Sent., (ud. 08-07-2011) 28-09-2011, n. 35195
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
S.C. ricorre avverso l'ordinanza 11.2.11 del Tribunale del riesame di Firenze che ha confermato quella di custodia cautelare emessa dal locale g.i.p. per i reati di concorso in lesioni personali aggravate (capo A) e violazione dell'art. 189 C.d.S., commi 1-6 (capo B) e dell'art. 189 C.d.S., commi 1-7 (capo C), in relazione alla causazione dell'incidente stradale, avvenuto in (OMISSIS) il (OMISSIS), a seguito del quale L.V.V., di anni nove, trasportato sulla vettura Toyota Yaris tg. (OMISSIS), violentemente urtata dalla vettura Jaguar X tg. (OMISSIS) - che si era sottratta ad un controllo della polizia dando vita ad un inseguimento per le vie cittadine -, condotta da Y.E. e sulla quale era trasportato lo S., riportava lesioni gravi al midollo con successiva tetraplegia.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnato provvedimento, con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) essendo l'imputazione di concorso in lesioni personali volontarie stata prospettata a carico di soggetto, lo S., che era un semplice trasportato nella vettura coinvolta nell'incidente occorso il (OMISSIS), occupando il sedile posteriore destro.
In tale situazione - sostiene la difesa del ricorrente - non poteva configurarsi una ipotesi di concorso ex art. 110 c.p., dal momento che la vettura poteva essere condotta soltanto dal soggetto che si era posto alla guida della medesima e sul quale solo incombeva l'obbligo giuridico di rispettare la segnaletica stradale e le regole disciplinanti la circolazione, l'incidente essendo avvenuto in conseguenza dell'attraversamento di una intersezione stradale a causa del mancato rispetto della segnaletica verticale semaforica, che presentava la luce rossa, dovuto ad una estemporanea decisione del guidatore, senza che lo S. avesse potuto nè scendere dal veicolo in corsa nè adoperarsi per impedire il prosieguo della condotta imprudente, obbligo giuridico che peraltro non gravava su di lui.
Non poteva poi valere come elemento dirimente - ma come tale individuato dai giudici del riesame - il contenuto della relazione di p.g. del 2.11.10, secondo cui, allorchè gli operanti si erano avvicinati agli sportelli posteriori della vettura Jaguar dopo aver intimato agli occupanti, con l'utilizzo del megafono, di spegnere il motore e di uscire poggiando le chiavi sul tetto dell'auto, i passeggeri posteriori avevano percosso i sedili anteriori e quindi il veicolo aveva ripreso la marcia "sgommando" per poi darsi alla fuga.
Tale condotta, infatti, lungi dal costituire grave indizio di concorso nel reato di lesioni, sotto il profilo della volontaria accettazione della causazione dell'evento lesivo poi verificatosi, costituiva un comportamento non inequivocamente diretto alla esortazione alla fuga, in relazione alla quale non era stato contestato ad alcuno il reato di resistenza, ben potendo peraltro a detto comportamento aver fatto seguito altri comportamenti diversamente connotanti l'intenzione dell'agente. Inoltre, da un semplice calcolo matematico conseguente agli elementi indicati nella nota di p.g. del 2.11.10, risultava che la velocità media della Jaguar era stata di 15 km/h, con un percorso quindi effettuato a tratti e con una velocità non certo di 120 km/h, quale indicata dagli operanti, laddove anche l'ordinanza impugnata si era attestata su una probabile velocità di 80 km/h, dovendosi inoltre considerare che l'auto della polizia aveva la segnaletica acustica in azione con funzione di allertare le altre vetture circolanti del pericolo incombente.
Mancavano pertanto - a giudizio della difesa - quei gravi indizi di colpevolezza che potessero consentire di ritenere la sussistenza di una volontaria partecipazione dello S. al reato di lesioni dolose, non potendo poi l'eventuale mancanza di disincentivazione configurare una partecipazione omissiva, poichè sul prevenuto non gravava alcun obbligo giuridico di impedire l'evento e peraltro - si evidenzia con il secondo motivo - la individuazione della velocità era stata del tutto stravolta dal tribunale fiorentino che illegittimamente, in assenza di alcun dato oggettivo di supporto, aveva indicato una velocità di 80 km/h della Jaguar al momento dell'impatto, unico elemento certo in assenza del deposito della consulenza tecnica - essendo rappresentato dalla velocità media, stimabile in 15 km/h, ogni altra considerazione al riguardo costituendo una mera congettura che non poteva avere ingresso nel processo.
Contraddittorio - osserva conclusivamente la difesa - era anche l'elemento ritenuto determinante dai giudici e rappresentato dalla percussione dei sedili anteriori della autovettura da parte degli occupanti i sedili posteriori, essendosi trattato di una indicazione della p.g. del tutto asettica, senza alcuna indicazione soggettiva differenziata, comportamento che in ogni caso indicava la volontà di allontanarsi dalla polizia, essendo impossibile in quel momento conoscere gli eventi che si sarebbero sviluppati nei successivi 17 minuti e rappresentarsi quindi l'accettazione dell'evento lesioni fisiche che poi si sarebbe prodotto, in relazione al quale peraltro - e alla configurabilità del concorso nel reato di lesioni dolose da parte del trasportato - i giudici del riesame si erano limitati, in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, ad un rinvio per relationem alla ordinanza del g.i.p. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Ricordato come il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari personali deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che significa che solo l'assoluta carenza sul piano logico dell'iter argomentativo seguito dal giudice può avere rilievo in sede di legittimità, senza che lo possa la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente coi letti sul piano logico (v. Sez.un., 15 febbraio 1996, n. 41), per cui alla Corte di cassazione, allorchè sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità de quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (v. Sez.un., 22 marzo 2000, n. 11), oltre che all'esigenza di completezza espositiva (v. Cass., sez. 6^, 1 ottobre 2008, n.40609), rileva questa Corte che nell'ordinanza impugnata non si evidenziano profili di incongruenza della motivazione in tema di gravità indiziaria concernenti le ipotesi criminose ascritte a S.C..
