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giovedì 4 aprile 2013

Cassazione: LAVORO PUBBLICO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – TERMINE – INERZIA DELLA PA - CONSEGUENZE




Cass. civ. Sez. lavoro, 02-03-2006, n. 4605
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente
Dott. SPANO' Alberto - rel. Consigliere
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
-- ricorrente -
contro
-- intimato -
avverso la sentenza n. 188/2002, decisa il giorno 14 febbraio 2002 e pubblicata il giorno 8 marzo 2002, resa dalla Corte d'Appello di Palermo nel procedimento n. 357/2001 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22 novembre 2005 dal relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 700 c.c., in data 18 ottobre 1999 T. P. chiedeva al Pretore di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro l'adozione dei provvedimenti di urgenza idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito, in relazione a sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei a lui applicata con decreto dell'Assessore alla Presidenza della Regione Sicilia, sua datrice di lavoro.
Il Giudice adito ordinava la reimmissione in servizio ma, in esito al giudizio di merito, rigettava la domanda con sentenza in data 5 dicembre 2000.
Interponeva appello il T. e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 188/2002, emessa in data 14 febbraio - 8 marzo 2002 dalla Corte d'Appello di Palermo.
La decisione veniva così motivata, per quanto ancora rileva in questa sede.
Osservava la Corte Territoriale che il decorso di 90 giorni dall'ultimo atto del procedimento non si era verificato e perchè la contestazione degli addebiti era avvenuta solamente in data 20 ottobre 1998, non potendosi tener conto di precedente lettera di richiamo, e perchè l'interessato aveva interrotto il decorso del termine presentando le proprie giustificazioni in data 16 novembre 1998.
Osservava ancora che nessun effetto poteva avere l'indicazione di un titolo differente (comportamento in servizio o doveri verso il superiore) poichè il fatto era sempre stato indicato in modo preciso e tale da consentire la difesa.
Osservava infine che la sanzione appariva proporzionata alla gravità del fatto.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione T.P., con atto notificato in data 16 dicembre 2002, sulla base di tre motivi. L'Assessorato è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denuncia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 103 e 120, sotto due distinti e autonomi profili. Si segnala anzitutto che dalla lettera 15 luglio 1997, con la quale venivano trasmessi gli atti agli uffici competenti per l'applicazione di provvedimento più gravi della censura, alla nota 20 ottobre 1997 di contestazione degli addebiti sono trascorsi oltre 90 gg. Si osserva ancora che la lettera di giustificazioni non vale a spostare il termine di gg. 90 il cui inutile decorso provoca l'estinzione del procedimento disciplinare.
Sotto il primo profilo la censura non appare fondata. Invero il ricorrente non indica gli atti della fase di merito dai quali risulti essere stata prospettato il decorso del termine de quo rispetto alla lettera 15 luglio 1997, cui non è cenno di sorta nella denunciata sentenza.
Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per Cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto o trattato. Si deve dunque considerare il rilievo come nuovo e introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità. Lo stesso non può quindi trovare ingresso in questa sede poichè "nel giudizio di Cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. 2^, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. 1^, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. 1^, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. 2^, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. 2^, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. 2^, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. 2^, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. 1^, 24 aprile 1993, n. 4841).
E' invece fondato il secondo profilo poichè l'estinzione del procedimento disciplinare interviene se non sia stato compiuto alcun I atto nel periodo di 90 gg. E poichè le giustificazioni dell'impiegato, fra l'altro soltanto facoltative, non costituiscono un atto del procedimento, all'inerzia dell'amministrazione, protrattasi per 91 giorni, segue l'estinzione ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3., art. 120, comma 1.
In questo senso C. Stato, sez. 4^, 17 dicembre 2003 n. 8296 ove si osserva che "la presentazione di giustificazioni da parte del dipendente non vale ad interrompere il decorso dei termini perentori, poichè in materia disciplinare i termini procedimentali di decadenza possono essere interrotti solo dai provvedimenti posti in essere dal competente apparato disciplinare, secondo le espresse previsioni normative, e quindi idonei a permettere al dipendente incolpato di prenderne visione ed eventualmente estrarne copia".
L'impugnata sentenza va dunque cassata in relazione alla censura accolta.
Questa Corte può decidere nel merito, non essendo necessario alcun accertamento di fatto atteso che dalle date che si rilevano nella denunciata sentenza risulta che fra la lettera di contestazione 20 ottobre 1998 e la trasmissione degli atti alla Commissione di disciplina, avvenuta il 19 gennaio 1999, sono trascorsi 91 giorni. Si deve pertanto dichiarare estinto il procedimento disciplinare e illegittima la sanzione disciplinare applicata.
Rimangono assorbiti i motivi secondo e terzo, attinenti ad un mutamento dell'addebito nel corso del procedimento disciplinare ed alla proporzione della sanzione inflitta rispetto al fatto contestato.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese della fase di merito.
Per il giudizio di legittimità le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie per quanto di ragione il primo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara estinto il procedimento disciplinare de quo e illegittima la sanzione disciplinare.
Compensa le spese dei giudizi di merito.
Condanna l'Assessorato intimato alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 19,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) per onorario, oltre spese generali ed accessori.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006

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