dell'autovettura.
Il motivo è fondato.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistere "indubitabilmente" il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, desumendolo dalla lettura della "Informativa di incidente stradale con esito mortale, verificatosi verso le ore 9,00 del giorno 18 ottobre 1993, sulla S.P. Cirò-OMISSIS-Torre Passo, località T. km. 30+162, 85, agro del Comune di OMISSIS" del 5 novembre 1993 predisposta dal Dipartimento della Polizia Stradale, Distaccamento di Crotone, in atti.
Più in dettaglio, il Tribunale ha ritenuto che l'auto condotta dal OMISSIS viaggiasse ad una velocità non adeguata, valorizzando a tal proposito l'informativa della Polizia Stradale nella parte in cui si afferma che "non vi è dubbio, stante le caratteristiche della strada che la velocità mantenuta dal conducente dell'auto non era adeguata; ciò in relazione al fatto che in uscita dalla sede viabile la stessa percorreva sospesa in aria l'inizio del burrone superando dei cumuli di pietra e dopo aver atterrato, continuava la corsa nel sottostante precipizio".
Così argomentando, il Tribunale ha però finito con il pretermettere il restante materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruzione probatoria, e, in particolar modo gli esiti della consulenza tecnica disposta dal Giudice di primo grado onde ricostruire la dinamica del sinistro, indicandone le cause ed individuando specifiche responsabilità soggettive, anche in termini percentuali.
È indubbio che il giudice "deve fondare il proprio convincimento sull'esame e la valutazione di tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio, dando conto in motivazione di aver valutato tutti gli elementi decisivi ed enunciando le ragioni della preferenza accordata all'uno piuttosto che all'altro" (cfr. Cass. civ., 18 ottobre 1991, n. 11041). La valutazione complessiva delle prove - dirette e indirette, positive e negative, convergenti o divergenti - comporta che il giudizio su un medesimo fatto non possa che essere l'esito di una valutazione che includa tutte le prove che lo riguardano.
Il punto di partenza del procedimento di valutazione delle prove consiste nello stabilire se la prova acquisita merita di essere considerata come possibile fonte di conoscenza dei fatti di causa. A questo scopo è finalizzata la valutazione di credibilità della prova, vale a dire l'idoneità del mezzo di prova di fornire una rappresentazione del fatto, attendibile, non erronea e non viziata.
Muovendo dalla informativa della Polstrada di Crotone, si osserva che gli Agenti intervenuti nella immediatezza del sinistro, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente stradale in questi termini: "Dai rilievi effettuati sul luogo del sinistro, dai danni visivi riportati dal veicolo coinvolto, dalle dichiarazioni rese dal teste, si ritiene che l'incidente si sia verificato nelle seguenti circostanze.
Il giorni 18 ottobre 1993, OMISSIS, alla guida della propria autovettura Nissan 1600 targata (...), solo a bordo, percorreva la S.P. Cirò Marina Torre Passo con senso di marcia Verzino - OMISSIS.
Verso le ore 09.00, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 30+162,85, località T., laddove la strada si snoda in rettilineo e successivamente formante una curva sinistrosa a medio raggio a visuale preclusa e con profilo altimetrico discendente, molto verosimilmente a causa della velocità non particolarmente moderata e forse non attenta nella guida; ciò in determinazione del fatto che il conducente non abbia posto in essere alcuna manovra di emergenza, proseguiva la corsa in avanti e dopo aver oltrepassato il muretto dell'altezza di centimetri 8 precipitava nella sottostante scarpata.
Nella fase dinamica che l'autovettura percorreva la succennata scarpata, a causa della sterpaglia di arbusti ivi esistenti rallentava la corsa, molto verosimilmente il conducente, pur rimasto ferito aveva la forza di uscire dall'abitacolo dell'auto, mentre l'auto riprendeva velocità e finiva nel fiume sottostante assumendo posizione di quiete.
Il conducente OMISSIS, per istinto di sopravvivenza rimaneva fermo tra gli arbusti del precipizio sino a che le forze fisiche non lo abbandonavano, infatti come riferito dal teste, lo stesso precipitava nella sottostante scarpata".
Ed ancora, si legge: "Non vi è dubbio, stante le caratteristiche della strada che la velocità mantenuta dal conducente dell'auto non era adeguata; ciò in relazione al fatto che in uscita dalla sede viabile la stessa percorreva sospesa in aria l'inizio del burrone superando dei cumuli di pietre e dopo aver atterrato, continuava la corsa nel sottostante precipizio".
Si è già detto che il Tribunale ha ritenuto che lo sfortunato OMISSIS viaggiasse a velocità non moderata, valorizzando la informativa in esame.
Con la sentenza n. 3282 del 2006, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo il quale il verbale redatto dagli agenti intervenuti sul posto dopo l'incidente "fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente quale risultava al momento del loro intervento". Trattasi di principio consolidato (cfr., ex coeteris, Cass. civ., n. 28939 del 2005, n. 14038 del 2005, n. 3522 del 1999), anche successivamente ribadito (Cass. civ., n. 16713 del 2009 e n. 13195 del 2013): "Quante volte, dunque, i fatti riferiti dai pubblici ufficiali autori del rapporto si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento, per infirmarne la valenza di piena prova occorre la querela di falso" (cfr. Cass. civ., 28 maggio 2013, n. 13195).
L'efficacia di piena prova fino a querela di falso non sussiste, invece, né con riguardo ai giudizi valutativi che esprime il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. È, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria (cfr. Cass. civ., n. 3282 del 2006 cit.; conf. ex multis Cass. civ., 7 ottobre 2022, n. 29320).
