COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. - INQUINAMENTO
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 21-03-2006, n. 6218 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente Aggiunto
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di Sezione
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione
Dott. PAPA Enrico - Consigliere
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere
Dott. VARRONE Michele - Consigliere
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
-
- ricorrenti -
contro
-
- controricorrente -
contro
-
- controricorrente -
contro
-
- controricorrente -
contro
-
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in
relazione al giudizio pendente del Tribunale di SALERNO - Sezione
distaccata di EBOLI;
uditi gli avvocati PAVONE Pasqualino, per delega
dell'avvocato Bazzani Gino, BRIGUGLIO Antonio, SECCHIERI Carla;
udita la relazione della causa svolta nella
Camera di consiglio il 02/02/06 dal Consigliere Dott. DI NANNI Luigi
Francesco;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto
Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale, il quale, visto l'art. 375
c.p.c., chiede che la Corte, a Sezioni Unite, voglia dichiarare la
giurisdizione del Giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
1. I coniugi C.M. e G.S., in proprio e quali
genitori esercenti la patria potestà sui figli minori C.M. e N., con
atto di citazione del 14 novembre 2002, hanno convenuto in giudizio
davanti al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, la s.p.a.
-- rispettivamente proprietaria e gestore dell'elettrodotto ad alta
tensione Calabritto - Contursi, chiedendo che nei confronti delle
convenute fosse dichiarata la pericolosità ed il danno alla salute degli
attori e del loro nucleo familiare, derivante dalle emissioni
elettromagnetiche generate dall'elettrodotto, ordinando alle stesse di
interrare la linea elettrica nella parte a ridosso della loro abitazione
in agro del Comune di Colliano e di condannarle al risarcimento del
danno biologico patito dalla signora G..
La Società (Lpd)., costituita nel giudizio, ha
eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore
della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, trattandosi di
controversia in materia di pubblici servizi.
2. I ricorrenti hanno proposto regolamento
preventivo di giurisdizione ed hanno chiesto che sia dichiarata la
giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Resistono la s.p.a. (Lpd). e la s.p.a. (Lpd) I
ricorrenti e la (Lpd). hanno depositato memoria.
3. Richiesto di rendere le proprie conclusioni
nella controversia, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.,
comma 4, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che sia dichiarata
la giurisdizione del Giudice amministrativo.
Motivi della decisione
4. Ammissibilità del regolamento preventivo. La
Società (Lpd)., ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art.
1, prima parte, è stata convenuta in giudizio come titolare del servizio
pubblico della produzione dell'energia elettrica e, quindi, in questo
ramo della sua attività, svolge le funzioni di concessionario della
pubblica amministrazione.
Lo stesso si può dire per la Società (Lpd), alla
quale, in base alla medesima norma, sono de volute le attività di
trasmissione e dispacciamento del medesimo servizio.
Il regolamento di giurisdizione, pertanto, è
ammissibile, perchè coinvolge concessionari della pubblica
amministrazione e configura una questione di giurisdizione ai sensi
dell'art. 37 cod. proc. civ. 5. La questione di giurisdizione. I
ricorrenti, con l'unico complesso motivo sostengono che l'eccezione di
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario è fondata su una errata
lettura del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80, art. 33 del come modificato
dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e, secondo una interpretazione
letterale e logica della norma, deve essere rigettata.
Essi dichiarano che, sul piano
dell'interpretazione letterale, il D.Lgs. citato, art. 33, secondo il
quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, si
riferisce alle sole controversie nelle quali l'oggetto immediato del
giudizio è il pubblico servizio, ma non a quelle i cui esiti soltanto
abbiano ripercussioni sul pubblico servizio.
Aggiungono, sul piano dell'interpretazione logico
sistematico, che la domanda proposta non richiede una pronuncia sulla
legittimità di provvedimenti amministrativi, ma si riferisce ad aspetti
strumentali del servizio in concessione, con riferimento ai quali la
posizione dei privati è di diritto soggettivo.
