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giovedì 30 settembre 2010

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare congiunta prot. 300/A/10/108/13/1 del 15 settembre 2010, hanno fornito le prime indicazioni sulle modalità di controllo da effettuare su strada da parte della polizia per l’applicazione del nuovo codice della strada.

Min.Lavoro: incidente stradale e ispezione in azienda
Il Ministero dell'Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare congiunta prot. 300/A/10/108/13/1 del 15 settembre 2010, hanno fornito le prime indicazioni sulle modalità di controllo da effettuare su strada da parte della polizia per l’applicazione del nuovo codice della strada.
La circolare chiarisce che in caso di incidente provocato da un conducente di un mezzo con tachigrafo, la polizia segnalerà l'evento alla Direzione provinciale del lavoro che procederà all’ispezione presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, in materia di tempi guida e riposo relativi all’anno in corso. Nel caso in cui l’incidente, provocato da un conducente dotato di patente C o C+E, abbia avuto delle conseguenze mortali o che hanno procurato lesioni gravi o gravissime, l’ispezione sarà effettuata presso le sedi del vettore, committente, caricatore e proprietario della merce per la verifica delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
















 

Min.Lavoro: convenzione tra DPL e Carabinieri per contrastare il lavoro nero


 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Difesa hanno firmato una convenzione per la cooperazione tra le Direzioni provinciali del Lavoro e l'Arma dei Carabinieri al fine di contrastare il lavoro nero.
La cooperazione è finalizzata al contrasto di tutti quei fenomeni di criminalità connessi allo sfruttamento del lavoro, all'occupazione illegale di lavoratori e al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie alla convenzione, le Direzioni provinciali del lavoro e i Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri coordineranno le proprie azioni su questo versante, terranno degli incontri trimestrali per lo scambio di dati e informazioni e per la programmazione di eventuali verifiche da effettuare congiuntamente. Con particolare riferimento al settore infortunistico, il comando provinciale dei carabinieri, anche tramite i comandi stazione, segnalerà alla rispettiva direzione del lavoro tutte quelle situazioni di evidente pericolosità legate alla mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza nei cantieri, oltre agli infortuni gravi di cui sia venuto a conoscenza, per consentire tempestivi interventi ispettivi. Interventi che potranno avvenire, in casi di particolare pericolosità e gravità, anche con il supporto degli stessi Carabinieri.
La convenzione si inserisce nel più ampio quadro di azioni che il Ministero del Lavoro sta portando avanti in materia. Vi rientrano il recente protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, per lo scambio di dati e informazioni in materia di attività ispettiva; il Piano straordinario delle vigilanza in agricoltura ed edilizia del gennaio 2010.

Fonte: DPL

Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010.



Ministero dell'economia e delle finanze
D.Dirett. 24-9-2010
Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 2010, n. 228.

D.Dirett. 24 settembre 2010   (1).

Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 2010, n. 228.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.



IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la nota n. 37388, del 23 giugno 2009 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. trasmette la richiesta della Commissione Europea di due esemplari delle monete celebrative da 2 euro, come da decisione stabilita dai membri del Mint Directors Working Group (MDWG) nella riunione di Bruxelles del 13 maggio 2009;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 10 dicembre 2009 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2010, n. 7737, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche ed il relativo contingente delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, celebrative del "200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour", millesimo 2010;

Visto l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 febbraio 2010, n. 16876, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2010, che stabilisce, tra l'altro, che le monete da 2 euro a circolazione ordinaria, celebrative del "200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour", hanno corso legale dal 1° marzo 2010;

Valutata la opportunità di destinare un quantitativo delle citate monete alla vendita in appositi contenitori;

Ritenuto di dover disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:



Art. 1

Le monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del "200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour", millesimo 2010, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, confezionate in appositi contenitori, saranno disponibili dal 24 settembre 2010.



Art. 2

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione fior di conio, è stabilito in euro 32.000,00 pari a 16.000 monete.



Art. 3

Gli enti, le associazioni e i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 24 marzo 2011:
  direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto, 4 e di Piazza G. Verdi, 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di euro 2.000,00 a persona;
  mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi, 10 - 00198 ROMA;
  tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete può essere effettuato:
  mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;
  a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. - Emissioni Numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e le modalità di consegna devono essere concordate con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 1.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:
  da 1 a 500 unità euro 12,50;
  da 501 a 1.000 unità euro 12,25.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali attestanti l'avvenuto pagamento nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.



Art. 4

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato consegnare due esemplari della suddetta moneta alla Commissione Europea. L'Istituto medesimo è, inoltre, tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due confezioni della citata moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.



