IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8719-2007 proposto da:
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avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/03/2006 R.G.N. 1338/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'Avvocato ORAZIO LICCIARDELLO per delega BARONE ELISA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GAETA Pietro che ha concluso per l 'infondatezza e quindi rigetto del ricorso.
Fatto
#################### impugnava davanti alla Corte d'appello di Milano la sentenza del Tribunale di Como, con cui era stata rigettata la domanda, proposta nei confronti del datore di lavoro Tintoria C. srl, per ottenere il risarcimento del danno biologico e morale conseguente all'infortunio sul lavoro subito il (OMISSIS); l'appellante si doleva che il primo giudice avesse ritenuto che l'accertamento della responsabilità fosse precluso dal decreto di archiviazione in sede penale, e sosteneva che si dovevano invece trarre elementi dalla relazione della ASL, secondo cui il tipo di lavorazione rendeva possibile la fuoriuscita di liquidi caustici dall'impianto di lavorazione e che l'uso di scarpe antinfortunistiche, o meglio di stivali, avrebbe evitato o limitato le lesioni subite; inoltre si sarebbero potuto trarre elementi sullo stato degli impianti tramite consulenza tecnica.
La Corte territoriale, con sentenza del 17 marzo 2007 - affermato preliminarmente che il decreto di archiviazione in sede penale non preludeva al giudice civile l'accertamento della responsabilità - rilevava tuttavia che il ricorrente non aveva fornito elementi sulla dinamica dell'infortunio, a cui peraltro nessuno aveva assistito, aveva infatti dedotto nel ricorso di primo grado che, giungendo nel reparto denominato "tintura a stella", portando con sè un secchio di circa 16 litri di acido acetico, passando accanto ad una tina in ebollizione, veniva investito dal liquido bollente che ne fuoriusciva, riportando ustioni dal gluteo al piede destro e quindi si immergeva in altra tina casualmente riempita di acqua fresca, e di essere dotato di una tuta di cotone fornita dal datore e delle proprie calzature, non essendogli state fornite scarpe antinfortunistiche e che non vi era un sistema di acqua fresca a disposizione degli ustionati. La Corte adita riteneva sfornito di prova il nesso causale tra l'infortunio e gli inadempimenti denunziati, perchè le scarpe antinfortunistiche servono solo per non scivolare e l'acqua fresca a diposizione era stata comunque reperita.
Nè risultavano violate disposizioni antifortunistiche quanto ai capi da indossare. La Tintoria, peraltro, aveva a sua volta dedotto che l'incidente sarebbe stato cagionato da una manovra imprudente dello stesso lavoratore che, dopo avere aperto la saracinesca della tina in ebollizione, tornato con il secchio di ammoniaca, invece di azionare a distanza la valvola che avrebbe interrotto l'ebollizione, si era avvicinato per agire sulla saracinesca aperta in precedenza.
Concludeva la Corte adita che le deduzioni del ricorrente non erano sufficienti ad evidenziare aspetti di inadempimento del datore agli obblighi di sicurezza e prevenzioni ricollegabili all'infortunio, per cui la domanda poteva essere respinta senza necessità di istruttoria. Stante l'incertezza sulla dinamica dell'incidente, la Corte compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con cinque motivi.
Resiste la C. srl con controricorso.
Diritto
Con il primo motivo si denunzia la sentenza per travisamento dei fatti, per avere ricostruito l 'infortunio solo sulla base di quanto riferito dal datore, mentre la relazione della ASL aveva ricostruito i fatti come da lui riferito. Il motivo si conclude con il quesito se "E' stato violato l'art. 132 da parte della Corte, che travisando i fatti riguardanti l'infortunio sul lavoro, ha motivato di conseguenza in fatto e in diritto".
Con il secondo deducendo difetto di motivazione, il ricorrente si duole che non sia stata espletata istruttoria, nè ammessa consulenza tecnica. Il quesito è il seguente: E' stato osservato l'art. 2087 c.c. da parte del datore se il lavoratore, nella sua normale attività che svolgeva da anni, ha subito l'infortunio de quo?
Con il terzo si denunzia ancora difetto di motivazione in ordine all'assolvimento dell'onere della prova da parte del datore, in particolare in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955 che all'art. 242 prescrive che le vasche e i recipienti, qualunque ne sia il contenuto, devono essere munite di parapetto di altezza non minore di 90 cm.; Il quesito è il seguente: Ha provato il datore di lavoro di ave r rispettato le norme di prevenzione infortuni ed in particolare il D.P.R. n. 547 del 1955 e di aver fatto tutto il possibile evitare il danno?.
Con il quarto si denunzia violazione dell'art. 2087 c.c. sull'obbligo del datore di adottare non solo tutte le misure prescritte dalla normativa antinfortunistica, ma anche quelle generiche dettate dalla comune prudenza. Nella specie vi era stata la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 242 disposizione la cui violazione sarebbe rilevante anche nel caso fosse ravvisabile un comportamento irregolare da parte sua, giacchè i dispositivi di sicurezza devono essere concepiti anche per prevedere stanchezze e distrazioni del lavoratore.
Con il quinto motivo si lamenta ancora difetto di motivazione, perchè la sentenza impugnata da una parte aveva negato l'ammissione delle prove richieste ritenendo provata la ricostruzione operata dal datore e, dall'altra, aveva compensato le spese sulla base delle "incertezze" sulla precisa dinamica dell'incidente.
Gli ulteriori quesiti sono: 4) Il diniego di ogni attività istruttoria proposta dalle parti costituisce violazione dell'art. 115 c.p.c.?
5) Il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio, pure in presenza di istanze istruttorie compresa la richiesta di CTU, è violazione dell'art. 2697 c.c.?.
Il primo motivo sul travisamento dei fatti è inammissibile, essendosi affermato (tra le tante Cass. n. 213 del 09/01/2007) che "Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione poichè, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4".
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, sia perchè manca il momento di sintesi prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. nei caso di ricorso per difetto di motivazione, sia perchè, in sua vece, è stato formulato un quesito concernente la violazione di legge in maniera assolutamente generica che nulla dice sulla fattispecie in esame.
Parimenti inammissibili sono il terzo e quarto motivo. Con essi infatti si sollevano questioni mai fatte valere in sede di merito.
Infatti, in appello, l'attuale ricorrente aveva dedotto la violazione della norma concernente la mancata fornitura di scarpe antinfortunistiche, nonchè quella della omessa messa a disposizione di acqua fresca nei locali della tintoria, così inducendo i Giudici d'appello ad escludere dette violazioni sul rilievo che mancava il nesso con la produzione dell'infortunio, perchè le scarpe servono solo ad evitare scivolate e l'acqua era stata comunque reperita. In sede di merito, cioè non si era mai parlato della violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 242 ossia dell'obbligo di munire le vasche di parapetti. D'altra parte il ricorrente introduce direttamente la questione in questa sede e non lamenta di averla già sottoposta alla Corte territoriale, la quale non l'avrebbe valutata.
Si deduce quindi una nuova questione in fatto, che necessiterebbe di opportuni accertamenti di merito, onde le censure di cui la terzo e quarto motivo sono inammissibili. Infondato è il quinto motivo, perchè la contraddittorietà di motivazione denunciata avrebbe reso incongrua, nella logica complessiva della sentenza, la statuizione relativa alla compensazione delle spese, non già il rigetto nel merito della domanda, dal momento che non era comunque stata dedotta, e quindi neppure individuata, la violazione di norme antinfortunistiche causalmente connesse con l'infortunio.
In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 15,00 per esborsi e milleottocento Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
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