Ric.
n. 3065/2004 Sent. n.
790/06
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Depositodel
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con
l’intervento dei magistrati:
Angelo
De Zotti - Presidente
Rita
De Piero - Consigliere, relatore
Angelo
Gabbricci -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 3065/2004, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dagli
avvocati P-
contro
l’Amministrazione
dell’Interno, costituita in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Venezia, presso cui è ex lege domiciliata in san Marco
n. 63;
per
l'annullamento
del
provvedimento del Questore di Venezia n. QII/2/Crim - 2002 M.P. del 28.2.2002,
notificato il 3.10.2004, con cui si dispone il divieto di accesso agli stadi per
tre anni, nonché l’obbligo di presentarsi periodicamente, per lo stesso periodo
di tempo, con determinate modalità, presso il Comando Stazione Carabinieri di
Racconigi;
Visto
il ricorso, notificato il 3.11.2004 e depositato presso la Segreteria il
16.11.2004, con i relativi allegati;
visti
gli atti tutti di causa;
uditi
all’udienza pubblica del 16.2.2006 (relatore il cons. De Piero), l’avv. Lazzarin,
in sostituzione di Capo, per il ricorrente, e l’avv. dello Stato Brunetti, per
l’Amministrazione;
FATTO
e DIRITTO
Il
ricorrente rappresenta di essersi trovato a Venezia, il giorno 28.4.2002,
durante i disordini che si sono verificati in occasione della partita di calcio
Venezia - Torino, cui il provvedimento opposto si riferisce.
Tale
atto (con cui all’istante viene fatto divieto, per un periodo di tre anni, di
accedere agli stadi di Venezia e Mestre, nonché agli stadi di tutto il
territorio nazionale ove vengono disputati incontri della squadre del Venezia e
del Torino, con l’ulteriore divieto di accesso alle stazioni ferroviarie,
caselli autostradali, scali aerei, ecc, nonché con l’obbligo di presentarsi
presso il Comando Stazione Carabinieri di Racconigi, con determinate modalità)
datato 28 agosto 2002, è stato tuttavia notificato all’istante solo in data
3.10.2004, cioè oltre due anni dopo la sua emissione.
Contro
il provvedimento vengono dedotti:
1)
violazione dell’art. 3 della L. 7.8.90 n. 241; travisamento di fatto e carenza
di presupposto.
E’
mancata la comunicazione di avvio del procedimento.
Nell’atto
opposto viene indicata quale data di notificazione della (asseritamente inviata)
comunicazione di avvio del procedimento il 24.7.2002, ma il ricorrente contesta
di averla mai ricevuta o sottoscritta.
2)
Violazione dell’art. 6, comma 1, della L. 13.12.89 n. 401. Indeterminatezza
dell’oggetto.
Il
provvedimento impugnato fa divieto - per la durata di tre anni - di accedere
“agli stadi, siti in tutto il territorio nazionale, ove le quadre del Torino e
A.C. Venezia, disputeranno incontri di calcio nazionali o internazionali”,
estendendo tale divieto anche “alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali,
scali aerei, autogrill ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni
medesime”.
Tali
- non puntuali - indicazioni si pongono in contrasto con le norme indicate, come
già deciso anche da questo Tribunale in un caso del tutto analogo e relativo ai
medesimi fatti posti a base del provvedimento opposto con la sentenza n.
202/2003.
3) Altra violazione dell’art. 6, comma 1, della L 13.12.89 n. 401..
Incompetenza.
Il
provvedimento è stato emesso dal Questore di Venezia anziché da quello di Cuneo,
ove il ricorrente risiede.
4)
Difetto di istruttoria e di motivazione.
L’entità
della sanzione non è motivata adeguatamente
5)
Ulteriore difetto di motivazione.
La
motivazione del provvedimento richiama il “deferimento all’A.G. per i reati di
rissa aggravata e danneggiamento aggravato”, di cui il ricorrente non è a
conoscenza.
6) Violazione dell’art. 6, comma 1, della L. 13.12.89 n. 401. Difetto di
istruttoria e di motivazione
Il
provvedimento è stato notificato oltre due anni dopo la sua emanazione; perciò
avrebbe dovuto dar conto dell’attualità dell’interesse pubblico a mantenerne
l’efficacia dopo tanto tempo.
L’Amministrazione,
costituita, dopo aver rettificato la prospettazione in fatto fornita dal
ricorrente (in particolare esponendo che lo stesso era stato ripreso dalle
telecamere in atto di sfondare la rete di recinzione dello stadio e che, dopo
che la comunicazione di avvio del procedimento era stata restituita dai
Carabinieri di Racconigi, essendosi il ricorrente reso irreperibile, la
notificazione della stessa era comunque andata a buon fine in data 24.7.2002,
presso la Questura di Cuneo, Divisione Polizia Anticrimine, come risulta dalla
sottoscrizione autografa apposta al provvedimento, dimesso in atti),
puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua
reiezione.
Il
ricorso è fondato.
Come ha già avuto modo di stabilire, in fattispecie del tutto identica, riferita
ai medesimi fatti qui in contestazione, la III Sezione di questo Tribunale (cfr.
sent. n. del ), poiché si controverte di “misure che incidono sensibilmente
sulla sfera giuridica del destinatario, tanto da limitare fortemente diritti
fondamentali garantiti dalla Costituzione (quale la libertà di circolazione)”, i
provvedimenti del genere di quello di cui si controverte “vanno emessi nel
rigoroso rispetto del principio di legalità”; al che consegue che “il divieto di
assistere a manifestazioni sportive e di accesso ai luoghi va riferito a
manifestazioni e luoghi specificatamente determinati, laddove l’ordine impartito
appare eccessivamente esteso e indeterminato, specialmente in ordine ai luoghi
di sosta e di transito, genericamente indicati e rapportati all’intero
territorio nazionale”. Soggiunge ancora la sentenza, dal cui contenuto il
Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che “sotto altro profilo, nessuna
motivazione viene addotta a sostegno della scelta di irrogare la sanzione nella
misura massima prevista (anni tre), in palese violazione dell’obbligo di
motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione (presente
tanto nel codice penale quanto nella disciplina generale e in quella di settore
che regolano l’illecito amministrativo)”; in definitiva ritenendo che “il
provvedimento impugnato è stato assunto in violazione del generale principio di
proporzionalità dell’azione amministrativa (presente nel nostro ordinamento
oltre che in quello comunitario), il quale va osservato, in particolar modo,
quando la P.A. disponga di margini di apprezzamento discrezionale, e, a maggior
ragione, ai fini dell’emissione di provvedimenti restrittivi della sfera
giuridica del destinatario”.
Alla
stregua delle condivisibili conclusioni cui questo Tribunale è già pervenuto,
anche il provvedimento qui opposto va annullato.
Spese
e competenze di causa possono essere totalmente compensate, sussistendone i
presupposti di legge.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il
provvedimento opposto.
Compensa
integralmente le spese di giudizio tra le parti
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.2.2006.
Il
Presidente l’Estensore
Il
Segretario
SENTENZA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il
Direttore della Terza Sezione
T.A.R.
per il Veneto – III Sezione n.r.g. 719/04
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