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giovedì 28 marzo 2013

Sfugge al sindacato di legittimità l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per entrare nell'Arma dei Carabinieri




CARABINIERI   -   CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-10-2011, n. 5541
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il sig. L. S., avendo prestato servizio quale volontario in ferma breve, partecipava al concorso per il reclutamento di n.1552 posti di Carabiniere in ferma effettiva quadriennale riservato ai volontari delle FF.AA. di cui al relativo bando emanato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Con nota del 16 luglio 2010 il Comando Generale dell'Arma comunicava al predetto l'esclusione dal concorso per mancanza del "profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere effettivo" e tanto a seguito di giudizio di non idoneità emesso all'esito degli accertamenti attitudinali previsti dall'art.11 del bando.

L'interessato impugnava il provvedimento di esclusione innanzi al Tar per il Lazio, che con sentenza n.582/2011, resa in forma semplificata, respingeva il ricorso, giudicandolo infondato.

Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, è insorto il sig. L., deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'art.11 del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione della determinazione n.201/6251995 del 22/5/1999 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; Carenza di istruttoria e di motivazione; Arbitrio e difetto di presupposto; Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione;

Violazione e falsa applicazione dell'art.97 della Costituzione. Violazione del principio dell'affidamento;

Erroneità della sentenza appellata laddove l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

In sede di gravame è stata altresì formulata la richiesta affinché questo giudice, nell'ambito dei poteri istruttori ad esso riconosciuti anche dal codice del processo amministrativo, voglia disporre una verificazione o, se del caso, una consulenza tecnica.

Si è costituita in giudizio per resistere l'intimata Amministrazione militare.

Tanto premesso, il gravame è infondato e come tale va respinto.

Con i due motivi d'impugnazione che per ragioni di logica connessione tra essi esistenti vanno congiuntamente esaminati, parte appellante articola le sue censure sulla base due ordini di argomentazioni che possono così riassumersi:

a) il giudizio negativo reso dall'Arma si pone in aperto contrasto con le valutazioni di segno positivo (eccellenti) riportate dall'appellante nello svolgimento del precedente servizio di VFP, potendo il L. altresì vantare la partecipazione a missioni professionali all'estero;

b) la giudicata non idoneità è sconfessata dalle risultanze di segno opposte della vista medico- specialistica, sia pure di parte, cui l'interessato si è sottoposto; ed in ogni caso il giudizio negativamente reso dalla Commissione non è supportato da una idonea istruttoria, oltre a rivelarsi immotivato.

Orbene, i rilievi e le osservazioni formulate dal'appellante non convincono, essendo privi degli elementi di fondatezza tali da poter scalfire le conclusioni tecniche di tipo negativo cui è pervenuta l'Amministrazione in sede di valutazione della sussistenza o meno in capo al candidato del profilo attitudinale proprio dello status del carabiniere.

Secondo un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV 22 febbraio 2004 n.719; 22 marzo 2005 n.1167; Sez.VI 11 settembre 2006 n.5252) l'accertamento dei requisiti psicoattitudinali ai fini del reclutamento nell'Arma dei Carabinieri costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell'azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento dei fatti o da evidente illogicità o incongruenza delle conclusioni, nella specie non rinvenibili.

Secondo poi un altro orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dalla Sezione, la valutazione effettuata dall'Amministrazione attraverso l'apposita Commissione medica prevista dal bando di concorso non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte (vedi decisione n.719/2004 già citata).

Di questi principi risulta aver fatto buon governo il giudice di primo grado con la sentenza qui impugnata; e comunque in applicazione delle regole giurisprudenziali sopra esposte appare essere stato gestito il procedimento amministrativo culminato con il provvedimento di esclusione oggetto di controversia.

In particolare, non può condividersi la censura di contraddittorietà tra atti dell'Amministrazione, su cui insiste parte appellante in relazione al fatto che il L. ha riportato qualificazioni eccellenti in ordine al pregresso servizio di VFP; e ciò per le seguenti ragioni.

In primo luogo, diversi sono gli status in rilievo (quello di carabiniere e quello di militare volontario dell'Esercito, così come diverse le finalità istituzionali e i compiti richiesti a ciascuna delle figure militari suindicate), lì dove è abbastanza intuibile che per la qualifica di carabiniere si richiede indubbiamente un quid pluris o comunque una specificità che certamente non attiene al ruolo svolto dal volontario di ferma nell'Esercito e tale "diversità" impone di per sé un criterio rigoroso di valutazione della sussistenza dei requisiti psicoattitudinali.

Vale poi osservare come l'accertamento dell'idoneità psicoattitudinale dei candidati all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri è caratterizzato dal fatto di essere riferito ad un determinato momento che assume un caratteristico rilievo esclusivo, nel senso della sua sostanziale irripetibilità anche al fine di non violare il principio della par condicio (cfr. Cons Stato Sez. IV 7 giugno 2005 n.2936), con la conseguenza che la circostanza per cui il profilo psicoattitudinale possa differire in altri momenti o in altra sede non è indicativa del sintomo di eccesso di potere per contraddittorietà e/o irragionevolezza del giudizio reso (vedi Sez. VI n.5252/2006 già citata).

Quantoappena precisato vale a far escludere rilevanza decisiva alle risultanze di un accertamento privato eseguito a cura dell'appellante che pure si intendono far valere, dovendosi invero fare riferimento, nei casi come quello all'esame, esclusivamente alla Commissione di concorso quale unico organo abilitato a compiere gli accertamenti per cui è causa.

Ciò sta altresì a significare che non vi sono margini per poter aderire alla richiesta istruttoria formulata dalla difesa di parte appellante, dal momento che, in assenza di vizi di logicità e/o incongruenza delle operazioni selettive di tipo medico- legale poste in essere, ogni altro accertamento costituirebbe un'inutile spendita di attività procedurale.

Neppure sono condivisibili le censure di difetto di motivazione e di istruttoria formulate nei confronti della determinazione di esclusione dal concorso assunta dall'Amministrazione all'esito degli accertamenti in discussione.

Invero, dall'esame della documentazione prodotta in causa si evince agevolmente come il giudizio di non idoneità contiene gli elementi che lo hanno determinato, risultando scaturito da circostanze e modalità di accertamento di vario genere cui il candidato è stato sottoposto, come prescritte dalle norme tecniche emanate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e al cui esito negativo è collegata la valutazione stessa di inidoneità attitudinale, non senza qui richiamare l'orientamento giurisprudenziale pure applicabile, secondo cui i provvedimenti accertativi della mancanza di un requisito appartengono alla categoria degli atti vincolati sia nell'an che nel quid e come tali non richiedono una particolare motivazione al di là della indicazione del requisito ritenuto mancante (cfr. questa Sezione 22 marzo 2005 n.1167; idem 22 febbraio 2004 n.719).

Parte appellante infine chiede la riforma anche della statuizione relativa all'avvenuta condanna alle spese del giudizio di primo grado, ritenuta ingiusta.

Orbene, la regolamentazione delle spese rientra nella competenza esclusiva del giudice di primo grado in ordine alle quali questo giudice di appello di regola non può interferire; e comunque esse sono state attribuite alla parte ricorrente quale conseguenza dell'avvenuta soccombenza, secondo una generale regola del processo.

Per le suesposte considerazioni, il gravame non appare meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata merita integrale conferma.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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