Art. 5

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto

Agenzia del territorio
Comunicato 29-9-2010
Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 2010, n. 228.

Comunicato 29 settembre 2010   (3) (1).

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto (4) . (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 2010, n. 228.

(2) Emanato dall'Agenzia del territorio.

(3) Data della Gazzetta Ufficiale.

(4) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 36 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.



[Testo del comunicato]

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, e dall'art. 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si rende noto che, per i Comuni catastali - compresi nell'elenco allegato al presente comunicato - a seguito di specifici accertamenti, sono state costituite liste di particelle iscritte al Catasto Terreni sulle quali sono stati identificati fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al Catasto. Nell'elenco i Comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Le liste di tali particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati al Catasto, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it.

Le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano devono essere presentate, a cura dei soggetti titolari di diritti reali sugli immobili, entro 7 mesi dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga dei soggetti obbligati inadempienti e con oneri a carico degli stessi, all'iscrizione in Catasto del fabbricato, mediante la predisposizione di un atto di aggiornamento, redatto in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701.

Si specifica che l'individuazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un'attività di identificazione da foto aeree, condotta in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e successivi processi «automatici» di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, si potrebbero essere verificate incoerenze nell'individuazione delle particelle riportate negli elenchi pubblicati, che hanno comportato l'inclusione - in qualche caso - di immobili già dichiarati in Catasto.

 

SALUTE: INQUINAMENTO ACUSTICO NEMICO DEL CUORE, RISCHI IPERTENSIONE

SALUTE: INQUINAMENTO ACUSTICO NEMICO DEL CUORE, RISCHI IPERTENSIONE =
L'ALLARME DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI

Roma, 30 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il rumore fa male
anche al cuore. Vivere vicino a un aeroporto, infatti, aumenta la
pressione del sangue. Lo dimostra uno studio che ha coinvolto lo scalo
romano di Ciampino, presentato all'ottava Conferenza internazionale
Ioha (International Occupational Hygiene Association) di Roma su
'Salute, lavoro e responsabilita' sociale. L'igienista occupazionale e
l'integrazione tra ambiente, salute e sicurezza', in corso
all'universita' Urbaniana fino al 2 ottobre, e organizzata
dall'Associazione italiana degli igienisti industriali (Aidii) per
conto di Ioha, e da Inail ed Ispesl.

L'indagine sul rumore, che fa parte di uno studio piu' ampio a
livello europeo, e' stata condotta dal Dipartimento di epidemiologia
dell'Agenzia di sanita' pubblica della Regione Lazio e ha coinvolto
597 persone alle quali e' stata misurata la pressione in diversi
momenti della giornata. Ne e' risultato che per chi vive molto vicino
all'aeroporto la pressione aumenta fino a 8,6 millimetri di mercurio
per la sistolica (pressione massima) e 4,2 millimetri per la
diastolica (la minima). "Il problema del rumore urbano, associato ad
aeroporti o al traffico delle automobili, ha forti implicazioni su
salute e socioeconomiche - spiega Giovanni Brambilla, vicepresidente
dell'Associazione italiana di acustica - che vanno dall'aumento delle
malattie cardiovascolari alla diminuzione del prezzo degli immobili in
aree particolarmente rumorose".

L'aumento della pressione e' causato anche dal traffico urbano,
come ha dimostrato un altro studio presentato alla conferenza
internazionale Ioha e condotto da Wolfgang Babish, dell'agenzia
federale per l'ambiente tedesca. Secondo i dati, per chi vive in zone
in cui di notte il rumore non scende sotto i 55 decibel il rischio di
ipertensione sale del 20%. Questo sintomo, unito allo stress dovuto al
rumore, si traduce in un pericolo di attacchi di cuore. "C'e' una
sufficiente evidenza - prosegue Giovanni Brambilla - che
un'esposizione a lungo termine al rumore del traffico aumenta il
rischio di attacchi cardiaci". (segue)

(Com-Ram/Zn/Adnkronos)
30-SET-10 11:25

NNNN
SALUTE: INQUINAMENTO ACUSTICO NEMICO DEL CUORE, RISCHI IPERTENSIONE (2) =
CITTADINI DISPOSTI A PAGARE 25 EURO L'ANNO PER OGNI DECIBEL
DIMINUITO, NUOVO STRUMENTO PER AZIENDE

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - La riduzione del rumore sta a
cuore anche ai singoli cittadini, disposti persino a mettere mano al
portafoglio. A riguardo, sulla base del deprezzamento dell'immobile
per l'eccessivo inquinamento acustico, e' stato stimato che in un'area
di 100 mila abitanti ciascun cittadino sarebbe disposto a pagare 25
euro l'anno per ogni decibel diminuito, compreso tra i 55 e i 70 dBA.
Per cui, ad esempio, se si procedesse a ridurre il rumore di 3
decibel, secondo questo studio l'importo volontario pro-capite
salirebbe a 75 euro l'anno.

