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giovedì 4 aprile 2013

Cassazione: Guida in stato di ebbrezza, ritiro di patente anche per chi patteggia





Cass. pen. Sez. VI, (ud. 03-02-2006) 14-02-2006, n. 5630
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
avverso la sentenza in data 26/07/2004 del Tribunale di Lucca.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.-. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ha applicato a D.M. per i reati di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 e 7, (capo A), 337 c.p. capo B)), e art. 186 C.d.S., comma 1 e 2, (capo C)), unificati dal vincolo della continuazione e previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la pena complessiva di mesi sei di reclusione secondo la concorde richiesta delle parti, con il beneficio della sospensione condizionale.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 445 c.p.p. in relazione all'art. 186 C.d.S. per avere il Tribunale "erroneamente omesso di disporre la sospensione della patente di guida", sanzione amministrativa accessoria prevista dalla disposizione da ultimo citata.
2.-. Il ricorso è fondato.
L'affermazione che la sospensione della patente di guida deve essere ordinata anche con la sentenza di applicazione della pena pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. costituisce orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, sia perchè tale sospensione sfugge al divieto di cui all'art. 445 c.p.p., comma 1, in quanto non è pena accessoria, bensì sanzione amministrativa accessoria ai sensi degli artt. 218 e 222 C.d.S., sanzione cui non può estendersi analogicamente la disposizione processuale citata stante il suo carattere eccezionale (Sez. Un. 27/05/1998 Bosio), sia perchè la sentenza di patteggiamento è equiparabile ad una sentenza di condanna, di talchè essa subisce tutti gli effetti propri di tali provvedimenti con essa compatibili, ivi compresa l'inflizione di sanzioni di tipo amministrativo (Sez. 6^, 24/04/1997, D'Alessandro).
A tal proposito si è altresì precisato che a nulla rileva che nella richiesta di applicazione della pena le parti non abbiano fatto cenno alla sospensione della patente di guida, dal momento che l'accordo non può concernere provvedimenti che sono estranei all'istituto del patteggiamento e che conseguono di diritto alla pronuncia (Sez. 4^, 09/05/1997, Pulcini; Sez. 4^, 19/06/1996, Vezzoli; Sez. 4^, 27/02/1996, Verzelletti).
Nel caso di specie risultano contestate infrazioni al Codice della Strada per le quali va obbligatoriamente disposta la sospensione della patente di guida. Tuttavia la censurata sentenza di applicazione della pena su richiesta dalle parti non contiene anche l'applicazione di tale sanzione amministrativa accessoria, che, come si è detto, consegue di diritto alla sanzione principale.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida e gli atti devono essere trasmessi al giudice di merito, cui compete la determinazione della entità di tale sanzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Lucca per la determinazione del relativo periodo.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006

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