Cass. civ. Sez. Unite, 07-02-2006, n. 2507
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente
di sezione
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere
Dott. VARRONE Michele - Consigliere
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
-
- ricorrente -
contro
-
- intimati -
avverso le sentenze n. 484/99 della Pretura
Circondariale di Nocera Inferiore, depositata il 20/05/99 e n. 405/04
del Tribunale Amministrativo Regionale di SALERNO, depositata il
18/05/04;
udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica Udienza del 15/12/05 dal Consigliere Dott. MIANI CANEVARI
Fabrizio;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale
Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per la giurisdizione del Giudice
ordinario.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Nocera Inferiore S.R.
conveniva in giudizio la Gestione Liquidazione della USL n. (OMISSIS) e
la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali,
biologici e morali subiti nel 1991 a seguito di lesioni inferte da una
degente dell'ospedale psichiatrico di Nocera presso cui prestava
servizio come infermiera; sosteneva la responsabilità
dell'amministrazione imputando il sinistro a violazione delle norme
poste a tutela dell'incolumità dei lavoratori, oltre che per negligenza
ed imperizia dei dipendenti dell'Ospedale.
Il Pretore adito declinava la propria
giurisdizione ritenendo che la cognizione della controversia, nella
quale era stata fatta valere la responsabilità contrattuale
dell'amministrazione datrice di lavoro, nell'ambito del rapporto di
pubblico impiego, fosse devoluta al Giudice amministrativo.
La sig. S. ha quindi riproposto la stessa domanda
al T.A.R. Campania, che ha ugualmente negato la propria giurisdizione,
affermando che quando il dipendente ha ricevuto le prestazioni
previdenziali per l'infortunio subito ed agisce nei confronti del datore
di lavoro per il danno differenziale la sua pretesa può essere
ricollegata solo alla responsabilità extracontrattuale.
La sig. S. propone ora ricorso per Cassazione
denunciando il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi
dell'art. 362 c.p.c., n. 1. La controparte intimata non si è
costituita.
Motivi della decisione
L'attuale ricorrente, già dipendente della ex USL
(OMISSIS) quale infermiera presso l'Ospedale Psichiatrico di Nocera
Inferiore, ha fatto valere con la propria domanda la responsabilità
dell'ente datore di lavoro per il risarcimento dei danni patrimoniali,
biologici e morali in relazione alle gravi lesioni subite nel 1991 per
l'aggressione da parte di una degente ricoverata nell'ospedale.
Secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione,
rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della
propria integrità psico - fisica proposta da un pubblico dipendente nei
confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata
all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in
concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità
contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda
rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (nel
caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al
periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998), mentre, se è stata
dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al
Giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, non possono invocarsi
come indizi decisivi della natura contrattuale dell'azione nè la
semplice prospettazione della inosservanza dell'art. 2087 cod. civ.,
nè la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali
alla protezione delle condizioni di lavoro, allorchè il richiamo all'uno
o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla
dimostrazione dell'elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o
della configurabilità dell'illecito. Ma una siffatta irrilevanza di
detto richiamo dipende da tratti propri dell'elemento materiale
dell'illecito, ossia da una condotta dell'amministrazione la cui
idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della
generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti,
costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento
dannoso;
mentre, ove la condotta dell'amministrazione si
presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella
sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego,
la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in
dubbio, poichè l'ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile
che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni
giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge (v. per
tutte Cass. Sez. Un. 2 luglio 2004 n. 12137).
In base a tale principio, si deve affermare che
la cognizione della controversia spetta al Giudice amministrativo,
considerato che ai fini del riparto della giurisdizione rileva non già
la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va
identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione
richiesta al Giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa
petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva
dedotta in giudizio e individuata dal Giudice stesso con riguardo ai
fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata in giudizio.
Invero, l'attuale ricorrente ha fatto valere la
responsabilità contrattuale del datore di lavoro, indicando a sostegno
della propria domanda elementi oggettivi riferibili ad una condotta
dannosa che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto
di impiego, ma costituisce la diretta conseguenza della dedotta
violazione dell'obbligo contrattuale di garantire, in relazione allo
specifico ambiente lavorativo, la sicurezza dei dipendenti.
Ai fini della qualificazione della natura
dell'azione, d'altro canto, non rileva la regola dell'esonero della
responsabilità civile da parte del datore di lavoro, posta dal
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, la cui operatività risulta
da un lato esclusa quando il fatto lesivo integri gli estremi di un
reato perseguibile d'ufficio (come nell'ipotesi di lesioni gravi o
gravissime per infortunio sul lavoro derivante dalla violazione
dell'art. 2087 cod. civ.) e dall'altro limitata alle sole voci di
danno comprese nella garanzia previdenziale, che non includono - fino
alle innovazioni introdotte con il D.Lgs. n. 38 del 2000 - il
danno alla persona di cui il datore di lavoro risponde secondo le comuni
regole civilistiche, anche in relazione alla richiamata disposizione
dell'art. 2087 cod. civ. La fattispecie di responsabilità va
ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti da tale
norma, indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si
chiede il ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quale il
diritto alla salute) che trovano la loro tutela specifica nell'ambito
del rapporto obbligatorio (dir. Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438).
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del
Giudice amministrativo.
L'amministrazione deve essere condannata al
pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la
giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Condanna
l'amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente
giudizio liquidate in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari
oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2006
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