Secondo i ricorrenti, in definitiva, la
controversia deve essere inquadrata tra quelle meramente risarcitorie
che riguardano il danno alla persona, ossia tra quelle controversie che
prescindono dall'impugnazione e dall'annullamento di provvedimenti
amministrativi.
Con la memoria difensiva, i ricorrenti hanno
rilevato che la controversia ha per oggetto la tutela del diritto alla
salute e che la cognizione di questa appartiene al Giudice ordinario,
perchè nel giudizio non sono stati impugnati atti di un procedimento
amministrativo, sicchè l'esercizio di un pubblico potere non può essere
ipotizzato neanche in via mediate.
Le controricorrenti hanno eccepito che
l'attribuzione al Giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva
deriva dal fatto che il giudizio di pericolosità dei campi
elettromagnetici deve essere reso su asseriti profili di illegittimità
dei provvedimenti autorizzatori per contrasto con le normative statali e
regionali che disciplinano la materia. Inoltre, l'attribuzione della
controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo non
priverebbe gli interessati del diritto soggettivo asseritamente leso
nell'esercizio del servizio pubblico, perchè con la L. n. 205 del
2000 il legislatore si è preoccupato di dare al Giudice
amministrativo anche i poteri di tutela del diritto soggettivo, compresa
la tutela aquiliana di situazioni assolute quali la salute e la
proprietà.
La Società (Lpd)., con la memoria difensiva, ha
dichiarato di condividere le conclusioni rese del Pubblico Ministero,
che ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del Giudice
amministrativo.
5.1. La situazione di fatto indicata dai
ricorrenti non è controversa. Essi si riferiscono alla costruzione e
messa in esercizio di una linea di trasmissione di energia elettrica, la
cui induzione magnetica è indicata porsi su valori superiori alla soglia
di attenzione secondo le indicazioni dalla letteratura scientifica.
Gli attori, in altri termini, temendo che
l'esercizio dell'elettrodotto, per la distanza tra la linea elettrica e
la loro abitazione, possa dare luogo ad un'esposizione al campo
elettromagnetico generato dal passaggio dell'energia, capace di creare
pregiudizio per la salute del loro nucleo familiare, hanno proposto una
domanda per far accertare che, alla distanza indicata, l'esposizione al
campo elettromagnetico era fonte di pericolo per la loro salute. Hanno
pure chiesto che a tale accertamento seguano ordini del Giudice di
interramento della linea elettrica a ridosso della loro abitazione e di
condanna al risarcimento del danno per il pregiudizio già arrecato alla
loro proprietà dalla messa in esercizio dell'elettrodotto, in
conseguenza del diminuito valore di godimento del bene conseguente al
pericolo di danno per la salute degli abitanti.
Il petitum sostanziale dell'azione, quindi, è
costituito dalla richiesta di tutela del diritto alla salute.
5.2. Nella giurisprudenza di questa Corte, con
specifico riferimento al diritto alla salute, è stato già dichiarato che
la protezione apprestata dall'ordinamento al titolare di tale diritto si
estrinseca, sia nel vietare agli altri consociati di tenere
comportamenti che contraddicano il diritto, sia nel sanzionare gli
effetti lesivi della condotta illecita obbligando il responsabile al
risarcimento del danno. Il diritto alla salute, infatti, appartiene a
quel genere di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne
mettano in discussione l'integrità: Cass. 27 luglio 2000, n. 9398.
Anche la Corte costituzionale, ha dichiarato che,
in tema di lesione della salute umana, è possibile il ricorso
all'art. 2043 cod. civ. e che si è così in grado di provvedere non
solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di
prevenire e sanzionare l'illecito: sentenza 30 dicembre 1987 n. 641. 5,
3. Il Collegio condivide questi principi, considerando che il diritto
alla salute, che la Costituzione con l'art. 32 proclama espressamente
fondamentale diritto dell'individuo, da tempo ha perduto la valenza
assicurativa - corporativa propugnata nei primi anni dell'entrata in
vigore della Carta costituzionale ed è entrato a far parte della
categoria dei diritti sociali a valenza erga omnes o della categoria dei
diritti assoluti della personalità, acquistando, secondo la nuova
prospettiva, il titolo per influire sulle relazioni private e limitare
l'esercizio dei pubblici poteri.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, nelle
controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute,
garantito dall'art. 32 Cost., la Pubblica Amministrazione è
priva di qualunque potere di affievolimento della relativa posizione
soggettiva.
