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n. 3457/06
Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania - Sezione settima -
composto dai Magistrati:
dr. Francesco Guerriero - Presidente
dr. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere, rel.
dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3915/2000 Reg. gen., proposto dalla (Lpd) -
contro
il Comune di San Felice a Cancello (Ce), in persona del Sindaco p.t., non
costituito in giudizio
per l'annullamento, previa sospensione
quanto all'atto introduttivo del giudizio:
- del provvedimento n. 236 del 17.1.2000 con il quale il Sindaco di San Felice a
Cancello ha richiesto lo spegnimento urgente delle antenne di telefonia
installate sul territorio comunale, in attesa delle indicazioni da parte
dell'amministrazione comunale dei siti più idonei ove trasferire le medesime;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, con particolare
riferimento alla delibera consiliare n. 59 del 20.12.1999, non conosciuta ma i
cui estremi sono riportati nel provvedimento sindacale di cui sopra;
quanto all'atto recante motivi aggiunti:
dei medesimi atti ed in particolare dei contenuti della deliberazione n.
59/1999, depositata in giudizio dall'amministrazione in esecuzione al relativo
ordine impartito dal Tribunale in seno al giudizio qui in essere
nonchè, per il risarcimento dei danni
subiti e subendi in forza degli atti impugnati
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e
l'annessa produzione;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni;
Udito, alla pubblica udienza del 29 marzo 2006, il procuratore attoreo, come da
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto
La (Lpd) Pronto Italia s.p.a. ((Lpd), d'ora in avanti) espone di essere
concessionaria del pubblico servizio per la realizzazione e la gestione della
seconda rete nazionale di telefonia mobile, denominata GSM e, in tale contesto,
di aver installata ed attivata, previa debita autorizzazione, una stazione radio
base nel territorio del Comune di San Felice a Cancello, a copertura dello
stesso.
Ciò premesso, si duole dell'atto sopracennato (n. 236 del 17.1.2000) recante la
richiesta di spegnimento e disattivazione delle antenne di telefonia installate
sul territorio comunale in attesa delle indicazioni da parte
dell'amministrazione comunale dei siti più idonei ove trasferire le medesime;
richiesta avanzata dal Sindaco del ripetuto Comune in esecuzione della
deliberazione consiliare n. 59 del 20.12.1999, a sua volta fatta oggetto di
puntuali denunce a mezzo di atto recante motivi aggiunti.
Secondo l'articolata denuncia attorea, l'atto sindacale sarebbe illegittimo per:
violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, alla luce del palese difetto di
motivazione; violazione degli artt. 7 ed 8 della l. n. 241/1990, non essendo
stato comunicato l'avviso di avvio del procedimento, di secondo grado;
per
l'assoluta carenza dei presupposti per avvalersi del potere di ordinanza di cui
all'art. 38 della l. n. 142/1990, ove nel caso utilizzato; per violazione della
normativa di settore, secondo la quale la competenza in materia di protezione
sanitaria della popolazione dai campi elettromagnetici appartiene allo Stato e
non ai Comuni; per violazione dell'art. 41 Cost., venendosi illegittimamente a
comprimere la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita.
A sua volta illegittimo (viziato da incompetenza assoluta) sarebbe il
presupposto deliberato consiliare che detta prescrizioni, aventi oltre tutto
incidenza retroattiva, in materia di tutela della salute pubblica, invece
rientranti nella competenza statale, come già denunciato in seno all'atto
introduttivo del giudizio. Peraltro, esso non si sottrarrebbe anche a profili di
illegittimità formale, per mancato rispetto dell'iter procedimentale previsto
per la sua efficacia (per l'efficacia dei regolamenti, di cui qui trattasi).
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Il Tribunale, dopo aver acquisito copia della cennata delibera consiliare n. 59
del 1999, ebbe ad accordare la richiesta tutela cautelare (con ord. n. 3193 del
5.7.2000).
Parte ricorrente, in vista dell'udienza di merito, ha depositato memoria
conclusionale, insistendo per l'accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 29 marzo 2006, il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
Diritto
Il ricorso è fondato, dovendo concedersi ingresso alla denuncia di carattere
sostanziale che ricomprende ed unifica tutte quelle partitamente prospettate a
mezzo dei due atti (introduttivo del giudizio ed atto recante motivi aggiunti)
secondo cui, in sintesi, il Comune non poteva intervenire "a tutela della
salute pubblica per motivi cautelari" in una situazione in cui, come
comunicato dal Sindaco nel corso della seduta consiliare del 20 dicembre 1999,
di adozione dell'impugnata delibera n. 59, "l'Asl ha effettuato il dovuto
sopralluogo accertando che le onde elettromagnetiche rientrano nei limiti".