Venendo al caso di specie, è pertanto evidente che, in difetto di querela di falso, dunque, vanno assunti come veri i fatti accertati visivamente dagli Agenti della Polizia di Stato e relativi alla fasestatica dell'incidente quale risultava al momento del loro intervento in loco, e dunque: la posizione del veicolo post-urto; i danni riportati dal veicolo stesso; la presenza di una traccia di frenata non marcata; la presenza sulla sede stradale di un dislivello di quota tra il nuovo asfalto e l'asfalto preesistente alla ribitumazione della strada; la inadeguatezza dei muretti di protezione che delimitano la strada perché vetusti e corrosi dagli agenti atmosferici; tutti fatti oggettivi, da ritenersi corrispondenti a quanto effettivamente appreso dai verbalizzanti fino a querela di falso.
Eguale valenza probatoria non può essere invece riconosciuta alla informativa de qua circa la fase dinamica dell'incidente, posto che la circostanza della velocità non consona alle circostanze di luogo e di tempo è stata evinta dalla Polstrada sostanzialmente sulla base di due elementi: la circostanza che il conducente non abbia posto in essere alcuna manovra di emergenza e che l'autovettura "in uscita dalla sede viabile la stessa percorreva sospesa in aria l'inizio del burrone superando dei cumuli di pietre e dopo aver atterrato, continuava la corsa nel sottostante precipizio".
Si tratta però di mere ipotesi non suffragate da elementi tecnici concreti, posto che gli Agenti - che non hanno potuto eseguire accertamenti sul veicolo del N. "data l'impervia zona ove lo stesso assumeva posizione di quiete" - non hanno ritenuto di esplicitare in base a quali rilievi e accertamenti tecnici siano giunti ad una conclusione siffatta, considerato altresì che l'unica persona escussa a s.i.t., tale G.M., non ha assistito all'incidente (cfr. verbale di s.i.t.: "… mentre mi recavo in campagna a raccogliere fiori di finocchi, sentivo immediatamente cadere delle pietre da sopra una montagna sita nei pressi del paese, guardavo in alto e notavo una persona che fuori dall'abitacolo dell'autovettura rotolava giù per la montagna. Quindi mi avvicinavo al muro di cinta che costeggia la strada e notavo un'autovettura che era finita nella scarpata adiacente la montagna rocciosa. Immediatamente mi sono portato nel paese dove avvisavo la guardia comunale. Nell'immediatezza del fatto non potevo fare nulla per soccorrere il malcapitato in quanto era situato in una scarpata").
La totale assenza di elementi tecnici a supporto della tesi della velocità non moderata è stata evidenziata altresì dal C.t.u. Piro, il quale ha dichiarato di non poter concordare con quanto ipotizzato nel verbale della Polstrada relativamente alla elevata velocità tenuta dal veicolo al momento della fuoriuscita dalla sede stradale, e tanto dacché "tale ipotesi non trova alcun supporto tecnico fornito da elementi oggettivi rilevati sul luogo del sinistro dagli Agenti di Polizia, quali potrebbero essere stati: - una rilevante traccia di frenata; - un urto contro un ostacolo fisso, dalla cui deformazione prodotta si sarebbe potuto ricavarne l'energia che l'aveva prodotto e quindi la velocità d'urto" (cfr. relazione peritale, pag. 7). Il C.t.u. ha poi evidenziato come non trova "alcun supporto tecnico quanto affermato, circa il transito in sospensione del mezzo dopo la fuoriuscita dalla sede stradale imputato, peraltro, alla velocità elevata tenuta dallo stesso; anche se tale ipotesi fosse stata reale, si sarebbe potuta verificare anche a velocità moderata e consona con lo stato dei luoghi" (cfr. relazione peritale, pag. 7).
In difetto di elementi di prova aventi efficacia dimostrativa della velocità non moderata tenuta dal veicolo OMISSIS, deve escludersi il concorso di colpa della vittima primaria del sinistro erroneamente indicata dal Tribunale, nella misura del 30%.
2.2 Con il secondo motivo, deducendo "Erroneità della sentenza laddove esclude senza motivare il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante iure proprio", i signori OMISSISe OMISSIS denunciano omessa pronuncia da parte del Tribunale sul pur richiesto risarcimento del danno patrimoniale patito iure proprio per la perdita del loro congiunto.
Obietta la OMISSIS S.r.l. che la domanda risarcitoria è stata formulata in termini assolutamente vaghi e generici, con l'utilizzo, tra l'altro, di formule vuote e stereotipe, per cui il Tribunale non si è pronunciato in merito in chiara applicazione dell'insegnamento della Corte di Cassazione (Sentenza n. 13328 del 2015) secondo il quale "domande di questo tipo ove non dichiarate nulle ex articolo 164 c.p.c., non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente in corso di causa".
L'obiezione è certamente fondata, dovendosi ritenere la domanda risarcitoria in parte qua inammissibile perché pecca di genericità avendo gli originari attori omesso di allegare in modo concreto i pregiudizi patrimoniali dei quali chiedono il ristoro, limitandosi a una formula vuota e stereotipata come la richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali da essi subiti in conseguenza della morte del loro congiunto, senza ulteriori specificazioni.
È noto che chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia di ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Come chiarito dalla Suprema Corte, "chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio; e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium". Principio questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861; Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, dall'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto" (cfr. Cass. civ., 16 marzo 2018, n. 6618).
Con specifico riferimento alla domanda risarcitoria, è granitico principio di diritto da cui non vi è ragione per discostarsi quello secondo cui "chi domanda il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei danni "subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritticoncretamente solo in corso di causa" (cfr. Cass. civ., 30 giugno 2015, n. 13328). L'attore ha pertanto il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale; in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale; con quali criteri di calcolo dovrà essere computato.
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei danni, quando è il caso di specie non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale pregiudizio si chieda il ristoro.
La domanda di ristoro del pregiudizio patrimoniale è dunque inammissibile.
