n.
3316/06
Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania - Sede di Napoli, Sezione
Interna Quinta, composto dai Signori Magistrati:
-
Dr. Carlo d’Alessandro - Presidente;
-
Dr. Ugo De Maio – Giudice;
-
Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 11675/04 R.G. proposto da (omissis) elettivamente domiciliato in
Napoli, -
CONTRO
COMUNE
DI (Lpd), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli,
via Cavallerizza a Chiaia n. 60 presso lo studio dell’avv. Arcangelo D’Avino
che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
E
NEI CONFRONTI DI
-
(Lpd) (Lpd) – non costituito in giudizio;
-
(Lpd) (Lpd) – non costituito in giudizio;
per
l’annullamento dei decreti n. 94 prot. n. 11537 e n. 95 prot. n.
11539, entrambi emessi dal Comune di (Lpd) il 28/06/04, e del Regolamento
Comunale del Servizio di Polizia Municipale del Comune di (Lpd) approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/04;
Visti
gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato
il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del
09 febbraio 2006;
Uditi
gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto,
in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con
ricorso notificato il 07/10/04 e depositato il 22/10/04 (omissis),
dipendente del Comune di (Lpd) con la qualifica di Brigadiere di Polizia
Municipale, ha impugnato i decreti n. 94 prot. n. 11537 e n. 95 prot. n.
11539, entrambi emessi dal Comune di (Lpd) il 28/06/04 sulla base dell’art.
8 (anch’esso impugnato) del Regolamento del Servizio di Polizia Municipale,
con cui i controinteressati (Lpd) (Lpd) e (Lpd) (Lpd) sono stati nominati
Vice – Comandanti di Polizia Municipale.
In
particolare, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati
in relazione ai seguenti vizi:
1)
violazione dei principi generali di diritto ed eccesso di potere per
mancanza dei presupposti e sviamento;
2)
violazione e falsa applicazione della L. n. 65/86 e dell’art. 97 Cost. e
della legge quadro sul pubblico impiego come richiamata dal testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
3)
eccesso di potere e violazione di legge per assoluta mancanza di
motivazione;
4)
eccesso di potere per sviamento e per contrasto con altre manifestazioni di
attività amministrativa da parte della stessa autorità con lo stesso
oggetto;
5)
violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 29/93 e del D. Lgs. n. 165/01
con riferimento agli accordi collettivi di comparto.
Il
Comune di (Lpd), costituitosi con memoria depositata il 03/11/04, ha chiesto
il rigetto del ricorso.
I
controinteressati (Lpd) (Lpd) e (Lpd) (Lpd), benchè ritualmente intimati,
non si sono costituiti in giudizio.
All’udienza
pubblica del 09 febbraio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il
ricorrente, dipendente del Comune di (Lpd) con la qualifica di Brigadiere
della Polizia Municipale, impugna i decreti n. 94 e n. 95, entrambi del
28/06/04, con cui il Sindaco del Comune di (Lpd) ha conferito ai
controinteressati (Lpd) (Lpd) e (Lpd) (Lpd) l’incarico di Vice – Comandante
di Polizia Municipale con grado di Tenente, e il presupposto art. 8 del
Regolamento per il Servizio di Polizia Municipale approvato con delibera del
Consiglio Comunale. 6 del 07/04/04.
Il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione
nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione dei decreti di nomina dei
controinteressati costituenti atti di gestione del rapporto di lavoro la
cognizione della cui legittimità è devoluta dall’art. 63 D. Lgs. n. 165/01
alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Infatti,
il criterio di riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice
Amministrativo deve essere individuato nel "petitum" sostanziale, ossia
considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in
giudizio ed accertata dal Giudice stesso con riguardo alla sostanziale
protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (in questo senso,
tra le altre, Cass. SS.UU. n. 6743/05; Cass. SS. UU. n. 6404/05; C.d.S. sez.
IV n. 8211/04).
