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Cass. civ. Sez. II, 15-03-2006, n. 5789
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
-
- ricorrente -
contro
COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro
tempore, MONTEPASCHI SERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 9/03 del Giudice di pace
di RAGUSA, depositata il 15/01/03;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/02/06 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al giudice di pace di Ragusa, M.B. S.
proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale notificatagli il
21.11.2001, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di L.
225.800 a seguito di iscrizione a ruolo di una contravvenzione al codice
della strada risalente al 16.1.1997, assumendo che il verbale di
accertamento dell'infrazione non gli era stato mai notificato, con
conseguente decadenza della potestà di riscossione coattiva. All'esito
del giudizio, in cui si costituiva il Comune di Ragusa, con sentenza in
data 15.1.2003 il giudice adito respingeva l'opposizione, rilevando che,
pur non avendo l'opposto prodotto il verbale di contravvenzione
notificato alla controparte, deducendo che, per prassi, al
contravventore inviava l'originale, senza formazione e conservazione
della relativa copia, tuttavia i documenti prodotti in atti
testimoniavano che il Comune aveva provveduto, mediante il proprio
servizio notificazioni per infrazioni al codice della strada, a
notificare un atto al M. in data 26.4.1997, elemento questo che,
unitamente alla presenza in atti di copia dell'avviso di
contravvenzione, portava a ritenere che la notificazione del verbale
fosse in realtà avvenuta.
Avverso questa decisione, con ricorso notificato
il 7.2.2003, propone ricorso per Cassazione M.B.S., affidandosi a due
motivi.
Il Comune di Ragusa non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio
di violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, per avere la
sentenza impugnata ritenuto provata l'avvenuta notifica del verbale pur
in mancanza della relativa produzione documentale, stravolgendo in tal
modo le regole dell'onere della prova, in questo caso totalmente a
carico del Comune, e tralasciando di trarre le dovute conseguenze
dall'inadempimento ad opera dell'opposto dell'ordine di produzione
emesso dal giudice nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere il
giudice esplicitato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto non
rilevante, al fine della decisione della causa, l'inadempimento del
Comune al suo ordine di produrre in giudizio il verbale di
contravvenzione notificato al ricorrente.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata motiva la soluzione accolta
in ordine alla sussistenza della avvenuta notificazione del verbale di
accertamento della infrazione sulla base di due elementi: una mera
annotazione di eseguita notifica, riportante la data ma senza
indicazioni del contenuto dell'atto notificato, e l'avviso di
contravvenzione. Ora, a parte quest'ultimo, che palesemente è atto
diverso dal verbale di accertamento, sicchè la sua esistenza nulla può
dire circa la effettiva redazione e notificazione di questo, non può non
osservarsi che l'annotazione in un registro, sia pure di una pubblica
amministrazione, di una eseguita notifica, senza indicazione dell'atto
notificato, integra un elemento privo anche di valore indiziario e
comunque del tutto inidoneo a fornire la prova che un determinato atto
sia stato effettivamente notificato al destinatario, prova nella specie
necessaria al fine di poter superare la contestazione sollevata dal
ricorrente.
L'iter logico seguito dalla decisione impugnata
appare, pertanto, errato, dal momento che desume l'esistenza di un fatto
il cui accertamento appare decisivo ai fini della soluzione della
controversa da elementi irrilevanti ovvero privi della univocità e
precisione necessaria. La sentenza va quindi cassata, con rinvio della
causa ad altro giudice di pace, che provvedere anche alla liquidazione
delle spese di giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata
con rinvio ad altro giudice di pace di Ragusa, che provvedere anche
sulle spese.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006
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