I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 2-4-2013 n. 5445
Chiarimenti in materia di salvaguardia ai sensi dell'art. 22 della legge n. 135 del 2012 (c.d. salvaguardia dei 55.000).
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Msg. 2 aprile 2013, n. 5445 (1).
Chiarimenti in materia di salvaguardia ai sensi dell'art. 22 della legge n. 135 del 2012 (c.d. salvaguardia dei 55.000).
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Con il Msg. 18 marzo 2013, n. 4678, al punto 1, le Sedi sono state invitate a riesaminare le posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (di cui all'art. 24, comma 14, lett. da a) a d), della legge n. 214 del 2011) rimasti esclusi dal beneficio di cui all'art. 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al D.M. 8 ottobre 2012 per il riconoscimento del beneficio (c.d. salvaguardia dei 55.000).
Ferme restando le disposizioni contenute nel su menzionato Msg. 18 marzo 2013, n. 4678, al fine di agevolare i tempi di definizione del monitoraggio di cui al comma 2 del citato art. 22, si rende noto che il predetto riesame dovrà riguardare anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (di cui all'articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14 del 2012 ed all'art. 2, comma 1, lett. g) e h), del D.M. 1 giugno 2012) le cui domande di accesso al beneficio ex art. 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per i seguenti motivi:
a) possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6 dicembre 2011, comportano la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015;
b) incapienza nel contingente numerico, nonostante il possesso di tutti i requisiti prescritti dal citato art. 6 della legge n. 14 del 2012 e art. 2 del D.M. 1 giugno 2012.
Detto riesame dovrà essere effettuato in attesa della trasmissione da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro dei provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al beneficio di cui al più volte citato art. 22 della legge n. 135 del 2012 da presentare entro il 21 maggio 2013.
Il Direttore generale
Nori
Msg. 18 marzo 2013, n. 4678
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 22
D.M. 8 ottobre 2012
D.M. 1 giugno 2012, art. 2
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 6
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