Durante la conferenza in corso a Roma - alla quale partecipano
piu' di mille esperti da 50 Paesi, compresi Cina e Iran - si e'
parlato anche della responsabilita' sociale delle imprese e in
particolare della Iso 26000, una norma che fornira' alle
organizzazioni del settore sia pubblico che privato una guida
armonizzata e universalmente applicabile alle pratiche di
responsabilita' sociale. Il documento che verra' ufficialmente
pubblicato a novembre e' il risultato del piu' ampio consenso
internazionale raggiunto tra gli esperti e i principali soggetti
interessati e contiene le prime linee guida mondiali sull'argomento,
elaborate dall'International Standard Organization (Iso).

"Questo strumento - sottolinea precisa Michele Casciani,
presidente Aidii - permettera' a tutte le imprese che lo adotteranno
di dimostrare l'impegno nella tutela di tutti gli attori presenti
nella produzione, dai fornitori ai lavoratori ai clienti, in pratica
gli 'stakeholders'. E non e' un caso che questo tema sia stato
presentato in un'universita' pontificia, visto che nella sua enciclica
'Caritas in Veritate' Papa Benedetto XVI lancia un appello agli
imprenditori e al mondo economico, affinche' sviluppino un business
basato sul principio della responsabilita' sociale. Per cui c'e' un
nesso molto stretto tra questa conferenza internazionale e i dettami
del Vaticano in questo campo".

(Com-Ram/Zn/Adnkronos)
30-SET-10 11:28

NNNN

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. "...Pertanto, la norma non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto (magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea, fermo restando che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori e dell'adozione delle misure del caso..."

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Circ. 28-9-2010 n. 2/2010-DFP/DDI
Art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.

Circ. 28 settembre 2010, n. 2/2010-DFP/DDI (1).

Art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.



Alle


Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001




Premessa

Con Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI sono state fornite indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nella predetta circolare venivano dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori e ai tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalità. In particolare, nel paragrafo 6 ("Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica") è stato previsto quanto segue.

"Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del D.M. 26 febbraio 2010 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.

Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.

Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

La responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all'esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato decreto.".

Nel medesimo paragrafo sono state fornite delucidazioni sul regime sanzionatorio con riferimento alle previsioni dell'art. 55-septies citato.

Al fine di procedere al collaudo generale, in linea con quanto comunicato nella circolare, con D.M. 1° luglio 2010 del Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica è stata costituita apposita commissione i cui componenti rappresentano le amministrazioni e i soggetti coinvolti dall'applicazione del nuovo sistema. I lavori della commissione si sono svolti nel periodo luglio - settembre 2010. Allo scadere del primo mese successivo al periodo transitorio, come definito nella circolare, la commissione ha riscontrato l'esistenza di "a) ritardi registrati nella procedura di messa a disposizione dei medici delle credenziali di accesso al sistema; b) la non disponibilità del canale telefonico per l'invio da parte del medico dei certificati; c) necessità di messa a punto delle prestazioni del sistema in relazione al progressivo aumento degli utenti". Pertanto, la commissione ha ritenuto di non poter "considerare positivamente
l'esito del collaudo" e di dover proseguire l'esame dell'operatività del sistema generale.

La seconda fase del collaudo si è conclusa il 15 settembre scorso. Durante la seduta, "la commissione, preso atto dei risultati delle verifiche del sistema, relativamente ai servizi resi disponibili ai medici, ai lavoratori e alle amministrazioni, nonché alla messa a disposizione dei medici e datori di lavoro delle credenziali di accesso necessarie per il suo utilizzo, ritiene concluso il collaudo in quanto è verificata la funzionalità delle piattaforme e dei sistemi. Si evidenziano segnalazioni di difficoltà applicativa sotto il profilo organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, per le quali vanno previste soluzioni da porre in atto in tempi brevi nella fase di compiuta ottimizzazione, al fine di realizzare la finalità di un sistema che richiede il complessivo allineamento di tutte le responsabilità. In funzione di ciò, la commissione stabilisce di avviare un monitoraggio continuo con il concerto di tutte le amministrazioni interessate, della regolarità del
servizio, al fine di certificare eventuali situazioni di oggettiva difficoltà di adempiere alla trasmissione di quanto previsto dalla norma".