2.3 Con il terzo motivo di appello principale, deducendo "Erroneità della sentenza quanto al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale biologico", OMISSISe OMISSIS si dolgono del mancato riconoscimento di un danno biologico da morte iure proprio, motivato dal Tribunale sull'assunto che "gli istanti non hanno provato che la morte del congiunto abbia inciso pregiudizialmente sul loro stato di salute, in modo da determinare un'apprezzabile patologia o l'aggravamento di una patologia preesistente" (cfr. sentenza, pagg. 16 - 17).
Adducono che, di vero, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, vi sono elementi fattuali tali da far ritenere fondata la richiesta di liquidazione del danno biologico. Nel caso di specie, infatti "la morte del compianto dr. N. ha alterato innegabilmente e profondamente l'assetto dei rapporti familiari ed ha prodotto l'annullamento irreversibile delle abitudini di vita, delle relazioni del nucleo familiare, incidendo sulla integrità psichica delle due vittime collaterali" (cfr. appello, pag. 19).
Il motivo è infondato.
Il danno biologico implica necessariamente l'insorgenza di una ben precisa patologia, accertata, certificata e riconducibile ad un determinato quadro clinico, che sia conseguenza dell'evento che ha colpito la vittima primaria (sulla necessità che, in caso di richiesta di danno biologico iure proprio, avanzata dai prossimi congiunti della vittima primaria, sia provata una compromissione all'integrità psico-fisica del soggetto che si assume danneggiato cfr., tra le tante, Cass. civ., 26 ottobre 1998, n. 10629; Cass. civ., 24 aprile 1997, n. 3592).
Nel caso di specie, invece, nulla è stato non solo provato ma, ancora prima, allegato (cfr. citazione introduttiva del giudizio di primo grado): non risulta che né la moglie né il figlio abbiano conseguito patologie, neppure psichiche, in conseguenza della morte del N. e le sofferenze emotive patite, ove non si traducano in una malattia e non abbiano, quindi, carattere patologico vanno risarcite sul piano del danno morale e da compromissione del rapporto parentale, come del resto esattamente statuito dal Giudice di primo grado che ha dichiaratamente ricompreso nel ristoro del pregiudizio derivante dalla lesione del rapporto parentale con il defunto altresì "l'aspetto della sofferenza soggettiva patita in occasione dell'evento luttuoso, ciò al fine di evitare ingiustificate duplicazioni risarcitorie" (cfr. sentenza, pag. 18).
Conseguentemente, la statuizione di rigetto adottata dal Tribunale va esente da censura.
2.4 Con il quarto motivo di appello principale, deducendo "Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al mancato pieno riconoscimento dei danni non patrimoniali richiesti iure proprio", e con il terzo motivo di appello incidentale deducendo "Error in iudicando -Errata, ingiusta ed illegittima quantificazione del risarcimento dei danni dovuto agli attori - Mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano - Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione - Violazione di legge in riferimento agli artt. 1226, 2043 e 2059 OMISSIS e dei principi giurisprudenziali in materia", i signori L. - N. - C. si dolgono della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del congiunto secondo le tabelle romane dell'anno 2019 anziché secondo le tabelle milanesi dell'anno 2018.
Il motivo è infondato.
Nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., 21 aprile 2021, n. 10579; conf., tra le tante, Cass. civ., 28 febbraio 2023, n. 5948; Cass. civ. 29 settembre 2021, n. 26300) e di merito si è affermato che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Tabella che, alla data della sentenza di primo grado, risulta essere quella di Roma, correttamente applicata dal Tribunale di Crotone.
2.5 Con il quinto motivo di appello principale, deducendo "Omessa motivazione sulla mancata liquidazione del danno da mora, neppure sotto forma di interessi annuali sulle somme liquidate", e con il quarto motivo di appello incidentale, deducendo "Error in iudicando - Errato, ingiusto ed illegittimo mancato riconoscimento in favore degli attori degli interessi sulle somme loro liquidate a titolo di risarcimento danni - Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione -Violazione di lege in riferimento agli artt. 1219, 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 OMISSIS e dei principi giurisprudenziali in materia", i signori L. - C. - N. si dolgono del mancato riconoscimento in loro favore degli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno.
In particolare impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce che "Non possono neppure essere riconosciuti interessi "compensativi", non essendo stata allegato e provato alcun nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata e tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (liquidata in moneta attuale) comprenda anche il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (Cass., 22347/2007; 12452/2003; 15823/2005; 3268/2008; 3355/2010)" (cfr. sentenza impugnata, pag. 21).
Richiamano la giurisprudenza legittimità secondo cui nella liquidazione del danno da fatto illecito, trattandosi di obbligazione di valore, si deve reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato e il credito deve non solo essere rivalutato ma qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato spetta un ulteriore riconoscimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento.
Il motivo è infondato.
Secondo principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, al quale si intende dare continuità, "Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass. 25 agosto 2003, n. 12452; 22 ottobre 2004,n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio 2010, n. 3355) …" (cfr. Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18564).
Ebbene, nel caso in ispecie, in mancanza di prova del danno nel senso ora specificato e, dunque, di prova, da offrirsi da parte delle originarie parti attrici L. - N. - C., che la somma liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbero disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, gli interessi compensativi non possono essere riconosciuti.
Sul punto la sentenza del Tribunale è dunque corretta e merita d'essere confermata.
2.6 Con il sesto motivo di appello principale, deducendo "Contraddittoria motivazione della sentenza sul vincolo di solidarietà tra le parti", e con il secondo motivo di appello incidentale, deducendo "Error in iudicando - Errata, ingiusta ed illegittima mancata dichiarazione della responsabilità solidale degli enti locali proprietari e custodi della strada - Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione - Violazione di legge in riferimento all'art. 2055 OMISSIS e dei principi giurisprudenziali in materia" , OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, P. e OMISSIS si dolgono della mancata applicazione del vincolo di solidarietà tra le parti riconosciute e dichiarate responsabili dell'illecito. Osservano altresì che, in realtà, il Giudice di primo grado non avrebbe nemmeno dovuto accertare e quantificare il grado della colpa e la percentuale di responsabilità addebitabile alle amministrazioni ed alla società produttrice del veicolo (quantificate rispettivamente nel 30 % e nel 40 %), poiché nessuno dei soggetti corresponsabili ha esperito azione di rivalsa nei confronti degli altri o chiesto tale accertamento, né gli attori odierni appellanti hanno mai nemmeno implicitamente rinunciato alla parte di credito corrispondente al grado di responsabilità di alcuno dei coautori dell'illecito o alla stessa solidarietà nei confronti di uno o entrambi i corresponsabili.
