Cass. pen. Sez. VI, (ud. 03-02-2006) 14-02-2006, n. 5630 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
avverso la sentenza in data 26/07/2004 del Tribunale di Lucca.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott Vincenzo Rotundo;
Lette
le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.-.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ricorre
per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ha applicato a D.M. per i reati di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p.,
n. 2 e 7, (capo A), 337 c.p. capo B)), e art. 186 C.d.S., comma 1 e 2,
(capo C)), unificati dal vincolo della continuazione e previa
concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti
contestate, la pena complessiva di mesi sei di reclusione secondo la
concorde richiesta delle parti, con il beneficio della sospensione
condizionale.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 445 c.p.p.
in relazione all'art. 186 C.d.S. per avere il Tribunale "erroneamente
omesso di disporre la sospensione della patente di guida", sanzione
amministrativa accessoria prevista dalla disposizione da ultimo citata.
2.-. Il ricorso è fondato.
L'affermazione
che la sospensione della patente di guida deve essere ordinata anche
con la sentenza di applicazione della pena pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
costituisce orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di
questa Corte, sia perchè tale sospensione sfugge al divieto di cui all'art. 445 c.p.p.,
comma 1, in quanto non è pena accessoria, bensì sanzione amministrativa
accessoria ai sensi degli artt. 218 e 222 C.d.S., sanzione cui non può
estendersi analogicamente la disposizione processuale citata stante il
suo carattere eccezionale (Sez. Un. 27/05/1998 Bosio), sia perchè la
sentenza di patteggiamento è equiparabile ad una sentenza di condanna,
di talchè essa subisce tutti gli effetti propri di tali provvedimenti
con essa compatibili, ivi compresa l'inflizione di sanzioni di tipo
amministrativo (Sez. 6^, 24/04/1997, D'Alessandro).
A
tal proposito si è altresì precisato che a nulla rileva che nella
richiesta di applicazione della pena le parti non abbiano fatto cenno
alla sospensione della patente di guida, dal momento che l'accordo non
può concernere provvedimenti che sono estranei all'istituto del
patteggiamento e che conseguono di diritto alla pronuncia (Sez. 4^,
09/05/1997, Pulcini; Sez. 4^, 19/06/1996, Vezzoli; Sez. 4^, 27/02/1996,
Verzelletti).
Nel
caso di specie risultano contestate infrazioni al Codice della Strada
per le quali va obbligatoriamente disposta la sospensione della patente
di guida. Tuttavia la censurata sentenza di applicazione della pena su
richiesta dalle parti non contiene anche l'applicazione di tale sanzione
amministrativa accessoria, che, come si è detto, consegue di diritto
alla sanzione principale.
La
sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alla
omessa applicazione della sospensione della patente di guida e gli atti
devono essere trasmessi al giudice di merito, cui compete la
determinazione della entità di tale sanzione.
P.Q.M.
Annulla
la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della
sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Lucca per la
determinazione del relativo periodo.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006
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