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giovedì 4 aprile 2013

TAR: Divieto di accesso allo stadio: la Questura competente deve indicare per quali impianti e partite





 Ric. n. 3065/2004     Sent. n. 790/06
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei magistrati:
  Angelo De Zotti  - Presidente
  Rita De Piero   - Consigliere, relatore
  Angelo Gabbricci  -Consigliere
       ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
       sul ricorso n. 3065/2004, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati P-
 contro
  l’Amministrazione dell’Interno, costituita in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è ex lege domiciliata in san Marco n. 63;
 per l'annullamento
  del provvedimento del Questore di Venezia n. QII/2/Crim - 2002 M.P. del 28.2.2002, notificato il 3.10.2004, con cui si dispone il divieto di accesso agli stadi per tre anni, nonché l’obbligo di presentarsi periodicamente, per lo stesso periodo di tempo, con determinate modalità, presso il Comando Stazione Carabinieri di Racconigi;
 Visto il ricorso, notificato il 3.11.2004 e depositato presso la Segreteria il 16.11.2004, con i relativi allegati;
 visti gli atti tutti di causa;
 uditi all’udienza pubblica del 16.2.2006 (relatore il cons. De Piero), l’avv. Lazzarin, in sostituzione di Capo, per il ricorrente, e l’avv. dello Stato Brunetti, per l’Amministrazione;
 FATTO e  DIRITTO
 Il ricorrente rappresenta di essersi trovato a Venezia, il giorno 28.4.2002, durante i disordini che si sono verificati in occasione della partita di calcio Venezia - Torino, cui il provvedimento opposto si riferisce.
 Tale atto (con cui all’istante viene fatto divieto, per un periodo di tre anni, di accedere agli stadi di Venezia e Mestre, nonché agli stadi di tutto il territorio nazionale ove vengono disputati incontri della squadre del Venezia e del Torino, con l’ulteriore divieto di accesso alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, ecc, nonché con l’obbligo di presentarsi presso il Comando Stazione Carabinieri di Racconigi, con determinate modalità) datato 28 agosto 2002, è stato tuttavia notificato all’istante solo in data 3.10.2004, cioè oltre due anni dopo la sua emissione.
 Contro il provvedimento  vengono dedotti:
 1) violazione dell’art. 3 della L. 7.8.90 n. 241; travisamento di fatto e carenza di presupposto.
 E’ mancata la comunicazione di avvio del procedimento.
 Nell’atto opposto viene indicata quale data di notificazione della (asseritamente inviata) comunicazione di avvio del procedimento il 24.7.2002, ma  il ricorrente contesta di averla mai ricevuta o sottoscritta.
 2) Violazione dell’art. 6, comma 1, della L. 13.12.89 n. 401. Indeterminatezza dell’oggetto.
 Il provvedimento impugnato fa divieto - per la durata di tre anni - di accedere “agli stadi, siti in tutto il territorio nazionale, ove le quadre del Torino e A.C. Venezia, disputeranno incontri di calcio nazionali o internazionali”, estendendo tale divieto anche “alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al  transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime”.
 Tali - non puntuali - indicazioni si pongono in contrasto con le norme indicate, come già deciso anche da questo Tribunale in un caso del tutto analogo e relativo ai medesimi fatti posti a base del provvedimento opposto con la sentenza n. 202/2003.
3) Altra violazione dell’art. 6, comma 1, della L 13.12.89 n. 401.. Incompetenza.
 Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Venezia anziché da quello di Cuneo, ove il ricorrente risiede.
     4) Difetto di istruttoria e di motivazione.
 L’entità della sanzione non è motivata adeguatamente
     5) Ulteriore difetto di motivazione.
 La motivazione del provvedimento richiama il “deferimento all’A.G. per i reati di rissa aggravata e danneggiamento aggravato”, di cui il ricorrente non è a conoscenza.
6) Violazione dell’art. 6, comma 1, della L. 13.12.89 n. 401. Difetto di istruttoria e di motivazione
 Il provvedimento è stato notificato oltre due anni dopo la sua emanazione; perciò avrebbe dovuto dar conto dell’attualità dell’interesse pubblico  a mantenerne l’efficacia dopo tanto tempo.
 L’Amministrazione, costituita, dopo aver rettificato la prospettazione in fatto fornita dal ricorrente (in particolare esponendo che lo stesso era stato ripreso dalle telecamere in atto di sfondare la rete di recinzione dello stadio e che, dopo che la comunicazione di avvio del procedimento era stata restituita dai Carabinieri di Racconigi, essendosi il ricorrente reso irreperibile, la notificazione della stessa era comunque andata a buon fine in data 24.7.2002, presso la Questura di Cuneo, Divisione Polizia Anticrimine, come risulta dalla sottoscrizione autografa apposta al provvedimento, dimesso in atti), puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
 Il ricorso è fondato.
  Come ha già avuto modo di stabilire, in fattispecie del tutto identica, riferita ai medesimi fatti qui in contestazione, la III Sezione di questo Tribunale (cfr. sent. n. del ), poiché si controverte di “misure che incidono sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, tanto da limitare fortemente diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (quale la libertà di circolazione)”, i provvedimenti del genere di quello di cui si controverte “vanno emessi nel rigoroso rispetto del principio di legalità”; al che consegue che “il divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accesso ai luoghi va riferito a manifestazioni e luoghi specificatamente determinati, laddove l’ordine impartito appare eccessivamente esteso e indeterminato, specialmente in ordine ai luoghi di sosta e di transito, genericamente indicati e rapportati all’intero territorio nazionale”. Soggiunge ancora la sentenza, dal cui contenuto il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che “sotto altro profilo, nessuna motivazione viene addotta a sostegno della scelta di irrogare la sanzione nella misura massima prevista (anni tre), in palese violazione dell’obbligo di motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione (presente tanto nel codice penale quanto nella disciplina generale e in quella di settore che regolano l’illecito amministrativo)”; in definitiva ritenendo che “il provvedimento impugnato è stato assunto in violazione del generale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa (presente nel nostro ordinamento oltre che in quello comunitario), il quale va osservato, in particolar modo, quando la P.A. disponga di margini di apprezzamento discrezionale, e, a maggior ragione, ai fini dell’emissione di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario”.
 Alla stregua delle condivisibili conclusioni cui questo Tribunale è già pervenuto, anche il provvedimento qui opposto va annullato.
 Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate, sussistendone i presupposti di legge.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento opposto.
 Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.2.2006.
 Il Presidente     l’Estensore
 
 Il Segretario

 
 SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 il……………..…n.………
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 Il Direttore della Terza Sezione



 
      T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 719/04




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