Come si evince dal verbale della commissione, il collaudo delle funzionalità è stato ormai concluso e, in considerazione delle criticità organizzative emerse e che emergeranno, si aprirà una fase di monitoraggio del sistema, che sarà svolto in collaborazione tra i vari soggetti istituzionali interessati. La durata del monitoraggio viene stimata in circa quattro mesi.

Considerato lo sviluppo del sistema, si ritiene necessario far conoscere ulteriori elementi procedurali per la migliore fruizione del servizio da parte degli utenti e, al contempo, fornire indicazioni alle amministrazioni e agli operatori sull'applicazione della normativa anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute. Resta fermo l'integrale rinvio ai contenuti della menzionata Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI.



1.  L'utilizzo delle funzionalità da parte dei diversi soggetti interessati (medici, lavoratori, pubbliche amministrazioni).

Come noto, il sistema offre una serie di servizi ai medici, ai lavoratori e ai datori di lavoro già illustrati nella Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI.

Si segnala che per l'utilizzo del canale telefonico da parte del medico è attivo il numero verde 800 013 577, raggiungibile da telefono fisso o mobile. Tale canale consente di superare eventuali difficoltà temporanee dovute, ad esempio, alla mancanza di un personal computer o di una connessione a internet.

Per quanto riguarda l'utilizzo del sistema da parte del lavoratore, si segnala inoltre che questi, dopo essersi registrato al sito dell'INPS (www.INPS.it - home page), può prendere visione di tutti i certificati a lui intestati.

Si rammenta che le amministrazioni possono ricevere gli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti sia accedendo direttamente via web al sistema INPS, sia richiedendo all'Istituto l'invio ad una propria casella di posta elettronica certificata (PEC). L'accesso diretto al sistema INPS avviene tramite apposite credenziali, che devono essere richieste secondo le modalità indicate nella Circ. 16 aprile 2010, n. 60 dell’INPS. Le istruzioni per attivare l'invio alla casella PEC sono contenute nella Circ. 7 settembre 2010, n. 119 dell’INPS. Considerate le richieste di chiarimento pervenute, è opportuno evidenziare che l'Ente con il quale le amministrazioni pubbliche debbono dialogare per la ricezione degli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti è PINPS anche se gli stessi sono iscritti al regime contributivo INPDAP.

Ulteriori indicazioni sui servizi sono disponibili sul sito www.innovazionepa.gov.it nella sezione dedicata ai certificati di malattia online.



2. Chiarimenti sull'ambito di applicazione.

2.1. I dipendenti della pubblica amministrazione interessati.


Un primo chiarimento riguarda l'ambito di applicazione della disciplina. In proposito, si segnala che la disposizione di riferimento - che, come detto, è l'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165 del 2001 - riguarda il personale ad ordinamento privatistico, ovvero il personale soggetto alla disciplina del decreto legislativo citato. Pertanto, la norma non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto (magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea, fermo restando che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori e
dell'adozione delle misure del caso.
In conclusione, per le categorie di personale ad ordinamento pubblicistico, non soggette al regime del D.Lgs. n. 165 del 2001, i medici compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.


2.2. I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica.


Si precisa poi che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i medici liberi professionisti. Riprendendo quanto detto nella Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI, la violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione. Il mancato utilizzo della modalità telematica non è invece specificamente sanzionato per i medici liberi professionisti. A fini di economicità e di efficienza, è comunque auspicabile che l'intero sistema delle certificazioni funzioni in maniera uniforme. Il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e le altre Amministrazioni competenti si stanno impegnando per la sua estensione generalizzata e il
processo di distribuzione delle credenziali di accesso al sistema telematico ai medici privati è in corso. Nelle more, i dipendenti pubblici che, in linea e nei limiti di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165 del 2001, si rivolgono ad un medico privato per la certificazione dell'assenza dovranno chiedere al medico il certificato o l'attestato in forma cartacea e lo recapiteranno all'amministrazione secondo le tradizionali modalità. Quindi, sino alla compiuta messa a regime del sistema, le amministrazioni sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti, sempre che siano rispettate le condizioni previste nel citato art. 55-septies, comma 1. Rimane fermo, naturalmente, che la giustificazione dell'assenza avverrà invece mediante certificazione telematica ogni qual volta i medici privati siano già in possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti necessari per
l'invio telematico.