Il motivo è fondato.
Lamentano gli appellanti l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale condannato le controparti al risarcimento del danno pro quota e non in solido tra loro.
Nel nostro ordinamento viene accolto il principio dell'indivisibilità e della solidarietà nelle obbligazioni ex delicto, sancito dall'art. 187, comma 2, c.p. secondo cui "I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale". Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 2055 OMISSIS, ove si prevede che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, così sancendo un principio generale da cui scaturisce la solidarietà per gli obblighi civili.
In particolare, l'art. 2055, comma 1, OMISSIS è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso unico rispetto al danneggiato è causalmente derivato dalle condotte anche autonome e non identiche di più persone, e cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa.
Pertanto, l'art. 2055 OMISSIS postula l'unicità del danno configurabile, pur in presenza di più azioni od omissioni costituenti illeciti distinti, dovendo invece escludersi tale solidarietà se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che "L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno" (Cass. civ. n. 20192/2014).
Va, peraltro, evidenziato come la norma in questione non abbia la finalità di alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno ma quella opposta di favorire il danneggiato, rendendo irrilevante rispetto a quest'ultimo ogni accertamento circa il rapporto causale tra la singola condotta e la parte di danno da essa derivata e consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno degli obbligati senza doverli perseguire tutti pro quota.
D'altra parte, il principio di solidarietà non esclude che il Giudice, una volta individuato e quantificato il danno risarcibile, possa ripartirlo tra i danneggianti alla luce di una valutazione inerente al grado di colpa di ciascuno di essi.
Tuttavia, laddove ciò avvenga, tale graduazione non può che avere una mera efficacia interna tra i condebitori, a nulla rilevando nei rapporti esterni.
"In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente" (Cass. civ. n. 2066/2018);
"La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali." (Cass. civ. n. 542/2020)
Come già ampiamente rappresentato, nel caso di specie è stato ritenuto integrato l'illecito aquiliano con riferimento alla casa costruttrice OMISSIS S.r.l., nonché alle Province di Catanzaro e di Crotone.
Ne consegue che, il Tribunale, pur avendo quantificato il danno in maniera corretta, per le ragioni in precedenza dette, ha errato nella parte in cui non ha fatto applicazione del principio di solidarietà, condannando le controparti al pagamento del danno secondo le ripartizioni operate in motivazione.
Pertanto, si ritiene corretto, in tale sede e in ossequio ai principi sopra esposti, condannare solidalmente le controparti al risarcimento del danno de quo.
Quanto poi alla graduazione operata dal Giudice di prime cure, va osservato che, effettivamente, sul punto la sentenza è affetta dal vizio di ultrapetizione denunciato dagli appellanti, posto che alcuno dei condebitori ha proposto azione di accertamento in tal senso, ovvero ha agito in regresso verso gli altri, ex art. 2055, comma 2, OMISSIS
Di conseguenza, non è necessario procedere ad una nuova graduazione delle rispettive colpe dei coobbligati per effetto della statuizione con la quale è stato escluso, da questa Corte, il concorso di colpa della vittima primaria.
Alla luce di quanto testé argomentato, si deve procedere a rideterminare le somme (già liquidate dal Tribunale), senza la decurtazione del 30% operata dal primo giudice per il ritenuto concorso di colpa di OMISSIS, nei termini che seguono:
- OMISSIS: Euro 313.814,40
- OMISSIS: Euro 304.007,70
- OMISSIS: Euro 132.390,45
- OMISSIS (cl. (...)): Euro 127.487,10
- OMISSIS: Euro 73.550,25
- OMISSIS: Euro 73.550,25
- OMISSIS, P.: Euro 73.550,25
- OMISSIS: Euro 58.840,20
Il pagamento delle somme liquidate in favore di OMISSISe di OMISSIS va posto in solido a carico della N. S.r.l. e delle Amministrazioni Provinciali di Catanzaro e di Crotone, queste ultime ex art. 111 c.p.c..
Il pagamento delle somme liquidate in favore di OMISSIS, OMISSIS (cl. (...)), OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, P. e OMISSIS, va posto a carico delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro e di Crotone ex art. 111 c.p.c., non avendo costoro esteso nei confronti della OMISSIS S.r.l. la domanda, rivolta solo contro le Amministrazioni convenute (così come accertato dal Tribunale con statuizione non specificamente impugnata).
2.7 Con il settimo motivo di appello principale, deducendo "Erronea ed immotivata quantificazione, al di sotto dei minimi, delle spese di giudizio di primo grado", e con il quinto motivo di appello incidentale, deducendo "Error in iudicando - Errata, ingiusta ed illegittima quantificazione delle spese di lite liquidate in favore degli odierni appellanti - Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione - Violazione di legge in riferimento al D.M. n. 55 del 2014 e dei principi giurisprudenziali in materia", gli impugnanti L. - N. - C. censurano la liquidazione delle spese di lite.
Entrambi i motivi restano assorbiti, dovendo la Corte procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della riforma parziale della decisione impugnata, in quanto in relativo onere deve essere distribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
- 3. L'appello incidentale della Provincia di Crotone
3.1 Ragione di ordine logico-giuridico impongono l'esame prioritario del secondo motivo di appello incidentale, con il quale, deducendo "Illegittima chiamata in causa della Provincia di Crotone - Carenza di legittimazione passiva e difetto di motivazione. Errata applicazione e carente motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 111 c.p.c. - Insussistenza di una successione della Provincia di Crotone nelle obbligazioni nascenti dall'art. 2043 OMISSIS e dall'art. 2051 OMISSIS. Insussistenza di una successione nel contenzioso in corso", la Provincia di Crotone impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Amministrazione provinciale di Crotone.