La domanda di risarcimento del danno proposta da
privati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di suoi
concessionari per conseguire il risarcimento dei danni alla salute,
quindi, è devoluta al Giudice ordinario.
5.4. Ne vale obbiettare: che con la soppressione
del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80, art. 33, comma 2, lett. e) ad opera
della nota sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la
sottrazione dall'ambito della giurisdizione esclusiva delle controversie
in materia di pubblici servizi non ha più ragion d'essere; oppure, che
nella specie non ricorrono le altre ragioni di sottrazione alla
giurisdizione amministrativa per quanto riguarda controversie
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi; o, ancora, che la
controversia non è meramente risarcitoria, perchè è chiesta la condanna
della pubblica amministrazione ad un facere; o, infine, che nella specie
la giurisdizione esclusiva ricorre in base allo stesso D.Lgs. n. 80 del
1988, art. 34, giacchè la costruzione di un elettrodotto attiene
all'utilizzazione del territorio.
5.5. In ordine ai primi due rilievi è sufficiente
ricordare che la giurisdizione esclusiva oggi ha ragion d'essere a
proposito dei pubblici servizi nei quali si manifesta il potere di
supremazia della pubblica amministrazione: Corte costituzionale n. 204
del 2004, citata.
Quanto al divieto per il Giudice ordinario di
emettere sentenze di condanna della pubblica amministrazione ad un
facere, basta rilevare che in questo giudizio una simile domanda non è
posta in via principale, ma è connessa a quella principale di
risarcimento del danno.
Infine, non ricorre neppure la giurisdizione
esclusiva ai sensi del ripetuto D.Lgs. n. 80 del 1988, art. 34, come
modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, nel testo
risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204
del 2004, perchè la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo
in materia urbanistica e edilizia, prevista dal citato art. 34 ha, come
presupposto oggettivo, il nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, ed uso del territorio
(in questo senso, già ss.uu. 27 luglio 2005, n. 15660); nesso che nella
fattispecie non ricorre.
5.6. Il vero è che, pur avendo il testo del
citato art. 33 attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, la
domanda oggetto di questo giudizio esula dalla giurisdizione medesima,
giacchè la controversia con essa proposta rientra tra le controversie
meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose
(che lo stesso art. 33, eccettua dall'ambito della giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo), dovendosi intendere per i tali le
controversie - come quella in esame - che, di per sè (e non per il tipo
di tutela che la parte chiede in concreto), possono assumere a loro
contenuto soltanto una pretesa di risarcimento del danno.
5.7. In questa controversia, d'altra parte, non
vi sono provvedimenti della pubblica amministrazione o di suoi
concessionari, che siano stati impugnati o dei quali si chiede
l'annullamento, ma solo comportamenti della Pubblica Amministrazione e
dei suoi concessionari, che non possono incidere negativamente sulle
posizioni di diritto soggettivo fatte valere dagli interessati.
5.8. Nè la giurisdizione del Giudice
amministrativo può essere affermata in relazione al citato D.Lgs. n.
80 del 1998, art. 35, nel testo vigente, poichè è nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione che il Giudice
amministrativo può conoscere delle questioni relative al risarcimento
del danno. I danneggiati, infatti, non versano in situazione di
interesse legittimo che possa legittimare la giurisdizione di
legittimità del Giudice amministrativo: Cass. ss. uu. 2 maggio 2003, n.
6719; 29 luglio 2005 n. 15916. 6. In conclusione l'istanza di
regolamento della giurisdizione è accolta nel senso della dichiarazione
della giurisdizione del Giudice ordinario.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra
le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a sezioni unite dichiara
la giurisdizione del Giudice ordinario. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2006
cost. art. 32
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