2.3. I certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso e dagli ospedali in caso di ricovero e dimissione.


Nel corso dei lavori della commissione di collaudo sono emerse alcune specifiche criticità legate ai certificati e agli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere o in sede di pronto soccorso o per attestare il ricovero del paziente o prodotti al momento delle dimissioni. I documenti rilasciati in tali occasioni presentano delle particolarità che creano delle criticità nell'applicazione del nuovo modello di trasmissione. Le particolarità sono rinvenibili per i certificati rilasciati dal pronto soccorso nel carattere dell'urgenza proprio della specifica attività, per i certificati di ricovero nell'esigenza di attestare - oltre alla diagnosi - il ricovero del paziente nella struttura e per i certificati di dimissione nella necessità di produrre una relazione al paziente al momento del rilascio dalla struttura. La commissione ha preso atto dell'esistenza di queste criticità per l'applicazione del sistema di trasmissione telematica dei certificati, contestualmente ad altre
problematiche organizzative, ed ha segnalato la necessità di individuare adeguate soluzioni e di attuare un monitoraggio con il concerto delle amministrazioni coinvolte per verificare la funzionalità del servizio. Si chiarisce pertanto che, durante questo periodo di monitoraggio e sino a quando non saranno decise le misure ad hoc da seguire in queste situazioni, per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, i medici continueranno ad elaborare certificati in forma cartacea, i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di appartenenza e le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali modalità.



3. Situazioni nelle quali l'amministrazione deve conoscere la diagnosi.

Secondo il processo di trasmissione telematica dei certificati attualmente sviluppato, una volta formato e spedito in formato telematico il certificato da parte del medico, il datore di lavoro riceve l'attestato di malattia. Come chiarito nella Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI, l'attestato di malattia consiste nel certificato privo dell'esplicitazione della diagnosi. L'attestato è il documento che di regola viene utilizzato dai lavoratori dei settori pubblico e privato per la giustificazione dell'assenza e l'omissione della diagnosi è finalizzata a tutelare la riservatezza del lavoratore. Come noto, esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. Per i dipendenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni, l'amministrazione è tenuta ad applicare il regime
generale a meno che non abbia la documentazione che consente di derogarvi ed è innanzi tutto interesse del dipendente che si assenta che l'amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento. Senza dilungarsi sul punto, si rinvia alle indicazioni generali già fornite dal Dipartimento della funzione pubblica nella Circ. 17 luglio 2008, n. 7/2008 e nella Circ. 5 settembre 2008, n. 8/2008 e nella Circ. 19 luglio 2010, n. 8, nonché nella nota 15 marzo 2010, n. 2/10/UPPA (tutte reperibili sul sito www.funzionepubblica.it). In tali ipotesi, il medico certificante dovrà procedere ad elaborare il certificato in forma telematica, inserendo sul modello informatico tutti i dati e le informazioni necessari secondo le indicazioni del D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, e delle circolari menzionate, utilizzando, se del caso, la finestra delle note, che è un campo libero. Il certificato sarà trasmesso dal medico utilizzando i canali
telematici consueti e l'amministrazione riceverà per via telematica l'attestato. In queste particolari ipotesi il medico dovrà anche provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato cartaceo che il lavoratore avrà l'onere di far pervenire tempestivamente all'amministrazione secondo le tradizionali modalità (PEC, fax, raccomandata, consegna a mano). Pertanto, secondo questo processo, l'assenza dal servizio del dipendente verrà giustificata comunque mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il regime giuridico dell'assenza sarà condizionato dalla ricezione della copia del documento da parte dell'amministrazione. La corrispondenza tra documento cartaceo e certificato telematico potrà essere verificata dall'amministrazione interessata mediante consultazione del sito INPS.



4. La responsabilità specifica per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati.

Con la Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI sono state fornite informazioni relativamente alle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei certificati (par. 6). Rimandando al contenuto della predetta circolare, giova soltanto rammentare che la legge ha introdotto specifiche sanzioni per la violazione delle norme sulla trasmissione telematica. Infatti, l'art. 55-septies, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che "4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. ". Inoltre, il comma 6 della medesima disposizione configura delle ipotesi di
illecito per il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente del servizio affari generali e personale che, in relazione alle proprie competenze, omettono l'osservanza della normativa relativa alle assenze dal servizio per malattia. Le sanzioni applicabili per questa ipotesi sono individuate per relationem con rinvio agli artt. 21 e 55-sexies comma 3 del medesimo decreto.

Anche i contratti e gli accordi collettivi recentemente stipulati sono intervenuti sulla specifica materia. Infatti, il CCNL relativo all'area IV, dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 6 maggio 2010, Acc. 6 maggio 2010 prevede la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi per il caso di "inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili, in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattià'' (art. 8, comma 8) e richiama il contenuto dell'art. 55-septies comma 4 citato tra le fattispecie di illecito che comportano il licenziamento con preavviso.