Più in particolare, il Tribunale ha così motivato: "Va premesso che secondo la previsione del D.Lgs. n. 249 del 6 marzo 1992, con il quale è stata istituita la Provincia di Crotone, l'effettivo trasferimento delle competenze e delle funzioni da Catanzaro a Crotone (per i Comuni spostati dalla provincia di Catanzaro a quella di Crotone) si è verificato solo nel 1995, mentre il sinistro è avvenuto nel 1993. Sul punto, secondo l'interpretazione della giurisprudenza che si è occupata (cfr. Cass., n. 398/1999, emessa proprio nell'ambito del distacco di alcuni comuni da una provincia in seguito all'istituzione di altra provincia, senza estinzione dell'ente i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti; cfr. Cass., 11045/2002), si applica l'art. 111 c.p.c., che dispone la successione a titolo particolare nel diritto controverso, prevedendo che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie. Poiché, peraltro, la medesima disposizione dell'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare puòintervenire o essere chiamato nel processo e il titolare originario può essere estromesso dallo stesso solo se le altre parti vi consentono, deve rilevarsi che nel caso di specie non vi è stata alcuna espressione di consenso delle altre parti all'estromissione della Provincia di Catanzaro dal processo; con effetto che entrambe le eccezioni vanno disattese e si applicherà il co. 4 dell'art. 111 c.p.c. che dispone che la sentenza pronunciata spiega i suoi effetti contro entrambe le parti originaria e successore" (cfr. sentenza, pag. 8).
La Provincia di Crotone, appellante, censura il capo della sentenza in esame, posto che l'incidente stradale di cui si controverte è avvenuto in data 18 ottobre 1993, quando la Provincia di Crotone non era stata ancora di fatto istituita né tantomeno era intervenuta tra i due enti alcuna ripartizione né altra successione. D'altro canto, prosegue l'appellante, la successione intervenuta tra la Provincia di Catanzaro e quella di Crotone è una successione a titolo particolare in forza di una disposizione normativa e non a titolo universale e da ciò deriva che, "non essendo venuto meno l'ente Provincia di Catanzaro, continuano a permanere in capo a questo tutti i precedenti rapporti giuridici con lo stesso instaurati, ivi compreso il contenzioso in corso sotto l'aspetto processuale, ma anche sotto l'aspetto sostanziale tutte le obbligazioni sorte in capo alla stessa" (cfr. comparsa di costituzione, pag. 6).
La censura non ha fondamento.
Va necessariamente osservato che nel caso in ispecie il diritto controverso è il diritto al risarcimento del danno dei congiunti di OMISSIS nei confronti dell'ente proprietario - custode della strada su cui è avvenuto il sinistro che ne ha provocato il decesso, ex art. 2051 OMISSIS
Il sinistro si è verificato nell'anno 1993 allorquando la strada era in proprietà alla Provincia di Catanzaro.
Secondo quanto accertato dal Tribunale di Crotone, con statuizione non impugnata, l'effettivo trasferimento delle competenze e delle funzioni da Catanzaro a Crotone (per i Comuni spostati dalla Provincia di Catanzaro a quella di Crotone) si è verificato nell'anno 1995, nel corso del processo di primo grado.
Orbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di successione nel processo, qualora il trasferimento del rapporto controverso da un ente all'altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale ex art. 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell'art. 111 dello stesso codice - sempre che l'ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa -, con la conseguenza che quest'ultimo ente conserva la qualità di parte nei giudizi pendenti e rimane titolare dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione (ex multis, Cass. civ., 26 luglio 2002, n. 11045; Cass. civ., 22 giugno 2005, n. 13401; Cass. civ., 22 marzo 2007, n. 6995; Cass. civ., 6 febbraio 2018, n. 2805; Cass. civ., 15 giugno 2018, n. 15869). La Suprema Corte anche a Sezioni Unite (cfr. Sentenza 26 agosto 2019, n. 21690) ha già avuto modo di affermare che "… "l'art. 111 cod. proc. civ., a norma del quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo, è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudizio di rinvio senza che vi osti il carattere chiuso di tale giudizio, dato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, non è terzo rispetto alle altre parti" (Cass. 9 9/04/1993, n. 4333; Cass., ord., 5/03/2015, n. 4536; v. anche Cass. 21/05/2018, n. 12436, sia pure con riferimento ad altro ambito)".
Ebbene, nel caso in ispecie ha avuto luogo proprio questa ultima ipotesi, avendo la Provincia di Catanzaro ritenuto di chiamare in causa la Provincia di Crotone, divenuta, nelle more del processo, Ente proprietario e custode della strada provinciale teatro del sinistro occorso allo sfortunato OMISSIS, e, quindi, successore a titolo particolare nel rapporto controverso. Per effetto della chiamata in causa, la Provincia di Crotone ha assunto la stessa posizione del suo dante causa, e, dunque, di convenuto, rispetto alla domanda risarcitoria spinta dagli attori.
Di questi principi di diritto il Tribunale ha fatto corretta applicazione, così che la sentenza sul punto va confermata.
3.2 Con il primo motivo ripropone l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento per il sinistro verificatosi in data 18 ottobre 1993, avendo avuto conoscenza del fatto solo a seguito della chiamata in causa ad opera della Provincia di Catanzaro.
Le controparti L. - N. -C. ribadiscono l'eccezione di inammissibilità per tardività, posto che la Provincia di Crotone, chiamata in causa nel giudizio 100/125/C/2011 (C.-N. c / Provincia di Catanzaro) per l'udienza del 31 gennaio 2012, si è costituita in cancelleria soltanto il 23 gennaio 2012, e chiamata altresì in causa nel giudizio 378/C/2011 (OMISSISe OMISSIS c/ Provincia di Catanzaro) per l'udienza del 5 giugno 2012, si è costituita in cancelleria soltanto il 29 maggio 2012.