Poichè,
pertanto, la pretesa del ricorrente ad essere nominato Vice – Comandante in
luogo dei controinteressati trova la sua “causa petendi” nel rapporto di
lavoro esistente tra il (omissis) e l’amministrazione e, d’altra parte, i
provvedimenti di nomina impugnati attengono alla gestione del rapporto di
lavoro e sono espressione della capacità privatistica dell’ente secondo
quanto previsto dall’art. 5 D. Lgs. n. 165/01 (Cass. n. 23760/04), la
controversia sulla legittimità di tali ultimi atti è devoluta alla
giurisdizione del Giudice Ordinario.
A
ciò consegue la declaratoria d’inammissibilità, in parte qua, del ricorso
per difetto di giurisdizione.
Deve,
invece, ritenersi sussistente, per espressa disposizione normativa (art. 63
comma 1° terzo periodo D. Lgs. n. 165/01), la possibilità di impugnare
davanti al Giudice Amministrativo i provvedimenti amministrativi presupposti
come gli atti di macro – organizzazione previsti dall’art. 2 comma 1° D. Lgs.
n. 165/01 ed aventi ad oggetto le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici in relazione ai quali la situazione giuridica soggettiva del privato
ha natura di interesse legittimo.
Tale
è il caso, nella fattispecie in esame, del Regolamento per il Servizio di
Polizia Municipale, approvato con delibera del Consiglio Comunale di (Lpd)
n. 6 del 07/04/04, il cui art. 8 è stato impugnato dal (omissis) quale atto
presupposto dei decreti di nomina dei controinteressati.
L’atto
in esame, infatti, detta la disciplina fondamentale del Servizio di Polizia
Municipale in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 7 L. n. 65/85 e,
anche per la sua natura regolamentare, costituisce esplicazione della
potestà macro – organizzatoria dell’ente locale.
Deve,
pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione del Tribunale a conoscere
della legittimità dell’impugnata disposizione regolamentare.
Va,
poi, esaminata l’eccezione d’inammissibilità per carenza d’interesse
sollevata dall’ente locale secondo cui la nomina quale Vice – Comandante di
Polizia Municipale non comporta alcuna qualifica superiore a quella
rivestita dal (omissis) nè determina un vincolo gerarchico di talchè il
ricorrente non avrebbe alcun interesse giuridicamente tutelabile al
conseguimento della stessa.
L’eccezione
è infondata e deve essere respinta.
Premesso
che, come si evince dai decreti di nomina impugnati e dall’art. 7 del
Regolamento, il Vice – Comandante assume il grado di Tenente, va, comunque,
rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall’ente locale, l’incarico
in esame comporta un vero e proprio rapporto di sovraordinazione gerarchica
rispetto agli istruttori di vigilanza come risulta dall’attribuzione di un
grado diverso e dal riferimento, compiuto dall’art. 8 del Regolamento, ad un
“ordine gerarchico” per qualificare i rapporti tra le figure professionali
(Comandante, Vice – Comandante ed Istruttori di Vigilanza) indicate nel
precedente art. 7.
Per
altro, che le funzioni dei Vice – Comandanti siano sovraordinate e,
comunque, diverse e più qualificanti rispetto a quelle espletate dagli
istruttori di vigilanza lo si evince chiaramente dall’art. 17 del
Regolamento di Polizia Municipale ove si specifica che i primi “coadiuvano
il superiore gerarchico nelle sue attribuzioni” e lo sostituiscono nel caso
di assenza temporanea, “vigilano sulla disciplina, sul comportamento del
personale dipendente”, “disimpegnano servizi di particolare rilievo”,
“eseguono interventi a livello specializzato”, e “svolgono, all’occorrenza,
i compiti propri degli istruttori di vigilanza”.
L’inciso
da ultimo richiamato evidenzia in modo chiaro che le funzioni del Vice –
Comandante non sono comparabili con quelle dell’istruttore di vigilanza
anche perchè le prime, per il loro contenuto, il potere di coordinamento e
il peculiare rapporto con quelle del Comandante, risultano più gratificanti
e qualificanti.