Inoltre, gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i medici specialisti hanno previsto apposite sanzioni per il caso di mancata osservanza degli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei certificati (art. 59-ter dell'ACN 23 marzo 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici di medicina generale; art. 58-ter dell'ACN del 15 dicembre 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i pediatri di libera scelta; art. 28-ter dell'ACN 23 marzo 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici specialisti, veterinari ed altre professionalità sanitarie).

Ciò premesso, come detto in precedenza (cfr: Premessa), all'esito del collaudo relativo alla funzionalità del sistema la commissione ha segnalato l'esigenza di monitorare il processo di trasmissione telematica, visto che durante i lavori sono emerse delle criticità organizzative soprattutto per alcuni settori ed aree territoriali. L'esistenza di tali criticità, per il superamento delle quali le Amministrazioni interessate lavoreranno durante i prossimi mesi anche utilizzando le evidenze del monitoraggio, rendono allo stato problematici l'emersione e l'accertamento di eventuali responsabilità per la violazione della specifica normativa e, quindi, lo svolgimento dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Infatti, la piena applicazione dell'apparato sanzionatorio richiede la definizione di presupposti di azione chiari e di un quadro di operatività certo in mancanza dei quali potrebbe non essere riscontrabile l'elemento della colpevolezza dell'illecito.
Pertanto, fermo restando l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio 2011, durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all'adempimento.

Sarà cura dei Dipartimenti della funzione pubblica, per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo ulteriori informazioni in vista della piena messa a regime del sistema.



5. Raccomandazioni finali.

A fini di monitoraggio, si raccomanda alle Amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, ricevono attestati di malattia in forma cartacea al di fuori delle situazioni indicate nella presente circolare di segnalare l'anomalia entro 48 ore dal ricevimento degli stessi, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico.


Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti.


Si chiede inoltre al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.


Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Renato Brunetta



Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-septies
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 69
D.M. 26 febbraio 2010
D.M. 1° luglio 2010

Denuncia di malattia professionale per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010.

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Documento: Circolare n. 36 del 15 settembre 2010.
Oggetto: Denuncia di malattia professionale per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010.

Quadro Normativo
•  D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Art. 53, comma 5.
•  Circolare Inail n. 22 del 2 aprile 1998 : “Articolo 53 del Testo Unico: sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 561/1993. Chiarimenti interpretativi ed applicativi.
•  D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 14, comma 1: concernente «Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa», che prevede che il Consiglio di amministrazione dell'INAIL possa adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali, non aventi ad oggetto diritti soggettivi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali , e che tali delibere siano soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
•  Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 : “Acquisizione della denuncia di infortunio per via telematica. Modifica dell'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124” .
•  Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dell'8 novembre 2004 : “Integrazione della delibera del Presidente-Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
•  Decreto Interministeriale del 15 luglio 2005 : “Modifica dell'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
•  Circolare Inail n. 44 dell'11 ottobre 2005: Denuncia di infortunio per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 15 luglio 2005.
•  Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 co. 1177 : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.
•  Delibera PRES-C.S. n. 42 del 14 aprile 2010: Acquisizione della denuncia di malattia professionale per via telematica. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – Articolo 14, comma 1.
•  Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010 : Approvazione della delibera n.42 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (G.U. n. 197 del 24-8-2010).
 
Premessa
Il decreto ministeriale del 30 luglio 2010 1 ha approvato la delibera n. 42 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 14 aprile 2010 che ha modificato l'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, nel senso di seguito precisato.
Nuova Disciplina
La suindicata delibera n. 42/2010 prevede che il datore di lavoro che effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica sia esonerato dall'obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l'Inail non ne faccia espressa richiesta, qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all'Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore. La modifica, in analogia a quanto già previsto per l'invio telematico della denuncia di infortunio 2 e nell'ottica della semplificazione dei rapporti tra Inail e datore di lavoro, mira ad evitare che quest'ultimo sia tenuto ad inviare copia dello stesso certificato medico del quale l'Inail sia già venuto in possesso tramite altra fonte (medici di famiglia, medici ospedalieri o lo stesso lavoratore).
Ai sensi della nuova disposizione pertanto:
• Il datore di lavoro, che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica, è sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico
• L'Istituto deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore
• Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010 più volte menzionato. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177.
 
IL DIRETTORE GENERALE
 
 
_____________________________
1.D.M. 30 luglio 2010, pubblicato sulla G.U. n. 197 del 24 agosto 2010.
2.D.M. 15 luglio 2005, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2005.

mercoledì 29 settembre 2010

lpd: Uno spregiudicato illusionista

http://tv.repubblica.it/dossier/crisi-maggioranza/di-pietro-berlusconi-stupratore-della-democrazia/53889?video=&pagefrom=1

Uno spregiudicato illusionista







Riporto di seguito la dichiarazione di voto dell'Italia dei Valori al voto di fiducia al Governo Berlusconi.
Testo
Sig. presidente del Consiglio,
Lei è uno spregiudicato illusionista, anzi un pregiudicato illusionista che, anche oggi, ha raccontato un sacco di frottole agli italiani, descrivendo un’Italia che non c’è e proponendo azioni del Governo del tutto inesistenti e lontane dalla realtà.