L'eccezione di tardività è senz'altro fondata.
È pacifico che l'eccezione di prescrizione sia da annoverarsi tra le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (ex art. 2938 OMISSIS). Di conseguenza, il convenuto che intenda eccepire la prescrizione dell'altrui diritto deve, a pena di decadenza, proporre l'eccezione nella comparsa di costituzione e risposta di cui all'art. 166 c.p.c., depositandola in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Nel caso di specie la Provincia di Crotone, chiamata in causa per l'udienza del 31 gennaio 2012 e per l'udienza del 5 giugno 2012, si è costituita in cancelleria, rispettivamente il 23 gennaio 2012 e il 29 maggio 2012, così che essa va dichiarata decaduta dalla facoltà di eccepire la prescrizione del diritto, per inosservanza del termine decadenziale prescritto dall'art. 166 c.p.c. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
3.3. Con il terzo motivo di appello incidentale, deducendo "Errata applicazione e carente motivazione in relazione alla sussistenza dell'esimente del caso fortuito ex art. 2051 OMISSIS - Insussistenza del requisito di insidiosità e del nesso di causalità diretta", la Provincia di Crotone si duole del ritenuto concorso di colpa nella misura del 30%, dovendosi piuttosto ritenere che il sinistro è avvenuto innanzitutto per il comportamento imprudente e negligente dello stesso danneggiato, che in violazione di quanto disposto dal codice della strada (art. 141 C.d.S.) eccede nella velocità e non è in grado di mantenere il controllo del veicolo; a tale causa si aggiunge altresì, quale concausa della fuoriuscita di strada e del mal governo del veicolo, l'accertato mal funzionamento dell'impianto frenante dell'autoveicolo N. "P.". Pertanto, si deve affermare che il comportamento negligente ed imperito del sig. N. e i difetti del sistema frenante del veicolo, sono la reale causa dell'evento dannoso. Di contro "non vi era nulla di insidioso sulla strada che abbia causato l'evento, nulla che potesse essere qualificato quale "insidia stradale" agli effetti di legge, ovvero, per come richiesto da costante giurisprudenza, un concreto ostacolo non prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza e che abbia causato lo sbandamento del veicolo, dovuto per come evidenziato da altre cause. Parimenti irrilevante ai fini della dinamica del sinistro è il muretto presente a bordo strada, il quale, è bene sottolineare, non è la causa del sinistro, e quindi dalla sua presenza non può discendere alcuna responsabilità in capo all'ente custode" (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 10).
Il motivo è infondato nei termini che si vanno a precisare.
Giova, innanzitutto, premettere che il Tribunale, pur non esplicitandolo, ha scrutinato la domanda formulata dagli attori in primo grado sotto la regola generale prevista in tema di responsabilità per violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 OMISSIS
L'esame del suddetto motivo di gravame rende, pertanto, opportuna una breve premessa in iure sui principi che governano la materia della responsabilità per danni da cose in custodia, con particolare attenzione alla custodia di beni demaniali come le strade con le loro pertinenze e i suoi accessori.
Orbene, dalla formulazione dell'art. 2051 OMISSIS, a mente del quale "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", si evince che tale responsabilità postula necessariamente un rapporto di custodia della cosa.
Quest'ultimo si estrinseca in un rapporto di fatto tra il custode, in quanto è il soggetto deputato a esercitare il controllo sulla res perché è in grado di neutralizzare il pericolo insita in essa, e la cosa.
Di conseguenza, la ragione giustificatrice di siffatta responsabilità va ravvisata nel riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico, di una signoria a un soggetto che secondo il principio "cuius commoda, eius et incommoda" è chiamato a rispondere del danno causato dalla cosa proprio perché è colui che traendo un determinato beneficio deve accollarsi anche i rischi di quella attività.
Questo particolare legame giustifica il peculiare regime probatorio sotteso all'art. 2051 OMISSIS E, infatti, secondo il consolidato indirizzo sposato dalla giurisprudenza di legittimità, da un lato, grava sul danneggiato l'onere della prova del danno e della sussistenza di un nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, da altro lato, grava sul custode la dimostrazione del caso fortuito. E. è un fattore estraneo alla sequenza originaria, dotato di idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi a essa ed elidendone la efficacia condizionante. Tuttavia, quando il danno consegue alla interazione fra il modo di essere della cosa e l'agire umano, ai fini dell'integrazione della prova liberatoria, la condotta deve essere connotata dai caratteri oggettivi dell'imprevedibilità ed eccezionalità, tali da determinare una definitiva cesura nella serie causale perché è in grado di interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. civ., n. 4035/2021). Pertanto, secondo una rigorosa ricostruzione, il requisito dell'imprevedibilità deve essere inteso come obiettiva inverosimiglianza dell'evento e l'eccezionalità come una sensibile deviazione dalla frequenza statica.
Ciò posto, l'elaborazione dei suddetti principi è stata estesa anche alle ipotesi in cui la responsabilità ex art. 2051 OMISSIS coinvolge una PA che assume le vesti di custode.
In materia di strade, si suole distinguere tra situazioni di pericolo che conseguono a difetti intrinseci della cosa, ossia un vizio costruttivo o manutentivo, e situazioni di pericolo in cui il danno è collegato a cause estrinseche ed estemporanee che non sono conoscibili o eliminabili nemmeno attraverso l'utilizzo della più diligente attività di manutenzione. Solo nel primo caso, la P.A. sarà chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2051 OMISSIS
Di conseguenza, l'ente proprietario di una strada si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 OMISSIS dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta del danneggiato, la quale può assumere efficacia causale esclusiva solo se qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto (Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2481).