Del
resto, se le funzioni in esame non fossero diverse da quelle dell’istruttore
di vigilanza non vi sarebbe motivo perchè il regolamento dell’ente locale
preveda specificamente la figura del Vice-Comandante.
Deve,
pertanto, ritenersi esistente, in capo al ricorrente, l’interesse necessario
per l’impugnazione della disposizione regolamentare.
Nel
merito, la domanda di annullamento dell’art. 8 del Regolamento è fondata e
deve essere accolta.
La
disposizione in esame prevede che i due Vice – Comandanti di Polizia
Municipale siano nominati tra gli istruttori di vigilanza sulla base di una
scelta “intuitu personae”.
Con
la prima censura il ricorrente deduce l’illegittimità della disposizione
impugnata per violazione dei principi d’imparzialità e buon andamento
dell’attività amministrativa.
Il
motivo è fondato.
Come
già evidenziato, il Vice – Comandante svolge compiti e funzioni peculiari e,
comunque, diversi da quelli degli istruttori di vigilanza di talchè il
conferimento del relativo incarico deve avvenire sulla base di criteri
indicativi della specifica idoneità del soggetto prescelto, specie se (come
nella fattispecie) vi sono una pluralità di aspiranti.
Tali
criteri debbono essere oggettivamente predeterminati in riferimento ai
principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza codificati
dall’art. 1 L. n. 241/90 costituenti, a loro volta, espressione dei
fondamentali canoni di buon andamento ed imparzialità dell’attività
amministrativa previsti dall’art. 97 Cost..
Va,
in quest’ottica, specificato che la nomina del Vice – Comandante costituisce
atto inerente alla gestione dell’ente e non già ai poteri di indirizzo e di
controllo politico – amministrativo.
Ne
consegue che il riferimento generico alla scelta “intuitu personae”,
compiuto dall’art. 8 del Regolamento, conferendo rilevanza esclusiva al
rapporto personale tra designato e designatore e prescindendo dall’oggettiva
idoneità del primo a ricoprire l’incarico di Vice - Comandante, non
costituisce corretta applicazione dei criteri sopra evidenziati ma
attribuisce al Sindaco un potere illimitato che, come tale, non risulta
giustificato dal fine perseguito con l’esercizio dello stesso.
Per
altro, l’assenza di parametri oggettivi predefiniti preclude agli
interessati, prima, e al Giudice, poi, di verificare la rispondenza della
scelta ai principi cui la stessa deve essere necessariamente ispirata.
Quanto
fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che l’atto impugnato sia
affetto dai vizi di eccesso di potere e violazione dei principi di buon
andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa dedotti dal ricorrente
con il primo motivo.
Per
questi motivi la domanda di annullamento dell’art. 8 (nella parte in cui
prevede che la scelta del Vice – Comandante di Polizia Municipale sia
effettuata “intuitu personae”) del Regolamento per il Servizio di Polizia
Municipale, approvato con delibera del Consiglio Comunale di (Lpd) n. 6 del
07/04/04, è fondata (con assorbimento delle ulteriori censure proposte) e
deve essere accolta con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
L’accoglimento
solo parziale del ricorso giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.,
l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione
Interna Quinta:
1)
dichiara l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo, delle domande di annullamento dei decreti n. 94 e n. 95,
entrambi emessi il 28/06/04, con cui il Sindaco del Comune di (Lpd) ha
conferito ai controinteressati (Lpd) (Lpd) e (Lpd) (Lpd) l’incarico di Vice
– Comandante di Polizia Municipale;
2)
accoglie la domanda di annullamento dell’art. 8 del Regolamento per il
Servizio di Polizia Municipale, approvato con delibera del Consiglio
Comunale di (Lpd) n. 6 del 07/04/04, e, per l’effetto, annulla la
disposizione regolamentare impugnata nella parte in cui prevede che la
scelta del Vice – Comandante di Polizia Municipale sia effettuata “intuitu
personae”;
3)
dispone l’integrale compensazione delle spese processuali;
4)
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 09 febbraio 2006.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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