Fuori da qui c’è un Paese reale che sta morendo di fame, di legalità e di democrazia e Lei è venuto qui in Parlamento a suonarci l’arpa della felicità come fece il suo predecessore Nerone mentre Roma bruciava.
Quella stessa Roma che anche oggi i barbari padani vogliono mandare al rogo, insieme alla bandiera e all’Unità d’Italia.
Sono sedici anni che racconta le stesse frottole, ma le uniche cose che ha saputo fare finora sono una miriade di leggi e provvedimenti per risolvere i suoi guai giudiziari o per sistemare i suoi affari personali.
Al massimo, ha pensato a qualche altro suo amico della cricca, assicurando a lui prebende illecite e impunità parlamentari, proprio come prevede il vangelo della P2, Cosentino, Dell’Utri e compagnia bella docet!
Anzi, no! Un’altra cosa lei è stato ed è bravissimo a fare, e lo ha dimostrato ancora una volta in questi giorni: comprare il consenso dei suoi alleati ed anche dei suoi avversari. I primi pagandoli letteralmente con moneta sonante, con incarichi istituzionali, con candidature e ricandidature di favore; i secondi ricattandoli con sistematiche azioni di dossieraggio e di killeraggio politico di cui lei è maestro.
Sì, perché Lei, sig. Berlusconi è un vero “maestro”: intendo dire un maestro della massoneria deviata, un piduista di primo e lungo corso, un precursore della collusione e della corruzione di Stato.
Anzi di più. Lei è l’inventore di una forma di corruzione di nuovo conio, più moderna e progredita: cambiare le leggi in modo da non far risultare più reato quel che prima lo era e in modo da non rendere più punibili coloro che prima potevano essere condannati.
Questa mattina, Lei si è gonfiato il petto ricordando un nobile principio liberale: “Ad ognuno deve essere consentito fare tutto tranne ciò che è vietato”.
Certo, ma chi, in Europa, ha scritto con il proprio sangue questo tassello di democrazia liberale non pensava affatto che un giorno si sarebbe trovato davanti ad un signorotto locale che avrebbe dichiarato “non vietato” tutto ciò che gli pareva e piaceva a lui e che non era la legge a governare il sistema ma doveva essere Lui a governare la legge.
Lei, sig. Berlusconi, non è un presidente del Consiglio ma è uno “stupratore della democrazia” che, dopo lo stupro, si è fatto una legge, anzi una ventina di leggi ad personam per non rispondere di stupro!
Lei non è, come alcuni l’hanno definito, uno dei tanti tentacoli della piovra.
Lei è la testa della piovra politica che in questi ultimi vent’anni si è appropriata delle istituzioni in modo antidemocratico e criminale per piegarle agli interessi personali suoi e dei suoi complici della setta massonica deviata di cui fa parte.
Lei, oggi, ci ha parlato della volontà del Governo di implementare la lotta alla corruzione, all’evasione fiscale, alla criminalità economica delle cricche.
E che fa si arresta da solo? O ha deciso di prendersi a schiaffi tutte le mattine appena si alza e si guarda allo specchio?
Lei si è impossessato e controlla il sistema bancario e finanziario del Paese.
Lei controlla le nomine degli organi di controllo che dovrebbero controllare il suo operato.
Lei fa il ministro dello Sviluppo Economico e, come tale, prende decisioni a favore del maggior imprenditore italiano, cioè Lei (e dico maggior imprenditore, non migliore come maggiore e non migliore è l’imprenditoria mafiosa).
A Lei non interessa nulla del bene comune perché si è messo a fare politica solo per sfuggire alla giustizia per i misfatti che ha commesso.
Non lo dico solo io. Lo ha detto pure il direttore generale delle sue aziende, Fedele Confalonieri, ammettendo pubblicamente che “se Berlusconi non fosse entrato in politica noi oggi saremmo sotto un ponte o in galera”.
Lei si è impossessato dell’informazione pubblica e privata e la manipola in modo scientifico e criminale.
Un esempio? La casa di Montecarlo venduta da Alleanza nazionale. Lei e i suoi amici dell’informazione avete fatto finta di scandalizzarvi nell’apprendere che, dietro quella compravendita, c’è una società off-shore situata in un paradiso fiscale.
Ma si guardi allo specchio, imputato Berlusconi: Lei di società off-shore ne ha fatte ben 64 proprio per nascondere i proventi dei suoi reati societari e fiscali e per pagare tangenti ai politici e ai magistrati e lo ha fatto ricorrendo a quell’avvocato inglese David Mills, condannato per essere stato, a sua volta, da lei corrotto per mentire ai giudici e così permetterle di ottenere un’assoluzione comprata a suon di bigliettoni.
Già! Perché la magistratura che Lei ha corrotto: quella a Lei piace.
Invece, non le piace quella che vuole giudicarla per i suoi misfatti, tanto è vero che ora, al primo punto del suo ”vero programma”, quello di cui oggi non ha parlato, c’è la reiterazione del Lodo Alfano, cioè proprio di quella legge che deve assicurarle l’impunità per un reato gravissimo che lei ha commesso: la corruzione di giudici e testimoni.

