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giovedì 4 aprile 2013

TAR: Antenne, spetta all'Asl e non al sindaco disattivare l'impianto




Nuova pagina 1
n. 3457/06 Reg. Sent.

REPUBBLICA   ITALIANA

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania - Sezione settima -
composto dai Magistrati:
dr. Francesco Guerriero                              - Presidente
dr. Arcangelo Monaciliuni                          - Consigliere, rel.
dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli          - Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3915/2000 Reg. gen., proposto dalla (Lpd) -

contro
il Comune di San Felice a Cancello (Ce), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio
per l'annullamento, previa sospensione
quanto all'atto introduttivo del giudizio:
- del provvedimento n. 236 del 17.1.2000 con il quale il Sindaco di San Felice a Cancello ha richiesto lo spegnimento urgente delle antenne di telefonia installate sul territorio comunale, in attesa delle indicazioni da parte dell'amministrazione comunale dei siti più idonei ove trasferire le medesime; 
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, con particolare riferimento alla delibera consiliare n. 59 del 20.12.1999, non conosciuta ma i cui estremi sono riportati nel provvedimento sindacale di cui sopra;
quanto all'atto recante motivi aggiunti:
dei medesimi atti ed in particolare dei contenuti della deliberazione n. 59/1999, depositata in giudizio dall'amministrazione in esecuzione al relativo ordine impartito dal Tribunale in seno al giudizio qui in essere
nonchè, per il risarcimento dei danni
subiti e subendi in forza degli atti impugnati
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e l'annessa produzione;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni;
Udito, alla pubblica udienza del 29 marzo 2006, il procuratore attoreo, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto
La (Lpd) Pronto Italia s.p.a. ((Lpd), d'ora in avanti) espone di essere concessionaria del pubblico servizio per la realizzazione e la gestione della seconda rete nazionale di telefonia mobile, denominata GSM e, in tale contesto, di aver installata ed attivata, previa debita autorizzazione, una stazione radio base nel territorio del Comune di San Felice a Cancello, a copertura dello stesso.
Ciò premesso, si duole dell'atto sopracennato (n. 236 del 17.1.2000) recante la richiesta di spegnimento e disattivazione delle antenne di telefonia installate sul territorio comunale in attesa delle indicazioni da parte dell'amministrazione comunale dei siti più idonei ove trasferire le medesime; richiesta avanzata dal Sindaco del ripetuto Comune in esecuzione della deliberazione consiliare n. 59 del 20.12.1999, a sua volta fatta oggetto di puntuali denunce a mezzo di atto recante motivi aggiunti.
Secondo l'articolata denuncia attorea, l'atto sindacale sarebbe illegittimo per: violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, alla luce del palese difetto di motivazione; violazione degli artt. 7 ed 8 della l. n. 241/1990, non essendo stato comunicato l'avviso di avvio del procedimento, di secondo grado; per
l'assoluta carenza dei presupposti per avvalersi del potere di ordinanza di cui all'art. 38 della l. n. 142/1990, ove nel caso utilizzato; per violazione della normativa di settore, secondo la quale la competenza in materia di protezione sanitaria della popolazione dai campi elettromagnetici appartiene allo Stato e non ai Comuni; per violazione dell'art. 41 Cost., venendosi illegittimamente a comprimere la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita.
A sua volta illegittimo (viziato da incompetenza assoluta) sarebbe il presupposto deliberato consiliare che detta prescrizioni, aventi oltre tutto incidenza retroattiva, in materia di tutela della salute pubblica, invece rientranti nella competenza statale, come già denunciato in seno all'atto introduttivo del giudizio. Peraltro, esso non si sottrarrebbe anche a profili di illegittimità formale, per mancato rispetto dell'iter procedimentale previsto per la sua efficacia (per l'efficacia dei regolamenti, di cui qui trattasi).
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Il Tribunale, dopo aver acquisito copia della cennata delibera consiliare n. 59 del 1999, ebbe ad accordare la richiesta tutela cautelare (con ord. n. 3193 del 5.7.2000).
Parte ricorrente, in vista dell'udienza di merito, ha depositato memoria conclusionale, insistendo per l'accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 29 marzo 2006, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Diritto