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va rammentato che, anche nel contesto di un sistema, quale è quello della responsabilità civile, retto, quanto all'apprezzamento della sussistenza del nesso causale, dal principio del "più probabile che non" (del quale è stata, di recente, sottolineata la "coerenza" con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale, come ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15; cfr. Cass. civ., 27 luglio 2021, n. 21530), resta inteso, nondimeno, che il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale, deve applicare il principio della "regolarità causale" (tra le altre, Cass. civ., 23 dicembre 2010, n. 26402; Cass. civ., 30 aprile 2010, n. 10607) o dello "scopo della norma violata" (da ultimo, in motivazione, Cass. civ., 6 luglio 2021, n. 19033), sicché "quando l'evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato", fermo restando che, nell'ipotesi, invece, in cui, "la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento" (Cass. civ., 22 ottobre 2003, n. 15789; si veda pure Cass. civ., 22 ottobre 2013, n. 23915, secondo cui la causa sopravvenuta deve essere in grado di "neutralizzare" quella precedente, ponendosi come "di per sé idonea a determinare l'evento stesso").
Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che la ricostruzione operata dal giudice di prime cure è pienamente condivisibile.
Il Tribunale ha ravvisato in capo alla Provincia una responsabilità ex art. 2051 OMISSIS, sulla scorta della informativa della Polstrada, avendo gli Agenti della Polizia di Stato, accertato che: "1) la strada interessata all'incidente a causa di ribitumazione formava un dislivello di quota tra il nuovo asfalto e quello già esistente; 2) i muretti di protezione che delimitano la strada sono inadeguati, ciò dal troppo tempo trascorso dalla messa in opera, ciò al degrado ed alla corrosione prodotta dagli agenti atmosferici (acqua, neve, vento e gelo); 3) mancanza del muretto al punto di fuoriuscita dell'auto; 4) la traccia di frenata rilevata sulla strada non marcata né determina che l'auto a causa del dislivello di quota non ha avuto una aderenza totale sulla sede stradale".
Si aggiunga che il C.t.u. Piro ha sottolineato che proprio la differenza di quota dell'asfalto preesistente con quello rifatto della sede stradale, potrebbe essere stata la causa primaria di un lieve sbandamento del mezzo, congiuntamente ad una azione frenante non ripartita equamente sulle quattro ruote, come si evince dalla rilevata unica traccia di frenata di un pneumatico di sinistra, sicuramente ha aumentato l'effetto sbandante dello stesso verso la scarpata che, comunque, nel punto di fuoriuscita dalla sede stradale, non presentava alcun tipo di protezione e/o contenimento, essendo il muretto posto, ridotto a solo otto centimetri di altezza dal piano stradale. Da ciò l'ausiliario del Tribunale ha tratto la conseguenza che "Si acclara quindi una palese responsabilità dell'Ente preposto alla manutenzione della strada. Se tale protezione fosse stata valida così come era stata progettata e costruita inizialmente, sicuramente l'evento non avrebbe avuto un esito così infausto. Dai rilievi effettuati dagli Agenti di Polizia e più precisamente dalla metratura esistente tra la traccia di frenata ed il punto di fuoriuscita del mezzo dalla carreggiata stradale, si può evincere che lo stesso percorreva questo tratto di strada con direzione quasi parallele all'asse stradale, lungo la tangente alla curva sinistrorsa, per cui, se avesse trovato alcun tipo di protezione, avrebbe impattato quest'ultimo con la sua parte antero - laterale e laterale destra e quindi probabilmente, sarebbe rimasto sulla sede stradale".
Alla luce delle evidenze istruttorie deve ritenersi che esattamente il Tribunale ha ravvisato gli estremi della responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 OMISSIS, in occasione del sinistro per cui è controversia.
Se la Provincia avesse bitumato a regola d'arte il manto stradale in occasione del suo rifacimento e provveduto sia alla manutenzione dei muretti di protezione delimitanti la sede stradale, sia alla realizzazione del muretto in corrispondenza del punto di fuoriuscita dell'autovettura condotta dal N., il sinistro avrebbe avuto conseguenze meno drammatiche.
Né l'odierno appellante ha dato dimostrazione del caso fortuito, elemento che ove sussista elide il nesso causale tra condotta del custode ed evento, con conseguente esonero di una responsabilità ex art. 2051 OMISSIS in capo alla Provincia.
Per non incorrere nella suddetta responsabilità, da un lato, l'ente deve dimostrare che la condotta del danneggiato o del terzo è imprevedibile ed eccezionale, da altro lato, deve provare che tale condotta non poteva essere prevedibile nonostante l'avvenuta adozione di tutte le misure idonee impiegate per evitare i danni derivanti dalla cosa in custodia.
In siffatto contesto e in considerazione della ricostruzione della dinamica del sinistro (come ricostruita esaminando gli appelli L.-N.-C.), deve escludersi che la condotta di guida del N. abbia avuto una incidenza causale esclusiva (o concorrente) nel verificarsi dell'evento.
Quanto alla condotta colposa della OMISSIS S.r.l., essa - come già detto - ha certamente concorso a causare il sinistro, ma non è configurabile quale causa esclusiva dello stesso, dacché se è pur vero che a causa dell'anomalia all'impianto frenante, nel momento in cui il conducente ha frenato, l'auto non ha rallentato ma ha allungato la corsa, così che il conducente nel giro di circa 2 secondi si è trovato di fronte al precipizio e non ha avuto il tempo e lo spazio necessario per evitare la fuoriuscita, è altrettanto vero però che se il custode avesse vigilato costantemente il tratto stradale avrebbe certamente constatato la mancanza del muretto al punto di fuoriuscita dell'auto, il che gli avrebbe consentito di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.