Solo per questo fatto, Lei non meriterebbe un minuto in più di rappresentare il Governo italiano e se ancora riesce a starci è solo perché compra i voti ricattando quei parlamentari che si rassegnano a vivere vigliaccamente senza onore o senza coraggio!
Questo è il ritratto che noi dell’Italia dei Valori abbiamo di Lei, sig. Berlusconi!
E Lei, oggi, viene a chiederci la fiducia?
Lo chieda, ma non a noi.
Lo chieda a quelli che ha comprato o ricattato.
Lo chieda ai parlamentari di Futuro e Libertà che finalmente si sono resi conto con chi avevano e hanno a che fare ma non trovano, o non hanno ancora trovato, il coraggio di dissociarsi dal macigno immorale che Lei rappresenta.
Lo chieda al presidente Fini che nel suo discorso estivo a Mirabello ha detto esattamente (ed anzi di più) delle cose che sto dicendo io e ancora indugia a staccare la spina, passando, suo malgrado, da vittima a complice delle sue malefatte!
Lo chieda a tutta quella pletora di disperati che in questi giorni ha convocato a casa sua per offrire loro prebende o per minacciare imbarazzanti rivelazioni e che ora , abbagliati da improvvisa ricchezza o intimoriti dai dossieraggi che Lei ha architettato e commissionato, hanno deciso di vendere la loro anima e il loro onore dandole una fiducia che non merita!
Non lo chieda a noi che siamo stati primi a smascherare le sue reali e criminali intenzioni.

Vietata la decurtazione cumulativa dei punti della patente

T.A.R.
Campania - Napoli
Sezione V
Sentenza 13 settembre 2010, n. 17400
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2010, proposto dalla Sig.ra #################, rappresentata e difesa dagli Avv. -


contro

Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dell’11/6/2010 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida.




Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la ricorrente espone di essere titolare di patente di guida e che le è stato notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio di 20 punti;

Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 20/8/2010;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;

Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;

Ritenuto, nella fattispecie, di dover censurare il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato non solo l'art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992 in combinato disposto con l'art. 6, comma 1, del D.m. 29 luglio 2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a punti;

Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da parte ricorrente con richiami giurisprudenziali cui il Collegio ritiene di aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada; in altri termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal D.m. 29 luglio 2003) al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l'eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della strada;

Ritenuto che, per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall’Amministrazione resistente, è proprio questa la mancanza commessa dall'Amministrazione nel caso di specie, nel senso che non vi è prova dell’avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;

Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,

P.Q.M.

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Sede di Napoli - V^ Sezione - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2010 con l'intervento dei Signori:



Vincenzo Cernese, Presidente FF

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Primo Referendario

Da Assegnare Magistrato, Consigliere




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/09/2010.

D.Lgs. 81/2008 modulistica varia


I Modelli:
- "Designazione del responsabile del Servizio di Protezione e PREVENZIONE (RSPP)"
- "Designazione degli addetti al Servizio di PREVENZIONE e Protezione (ASPP) "
- "Designazione dei Lavoratori incaricati di
attuare le Misure di PREVENZIONE Incendi e
Lotta ANTINCENDIO, di EVACUAZIONE dei
Luoghi di Lavoro, di salvataggio, di pronto
Soccorso e della Gestione delle Emergenze "
- "Informazione ai Lavoratori sul Documento
di VALUTAZIONE dei Rischi, sul Gruppo omogeneo
Trasmissione di appartenenza e della relativa
Documentazione, Sulle nomine dei Soggetti
per la PREVENZIONE e Protezione "
- "Lettera d'Incarico del medico COMPETENTE"
- "Autocertificazione dell'effettuazione della VALUTAZIONE dei Rischi "
- "Verbale della Riunione Periodica per la PREVENZIONE e Protezione Dai Rischi "