Il ricorso è fondato, dovendo concedersi ingresso alla denuncia di carattere sostanziale che ricomprende ed unifica tutte quelle partitamente prospettate a mezzo dei due atti (introduttivo del giudizio ed atto recante motivi aggiunti) secondo cui, in sintesi, il Comune non poteva intervenire "a tutela della salute pubblica per motivi cautelari" in una situazione in cui, come comunicato dal Sindaco nel corso della seduta consiliare del 20 dicembre 1999, di adozione dell'impugnata delibera n. 59, "l'Asl ha effettuato il dovuto sopralluogo accertando che le onde elettromagnetiche rientrano nei limiti".
E' infatti del tutto evidente che, in siffatte condizioni, le pur comprensibili ragioni di allarme per la salute in relazione al pericolo di inquinamento elettromagnetico non potevano condurre ad una richiesta di disattivazione immediata degli impianti già autorizzati e funzionanti, nelle more dell'individuazione dei siti più idonei da parte del Comune.
Ciò si traduce nell'esercizio di un potere amministrativo non tipico, come già rilevato -all'epoca, nel 2000- dalla pronuncia cautelare resa in seno al presente processo (una delle prima in subjecta, specifica, materia) e come in appresso confermato dalla giurisprudenza, consolidatasi sul punto, secondo cui l'ordinamento non contempla il potere di sospensione delle richieste di autorizzazioni nelle more dell'adozione di emanandi regolamenti e, quindi, a maggiore ragione, sempre nelle more di successive determinazioni comunali, di imposizioni di disattivazione di impianti regolarmente assentiti, funzionanti e (beninteso) in linea con i limiti di emissioni previsti dalla legge.
Se pur vero che sono norme di legge (l. 36 del 2001 e d. l.vo n. 259 del 2003) sopravvenute all'adozione dei provvedimenti qui in esame, risalenti al dicembre 1999 ed al gennaio 2000, ad essere inequivocamente ispirate a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo, ancora vero che già all'epoca provvedimenti quali quelli qui emanati contrastavano con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica e non erano previsti nemmeno dalle norme in materia edilizia (ad eccezione delle misure di salvaguardia in pendenza di approvazione dei piani regolatori, di cui già all'articolo unico della l. 1902/1952 ed oggi all'art. 12 del T.U. sull'edilizia n. 380 del 2001, ancora in presenza di presupposti tassativi, qui non dati).
Al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza è pacifico ed il Collegio non ha motivi per discostarsene (cfr., da ultimo, in riferimento agli impianti di che trattasi, Tar Campania, questa sezione settima, n. 9676 del 14.7.2005, n. 8327 del 20 giugno 2005 e n. 4555 del 22.4.2005 e già sezione prima, n. 2780 del 30 marzo 2005, ed ancora, pur in presenza di fattispecie non connotata da quei caratteri peculiari impressi agli impianti di cui qui trattasi, Tar Piemonte, 9 marzo 2005, n. 431).
Infine, per quanto più riferibile alla fattispecie sottoposta all'odierno vaglio del Collegio, va ancora rilevato come la stessa giurisprudenza abbia avuto anche modo di concludere nel senso che, se pur la pianificazione del territorio spetta agli Enti locali, non si può subordinare la realizzazione degli impianti (o la loro dislocazione) ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete, considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi (così, ex multis, Tar Campania, sez. settima, nn. 9676 e 4555/2005 cit., e sez. prima, n. 823/2005).
L'orientamento richiamato è condiviso dal Collegio: esso non comporta alcuna negazione del potere del Comune di regolamentare aspetti della materia, nè nega la sussistenza di poteri dell'Ente locale; sol che tale potere va esercitato nel rispetto del riparto di competenze fra Stato, Regioni e Comuni e dei moduli procedimentali previsti dall'ordinamento.
Il che qui non è avvenuto, avuto soprattutto conto che interventi a tutela della salute pubblica si sarebbero potuti avere solo in presenza dei presupposti di legge, fra i quali (a tacere dei restanti) il superamento dei limiti di emissione delle onde elettromagnetiche.
Ne consegue, assorbito quant'altro, il necessitato accoglimento della domanda principale attorea di annullamento degli atti impugnati.
Infondata è invece la domanda risarcitoria per difetto del presupposto di un danno apprezzabile arrecato dagli atti impugnati sia alla stregua della immediata tutela giurisdizionale accordata in via interinale dal Collegio sia, comunque, per insufficienza della prova al riguardo addotta dalla parte ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione settima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti suo tramite impugnati.
Respinge la domanda risarcitoria.
Liquida, a favore del ricorrente, in Euro 1000.00 (mille/00) le spese di giudizio e le pone a carico del Comune di San Felice a Cancello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 29 marzo 2006.
 
dott. Francesco Guerriero,    Presidente
 
dott. Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, est.




 


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