Il quadro indiziario a carico dell'odierno ricorrente è stato infatti ben rappresentato dal tribunale che, premesso come l'ordinanza cautelare emessa dal g.i.p. fiorentino il 25.10.10 sia stata confermata dal tribunale del riesame in data 9.11.10 nei confronti di Y.E., conducente della Jaguar investitrice, provvedimento che ha poi superato il vaglio anche della Cassazione in data 21.1.11, ha ancorato la fondatezza della prospettazione accusatoria in ordine al concorso del trasportato S. nei reati contestati ai capi A,B e C sulla base della dinamica dei fatti sviluppatisi in conseguenza del mancato rispetto del posto di blocco in Sesto Fiorentino il 21.10.10. Allorchè infatti la polizia aveva intimato agli occupanti della Jaguar sospetta di scendere dalla vettura e di spegnere il motore, i cinque si erano sottratti al controllo dando inizio ad un inseguimento ad alta velocità per le vie di (OMISSIS) finchè l'auto dei fuggitivi - condotta dallo Y. e con a bordo anche lo S., seduto sul lato posteriore destro, poi datosi alla tuga - aveva impegnato l'incrocio tra via (OMISSIS) omettendo di arrestarsi nonostante l'indicazione semaforica di colore rosso, urtando violentemente la vettura Toyota Yaris proveniente da via (OMISSIS) con a bordo il piccolo L.V.V. che, in conseguenza delle gravi lesioni riportate, veniva colpito da tetraplegia.
Nell'evidenziare il quadro indiziario, i giudici del riesame correttamente hanno fatto precipuo riferimento al contenuto della nota di p.g. datata 2.11.10 e - nel delineare il contenuto dell'attività concorsuale posta in essere dallo S. nella realizzazione del reato di lesioni personali volontarie - in particolare hanno rimarcato l'attività di incitamento posta in essere anche dall'odierno ricorrente e consistita, secondo quanto direttamente percepito dagli operanti, nel percuotere i sedili anteriori della Jaguar nel momento in cui gli agenti di p.g. si erano ormai avvicinati ad un metro dagli sportelli posteriori della vettura, la quale "riprendeva sgommando la marcia, dandosi definitivamente alla fuga".
Tale ripartenza improvvisa - hanno ancora condivisibilmente evidenziato i giudici - era detcrminata dalla volontà comune di sottrarsi al controllo della polizia, necessità dettata sia dall'essere lo Y. sprovvisto della patente di guida, sia dal contenere il portabagagli della Jaguar attrezzi da scasso, per cui del tutto inconferente deve ritenersi il dato prospettato dalla difesa di una velocità media tenuta dall'auto dei fuggitivi di 15 km/h, essendosi le fasi dell'inseguimento caratterizzate -come perspicuamente evidenziato dal tribunale fiorentino - dall'aver percorso la Jaguar diverse vie in senso di marcia vietato, con andatura fatta di improvvise accelerazioni ed altrettanto improvvise decelerazioni, fino ad impattare con la vettura Toyota nella suindicata intersezione stradale che l'auto dei fuggitivi aveva impegnato nonostante il semaforo segnasse luce rossa.
E' proprio la complessiva dinamica comportamentale, caratterizzata da un comune agire dei cinque soggetti a bordo della Jaguar, tutti protesi ad evitare di essere identificati dalla polizia e quindi accettando il rischio inevitabilmente connesso alla pericolosa condotta di guida senza che alcuno dei trasportati - dopo aver sollecitato il conducente a partire velocemente nella maniera sopra ricordata - avesse mai mostrato un atteggiamento dissenziente (pur possibile, atteso che, come è emerso dalla nota informativa di p.g., in alcuni tratti la Jaguar era stata quasi costretta a fermarsi per il traffico, per cui gli occupanti, ove avessero voluto, sarebbero potuti scendere e proseguire la fuga a piedi), a rendere configurabile l'ipotesi concorsuale posta a carico dello S., avendo egli come sottolineato correttamente dai giudici - sia rafforzato il proposito criminoso del conducente che persistito nella determinazione volitiva di proseguire la fuga a bordo della Jaguar, rappresentandosi - ed accettandone le conseguenze - proprio per la condotta di guida altamente spericolata e per la durata della fuga (circa 15 minuti) l'eventualità di un incidente con conseguenze particolarmente gravi per l'incolumità altrui, rischio presto trasformatosi in certezza nè momento in cui la Jaguar era transitata all'incrocio semaforico con luce rossa.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli avvisi di cui all'art. 94 disp. att c.p.p., comma 1 ter.
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