E' infatti del tutto evidente che, in siffatte condizioni, le pur comprensibili
ragioni di allarme per la salute in relazione al pericolo di inquinamento
elettromagnetico non potevano condurre ad una richiesta di disattivazione
immediata degli impianti già autorizzati e funzionanti, nelle more
dell'individuazione dei siti più idonei da parte del Comune.
Ciò si traduce nell'esercizio di un potere amministrativo non tipico, come già
rilevato -all'epoca, nel 2000- dalla pronuncia cautelare resa in seno al
presente processo (una delle prima in subjecta, specifica, materia) e come in
appresso confermato dalla giurisprudenza, consolidatasi sul punto, secondo cui
l'ordinamento non contempla il potere di sospensione delle richieste di
autorizzazioni nelle more dell'adozione di emanandi regolamenti e, quindi, a
maggiore ragione, sempre nelle more di successive determinazioni comunali, di
imposizioni di disattivazione di impianti regolarmente assentiti, funzionanti e
(beninteso) in linea con i limiti di emissioni previsti dalla legge.
Se pur vero che sono norme di legge (l. 36 del 2001 e d. l.vo n. 259 del 2003)
sopravvenute all'adozione dei provvedimenti qui in esame, risalenti al dicembre
1999 ed al gennaio 2000, ad essere inequivocamente ispirate a finalità
acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di
telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica per lo
sviluppo, ancora vero che già all'epoca provvedimenti quali quelli qui emanati
contrastavano con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità
della funzione pubblica e non erano previsti nemmeno dalle norme in materia
edilizia (ad eccezione delle misure di salvaguardia in pendenza di
approvazione dei piani regolatori, di cui già all'articolo unico della l.
1902/1952 ed oggi all'art. 12 del T.U. sull'edilizia n. 380 del 2001, ancora in
presenza di presupposti tassativi, qui non dati).
Al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza è pacifico ed il Collegio non
ha motivi per discostarsene (cfr., da ultimo, in riferimento agli impianti di
che trattasi, Tar Campania, questa sezione settima, n. 9676 del 14.7.2005, n.
8327 del 20 giugno 2005 e n. 4555 del 22.4.2005 e già sezione prima, n. 2780 del
30 marzo 2005, ed ancora, pur in presenza di fattispecie non
connotata da quei caratteri peculiari impressi agli impianti di cui qui
trattasi, Tar Piemonte, 9 marzo 2005, n. 431).
Infine, per quanto più riferibile alla fattispecie sottoposta all'odierno vaglio
del Collegio, va ancora rilevato come la stessa giurisprudenza abbia avuto anche
modo di concludere nel senso che, se pur la pianificazione del territorio spetta
agli Enti locali, non si può subordinare la realizzazione degli impianti (o la
loro dislocazione) ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in
quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete,
considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti
di tutela, essendo molto difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia
della P.A. in assenza di una norma che imponga tale pianificazione
entro termini precisi (così, ex multis, Tar Campania, sez. settima, nn.
9676 e 4555/2005 cit., e sez. prima, n. 823/2005).
L'orientamento richiamato è condiviso dal Collegio: esso non comporta alcuna
negazione del potere del Comune di regolamentare aspetti della materia, nè nega
la sussistenza di poteri dell'Ente locale; sol che tale potere va esercitato nel
rispetto del riparto di competenze fra Stato, Regioni e Comuni e dei moduli
procedimentali previsti dall'ordinamento.
Il che qui non è avvenuto, avuto soprattutto conto che interventi a tutela
della salute pubblica si sarebbero potuti avere solo in presenza dei
presupposti di legge, fra i quali (a tacere dei restanti) il superamento dei
limiti di emissione delle onde elettromagnetiche.
Ne consegue, assorbito quant'altro, il necessitato accoglimento della domanda
principale attorea di annullamento degli atti impugnati.
Infondata è invece la domanda risarcitoria per difetto del presupposto di un
danno apprezzabile arrecato dagli atti impugnati sia alla stregua della
immediata tutela giurisdizionale accordata in via interinale dal Collegio sia,
comunque, per insufficienza della prova al riguardo addotta dalla parte
ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione settima, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti suo tramite impugnati.
Respinge la domanda risarcitoria.
Liquida, a favore del ricorrente, in Euro 1000.00 (mille/00) le spese di
giudizio e le pone a carico del Comune di San Felice a Cancello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 29 marzo 2006.
dott. Francesco Guerriero, Presidente
dott. Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, est.
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