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giovedì 4 aprile 2013

Cassazione: Codice della strada, se il Comune non conserva il verbale il procedimento può essere invalidato




Nuova pagina 1
Cass. civ. Sez. II, 15-03-2006, n. 5789
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
-
- ricorrente -
contro
COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore, MONTEPASCHI SERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 9/03 del Giudice di pace di RAGUSA, depositata il 15/01/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/06 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso al giudice di pace di Ragusa, M.B. S. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale notificatagli il 21.11.2001, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di L. 225.800 a seguito di iscrizione a ruolo di una contravvenzione al codice della strada risalente al 16.1.1997, assumendo che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli era stato mai notificato, con conseguente decadenza della potestà di riscossione coattiva. All'esito del giudizio, in cui si costituiva il Comune di Ragusa, con sentenza in data 15.1.2003 il giudice adito respingeva l'opposizione, rilevando che, pur non avendo l'opposto prodotto il verbale di contravvenzione notificato alla controparte, deducendo che, per prassi, al contravventore inviava l'originale, senza formazione e conservazione della relativa copia, tuttavia i documenti prodotti in atti testimoniavano che il Comune aveva provveduto, mediante il proprio servizio notificazioni per infrazioni al codice della strada, a notificare un atto al M. in data 26.4.1997, elemento questo che, unitamente alla presenza in atti di copia dell'avviso di contravvenzione, portava a ritenere che la notificazione del verbale fosse in realtà avvenuta.
Avverso questa decisione, con ricorso notificato il 7.2.2003, propone ricorso per Cassazione M.B.S., affidandosi a due motivi.
Il Comune di Ragusa non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, per avere la sentenza impugnata ritenuto provata l'avvenuta notifica del verbale pur in mancanza della relativa produzione documentale, stravolgendo in tal modo le regole dell'onere della prova, in questo caso totalmente a carico del Comune, e tralasciando di trarre le dovute conseguenze dall'inadempimento ad opera dell'opposto dell'ordine di produzione emesso dal giudice nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere il giudice esplicitato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto non rilevante, al fine della decisione della causa, l'inadempimento del Comune al suo ordine di produrre in giudizio il verbale di contravvenzione notificato al ricorrente.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata motiva la soluzione accolta in ordine alla sussistenza della avvenuta notificazione del verbale di accertamento della infrazione sulla base di due elementi: una mera annotazione di eseguita notifica, riportante la data ma senza indicazioni del contenuto dell'atto notificato, e l'avviso di contravvenzione. Ora, a parte quest'ultimo, che palesemente è atto diverso dal verbale di accertamento, sicchè la sua esistenza nulla può dire circa la effettiva redazione e notificazione di questo, non può non osservarsi che l'annotazione in un registro, sia pure di una pubblica amministrazione, di una eseguita notifica, senza indicazione dell'atto notificato, integra un elemento privo anche di valore indiziario e comunque del tutto inidoneo a fornire la prova che un determinato atto sia stato effettivamente notificato al destinatario, prova nella specie necessaria al fine di poter superare la contestazione sollevata dal ricorrente.
L'iter logico seguito dalla decisione impugnata appare, pertanto, errato, dal momento che desume l'esistenza di un fatto il cui accertamento appare decisivo ai fini della soluzione della controversa da elementi irrilevanti ovvero privi della univocità e precisione necessaria. La sentenza va quindi cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pace, che provvedere anche alla liquidazione delle spese di giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di pace di Ragusa, che provvedere anche sulle spese.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006

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