In tale complessivo contesto, quindi, l'applicazione dei criteri, sopra puntualizzati, alla fattispecie in esame porta a concludere che la delineata condotta colposa del costruttore non esclude la responsabilità della PA integrando il caso fortuito perché non ha assunto in concreto un ruolo causale esclusivo nella produzione dell'evento dannoso.
Tanto comporta che, in applicazione dei suddetti principi, risponde a diritto la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale.
Alla luce delle suddette argomentazioni, l'appello incidentale va rigettato.
- 4. L'appello incidentale della Società OMISSIS S.p.A.
4.1 L'appello incidentale proposto da OMISSIS S.r.l. è inammissibile per essersi la Società appellata costituita senza il rispetto del termine prescritto dall'art. 166 c.p.c.
Ed invero, nell'atto di appello notificato da OMISSISe OMISSIS è stata indicata l'udienza di comparizione del 29 giugno 2020 mentre nell'atto di appello notificato da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, P. e OMISSIS è stata indicata l'udienza di comparizione del 18 giugno 2020.
La OMISSIS S.r.l. si è costituita in data 21 settembre 2021, depositando con modalità telematiche la comparsa di costituzione con appello incidentale.
È evidente che la costituzione dell'appellata - appellante incidentale ha avuto luogo senza il rispetto del termine prescritto a pena di decadenza dall'art. 166 c.p.c., vale a dire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello.
Da tanto consegue la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Quanto alla riproposizione, con gli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c., della questione del mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., dacché, in conseguenza della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 disposta dall'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, tra la data di notificazione dell'appello e l'udienza indicata in citazione non sarebbe stato rispettato il termine a comparire di novanta giorni, questa Corte ritiene di dover richiamare e confermare integralmente l'ordinanza del 7 dicembre 2020, con la quale si è precisato che ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali non opera per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civili, ipotesi qui ricorrente avendo la Provincia di Crotone, appellante incidentale, proposto l'istanza di inibitoria di cui all'art. 283 c.p.c., così che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 non trovano applicazione, e, di conseguenza, non ha avuto luogo la sospensione del termine processuale a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Quanto alla proposizione dell'appello incidentale, si aggiunga che i venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello, sono venuti a scadere rispettivamente il 9 giugno 2020 nel procedimento iscritto al n. 405/2020 R.G.A.C. e il 29 maggio 2020 nel procedimento iscritto al n. 490/2020 R.G.A.C., allorquando la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia non era più operante.
- 5. Le spese di lite
5.1 Le ragioni della decisione giustificano la condanna dei convenuti e del terzo chiamato in causa, oggi appellati, alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellanti principali OMISSISe OMISSIS e degli appellanti incidentali OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, P. e OMISSIS, secondo il principio di soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra Euro 520.000 ed Euro 1.000.000 alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per le quattro fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale per il primo grado, e per le tre fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale per l'appello non essendo stata fatta alcuna istruttoria.
5.2 Definitivamente a carico degli appellati soccombenti vanno posti i compensi liquidati ai consulenti tecnici d'ufficio, in quote uguali.
5.3 Stante il tenore della pronuncia, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da OMISSISe OMISSIS e sugli appelli incidentali proposti da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, P. e OMISSIS, dalla PROVINCIA DI CROTONE e dalla OMISSIS S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e avverso la sentenza n. 1054/2019 resa dal Tribunale di Crotone il 10 settembre 2019 e pubblicata in pari data, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da OMISSIS S.r.l.;
2. rigetta l'appello proposto dalla Provincia di Crotone;
3. accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da OMISSISe OMISSIS e per l'effetto, in parziale modifica della sentenza appellata: a) accerta e dichiara che OMISSIS non ha concorso alla causazione dell'illecito; b) per l'effetto, condanna OMISSIS S.r.l. in solido con l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e la Provincia di Crotone, queste ultime ex art. 111 c.p.c., al pagamento di Euro 313.814,40 in favore di OMISSISe di Euro 304.007,70 in favore di OMISSIS, così rideterminate le somme già liquidate dalla sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado e fino all'effettivo pagamento;
4. accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, P. e OMISSIS, e per l'effetto: a) accerta e dichiara che OMISSIS non ha concorso alla causazione dell'illecito; b) per l'effetto, condanna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e la Provincia di Crotone, ex art. 111 c.p.c., al pagamento di Euro 132.390,45 in favore di OMISSIS, Euro 127.487,10 in favore di OMISSIS (cl. (...)), Euro 73.550,25 in favore di OMISSIS, Euro 73.550,25 in favore di OMISSIS, Euro 73.550,25 in favore di OMISSIS, P., Euro 58.840,00 in favore di OMISSIS, così rideterminate le somme già liquidate dalla sentenza di primo grado, oltre interessi dal deposito della sentenza di primo grado e fino all'effettivo pagamento;
5. conferma nel resto la sentenza di primo grado;
6. condanna OMISSIS S.r.l. in solido con l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e la Provincia di Crotone, queste ultime ex art. 111 c.p.c., al pagamento in favore di OMISSISe OMISSIS delle spese di lite che liquida in Euro 600,00 per spese ed Euro 29.193,00 per compensi professionali quanto al giudizio di primo grado, e in Euro 804,00 per spese ed Euro 18.511,00 per compensi professionali per il giudizio di appello, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
7. condanna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e la Provincia di Crotone, ex art. 111 c.p.c., al pagamento in favore di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, P. e OMISSIS delle spese di lite che liquida in Euro 382,00 per spese ed Euro 29.193,00 per compensi professionali quanto al giudizio di primo grado, e in Euro 804,00 per spese ed Euro 18.511,00 per compensi professionali per il giudizio di appello, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
8. pone definitivamente in quote uguali a carico di N. S.r.l. e delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro e di Provincia di Crotone, queste ultime ex art. 111 c.p.c., i compensi liquidati ai consulenti tecnici d'ufficio;
9. dà atto che ricorrono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo della Provincia di Crotone e della società OMISSIS S.r.l., di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 26 aprile 2023.
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2023.
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